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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 19/08/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 153/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 153/2024 promossa da:
, (C.F. ), titolare dell'omonima Parte_1 C.F._1 [...]
, (P.IVA ), con il patrocinio dell' avv Parte_2 P.IVA_1
VITTORINO FACCIOLLA
ATTORE
Contro
( C.F. e P. Controparte_1
IVA ), con il patrocinio dell'avv. PAOLA NUONNO P.IVA_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All' udienza del 02.05.2025, celebrata secondo la modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc, le parti precisavano le conclusioni a mezzo di note depositata in via telematica, che si richiamano interamente. hanno discusso la causa ex art 281 sexies cpc : il giudice ha dato lettura del dispositivo ed ha depositato la sentenza in via telematica .
In via preliminare si rileva che , ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo “svolgimento del processo“ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n. 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da Cass SS UU ( n. 64/15 ) .
Va premesso che , per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui al citato art. 118 disp. att. cpc non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Da tanto si deduce che le questioni sollevate dalle parti e non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, essendo esse assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente si sarà ritenuto provato.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
A mezzo di atto di citazione ritualmente notificato – nella qualità Parte_1 di titolare dell' omonima azienda agricola – proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 415/2023,notificatole in data 19.01.2024, con cui l' intestato Tribunale le aveva ingiunto di pagare in favore dello ( hereinafter ) l' Controparte_1 CP_1 importo di euro 12148,76, a titolo di corrispettivo dovuto a fronte di prestazioni professionali.
A fondamento dell' opposizione la poneva l' inesistenza del credito per Parte_1 il cui pagamento era stata attivata la pretesa monitoria, in quanto fondata su di un contratto di cui essa opponente disconosceva la sottoscrizione in quanto apocrifa, ed in quanto non erano mai state effettuate le prestazioni professionali riportate ne ricorso per d.i.
Sulla base di tali presupposti l' opponente chiedeva preliminarmente la sospensione della provvisoria esecutività del d.i. opposto e , nel merito , la revoca dello stesso.
Si costituiva in giudizio lo Studio con comparsa di costituzione e di risposta in cui evidenziava che – anche a volere porre in non cale il contenuto del contratto di prestazione professionale di cui la aveva disconosciuto la Parte_1 sottoscrizione – la somma portata dal monitorio opposto era comunque dovuta in quanto costituente il corrispettivo di prestazione di consulenza e di contabilità effettuate in favore della detta opponente e del cui espletamento era stata data prova documentale.
Sulla scorta di argomentazioni lo Studio chiedeva il rigetto dell' opposizione e la conferma del monitorio opposto.
La richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del d.i. n. 415/2023 veniva disattesa all' udienza del 30 settembre 2024 ed il procedimento veniva trattenuto per la decisione – sulla base delle sole produzioni documentali – all' udienza del 2 maggio 2025.
Ritiene lo scrivente giudice che la documentazione offerta in comunicazione dalla parte opposta dimostri l' esistenza del credito fatto valere da quest' ultima nei confronti dell' opponente.
E non appare idonea a paralizzare l' azione di pagamento il disconoscimento effettuato dall' opponente della sottoscrizione apposta sul contratto di prestazione professionale prodotto in giudizio dallo Studio.
Si osserva al riguardo che si versa in ipotesi di contratto di prestazione d' opera intellettuale, per la cui validità non è richiesta ad substantiam la forma scritta .
Dato tale presupposto si deve ritenere che – anche a volere accedere alla tesi sostenuta nell' atto di citazione in opposizione secondo cui il contratto non sia stato sottoscritto dalla – l' effettuazione da parte della opposta delle Parte_1 prestazioni di cui la stessa richiede il pagamento risulta dalla copiosa documentazione – non contestata ex adverso – versata in atti prima nella comparsa di costituzione e poi nella memoria depositata in data 08.09.2024 da cui risulta indiscutibilmente l' esistenza di un rapporto di consulenza o di altro genere tra la società opponente e quella opposta ( si leggano al proposito tutte le comunicazioni – di cui agli allegati nn. 8.1 , 8.2 ed 8.3 alla comparsa di costituzione e di risposta di parte opposta – intercorse tra la e lo Studio Parte_1 con riferimento ad adempimenti di natura amministrativa/contabile/fiscale effettuati o da effettuare dalla seconda in favore della prima, mai disconosciute dall' opponente).
