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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/12/2025, n. 2857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2857 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 16.12.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 522 del ruolo gen. dell'anno 2025
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'avv. Giuseppe Caputo ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
convenuta non costituita
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato improcedibile.
Invero, non vi è prova che la parte ricorrente abbia eseguito alcuna notifica dell'atto introduttivo del giudizio e del pedissequo decreto giudiziale di fissazione dell'udienza di discussione alla controparte, la quale del resto non si è costituita in giudizio. Deve infatti rilevarsi che, a seguito dell'emissione del decreto di fissazione dell'udienza del
09.09.2025, parte ricorrente non ha provveduto a depositare il ricorso ritualmente notificato alla società convenuta, né ha fornito prova dell'avvenuta notifica del decreto di fissazione dell'udienza, nonostante il termine assegnato, all'uopo, dal giudice (cfr. ordinanza del 16.09.2025).
Deve pertanto desumersi dal comportamento processuale della parte istante che si versi nell'ipotesi di inesistenza della notificazione, condotta processuale dalla quale si evince inequivocabilmente, in difetto di contraria istanza, la volontà del ricorrente di non coltivare la domanda giudiziale proposta mediante la rinnovazione dell'atto omesso, in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 1483 del 2015).
Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile.
Attesa la mancata costituzione della parte convenuta, nulla va disposto per le spese di lite.
P.Q.M.
a) Dichiara improcedibile la domanda.
b) Nulla sulle spese.
S.M.C.V., 21.12.2025
Il giudice del lavoro dott.ssa A. Cozzolino