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Ordinanza 28 marzo 2025
Ordinanza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, ordinanza 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8545/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa Licinia Petrella, nel procedimento ai sensi dell'art. 700 c.p.c. iscritto a ruolo al numero sopra indicato promosso da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAZZAGLIA Controparte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE e dell'avv. NICCHINIELLO GIOVANNI ( ) Indirizzo C.F._1
Telematico; ( ) Indirizzo Telematico;
, Parte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MAZZAGLIA
GIUSEPPE ricorrente contro
C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3
entrambe con il patrocinio degli avv. ti RONCAGLIA PIER LUIGI, Controparte_4
( , ( ), C.F._3 Controparte_5 C.F._4 CP_6
( ) tutti domiciliati in VIA VINCENZO MONTI, 11 20123 MILANO;
C.F._5
elettivamente domiciliate in VIA VINCENZO MONTI 11 20121 MILANO presso il difensore avv.
RONCAGLIA PIER LUIGI resistenti
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.3.2025 sentite le parti e letti gli atti e i documenti allegati ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1. Con ricorso depositato il 4/03/2025 (di seguito anche solo Controparte_1
”) ha chiesto l'emanazione di provvedimento ai sensi dell'articolo 700 c.p.c. nei CP_1
confronti delle resistenti (di seguito anche solo Controparte_2
o ) e CP_2 CP_7 Controparte_3 (di seguito anche solo o ) volto ad ordinare a queste
[...] CP_2 CP_8
ultime:
a) di adempiere alle pattuizioni contenute negli articoli 4.4 e 4.8 del Supply Licence and
Distribution Agreement stipulato in data 19 dicembre 2018 (doc.7 SI) e, in particolare, di fornire sino al 31 dicembre 2028 a SI parti di ricambio e supporto tecnico informatico inclusi i template necessari ad aggiornare CM 18;
b) di inibire alle resistenti di contattare i clienti di indicati nel paragrafo 5 del CP_1
ricorso al fine di informarli del fatto che i pezzi di ricambio e i servizi di assistenza e supporto tecnico previsti dal Supply, Licence and Distribution Agreement” stipulato in data
19 dicembre 2018 saranno forniti da stessa, direttamente o tramite i suoi partner CP_2
nonché del fatto che non sarebbe più autorizzata a fornire le suddette parti di CP_1
ricambio e servizi di supporto tecnico/informatico, e, in ogni caso, inibire a di CP_2
inviare ai clienti di comunicazioni di contenuto identico o analogo a Controparte_1
quello della comunicazione inviata a in data 18 febbraio 2025 (doc. 27 Controparte_9
. CP_2
La ricorrente ha inoltre chiesto di fissare una penale di € 10.000 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento e di disporre la pubblicazione degli estremi e del contenuto essenziale del provvedimento su due quotidiani nazionali, tra cui il Sole24Ore, nonché sulla home page del sito internet di CP_2
2. A fondamento della domanda cautelare, ha esposto di essere una società distributrice CP_1
di macchine e prodotti per il trattamento e la sicurezza del denaro e dei valori e che, dal
2010, è entrata a far parte del gruppo Glory Ltd., multinazionale giapponese leader mondiale nei sistemi di trattamento del denaro e soluzioni di cash handling.
A seguito della fusione per incorporazione con la società (di seguito Controparte_10
Cont anche solo ), avvenuta in data 14 Febbraio 2019, è subentrata nella titolarità CP_1
Cont dei rapporti contrattuali facenti capo a e, in particolare, per quanto qui rileva, nel contratto denominato Supply, Licence and Distribution Agreement” di durata quinquennale, Cont stipulato in data 19 dicembre 2018 da con (di seguito anche Controparte_11
CP_1 solo ), ora a seguito di cambio di denominazione sociale Controparte_2
avvenuto in data 07/02/2025.
CP_1 Con detto contratto è stata regolata la fornitura di prodotti da parte di e la successiva
Cont distribuzione in via esclusiva sul territorio italiano da parte di prevedendosi in particolare che, per tutta la durata del contratto, il fornitore non avrebbe potuto direttamente
2 e/o indirettamente fornire i prodotti e i diritti di licenza per l'uso del software nel territorio a soggetti diversi dal distributore, pur potendo il fornitore continuare a utilizzare il software nel territorio per i propri scopi interni.
All'articolo 2) è stato altresì specificato che la categoria dei prodotti era inclusiva dei
“prodotti elencati nell'allegato A”, insieme ai relativi pezzi di ricambio, materiali di consumo e kit commerciali connessi al software messo a disposizione dal fornitore.
All'articolo 4.4 le parti hanno poi concordato che il fornitore “su specifica richiesta del
Distributore e a spese di quest'ultimo fornirà al Distributore assistenza tecnica speciale e pezzi di ricambio del prodotto contrattuale per tutta la durata del presente contratto” specificandosi al successivo articolo 4.8 che tali obbligazioni del fornitore sarebbero perdurate per i 5 anni successivi all'eventuale cessazione del contratto, con eccezione dell'ipotesi di risoluzione del contratto per causa imputabile al distributore.
Cont In esecuzione del contratto e poi hanno distribuito nel corso degli anni prodotti CP_1
forniti da occupandosi anche dei servizi di manutenzione, assistenza tecnica e CP_2
aggiornamento, principalmente in favore di istituti di pagamento e banche, stipulando a tal fine numerosi accordi quadro commerciali con clienti di rilievo (si citano , BCC CP_9
Sinergia, Intesa AO e Banco BPM).
3. Il rapporto contrattuale è proseguito senza alcuna problematica fino alla data del 27 febbraio
2023 allorquando avvalendosi di facoltà contrattualmente prevista, ha inviato a CP_2
SI una comunicazione di disdetta del contratto (doc 14 SI), con preavviso fino al
31 dicembre 2023
A tale missiva ne è seguita una successiva, in data 26 maggio 2023 (doc. 16 SI) con cui comunicava a la propria volontà di risolvere il contratto in forza di un CP_2 CP_1
dedotto inadempimento, lamentando in particolare una significativa riduzione delle vendite, in comparazione con i dati di vendita precedenti, contestando a una mancanza di CP_1 diligenza nell'attività di vendita e promozione dei prodotti CP_2
Richiamato l'art. 1453 c.c., ha quindi dichiarato in tale comunicazione di voler CP_2
risolvere con effetto immediato il contratto.
ha dato immediato riscontro a tale missiva, in data 1 giugno 2023 (doc.17 SI), CP_1
contestando l'esistenza di alcun inadempimento, dovendosi al contrario ritenere valida la disdetta inviata a febbraio, con preavviso fino al 31 dicembre del medesimo anno.
Allega SI che dopo tale scambio di missive i rapporti sono proseguiti tra le parti anche successivamente alla data del 31 dicembre 2023 e che in particolare ha sempre CP_2
3 fornito i pezzi di ricambio e i servizi di supporto e assistenza tecnica necessari affinché
potesse a sua volta svolgere l'attività di assistenza e manutenzione in favore dei CP_1
propri clienti.
Nel febbraio 2024 ha poi inviato a i nuovi termini e condizioni - con annessi CP_2 CP_1
relativi prezzi – accettati da che ha proseguito a richiedere pezzi di ricambio ed CP_1
assistenza in base ai nuovi listini.
Allega altresì la ricorrente di essere venuta in seguito, nel settembre 2024, venuta a conoscenza dell'esistenza di comunicazioni commerciali inviate da a clienti di CP_2
con cui questi venivano informati che non sarebbe più stata autorizzata ad CP_1 CP_1
eseguire attività di manutenzione e aggiornamento sui prodotti oggetto dell'accordo contrattuale ed era quindi seguita una contestazione nei confronti di (doc 25), CP_2
riscontrata da con una mail che rassicurava la controparte circa l'infondatezza di tali CP_2
voci.
