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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XII, sentenza 24/02/2026, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 952/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ALBINI ANNA, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4412/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Azienda Sanitaria Locale A.s.l. - Salerno - Via Nizza 146 84124 SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0188380125000000797 TICKET
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 542/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Accogliere il ricorso, con condanna alle spese.
Resistente: Non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in oggetto il Signor Ricorrente_1 si opponeva all'avviso di pagamento, emesso nei suoi confronti dall'Agenzia della Riscossione di Salerno, per recupero ticket Asl Salerno DS 60, con riferimento all'anno
2015.
Il ricorrente deduceva che le somme richieste in esso avviso erano ormai coperte da prescrizione, nonché da decadenza e che, alla stesso, non era stata inviata nessuna preventiva comunicazione.
L'Ufficio resistente, radicatasi la lite, non si costituiva.
Indi all'udienza odierna, svoltasi con le formalità di cui all'art. 33 D.Lgs.546/92, sulle conclusioni nei sensi di cui sopra, questo Giudice ha reso la deliberazione come da dispositivo e motivi qui contenuti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente aveva richiesto annullamento in autotutela dell'avviso notificatogli, poiché lo stesso, con apposita docuementazione, aveva dato atto della spettanza dell'esenzione per patologia.
A tale istanza non aveva fatto seguito alcuna risposta da parte dell'Ufficio.
Il ricorrente ha correttamente documentato il riconoscimento dell'esenzione per patologia delle sedute di radioterapia effettuate, nonché di tutte le attività di avvertamento svolte per segure la cura di un'eteroplasia prostatica.
Per mero disguido telematico, le prestazioni sanitarie effettuate erano state caricate tutte il giorno prima del riconoscimento formale dell'esenzione.
Tutto ciò però non fa decadere il diritto del ricorrente alla prestazione e, pertanto, risulta illegittimo l'avviso di pagamento emesso.
Data la mancata costituzione dell'Ente appare equo compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie e compensa le spese
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ALBINI ANNA, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4412/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Azienda Sanitaria Locale A.s.l. - Salerno - Via Nizza 146 84124 SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0188380125000000797 TICKET
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 542/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Accogliere il ricorso, con condanna alle spese.
Resistente: Non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in oggetto il Signor Ricorrente_1 si opponeva all'avviso di pagamento, emesso nei suoi confronti dall'Agenzia della Riscossione di Salerno, per recupero ticket Asl Salerno DS 60, con riferimento all'anno
2015.
Il ricorrente deduceva che le somme richieste in esso avviso erano ormai coperte da prescrizione, nonché da decadenza e che, alla stesso, non era stata inviata nessuna preventiva comunicazione.
L'Ufficio resistente, radicatasi la lite, non si costituiva.
Indi all'udienza odierna, svoltasi con le formalità di cui all'art. 33 D.Lgs.546/92, sulle conclusioni nei sensi di cui sopra, questo Giudice ha reso la deliberazione come da dispositivo e motivi qui contenuti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente aveva richiesto annullamento in autotutela dell'avviso notificatogli, poiché lo stesso, con apposita docuementazione, aveva dato atto della spettanza dell'esenzione per patologia.
A tale istanza non aveva fatto seguito alcuna risposta da parte dell'Ufficio.
Il ricorrente ha correttamente documentato il riconoscimento dell'esenzione per patologia delle sedute di radioterapia effettuate, nonché di tutte le attività di avvertamento svolte per segure la cura di un'eteroplasia prostatica.
Per mero disguido telematico, le prestazioni sanitarie effettuate erano state caricate tutte il giorno prima del riconoscimento formale dell'esenzione.
Tutto ciò però non fa decadere il diritto del ricorrente alla prestazione e, pertanto, risulta illegittimo l'avviso di pagamento emesso.
Data la mancata costituzione dell'Ente appare equo compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie e compensa le spese