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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 17/09/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 467/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel.
Dott.ssa Ilaria PEPE Giudice
Dott. Paolo LEPIDI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 467/2025 V.G. promosso da:
(cf. ) nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Avezzano alla via Ada Negri n. 1, e (CF ) Parte_2 C.F._2
nata a [...] (aq) il 25.11.1958 ed ivi residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluca Motta del Foro di Avezzano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Tagliacozzo alla via Roma n.30, come da procure in calce al ricorso introduttivo;
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento della sentenza di omologa di separazione personale tra coniugi pubblicata da questo Tribunale in data 17.05.2023, ad oggi passata in giudicato, chiedono, concordemente, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI “A) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i sigg.ri e Parte_2
contratto in data 4.6.1983, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Roma Parte_1
(aq) al numero di repertorio atto n. 580, parte 2, serie A, anno 1983;
B) Disporre l'erogazione della somma di euro 200,00 a titolo di assegno di mantenimento in favore della sig.ra entro il 5 del mese oltre rivalutazione Istat annuale, fino alla data in Parte_2 cui Ella percepirà la pensione di anzianità;
C) Disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello Stato civile di Roma affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del dpr 396/2000;"
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 17.06.2025, E Parte_2 Parte_1
ricorrevano in giudizio per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 27.6.1987 ad Avezzano dal quale è nato un figlio: , il Persona_1
15.3.1988 maggiorenne ed autosuficiente.
Il Tribunale di Avezzano ha omologato la separazione personale dei coniugi con sentenza pubblicata da questo Tribunale in data 4.6.1983, ad oggi passata in giudicato.
All'udienza del 17 settembre 2025, dinanzi al Presidente del Tribunale, le parti hanno insistito per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno chiesto la conferma delle condizioni di cui al libello introduttivo, come da loro integrate all'udienza.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù della sentenza di separazione personale, pubblicata da questo Tribunale in data
17.05.2023, di talchè deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione delle parti dinanzi al Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. 3 della legge n. 898/1970. Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi nel ricorso sottoscritto come integrate all'udienza, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e appaiono congrue rispetto alle condizioni economiche delle parti e all'interesse dei figli, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_3
in data 4.6.1983 a Roma, trascritto presso il detto comune al N.
[...] Parte_1
n. 580, parte 2, serie A01, anno 1983;
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-al mantenimento tra i coniugi:
“B) Disporre l'erogazione della somma di euro 200,00 a titolo di assegno di mantenimento in favore della sig.ra entro il 5 del mese oltre rivalutazione Istat annuale, fino alla data in Parte_2 cui Ella percepirà la pensione di anzianità;”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, integralmente richiamate in questa sede.
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge negli atti dello stato civile del comune italiano ove risulta registrato;
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano il 17 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. Leopoldo Sciarrillo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel.
Dott.ssa Ilaria PEPE Giudice
Dott. Paolo LEPIDI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 467/2025 V.G. promosso da:
(cf. ) nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Avezzano alla via Ada Negri n. 1, e (CF ) Parte_2 C.F._2
nata a [...] (aq) il 25.11.1958 ed ivi residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluca Motta del Foro di Avezzano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Tagliacozzo alla via Roma n.30, come da procure in calce al ricorso introduttivo;
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento della sentenza di omologa di separazione personale tra coniugi pubblicata da questo Tribunale in data 17.05.2023, ad oggi passata in giudicato, chiedono, concordemente, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI “A) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i sigg.ri e Parte_2
contratto in data 4.6.1983, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Roma Parte_1
(aq) al numero di repertorio atto n. 580, parte 2, serie A, anno 1983;
B) Disporre l'erogazione della somma di euro 200,00 a titolo di assegno di mantenimento in favore della sig.ra entro il 5 del mese oltre rivalutazione Istat annuale, fino alla data in Parte_2 cui Ella percepirà la pensione di anzianità;
C) Disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello Stato civile di Roma affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del dpr 396/2000;"
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 17.06.2025, E Parte_2 Parte_1
ricorrevano in giudizio per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 27.6.1987 ad Avezzano dal quale è nato un figlio: , il Persona_1
15.3.1988 maggiorenne ed autosuficiente.
Il Tribunale di Avezzano ha omologato la separazione personale dei coniugi con sentenza pubblicata da questo Tribunale in data 4.6.1983, ad oggi passata in giudicato.
All'udienza del 17 settembre 2025, dinanzi al Presidente del Tribunale, le parti hanno insistito per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno chiesto la conferma delle condizioni di cui al libello introduttivo, come da loro integrate all'udienza.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù della sentenza di separazione personale, pubblicata da questo Tribunale in data
17.05.2023, di talchè deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione delle parti dinanzi al Tribunale nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. 3 della legge n. 898/1970. Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi nel ricorso sottoscritto come integrate all'udienza, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e appaiono congrue rispetto alle condizioni economiche delle parti e all'interesse dei figli, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_3
in data 4.6.1983 a Roma, trascritto presso il detto comune al N.
[...] Parte_1
n. 580, parte 2, serie A01, anno 1983;
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-al mantenimento tra i coniugi:
“B) Disporre l'erogazione della somma di euro 200,00 a titolo di assegno di mantenimento in favore della sig.ra entro il 5 del mese oltre rivalutazione Istat annuale, fino alla data in Parte_2 cui Ella percepirà la pensione di anzianità;”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, integralmente richiamate in questa sede.
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge negli atti dello stato civile del comune italiano ove risulta registrato;
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano il 17 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. Leopoldo Sciarrillo