Successivamente, dal 22 gennaio 2025, ha però iniziato a sottrarsi ai suoi obblighi CP_2
di collaborazione, non evadendo le ripetute richieste inviate da SI (doc 26 SI contenente comunicazioni intercorse tra il 22 gennaio e il 20 febbraio 2025).
Contemporaneamente, in data 18 febbraio 2025, avrebbe inviato comunicazioni CP_2
commerciali decettive ai clienti di SI (doc 27 SI) del seguente tenore: “in vista dell'imminente scadenza, a maggio 2025, del termine per l'aggiornamento del software per il riconoscimento e la validazione delle banconote (CDF) previsto da Banca Centrale
Europea abbiamo il piacere di informarvi che tali aggiornamenti saranno forniti da CP_2
stessa, direttamente o tramite i partner certificati INFOMAT e REC SYSTEM: Siamo disponibili a definire l'accordo commerciale di manutenzione per il vostro parco secondo le modalità più idonee”.
Tali comunicazioni hanno ingenerato reazioni nei clienti di (doc 27 bis proveniente CP_1
da , indotti e ritenere che il contratto con andasse rivisto per la parte CP_9 CP_1
relativa alla manutenzione.
A ciò è seguito un ulteriore scambio di mail tra le parti, senza esito alcuno e ciò ha indotto a presentare il ricorso cautelare in esame, anche valutate le insistenti richieste CP_1
provenienti dai clienti e, da ultimo, la diffida ad adempiere trasmessa da (doc.32 CP_9
contenente diffida ad adempiere entro il 6.3.2025).
4. Assume SI, quanto al fumus relativo alla domanda di condanna di CP_2
all'adempimento dell'obbligazione prevista dall'articolo 4.8 del contratto (ovvero l'obbligo
4 di fornire a nei cinque anni successivi alla cessazione del contratto, parti di ricambio CP_1
e supporto tecnico informatico) che della risoluzione per inadempimento, invocata da a fondamento della legittimità del proprio rifiuto ad adempiere a tale obbligo, CP_2
mancherebbero i presupposti formali e sostanziali, avendo unilateralmente risolto il CP_2
contratto con effetti immediati ai sensi dell'articolo 1453 c.c. per asserito inadempimento contrattuale di in assenza di procedimento volto a ottenere una pronuncia costitutiva CP_1
di risoluzione del contratto.
D'altro canto sottolinea SI che non si è mai avvalsa del rimedio stragiudiziale CP_2
della diffida ad adempiere di cui all'articolo 1454 c.c. e che il contratto non prevede alcuna clausola risolutiva espressa ex articolo 1456 c.c. che consenta a di risolvere CP_2
unilateralmente il contratto per il caso in cui il distributore non raggiunga target minimi di vendite dei prodotti. Sul piano sostanziale, inoltre, evidenzia evidenzia di non aver CP_1
violato alcun obbligo contrattuale, in particolare per quanto attiene il volume delle vendite di macchine, tenuto conto che il contratto non prevedeva alcun obbligo di minimo garantito di vendite dei prodotti e neppure un impegno di SI alla vendita finalizzata al raggiungimento di obiettivi minimi. Peraltro, nel trimestre successivo all'invio della disdetta non si era verificato alcun calo delle vendite rispetto al trimestre precedente, tale da giustificare nel merito l'iniziativa della resistente.
5. Tale iniziativa potrebbe secondo SI trovare spiegazione in una vicenda parallela e precisamente nella indizione in data 28 Aprile 2023 da parte di di una Controparte_12
procedura per l'istituzione di un accordo quadro per la fornitura di numero 1800 teller cash recycler TCR, software di base e relativi servizi ed opera di installazione per un valore di quasi 35 milioni di euro.
aveva deciso di partecipare a tale bando proponendo macchine del gruppo Glory, CP_1
diverse da quelle distribuite per conto di CP_2
In data 17 ottobre 2023 aveva comunicato a che il contratto di cui al CP_12 CP_1
Parte bando di gara era stato assegnato , società consortile a responsabilità limitata e che si era classificato al secondo posto;
a seguito di accesso alla documentazione di CP_1
Parte gara, SI aveva poi scoperto che aveva offerto prodotti marchio CA modello CM
18 ovvero un prodotto rientrante tra quelli sui quali era titolare di un diritto CP_1
esclusivo di vendita in tutta Italia, in base al noto contratto.
A seguito di ricorso al TAR da parte di , volto a ottenere l'annullamento CP_1
dell'aggiudicazione del contratto di cui al bando di gara per inidoneità tecnica del prodotto
5 offerto dalla ditta vincitrice rispetto ai requisiti previsti nel bando, prima del pronunciamento del giudice amministrativo, provvedeva in autotutela CP_12
Parte all'annullamento dell'aggiudicazione in favore di , aggiudicando il contratto a . CP_1
Ciò spiegherebbe, secondo , l'impellenza di di liberarsi degli obblighi CP_1 CP_2
contrattuali nascenti dall'accordo del 2018, al fine di partecipare all'insaputa di al CP_1
suddetto bando di gara, proponendo prodotti dei quali SI avrebbe avuto l'esclusiva di vendita nel territorio italiano fino al 31/12/2023, ove fosse stata ritenuta valida la cessazione del contratto in base alla disdetta inviata nel Febbraio 2023, diversamente da quanto sarebbe accaduto, negli intenti di mediante una risoluzione per CP_2
inadempimento con effetto immediato.
6. Quanto all'ulteriore domanda di cessazione delle comunicazioni commerciali scorrette,
richiama il contenuto della comunicazione inviata a di cui si è detto e il CP_1 CP_9
relativo riscontro da parte della banca, oggetto di contestazione immediata a CP_2
Assume la ricorrente che il contenuto della comunicazione inviata da costituisce un CP_2
grave inadempimento contrattuale per violazione dei doveri di lealtà e salvaguardia in cui si articola il principio di buona fede e configura la fattispecie di concorrenza sleale di tipo verticale, ai sensi dell'articolo 2598 n. 3 c.c.; tale violazione non verrebbe meno, secondo
SI, per il fatto che tale comunicazione ingannevole sia stata inviata da , CP_3
trattandosi di società appartenente al medesimo gruppo di Controparte_2
7. Quanto al periculum, la ricorrente ha evidenziato il serio e impellente rischio di subire gravi danni patrimoniali conseguenti all'inadempimento dei contratti stipulati con i propri clienti, inadempimento condizionato dal rifiuto di di fornire le parti di ricambio e il CP_2
supporto tecnico informatico necessario. Tale danno sarebbe ravvisabile sia sotto il profilo del lucro cessante, stimabile in circa due milioni di euro annui, in base al fatturato dell'anno precedente riferito alla voce manutenzione nonché sotto il profilo del danno emergente, corrispondente alle perdite economiche che a deriverebbero anche a titolo di penali CP_1
contrattuali a causa dell'inadempimento dei medesimi contratti.
Ugualmente dovrebbero considerarsi i danni patrimoniali conseguenti all'interruzione dei rapporti contrattuali e per concorrenza sleale e sviamento di clientela nonché i danni non patrimoniali conseguenti alla lesione della reputazione professionale dell'immagine di nei confronti dei propri clienti. CP_1
6 Tale danno appare secondo la ricorrente imminente e irreparabile, tenuto conto delle scadenze delle attività di aggiornamento delle macchine dei prodotti da eseguire mediante software fornito da CP_2
8. Le due società resistenti si sono costituite concludendo per l'integrale rigetto delle richieste cautelari, ritenute infondate in fatto e in diritto, sostenendo la legittimità della risoluzione per inadempimento di cui alla comunicazione del maggio 2023, facendo rilevare, in punto di fatto, che il fatturato di proveniente da attività era di fatto crollato nel CP_2 CP_1
quinquennio 2019/2023, come desumibile dal prospetto contabile riportato alla pagina 4 della comparsa di costituzione.