E dunque – accertata la fondatezza della domanda in punto di an – va rilevato che l' opponente non ha mosso alcuna contestazione circa l' ammontare della pretesa di pagamento formulata dallo Studio e recepita nel monitorio opposto, che pertanto merita conferma anche sotto il profilo del quantum. Circa la domanda dell' opposto di condanna dell' opponente per il titolo di cui all' art 96 cpc si osserva che non è stata dimostrata l' esistenza del pregiudizio che sarebbe derivato dalla condotta processuale dell' opponente ed in assenza di tale prova la domanda non può essere accolta ( cfr ex aliis Cass n 21393/2005 : “ Con riguardo alla condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario”).
L' opposizione viene quindi rigettata e l' opponente – in applicazione del generale principio di soccombenza – viene condannata alla rifusione delle spese di lite in favore dell' opposto, che vengono liquidate secondo i valori medi dello scaglione per valore del d.m. n. 55/2014, ad eccezione del compenso relativo alla fase di istruzione / trattazione, per la quale vengono applicati i limiti minimi per effetto dell' assenza di istruzione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, titolare dell'omonima Azienda Agricola, nei confronti dello Parte_1
, così decide: Controparte_2
rigetta l' opposizione e per l' effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l' opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' opposto, liquidate in euro 4237 ( 919 studio/777 introduzione/840 istruzione- trattazione/1701 decisione), oltre rimborso forfetario 15%, iva e cap.
Larino, 13 agosto 2025.
Il giudice onorario
Dott. Riccardo De Mutiis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 153/2024 promossa da:
, (C.F. ), titolare dell'omonima Parte_1 C.F._1 [...]
, (P.IVA ), con il patrocinio dell' avv Parte_2 P.IVA_1
VITTORINO FACCIOLLA
ATTORE
Contro
( C.F. e P. Controparte_1
IVA ), con il patrocinio dell'avv. PAOLA NUONNO P.IVA_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All' udienza del 02.05.2025, celebrata secondo la modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc, le parti precisavano le conclusioni a mezzo di note depositata in via telematica, che si richiamano interamente. hanno discusso la causa ex art 281 sexies cpc : il giudice ha dato lettura del dispositivo ed ha depositato la sentenza in via telematica .
In via preliminare si rileva che , ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo “svolgimento del processo“ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n. 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da Cass SS UU ( n. 64/15 ) .
Va premesso che , per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui al citato art. 118 disp. att. cpc non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Da tanto si deduce che le questioni sollevate dalle parti e non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, essendo esse assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente si sarà ritenuto provato.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
A mezzo di atto di citazione ritualmente notificato – nella qualità Parte_1 di titolare dell' omonima azienda agricola – proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 415/2023,notificatole in data 19.01.2024, con cui l' intestato Tribunale le aveva ingiunto di pagare in favore dello ( hereinafter ) l' Controparte_1 CP_1 importo di euro 12148,76, a titolo di corrispettivo dovuto a fronte di prestazioni professionali.
A fondamento dell' opposizione la poneva l' inesistenza del credito per Parte_1 il cui pagamento era stata attivata la pretesa monitoria, in quanto fondata su di un contratto di cui essa opponente disconosceva la sottoscrizione in quanto apocrifa, ed in quanto non erano mai state effettuate le prestazioni professionali riportate ne ricorso per d.i.
Sulla base di tali presupposti l' opponente chiedeva preliminarmente la sospensione della provvisoria esecutività del d.i. opposto e , nel merito , la revoca dello stesso.
