Cass. pen., sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 233
CASS
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Accolto
    Mancanza di motivazione sull'applicazione delle attenuanti generiche

    La Corte Suprema di Cassazione ritiene fondato il motivo, in quanto la sentenza impugnata afferma che le circostanze attenuanti generiche sono state richieste solo per AT NN, mentre dalla lettura degli appelli emerge che erano state richieste per tutti e tre gli imputati. La risposta succinta offerta dalla Corte non consente di verificare se siano stati presi in considerazione gli elementi specifici evidenziati dalla difesa in favore di AT CI e VE CA.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione sull'applicazione delle attenuanti generiche

    La Corte Suprema di Cassazione ritiene fondato il motivo per quanto riguarda AT CI e VE CA, ma manifestamente infondato nei confronti di AT NN, in quanto la risposta succinta offerta dalla Corte, pur non essendo sufficiente per gli altri, può ritenersi sufficiente nei suoi confronti.

  • Accolto
    Mancanza di motivazione sull'applicazione delle attenuanti generiche

    La Corte Suprema di Cassazione ritiene fondato il motivo, in quanto la sentenza impugnata afferma che le circostanze attenuanti generiche sono state richieste solo per AT NN, mentre dalla lettura degli appelli emerge che erano state richieste per tutti e tre gli imputati. La risposta succinta offerta dalla Corte non consente di verificare se siano stati presi in considerazione gli elementi specifici evidenziati dalla difesa in favore di AT CI e VE CA.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 133 cod.pen. e vizio di motivazione nel calcolo della pena

    La Corte Suprema di Cassazione ritiene fondato il motivo. Il GUP aveva ridotto la pena base della metà, mentre la Corte di appello ha individuato la pena da applicare al tentativo di estorsione aggravata senza specificare l'entità della pena base e della riduzione ex art. 56 cod. pen. Se la riduzione fosse della metà, partendo da una pena base di nove anni, la pena finale sarebbe vicina al massimo edittale di dieci anni, richiedendo un onere motivazionale più rigoroso che non è stato adempiuto.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 133 cod.pen. e vizio di motivazione nel calcolo della pena

    La Corte Suprema di Cassazione ritiene fondato il motivo. Il GUP aveva ridotto la pena base della metà, mentre la Corte di appello ha individuato la pena da applicare al tentativo di estorsione aggravata senza specificare l'entità della pena base e della riduzione ex art. 56 cod. pen. Se la riduzione fosse della metà, partendo da una pena base di nove anni, la pena finale sarebbe vicina al massimo edittale di dieci anni, richiedendo un onere motivazionale più rigoroso che non è stato adempiuto.

  • Accolto
    Violazione del divieto di reformatio in peius e dell'art. 597 comma 3 cod.proc.pen.

    La Corte Suprema di Cassazione ritiene la censura fondata nei confronti di VE CA, per il quale la Corte ha previsto un aumento per l'aggravante mafiosa apparentemente illegittimo poiché superiore alla metà della pena base. Si osserva che potrebbe trattarsi di un errore materiale, ma tale verifica esula dal sindacato di questa Corte.

  • Altro
    Violazione dell'art. 81 cod.pen. e vizio di motivazione sull'aumento per continuazione

    La Corte Suprema di Cassazione ritiene il motivo assorbito, in quanto il rapporto tra la pena base applicata per il reato più grave e l'aumento in continuazione sarà oggetto di valutazione in sede di rinvio, posto che l'eventuale riconoscimento delle attenuanti generiche potrebbe incidere anche sull'entità degli aumenti sanzionatori per i reati satellite.

  • Altro
    Violazione dell'art. 81 cod.pen. e vizio di motivazione sull'aumento per continuazione

    La Corte Suprema di Cassazione ritiene il motivo assorbito, in quanto il rapporto tra la pena base applicata per il reato più grave e l'aumento in continuazione sarà oggetto di valutazione in sede di rinvio, posto che l'eventuale riconoscimento delle attenuanti generiche potrebbe incidere anche sull'entità degli aumenti sanzionatori per i reati satellite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 233
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 233
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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