La decisione di intimare la risoluzione per inadempimento dopo la precedente disdetta sarebbe inoltre derivata dall'aver appreso da un cliente di (C.S.E. doc. 3 CP_1 CP_2
CP_1 che quest'ultima aveva rimosso nei primi mesi del 2023 i prodotti dai propri listini, senza informare della scelta. CP_2
Dopo le vicende relative al bando indetto da , alla contestazione da parte di CP_12
di violazione del diritto di esclusiva da parte di quest'ultima rispondeva con CP_1 CP_2
lettera del 19 dicembre 2023 ribadendo di ritenere il contratto risolto per inadempimento
(doc. 5 e tale lettera restava priva di riscontro da parte di (da ciò dovendosi CP_2 CP_1
desumere, secondo le resistenti, una sorta di acquiescenza rispetto alla avvenuta risoluzione per inadempimento.
Deducono inoltre le resistenti che la mancata previsione di un minimo contrattuale di quota di vendita non rileverebbe ai fini di delineare gli obblighi di distribuzione che si era CP_1
assunta con il più volte citato contratto. Si legge in proposito in comparsa che “sostenere che SI potesse liberamente decidere, a suo piacere, se vendere o non vendere, mentre avrebbe dovuto corrispondere somme milionarie in caso di violazione dell'esclusiva CP_2
(…) significa evidentemente privare di ogni sostanza l'accordo”.
Il calo drastico delle vendite costituirebbe, secondo aperta violazione dell'impegno CP_2
contrattualmente assunto di salvaguardare gli interessi del fornitore in conformità con le migliori pratiche commerciali nonché in ogni caso con i principi della correttezza professionale di cui all'articolo 2598 numero 3 c.c., configurandosi come inadempimento gravissimo e di capitale importanza del contratto di distribuzione.
Sottolineano ancora le resistenti che avrebbe assunto nuovi impegni contrattuali con CP_1
propri clienti - anche in relazione al software fornito da - tra la fine del 2023 e CP_2
l'inizio del 2024 e quindi successivamente alle lettere ricevute da nel 2023, CP_2
7 assumendosi quindi il rischio imprenditoriale del fatto che avrebbe potuto cessare la CP_2
fornitura e comunque pretendere di rinegoziare le condizioni della stessa.
In ogni caso la responsabilità di sarebbe di carattere puramente risarcitorio e CP_2
pertanto il danno non sarebbe qualificato dal requisito della irreparabilità richiesta ai fini della sussistenza del periculum.
9. Nel corso dell'udienza di comparizione parti le difese hanno ampiamente illustrato le ragioni poste a fondamento delle domande, nonché quelle a fondamento del rigetto delle stesse, puntualizzando quanto emergerebbe dalle produzioni documentali in punto di esistenza o meno di inadempimento contrattuale da parte di , nodo centrale della vicenda chedi CP_1
cui si tratta.
10. Ritiene preliminarmente la giudicante che può ritenersi ammissibile la domanda di condanna ad un facere infungibile (quale quella formulata sub a) dalla ricorrente), alla luce dell'introduzione nel nostro ordinamento della previsione di cui all'articolo 614 bis c.c. che consente di comminare una sanzione pecuniaria in caso di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro.
Ugualmente non osta all'ammissibilità della domanda di tutela cautelare la previsione contrattuale di clausola per arbitrato, non risultando dal tenore della clausola l'attribuzione agli arbitri anche di poteri cautelari.
11. Quanto al merito, rileva il Tribunale che, con riguardo alla prima domanda di condanna di ad adempiere alle pattuizioni contenute negli articoli 4.4 e 4.8 del contratto, CP_2
fornendo alla ricorrente parti di ricambio e supporto tecnico informatico, deve rilevarsi che sulla base di quanto emerge dagli atti e delle prove documentali prodotte appaia infondata la difesa di secondo cui il contratto si sarebbe risolto per inadempimento di , CP_2 CP_1
così venendo meno, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4.8., l'ultrattività dell'obbligo di di fornire pezzi di ricambio ed assistenza successivamente alla data di cessazione CP_2
del contratto.
Sotto il profilo formale, come osservato dalla ricorrente, è indubbio che la dichiarazione trasmessa ai sensi dell'art. 1453 c.c. da a nel maggio del 2023 non era stata CP_2 CP_1 preceduta da alcuna diffida ad adempiere e che, d'altro canto, il contratto non conteneva alcuna clausola risolutiva espressa, peraltro neppure richiamata nella missiva indicata.
Ne consegue che, contrariamente a quanto assunto da nella missiva del maggio CP_2
2023 (e ribadito nel dicembre 2023), il contratto non poteva ritenersi risolto con effetto immediato sulla base di tale comunicazione, essendo necessaria una pronuncia costitutiva
8 del giudice che, accertata l'esistenza del contratto e il relativo inadempimento, valutata la gravità delle condotte contestate avuto riguardo all'interesse della controparte, avrebbe eventualmente pronunciato la risoluzione del contratto con effetto retroattivo.
Non risulta in atti nè è stato allegato che abbia adito il giudice competente per CP_2
ottenere tale pronuncia.
Tale argomento sarebbe di per sé solo sufficiente ad escludere che il contratto si sia risolto per inadempimento di SI, trattandosi di fattispecie che non si è mai perfezionata.
A medesima conclusione si giungerebbe comunque anche esaminando il merito delle contestazioni.
Il contratto di cui si discute - come più volte evidenziato da - non conteneva alcun CP_1
obbligo quantitativo in ordine alla vendita di macchine fornite da e ciò appare CP_2
verosimilmente collegato alla circostanza che non vi era stata la necessità di inserire tale
Cont obbligo nel contratto originariamente stipulato da CA (Sesami) con società attiva nel commercio all'ingrosso di macchine e attrezzature per il trattamento e la sicurezza del denaro, il cui interesse era evidentemente quello di vendere il maggior numero di macchine e attrezzature per conto di CP_2
A seguito dell'incorporazione per fusione di CTS in SI il soggetto incaricato della distribuzione con diritto di esclusiva sul territorio nazionale di macchine di provenienza si è immedesimato, come affermato in atti dalla resistente, con , ovvero la CP_2 CP_1
principale concorrente di interessata a collocare sul mercato anche prodotti del CP_2
gruppo multinazionale Glory di cui fa parte, condotta legittima, non essendo contenuti in contratto obblighi di non concorrenza a carico del distributore.
Il preteso inadempimento riferito al significativo calo di vendite non trova quindi riscontro in un obbligo contrattuale pattuito dalle parti.
Si osserva d'altro canto che, in base all'andamento del fatturato riportato da in CP_2
comparsa di costituzione, il maggior calo di fatturato si è determinato tra l'anno 2020 e l'anno 2021, con prosecuzione della curva in decrescita fino all'anno 2023.
Appare quindi assai tardiva la contestazione del preteso inadempimento, manifestatosi da anni e sicuramente in essere nel febbraio del 2023, allorquando però anziché CP_2
procedere con l'invio a di comunicazione di risoluzione del contratto per CP_1
inadempimento si era limitata a inviare disdetta per la scadenza del 31 dicembre 2023, come contrattualmente previsto.
9 E' assai verosimile, come ipotizzato dalla ricorrente, che tale contraddittoria condotta trovi spiegazione nelle tempistiche del bando di gara indetto da nell'aprile 2023, CP_12
bando al quale (cosi come ) aveva deciso di partecipare all'insaputa della CP_2 CP_1
controparte, proponendo di fornire i prodotti di cui SI era distributrice esclusiva nel territorio italiano fino al 31 dicembre 2023, ovvero fino a data successiva alla partecipazione al bando da parte di CP_2
Se, dunque, il contratto non si è risolto per cause imputabili al distributore, trova tuttora piena vigenza il disposto dell'art.
4.8 che impone a di garantire a l'accesso CP_2 CP_1
continuo a pezzi di ricambio e servizi di assistenza descritti in contratto, in base alle specifiche richieste e ricevute di volta in volta.
Tale obbligo, in base all'articolo richiamato, deve ritenersi perdurante per 5 anni dalla scadenza del contratto ovvero dalla data dell'ultima vendita, ove tale evento si verifichi prima.
