Articolo 20 della Legge 16 marzo 1987, n. 123
Articolo 19Articolo 21
Versione
14 aprile 1987
Art. 20. 1. Con effetto immediato e fino all'attuazione dell'automazione del servizio, prevista dalla legge 2 agosto 1982, n. 528 , la raccolta del gioco del lotto e' affidata, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 21 della citata legge e dall' articolo 3 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 310 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 494 , ai dipendenti del lotto e ai titolari di rivendite di generi di monopolio che ne facciano richiesta entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Fino a quando non sara' stata realizzata l'automazione del servizio, la raccolta del lotto seguitera' ad essere effettuata secondo l'ordinamento del gioco previsto dal regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973 , e successive modificazioni.
3. Il concessionario e' tenuto a fornire una cauzione dell'importo di lire 10 milioni, anche a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, singola o cumulativa. La misura di detta cauzione e' ridotta a un ventesimo ove venga prestata collettivamente e solidalmente da piu' concessionari e per importo minimo di lire 25 milioni. A partire dall'esercizio successivo, il predetto primo importo sara' commisurato all'ammontare medio delle riscossioni di una settimana conseguito nell'esercizio precedente arrotondato al milione successivo. Il concessionario e' tenuto, altresi', a corrispondere una tassa di concessione governativa di lire 200 mila annue.
4. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite, in relazione all'articolo 13 della citata legge n. 528 del 1982 , la disciplina e le modalita' di attuazione delle precedenti disposizioni.
Note all'art. 20:
- Il testo degli articoli 12 e 21 della legge n. 528/1982 (Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto) e' il seguente:
"Art. 12. - I punti di raccolta del gioco del lotto sono collocati presso le rivendite dei generi di monopolio; possono altresi' essere collocati presso le ricevitorie del lotto qualora si sia verificata l'ipotesi prevista nella prima parte del terzo comma dell'art. 21. La gestione dei punti di raccolta, determinati a norma del secondo comma dell'art. 13, e' data in concessione al titolare della rivendita dei generi di monopolio sita nella medesima zona che, rispetto ad altri rivenditori richiedenti, sia titolare di concessione di rivendita da tempo anteriore, salvo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 21.
I punti di raccolta sono dotati di apparecchiatura elettronica terminale con collegamento su linee telefoniche con l'ufficio centrale di elaborazione in Roma anche mediante centri intermedi di elaborazione dati.
E' istituita l'imposta di concessione governativa per l'esclusiva gestione dei punti di raccolta del gioco del lotto; la determinazione della relativa misura sara' effettuata con il regolamento previsto nell'art. 1.
Le spese per l'impianto e la manutenzione del processo di meccanizzazione ed automazione del gioco del lotto sono computate in misura percentuale sugli importi lordi derivanti dalle scommesse".
"Art. 21 [come modificato dall' art. 3 del D.L. n. 310/1986 (v. appresso)]. - Il ruolo del personale del lotto di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 , convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973 , e successive modificazioni ed integrazioni, e soppresso. Salvo quanto previsto nel quarto comma dell'art. 22, al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia compiuto il 60° anno di eta' e sia ancora in servizio e' riconosciuta, per favorirne l'esodo volontario, una anzianita' virtuale di tre mesi per ogni anno di servizio prestato fino ad un massimo di cinque anni validi agli effetti del raggiungimento del limite di eta' pensionabile o della maturazione del diritto a pensione.
Per fruire della disposizione di cui al comma precedente gli interessati dovranno presentare espressa ed irrevocabile domanda alla competente intendenza di finanza entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il personale del lotto in servizio che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non ha compiuto il 60° anno di eta' puo' presentare domanda di dimissioni dal servizio entro e non oltre lo stesso termine previsto nel secondo comma e contestualmente richiedere in concessione l'esercizio della raccolta delle scommesse a condizione che non sussistano le cause di esclusione ed incompatibilita' indicate negli articoli 6 , 7 e 18 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , e che disponga di idoneo locale; le stesse cause costituiscono causa di decadenza dalla concessione.
Le dimissioni producono effetto dalla data della concessione dell'esercizio della raccolta delle scommesse.
E' consentita la presenza nel punto di raccolta del gioco di persone autorizzate a coadiuvare e sostituire il titolare nelle temporanee assenze o impedimenti, purche' in possesso dei requisiti di cui all' art. 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , come modificato dall' art. 12 della legge 29 gennaio 1986, n. 25 . In caso di vacanza del punto di raccolta, al coadiutore che abbia compiuto almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi, su richiesta puo' essere assegnato il punto di raccolta medesimo.
E' fatto divieto ai dipendenti collocati a riposo e che hanno presentato domanda di dimissioni a norma delle disposizioni che precedono di assumere impieghi o incarichi presso pubbliche amministrazioni o enti pubblici".
- Il comma 1 dell'art. 3 del D.L. n. 310/1986 (Disposizioni urgenti per il personale del lotto), come modificato dalla legge di conversione prevede che: "Il termine di cui al terzo comma dell'art. 21 della legge 2 agosto 1982, n. 528 , e' fissato al trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del regolamento di applicazione ed esecuzione previsto dall'art. 13, primo comma, della medesima legge 2 agosto 1982, n. 528 . Il personale del lotto che si e' avvalso o si avvarra' Delle disposizioni recate dal terzo comma dell'art. 21 della legge n. 528 del 1982 ha diritto ad ottenere la concessione per l'esercizio della raccolta delle scommesse purche' dimostri di avere la disponibilita' di locali, arredi e attrezzature idonei".
Il comma 1-bis del medesimo art. 3, aggiunto dalla legge di conversione, modifica l'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 21 della legge n. 528/1982 (si veda al riguardo la precedente nota al presente articolo).
- Il R.D. n. 1933/1938 reca: "Riforma delle leggi sul lotto pubblico".
- Il testo dell' art. 13 della legge n. 528/1982 (per il titolo si veda la prima nota al presente articolo) e' il seguente:
"Art. 13. - Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sara' emanato, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, il regolamento di applicazione ed esecuzione.
Con il regolamento saranno determinati i punti di raccolta del gioco e la loro ubicazione nel territorio dello Stato, tenuto conto di obiettivi criteri di funzionalita' e di distanza in modo da assicurare progressivamente la distribuzione dei punti di raccolta in relazione al raggiungimento di indici di produttivita' prefissati per le singole aree.
Saranno altresi' stabiliti il piano di attuazione dell'automazione del servizio e la misura percentuale di calcolo delle spese di cui all'articolo precedente; la disciplina del rapporto di concessione con i raccoglitori del gioco ed in particolare le garanzie che questi sono tenuti a prestare; i termini e le modalita' di contabilizzazione e versamento delle somme riscosse dai raccoglitori, nonche' i termini e le modalita' di contabilizzazione, di emissione di assegni speciali e di riscossione dei premi anche mediante compensazione - per quanto riguarda quelli di importo non superiore a L. 250.000 - con i versamenti di cui sopra; l'entita' del compenso da attribuire ai raccoglitori da determinarsi in misura percentuale unica sull'incasso lordo derivante dalle scommesse e le relative modalita' di erogazione; le norme di responsabilita' dei raccoglitori nei confronti dell'Amministrazione e dei partecipanti al gioco; ogni altra modalita' per la custodia e la conservazione delle matrici per lo svolgimento e l'organizzazione del gioco, per la pubblicita' delle decisioni, per i riscontri ed i controlli".
Entrata in vigore il 14 aprile 1987
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