Ciò premesso, sussiste il fumus, inteso quale verosimiglianza in merito alla fondatezza del diritto dedotto dalla ricorrente di vedersi garantita la fornitura di pezzi di ricambio e servizi di assistenza (ivi compresi i template necessari ad aggiornare le macchine CM 18 fino alla data del 31 dicembre 2028 ovvero alla data precedente corrispondente ai 5 anni dall'ultima dalla data dell'ultima vendita.
12. Ritiene il Tribunale ugualmente sussistente il fumus in relazione alla domanda di inibizione di condotte asseritamente espressive di concorrenza sleale.
Sul punto si limita a negare di aver mai posto in essere “comunicazioni fuorvianti” CP_2 ma tale negazione contrasta con l'inequivoco tenore della lettera del 18 febbraio 2024 con cui ha comunicato a che gli aggiornamenti relativi al software per il CP_8 CP_9
riconoscimento e la validazione delle banconote - previsti per il maggio 2025 - sarebbero stati forniti direttamente da dichiaratasi pronta a stilare a tal fine un accordo di CP_2
manutenzione con l'istituto bancario, pur essendo a piena conoscenza del rapporto contrattuale relativo alla manutenzione ed assistenza in essere con . CP_1
Non osta a ravvisare la fattispecie di concorrenza sleale in tale condotta, la circostanza che sia soggetto diverso dalla contraente poiché la disciplina di cui all'art. CP_8 CP_7
2958 c.c. può essere estesa anche a soggetti terzi, ove gli atti compiuti dai terzi siano riconducibili ad altro imprenditore e posti in essere nel suo interesse.
E' quindi configurabile quale illecito concorrenziale anche la fattispecie in cui l'atto lesivo del diritto venga compiuto da un soggetto (il c.d. "terzo interposto") che, come nel caso in
10 esame, stante il collegamento societario, «agisce per conto di (o comunque in collegamento con) un concorrente del danneggiato stesso, nel qual caso il terzo va legittimamente ritenuto responsabile» (Cass. 17459/2007).
Alla luce della documentazione presente in atti si ritiene che sia stata raggiunta prova unicamente con riguardo alla condotta di volta allo sviamento di clientela e non CP_2
anche di comunicazione della falsa circostanza di non essere più SI autorizzata a fornire servizi di assistenza, non rinvenendosi comunicazioni in tal senso da parte di
CP_2
13. Quanto al periculum, esso consiste, come è noto, nel possibile pregiudizio che può derivare al diritto vantato dal ricorrente nelle more del giudizio ordinario e si identifica nel fondato timore che, nelle more, il diritto sia esposto a un pericolo imminente ed irreparabile.
I provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. presuppongono, pertanto, il pericolo di una situazione attuale di danno, derivante dall'attesa del giudizio, mirando a scongiurarla.
A tal fine il ricorrente deve allegare elementi idonei a far desumere la consistenza del nocumento legato alla prosecuzione della condotta di controparte, condotta su cui il provvedimento cautelare è in grado di incidere.
Ritiene il Tribunale che abbia dato prova dell'esistenza del periculum come sopra CP_1
inteso, tenuto conto delle imminenti scadenze di attività di manutenzione da porre in essere nei confronti di clienti costituiti da banche di primario livello, manutenzione impedita da mediante l'illegittimo rifiuto di fornire i prodotti di assistenza informatica necessari CP_2
per compiere detti aggiornamenti, imposti dalla Banca Europea.
L'inadempimento a tali contratti sarebbe foriero per SI non solo della perdita economica relativa al corrispettivo contrattuale ma la esporrebbe anche al concreto rischio di vedersi applicare penali contrattuali di ingente importo nonché di perdere la clientela acquisita nel corso del tempo, in un settore caratterizzato dalla presenza di pochi operatori specializzati ove SI ha acquisito nel corso degli anni una posizione di assoluta predominanza, secondo quanto affermato dalle stesse ricorrenti.
Si tratta di un pericolo imminente, alla luce delle scadenze contrattuali indicate in atti (le prime delle quali al 31.3 p.v.) e della perdurante condotta omissiva di CP_2
Quanto all'irreparabilità, la stessa può ravvisarsi ogni volta che il rimedio del risarcimento del danno (ancorché astrattamente ipotizzabile, come nel caso in esame) si rilevi insufficiente a soddisfare l'esigenza primaria del creditore, ossia l'interesse ad ottenere l'attuazione del contenuto del rapporto dedotto in giudizio, così determinando un eccessivo
11 scarto tra "danno subito e danno risarcito" (Trib. Torino ord. resa in RG 21156/19 in data
4.10.2019); tale situazione è ravvisabile nel caso di perdita di clienti che si identificano con alcuni tra i principali istituti di credito italiani, con conseguente perdita della competitività concorrenziale e dell'avviamento conseguito da in un settore ad elevata CP_1
specializzazione ove operano un numero ristrettissimo di soggetti.
14. Alla luce di tali presupposti, può essere accolta anche la domanda di condanna delle resistenti al pagamento di penale giornaliera (quantificata nel minore importo di € 5.000) per ogni giorno di ritardi di nell'attuazione del presente provvedimento in relazione CP_2 all'adempimento dell'obbligo di fornitura.
Non si ritiene invece accoglibile la domanda di condanna al pagamento di penale in relazione al provvedimento inibitorio, trattandosi di condotte non suscettibili di essere valutate in termini di giorni di ritardo nell'adempimento.
Le ragioni poste a base del presente provvedimento giustificano altresì l'accoglimento della richiesta di pubblicazione degli estremi del presente provvedimento su due quotidiani di rilevo nazionale nonché sul sito internet delle ricorrenti.
15. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, avuto riguardo al valore indeterminabile del procedimento e alla media complessità, in complessivi euro 6.637,00 per compensi (di cui euro 1.713,00 per l'attività di studio, euro
1.027,00 per l'attività introduttiva, euro 2.410,00 per la fase di trattazione ed euro 1.484,00) per la fase decisionale) oltre rimborso forfettario a spese e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, contrariis reiectis,
1. ordina a in persona del legale rappresentante di adempiere alle Controparte_2 pattuizioni contenute negli articoli 4.4 e 4.8 del “Supply, Licence and Distribution
Agreement” stipulato in data 19 dicembre 2018 e, in particolare, di fornire a Controparte_1
parti di ricambio e supporto, inclusi i template necessari ad aggiornare CM18, sino al
[...]
31 dicembre 2028 ovvero sino alla data anteriore determinata in base alla data di ultima vendita;
2. inibisce a e a Controparte_2 Controparte_3
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, di contattare i clienti di
[...] Controparte_1
indicati nel paragrafo 5 del ricorso introduttivo del presente giudizio per informarli
[...]
del fatto che i pezzi di ricambio e i servizi di assistenza e supporto tecnico previsti dal
Supply, Licence and Distribution Agreement” stipulato in data 19 dicembre 2018 saranno
12 per il futuro forniti da stessa, direttamente o tramite i suoi partner certificati CP_2
INFOMAT e REC SYSTEM;
3. fissa a carico di e a Controparte_2 Controparte_3
ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., l'importo di € 5.000,00 a titolo di penale per ogni
[...] giorno di ritardo nell'attuazione dell'ordine di fornitura di pezzi di ricambio ed assistenza con termine decorrente dall'ottavo giorno successivo alla comunicazione della presente ordinanza;
4. dispone la pubblicazione della presente ordinanza in lingua italiana, in carattere doppio rispetto al normale, a cura della ricorrente e a spese di e Controparte_2 [...]
su due quotidiani nazionali, tra i quali il Controparte_3
Sole24Ore, nonché a cura delle resistenti sulla home page del sito internet di con CP_2
l'indicazione degli estremi della controversia e del dispositivo del provvedimento;
5. condanna e Controparte_2 Controparte_3
in solido al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della ricorrente liquidate in euro 6.637,00 per compensi oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Si comunichi con urgenza.
Così deciso in Milano il 20.3.2025
La giudice
Licinia Petrella
13
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa Licinia Petrella, nel procedimento ai sensi dell'art. 700 c.p.c. iscritto a ruolo al numero sopra indicato promosso da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAZZAGLIA Controparte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE e dell'avv. NICCHINIELLO GIOVANNI ( ) Indirizzo C.F._1
Telematico; ( ) Indirizzo Telematico;
, Parte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MAZZAGLIA
GIUSEPPE ricorrente contro
C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3
entrambe con il patrocinio degli avv. ti RONCAGLIA PIER LUIGI, Controparte_4
( , ( ), C.F._3 Controparte_5 C.F._4 CP_6
( ) tutti domiciliati in VIA VINCENZO MONTI, 11 20123 MILANO;
C.F._5
elettivamente domiciliate in VIA VINCENZO MONTI 11 20121 MILANO presso il difensore avv.
RONCAGLIA PIER LUIGI resistenti
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.3.2025 sentite le parti e letti gli atti e i documenti allegati ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1. Con ricorso depositato il 4/03/2025 (di seguito anche solo Controparte_1
”) ha chiesto l'emanazione di provvedimento ai sensi dell'articolo 700 c.p.c. nei CP_1
confronti delle resistenti (di seguito anche solo Controparte_2
o ) e CP_2 CP_7 Controparte_3 (di seguito anche solo o ) volto ad ordinare a queste
[...] CP_2 CP_8
ultime:
a) di adempiere alle pattuizioni contenute negli articoli 4.4 e 4.8 del Supply Licence and
Distribution Agreement stipulato in data 19 dicembre 2018 (doc.7 SI) e, in particolare, di fornire sino al 31 dicembre 2028 a SI parti di ricambio e supporto tecnico informatico inclusi i template necessari ad aggiornare CM 18;
b) di inibire alle resistenti di contattare i clienti di indicati nel paragrafo 5 del CP_1
ricorso al fine di informarli del fatto che i pezzi di ricambio e i servizi di assistenza e supporto tecnico previsti dal Supply, Licence and Distribution Agreement” stipulato in data
19 dicembre 2018 saranno forniti da stessa, direttamente o tramite i suoi partner CP_2
nonché del fatto che non sarebbe più autorizzata a fornire le suddette parti di CP_1
ricambio e servizi di supporto tecnico/informatico, e, in ogni caso, inibire a di CP_2
inviare ai clienti di comunicazioni di contenuto identico o analogo a Controparte_1
quello della comunicazione inviata a in data 18 febbraio 2025 (doc. 27 Controparte_9
. CP_2
La ricorrente ha inoltre chiesto di fissare una penale di € 10.000 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento e di disporre la pubblicazione degli estremi e del contenuto essenziale del provvedimento su due quotidiani nazionali, tra cui il Sole24Ore, nonché sulla home page del sito internet di CP_2
2. A fondamento della domanda cautelare, ha esposto di essere una società distributrice CP_1
di macchine e prodotti per il trattamento e la sicurezza del denaro e dei valori e che, dal
2010, è entrata a far parte del gruppo Glory Ltd., multinazionale giapponese leader mondiale nei sistemi di trattamento del denaro e soluzioni di cash handling.
A seguito della fusione per incorporazione con la società (di seguito Controparte_10
Cont anche solo ), avvenuta in data 14 Febbraio 2019, è subentrata nella titolarità CP_1
Cont dei rapporti contrattuali facenti capo a e, in particolare, per quanto qui rileva, nel contratto denominato Supply, Licence and Distribution Agreement” di durata quinquennale, Cont stipulato in data 19 dicembre 2018 da con (di seguito anche Controparte_11
CP_1 solo ), ora a seguito di cambio di denominazione sociale Controparte_2
avvenuto in data 07/02/2025.
CP_1 Con detto contratto è stata regolata la fornitura di prodotti da parte di e la successiva
Cont distribuzione in via esclusiva sul territorio italiano da parte di prevedendosi in particolare che, per tutta la durata del contratto, il fornitore non avrebbe potuto direttamente
2 e/o indirettamente fornire i prodotti e i diritti di licenza per l'uso del software nel territorio a soggetti diversi dal distributore, pur potendo il fornitore continuare a utilizzare il software nel territorio per i propri scopi interni.
All'articolo 2) è stato altresì specificato che la categoria dei prodotti era inclusiva dei
“prodotti elencati nell'allegato A”, insieme ai relativi pezzi di ricambio, materiali di consumo e kit commerciali connessi al software messo a disposizione dal fornitore.
All'articolo 4.4 le parti hanno poi concordato che il fornitore “su specifica richiesta del
Distributore e a spese di quest'ultimo fornirà al Distributore assistenza tecnica speciale e pezzi di ricambio del prodotto contrattuale per tutta la durata del presente contratto” specificandosi al successivo articolo 4.8 che tali obbligazioni del fornitore sarebbero perdurate per i 5 anni successivi all'eventuale cessazione del contratto, con eccezione dell'ipotesi di risoluzione del contratto per causa imputabile al distributore.
Cont In esecuzione del contratto e poi hanno distribuito nel corso degli anni prodotti CP_1
forniti da occupandosi anche dei servizi di manutenzione, assistenza tecnica e CP_2
aggiornamento, principalmente in favore di istituti di pagamento e banche, stipulando a tal fine numerosi accordi quadro commerciali con clienti di rilievo (si citano , BCC CP_9
Sinergia, Intesa AO e Banco BPM).
3. Il rapporto contrattuale è proseguito senza alcuna problematica fino alla data del 27 febbraio
2023 allorquando avvalendosi di facoltà contrattualmente prevista, ha inviato a CP_2
SI una comunicazione di disdetta del contratto (doc 14 SI), con preavviso fino al
31 dicembre 2023
A tale missiva ne è seguita una successiva, in data 26 maggio 2023 (doc. 16 SI) con cui comunicava a la propria volontà di risolvere il contratto in forza di un CP_2 CP_1
dedotto inadempimento, lamentando in particolare una significativa riduzione delle vendite, in comparazione con i dati di vendita precedenti, contestando a una mancanza di CP_1 diligenza nell'attività di vendita e promozione dei prodotti CP_2
Richiamato l'art. 1453 c.c., ha quindi dichiarato in tale comunicazione di voler CP_2
risolvere con effetto immediato il contratto.
ha dato immediato riscontro a tale missiva, in data 1 giugno 2023 (doc.17 SI), CP_1
contestando l'esistenza di alcun inadempimento, dovendosi al contrario ritenere valida la disdetta inviata a febbraio, con preavviso fino al 31 dicembre del medesimo anno.
Allega SI che dopo tale scambio di missive i rapporti sono proseguiti tra le parti anche successivamente alla data del 31 dicembre 2023 e che in particolare ha sempre CP_2
3 fornito i pezzi di ricambio e i servizi di supporto e assistenza tecnica necessari affinché
potesse a sua volta svolgere l'attività di assistenza e manutenzione in favore dei CP_1
propri clienti.
Nel febbraio 2024 ha poi inviato a i nuovi termini e condizioni - con annessi CP_2 CP_1
relativi prezzi – accettati da che ha proseguito a richiedere pezzi di ricambio ed CP_1
assistenza in base ai nuovi listini.
Allega altresì la ricorrente di essere venuta in seguito, nel settembre 2024, venuta a conoscenza dell'esistenza di comunicazioni commerciali inviate da a clienti di CP_2
con cui questi venivano informati che non sarebbe più stata autorizzata ad CP_1 CP_1
eseguire attività di manutenzione e aggiornamento sui prodotti oggetto dell'accordo contrattuale ed era quindi seguita una contestazione nei confronti di (doc 25), CP_2
riscontrata da con una mail che rassicurava la controparte circa l'infondatezza di tali CP_2
voci.
Successivamente, dal 22 gennaio 2025, ha però iniziato a sottrarsi ai suoi obblighi CP_2
di collaborazione, non evadendo le ripetute richieste inviate da SI (doc 26 SI contenente comunicazioni intercorse tra il 22 gennaio e il 20 febbraio 2025).
Contemporaneamente, in data 18 febbraio 2025, avrebbe inviato comunicazioni CP_2
commerciali decettive ai clienti di SI (doc 27 SI) del seguente tenore: “in vista dell'imminente scadenza, a maggio 2025, del termine per l'aggiornamento del software per il riconoscimento e la validazione delle banconote (CDF) previsto da Banca Centrale
Europea abbiamo il piacere di informarvi che tali aggiornamenti saranno forniti da CP_2
stessa, direttamente o tramite i partner certificati INFOMAT e REC SYSTEM: Siamo disponibili a definire l'accordo commerciale di manutenzione per il vostro parco secondo le modalità più idonee”.
Tali comunicazioni hanno ingenerato reazioni nei clienti di (doc 27 bis proveniente CP_1
da , indotti e ritenere che il contratto con andasse rivisto per la parte CP_9 CP_1
relativa alla manutenzione.
A ciò è seguito un ulteriore scambio di mail tra le parti, senza esito alcuno e ciò ha indotto a presentare il ricorso cautelare in esame, anche valutate le insistenti richieste CP_1
provenienti dai clienti e, da ultimo, la diffida ad adempiere trasmessa da (doc.32 CP_9
contenente diffida ad adempiere entro il 6.3.2025).
4. Assume SI, quanto al fumus relativo alla domanda di condanna di CP_2
all'adempimento dell'obbligazione prevista dall'articolo 4.8 del contratto (ovvero l'obbligo
4 di fornire a nei cinque anni successivi alla cessazione del contratto, parti di ricambio CP_1
e supporto tecnico informatico) che della risoluzione per inadempimento, invocata da a fondamento della legittimità del proprio rifiuto ad adempiere a tale obbligo, CP_2
mancherebbero i presupposti formali e sostanziali, avendo unilateralmente risolto il CP_2
contratto con effetti immediati ai sensi dell'articolo 1453 c.c. per asserito inadempimento contrattuale di in assenza di procedimento volto a ottenere una pronuncia costitutiva CP_1
di risoluzione del contratto.
D'altro canto sottolinea SI che non si è mai avvalsa del rimedio stragiudiziale CP_2
della diffida ad adempiere di cui all'articolo 1454 c.c. e che il contratto non prevede alcuna clausola risolutiva espressa ex articolo 1456 c.c. che consenta a di risolvere CP_2
unilateralmente il contratto per il caso in cui il distributore non raggiunga target minimi di vendite dei prodotti. Sul piano sostanziale, inoltre, evidenzia evidenzia di non aver CP_1
violato alcun obbligo contrattuale, in particolare per quanto attiene il volume delle vendite di macchine, tenuto conto che il contratto non prevedeva alcun obbligo di minimo garantito di vendite dei prodotti e neppure un impegno di SI alla vendita finalizzata al raggiungimento di obiettivi minimi. Peraltro, nel trimestre successivo all'invio della disdetta non si era verificato alcun calo delle vendite rispetto al trimestre precedente, tale da giustificare nel merito l'iniziativa della resistente.
5. Tale iniziativa potrebbe secondo SI trovare spiegazione in una vicenda parallela e precisamente nella indizione in data 28 Aprile 2023 da parte di di una Controparte_12
procedura per l'istituzione di un accordo quadro per la fornitura di numero 1800 teller cash recycler TCR, software di base e relativi servizi ed opera di installazione per un valore di quasi 35 milioni di euro.
aveva deciso di partecipare a tale bando proponendo macchine del gruppo Glory, CP_1
diverse da quelle distribuite per conto di CP_2
In data 17 ottobre 2023 aveva comunicato a che il contratto di cui al CP_12 CP_1
Parte bando di gara era stato assegnato , società consortile a responsabilità limitata e che si era classificato al secondo posto;
a seguito di accesso alla documentazione di CP_1
Parte gara, SI aveva poi scoperto che aveva offerto prodotti marchio CA modello CM
18 ovvero un prodotto rientrante tra quelli sui quali era titolare di un diritto CP_1
esclusivo di vendita in tutta Italia, in base al noto contratto.
A seguito di ricorso al TAR da parte di , volto a ottenere l'annullamento CP_1
dell'aggiudicazione del contratto di cui al bando di gara per inidoneità tecnica del prodotto
5 offerto dalla ditta vincitrice rispetto ai requisiti previsti nel bando, prima del pronunciamento del giudice amministrativo, provvedeva in autotutela CP_12
Parte all'annullamento dell'aggiudicazione in favore di , aggiudicando il contratto a . CP_1
Ciò spiegherebbe, secondo , l'impellenza di di liberarsi degli obblighi CP_1 CP_2
contrattuali nascenti dall'accordo del 2018, al fine di partecipare all'insaputa di al CP_1
suddetto bando di gara, proponendo prodotti dei quali SI avrebbe avuto l'esclusiva di vendita nel territorio italiano fino al 31/12/2023, ove fosse stata ritenuta valida la cessazione del contratto in base alla disdetta inviata nel Febbraio 2023, diversamente da quanto sarebbe accaduto, negli intenti di mediante una risoluzione per CP_2
inadempimento con effetto immediato.
6. Quanto all'ulteriore domanda di cessazione delle comunicazioni commerciali scorrette,
richiama il contenuto della comunicazione inviata a di cui si è detto e il CP_1 CP_9
relativo riscontro da parte della banca, oggetto di contestazione immediata a CP_2
Assume la ricorrente che il contenuto della comunicazione inviata da costituisce un CP_2
grave inadempimento contrattuale per violazione dei doveri di lealtà e salvaguardia in cui si articola il principio di buona fede e configura la fattispecie di concorrenza sleale di tipo verticale, ai sensi dell'articolo 2598 n. 3 c.c.; tale violazione non verrebbe meno, secondo
SI, per il fatto che tale comunicazione ingannevole sia stata inviata da , CP_3
trattandosi di società appartenente al medesimo gruppo di Controparte_2
7. Quanto al periculum, la ricorrente ha evidenziato il serio e impellente rischio di subire gravi danni patrimoniali conseguenti all'inadempimento dei contratti stipulati con i propri clienti, inadempimento condizionato dal rifiuto di di fornire le parti di ricambio e il CP_2
supporto tecnico informatico necessario. Tale danno sarebbe ravvisabile sia sotto il profilo del lucro cessante, stimabile in circa due milioni di euro annui, in base al fatturato dell'anno precedente riferito alla voce manutenzione nonché sotto il profilo del danno emergente, corrispondente alle perdite economiche che a deriverebbero anche a titolo di penali CP_1
contrattuali a causa dell'inadempimento dei medesimi contratti.
Ugualmente dovrebbero considerarsi i danni patrimoniali conseguenti all'interruzione dei rapporti contrattuali e per concorrenza sleale e sviamento di clientela nonché i danni non patrimoniali conseguenti alla lesione della reputazione professionale dell'immagine di nei confronti dei propri clienti. CP_1
6 Tale danno appare secondo la ricorrente imminente e irreparabile, tenuto conto delle scadenze delle attività di aggiornamento delle macchine dei prodotti da eseguire mediante software fornito da CP_2
8. Le due società resistenti si sono costituite concludendo per l'integrale rigetto delle richieste cautelari, ritenute infondate in fatto e in diritto, sostenendo la legittimità della risoluzione per inadempimento di cui alla comunicazione del maggio 2023, facendo rilevare, in punto di fatto, che il fatturato di proveniente da attività era di fatto crollato nel CP_2 CP_1
quinquennio 2019/2023, come desumibile dal prospetto contabile riportato alla pagina 4 della comparsa di costituzione.
La decisione di intimare la risoluzione per inadempimento dopo la precedente disdetta sarebbe inoltre derivata dall'aver appreso da un cliente di (C.S.E. doc. 3 CP_1 CP_2
CP_1 che quest'ultima aveva rimosso nei primi mesi del 2023 i prodotti dai propri listini, senza informare della scelta. CP_2
Dopo le vicende relative al bando indetto da , alla contestazione da parte di CP_12
di violazione del diritto di esclusiva da parte di quest'ultima rispondeva con CP_1 CP_2
lettera del 19 dicembre 2023 ribadendo di ritenere il contratto risolto per inadempimento
(doc. 5 e tale lettera restava priva di riscontro da parte di (da ciò dovendosi CP_2 CP_1
desumere, secondo le resistenti, una sorta di acquiescenza rispetto alla avvenuta risoluzione per inadempimento.
Deducono inoltre le resistenti che la mancata previsione di un minimo contrattuale di quota di vendita non rileverebbe ai fini di delineare gli obblighi di distribuzione che si era CP_1
assunta con il più volte citato contratto. Si legge in proposito in comparsa che “sostenere che SI potesse liberamente decidere, a suo piacere, se vendere o non vendere, mentre avrebbe dovuto corrispondere somme milionarie in caso di violazione dell'esclusiva CP_2
(…) significa evidentemente privare di ogni sostanza l'accordo”.
Il calo drastico delle vendite costituirebbe, secondo aperta violazione dell'impegno CP_2
contrattualmente assunto di salvaguardare gli interessi del fornitore in conformità con le migliori pratiche commerciali nonché in ogni caso con i principi della correttezza professionale di cui all'articolo 2598 numero 3 c.c., configurandosi come inadempimento gravissimo e di capitale importanza del contratto di distribuzione.
Sottolineano ancora le resistenti che avrebbe assunto nuovi impegni contrattuali con CP_1
propri clienti - anche in relazione al software fornito da - tra la fine del 2023 e CP_2
l'inizio del 2024 e quindi successivamente alle lettere ricevute da nel 2023, CP_2
7 assumendosi quindi il rischio imprenditoriale del fatto che avrebbe potuto cessare la CP_2
fornitura e comunque pretendere di rinegoziare le condizioni della stessa.
In ogni caso la responsabilità di sarebbe di carattere puramente risarcitorio e CP_2
pertanto il danno non sarebbe qualificato dal requisito della irreparabilità richiesta ai fini della sussistenza del periculum.
9. Nel corso dell'udienza di comparizione parti le difese hanno ampiamente illustrato le ragioni poste a fondamento delle domande, nonché quelle a fondamento del rigetto delle stesse, puntualizzando quanto emergerebbe dalle produzioni documentali in punto di esistenza o meno di inadempimento contrattuale da parte di , nodo centrale della vicenda chedi CP_1
cui si tratta.
10. Ritiene preliminarmente la giudicante che può ritenersi ammissibile la domanda di condanna ad un facere infungibile (quale quella formulata sub a) dalla ricorrente), alla luce dell'introduzione nel nostro ordinamento della previsione di cui all'articolo 614 bis c.c. che consente di comminare una sanzione pecuniaria in caso di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro.
Ugualmente non osta all'ammissibilità della domanda di tutela cautelare la previsione contrattuale di clausola per arbitrato, non risultando dal tenore della clausola l'attribuzione agli arbitri anche di poteri cautelari.
11. Quanto al merito, rileva il Tribunale che, con riguardo alla prima domanda di condanna di ad adempiere alle pattuizioni contenute negli articoli 4.4 e 4.8 del contratto, CP_2
fornendo alla ricorrente parti di ricambio e supporto tecnico informatico, deve rilevarsi che sulla base di quanto emerge dagli atti e delle prove documentali prodotte appaia infondata la difesa di secondo cui il contratto si sarebbe risolto per inadempimento di , CP_2 CP_1
così venendo meno, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4.8., l'ultrattività dell'obbligo di di fornire pezzi di ricambio ed assistenza successivamente alla data di cessazione CP_2
del contratto.
Sotto il profilo formale, come osservato dalla ricorrente, è indubbio che la dichiarazione trasmessa ai sensi dell'art. 1453 c.c. da a nel maggio del 2023 non era stata CP_2 CP_1 preceduta da alcuna diffida ad adempiere e che, d'altro canto, il contratto non conteneva alcuna clausola risolutiva espressa, peraltro neppure richiamata nella missiva indicata.
Ne consegue che, contrariamente a quanto assunto da nella missiva del maggio CP_2
2023 (e ribadito nel dicembre 2023), il contratto non poteva ritenersi risolto con effetto immediato sulla base di tale comunicazione, essendo necessaria una pronuncia costitutiva
8 del giudice che, accertata l'esistenza del contratto e il relativo inadempimento, valutata la gravità delle condotte contestate avuto riguardo all'interesse della controparte, avrebbe eventualmente pronunciato la risoluzione del contratto con effetto retroattivo.
Non risulta in atti nè è stato allegato che abbia adito il giudice competente per CP_2
ottenere tale pronuncia.
Tale argomento sarebbe di per sé solo sufficiente ad escludere che il contratto si sia risolto per inadempimento di SI, trattandosi di fattispecie che non si è mai perfezionata.
A medesima conclusione si giungerebbe comunque anche esaminando il merito delle contestazioni.
Il contratto di cui si discute - come più volte evidenziato da - non conteneva alcun CP_1
obbligo quantitativo in ordine alla vendita di macchine fornite da e ciò appare CP_2
verosimilmente collegato alla circostanza che non vi era stata la necessità di inserire tale
Cont obbligo nel contratto originariamente stipulato da CA (Sesami) con società attiva nel commercio all'ingrosso di macchine e attrezzature per il trattamento e la sicurezza del denaro, il cui interesse era evidentemente quello di vendere il maggior numero di macchine e attrezzature per conto di CP_2
A seguito dell'incorporazione per fusione di CTS in SI il soggetto incaricato della distribuzione con diritto di esclusiva sul territorio nazionale di macchine di provenienza si è immedesimato, come affermato in atti dalla resistente, con , ovvero la CP_2 CP_1
principale concorrente di interessata a collocare sul mercato anche prodotti del CP_2
gruppo multinazionale Glory di cui fa parte, condotta legittima, non essendo contenuti in contratto obblighi di non concorrenza a carico del distributore.
Il preteso inadempimento riferito al significativo calo di vendite non trova quindi riscontro in un obbligo contrattuale pattuito dalle parti.
Si osserva d'altro canto che, in base all'andamento del fatturato riportato da in CP_2
comparsa di costituzione, il maggior calo di fatturato si è determinato tra l'anno 2020 e l'anno 2021, con prosecuzione della curva in decrescita fino all'anno 2023.
Appare quindi assai tardiva la contestazione del preteso inadempimento, manifestatosi da anni e sicuramente in essere nel febbraio del 2023, allorquando però anziché CP_2
procedere con l'invio a di comunicazione di risoluzione del contratto per CP_1
inadempimento si era limitata a inviare disdetta per la scadenza del 31 dicembre 2023, come contrattualmente previsto.
9 E' assai verosimile, come ipotizzato dalla ricorrente, che tale contraddittoria condotta trovi spiegazione nelle tempistiche del bando di gara indetto da nell'aprile 2023, CP_12
bando al quale (cosi come ) aveva deciso di partecipare all'insaputa della CP_2 CP_1
controparte, proponendo di fornire i prodotti di cui SI era distributrice esclusiva nel territorio italiano fino al 31 dicembre 2023, ovvero fino a data successiva alla partecipazione al bando da parte di CP_2
Se, dunque, il contratto non si è risolto per cause imputabili al distributore, trova tuttora piena vigenza il disposto dell'art.
4.8 che impone a di garantire a l'accesso CP_2 CP_1
continuo a pezzi di ricambio e servizi di assistenza descritti in contratto, in base alle specifiche richieste e ricevute di volta in volta.
Tale obbligo, in base all'articolo richiamato, deve ritenersi perdurante per 5 anni dalla scadenza del contratto ovvero dalla data dell'ultima vendita, ove tale evento si verifichi prima.
Ciò premesso, sussiste il fumus, inteso quale verosimiglianza in merito alla fondatezza del diritto dedotto dalla ricorrente di vedersi garantita la fornitura di pezzi di ricambio e servizi di assistenza (ivi compresi i template necessari ad aggiornare le macchine CM 18 fino alla data del 31 dicembre 2028 ovvero alla data precedente corrispondente ai 5 anni dall'ultima dalla data dell'ultima vendita.
12. Ritiene il Tribunale ugualmente sussistente il fumus in relazione alla domanda di inibizione di condotte asseritamente espressive di concorrenza sleale.
Sul punto si limita a negare di aver mai posto in essere “comunicazioni fuorvianti” CP_2 ma tale negazione contrasta con l'inequivoco tenore della lettera del 18 febbraio 2024 con cui ha comunicato a che gli aggiornamenti relativi al software per il CP_8 CP_9
riconoscimento e la validazione delle banconote - previsti per il maggio 2025 - sarebbero stati forniti direttamente da dichiaratasi pronta a stilare a tal fine un accordo di CP_2
manutenzione con l'istituto bancario, pur essendo a piena conoscenza del rapporto contrattuale relativo alla manutenzione ed assistenza in essere con . CP_1
Non osta a ravvisare la fattispecie di concorrenza sleale in tale condotta, la circostanza che sia soggetto diverso dalla contraente poiché la disciplina di cui all'art. CP_8 CP_7
2958 c.c. può essere estesa anche a soggetti terzi, ove gli atti compiuti dai terzi siano riconducibili ad altro imprenditore e posti in essere nel suo interesse.
E' quindi configurabile quale illecito concorrenziale anche la fattispecie in cui l'atto lesivo del diritto venga compiuto da un soggetto (il c.d. "terzo interposto") che, come nel caso in
10 esame, stante il collegamento societario, «agisce per conto di (o comunque in collegamento con) un concorrente del danneggiato stesso, nel qual caso il terzo va legittimamente ritenuto responsabile» (Cass. 17459/2007).
Alla luce della documentazione presente in atti si ritiene che sia stata raggiunta prova unicamente con riguardo alla condotta di volta allo sviamento di clientela e non CP_2
anche di comunicazione della falsa circostanza di non essere più SI autorizzata a fornire servizi di assistenza, non rinvenendosi comunicazioni in tal senso da parte di
CP_2
13. Quanto al periculum, esso consiste, come è noto, nel possibile pregiudizio che può derivare al diritto vantato dal ricorrente nelle more del giudizio ordinario e si identifica nel fondato timore che, nelle more, il diritto sia esposto a un pericolo imminente ed irreparabile.
I provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. presuppongono, pertanto, il pericolo di una situazione attuale di danno, derivante dall'attesa del giudizio, mirando a scongiurarla.
A tal fine il ricorrente deve allegare elementi idonei a far desumere la consistenza del nocumento legato alla prosecuzione della condotta di controparte, condotta su cui il provvedimento cautelare è in grado di incidere.
Ritiene il Tribunale che abbia dato prova dell'esistenza del periculum come sopra CP_1
inteso, tenuto conto delle imminenti scadenze di attività di manutenzione da porre in essere nei confronti di clienti costituiti da banche di primario livello, manutenzione impedita da mediante l'illegittimo rifiuto di fornire i prodotti di assistenza informatica necessari CP_2
per compiere detti aggiornamenti, imposti dalla Banca Europea.
L'inadempimento a tali contratti sarebbe foriero per SI non solo della perdita economica relativa al corrispettivo contrattuale ma la esporrebbe anche al concreto rischio di vedersi applicare penali contrattuali di ingente importo nonché di perdere la clientela acquisita nel corso del tempo, in un settore caratterizzato dalla presenza di pochi operatori specializzati ove SI ha acquisito nel corso degli anni una posizione di assoluta predominanza, secondo quanto affermato dalle stesse ricorrenti.
Si tratta di un pericolo imminente, alla luce delle scadenze contrattuali indicate in atti (le prime delle quali al 31.3 p.v.) e della perdurante condotta omissiva di CP_2
Quanto all'irreparabilità, la stessa può ravvisarsi ogni volta che il rimedio del risarcimento del danno (ancorché astrattamente ipotizzabile, come nel caso in esame) si rilevi insufficiente a soddisfare l'esigenza primaria del creditore, ossia l'interesse ad ottenere l'attuazione del contenuto del rapporto dedotto in giudizio, così determinando un eccessivo
11 scarto tra "danno subito e danno risarcito" (Trib. Torino ord. resa in RG 21156/19 in data
4.10.2019); tale situazione è ravvisabile nel caso di perdita di clienti che si identificano con alcuni tra i principali istituti di credito italiani, con conseguente perdita della competitività concorrenziale e dell'avviamento conseguito da in un settore ad elevata CP_1
specializzazione ove operano un numero ristrettissimo di soggetti.
14. Alla luce di tali presupposti, può essere accolta anche la domanda di condanna delle resistenti al pagamento di penale giornaliera (quantificata nel minore importo di € 5.000) per ogni giorno di ritardi di nell'attuazione del presente provvedimento in relazione CP_2 all'adempimento dell'obbligo di fornitura.
Non si ritiene invece accoglibile la domanda di condanna al pagamento di penale in relazione al provvedimento inibitorio, trattandosi di condotte non suscettibili di essere valutate in termini di giorni di ritardo nell'adempimento.
Le ragioni poste a base del presente provvedimento giustificano altresì l'accoglimento della richiesta di pubblicazione degli estremi del presente provvedimento su due quotidiani di rilevo nazionale nonché sul sito internet delle ricorrenti.
15. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, avuto riguardo al valore indeterminabile del procedimento e alla media complessità, in complessivi euro 6.637,00 per compensi (di cui euro 1.713,00 per l'attività di studio, euro
1.027,00 per l'attività introduttiva, euro 2.410,00 per la fase di trattazione ed euro 1.484,00) per la fase decisionale) oltre rimborso forfettario a spese e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, contrariis reiectis,
1. ordina a in persona del legale rappresentante di adempiere alle Controparte_2 pattuizioni contenute negli articoli 4.4 e 4.8 del “Supply, Licence and Distribution
Agreement” stipulato in data 19 dicembre 2018 e, in particolare, di fornire a Controparte_1
parti di ricambio e supporto, inclusi i template necessari ad aggiornare CM18, sino al
[...]
31 dicembre 2028 ovvero sino alla data anteriore determinata in base alla data di ultima vendita;
2. inibisce a e a Controparte_2 Controparte_3
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, di contattare i clienti di
[...] Controparte_1
indicati nel paragrafo 5 del ricorso introduttivo del presente giudizio per informarli
[...]
del fatto che i pezzi di ricambio e i servizi di assistenza e supporto tecnico previsti dal
Supply, Licence and Distribution Agreement” stipulato in data 19 dicembre 2018 saranno
12 per il futuro forniti da stessa, direttamente o tramite i suoi partner certificati CP_2
INFOMAT e REC SYSTEM;
3. fissa a carico di e a Controparte_2 Controparte_3
ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., l'importo di € 5.000,00 a titolo di penale per ogni
[...] giorno di ritardo nell'attuazione dell'ordine di fornitura di pezzi di ricambio ed assistenza con termine decorrente dall'ottavo giorno successivo alla comunicazione della presente ordinanza;
4. dispone la pubblicazione della presente ordinanza in lingua italiana, in carattere doppio rispetto al normale, a cura della ricorrente e a spese di e Controparte_2 [...]
su due quotidiani nazionali, tra i quali il Controparte_3
Sole24Ore, nonché a cura delle resistenti sulla home page del sito internet di con CP_2
l'indicazione degli estremi della controversia e del dispositivo del provvedimento;
5. condanna e Controparte_2 Controparte_3
in solido al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della ricorrente liquidate in euro 6.637,00 per compensi oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Si comunichi con urgenza.
Così deciso in Milano il 20.3.2025
La giudice
Licinia Petrella
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