Si costituiva in giudizio lo Studio con comparsa di costituzione e di risposta in cui evidenziava che – anche a volere porre in non cale il contenuto del contratto di prestazione professionale di cui la aveva disconosciuto la Parte_1 sottoscrizione – la somma portata dal monitorio opposto era comunque dovuta in quanto costituente il corrispettivo di prestazione di consulenza e di contabilità effettuate in favore della detta opponente e del cui espletamento era stata data prova documentale.
Sulla scorta di argomentazioni lo Studio chiedeva il rigetto dell' opposizione e la conferma del monitorio opposto.
La richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del d.i. n. 415/2023 veniva disattesa all' udienza del 30 settembre 2024 ed il procedimento veniva trattenuto per la decisione – sulla base delle sole produzioni documentali – all' udienza del 2 maggio 2025.
Ritiene lo scrivente giudice che la documentazione offerta in comunicazione dalla parte opposta dimostri l' esistenza del credito fatto valere da quest' ultima nei confronti dell' opponente.
E non appare idonea a paralizzare l' azione di pagamento il disconoscimento effettuato dall' opponente della sottoscrizione apposta sul contratto di prestazione professionale prodotto in giudizio dallo Studio.
Si osserva al riguardo che si versa in ipotesi di contratto di prestazione d' opera intellettuale, per la cui validità non è richiesta ad substantiam la forma scritta .
Dato tale presupposto si deve ritenere che – anche a volere accedere alla tesi sostenuta nell' atto di citazione in opposizione secondo cui il contratto non sia stato sottoscritto dalla – l' effettuazione da parte della opposta delle Parte_1 prestazioni di cui la stessa richiede il pagamento risulta dalla copiosa documentazione – non contestata ex adverso – versata in atti prima nella comparsa di costituzione e poi nella memoria depositata in data 08.09.2024 da cui risulta indiscutibilmente l' esistenza di un rapporto di consulenza o di altro genere tra la società opponente e quella opposta ( si leggano al proposito tutte le comunicazioni – di cui agli allegati nn. 8.1 , 8.2 ed 8.3 alla comparsa di costituzione e di risposta di parte opposta – intercorse tra la e lo Studio Parte_1 con riferimento ad adempimenti di natura amministrativa/contabile/fiscale effettuati o da effettuare dalla seconda in favore della prima, mai disconosciute dall' opponente).
E dunque – accertata la fondatezza della domanda in punto di an – va rilevato che l' opponente non ha mosso alcuna contestazione circa l' ammontare della pretesa di pagamento formulata dallo Studio e recepita nel monitorio opposto, che pertanto merita conferma anche sotto il profilo del quantum. Circa la domanda dell' opposto di condanna dell' opponente per il titolo di cui all' art 96 cpc si osserva che non è stata dimostrata l' esistenza del pregiudizio che sarebbe derivato dalla condotta processuale dell' opponente ed in assenza di tale prova la domanda non può essere accolta ( cfr ex aliis Cass n 21393/2005 : “ Con riguardo alla condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario”).
L' opposizione viene quindi rigettata e l' opponente – in applicazione del generale principio di soccombenza – viene condannata alla rifusione delle spese di lite in favore dell' opposto, che vengono liquidate secondo i valori medi dello scaglione per valore del d.m. n. 55/2014, ad eccezione del compenso relativo alla fase di istruzione / trattazione, per la quale vengono applicati i limiti minimi per effetto dell' assenza di istruzione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, titolare dell'omonima Azienda Agricola, nei confronti dello Parte_1
, così decide: Controparte_2
rigetta l' opposizione e per l' effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l' opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' opposto, liquidate in euro 4237 ( 919 studio/777 introduzione/840 istruzione- trattazione/1701 decisione), oltre rimborso forfetario 15%, iva e cap.
Larino, 13 agosto 2025.
Il giudice onorario
Dott. Riccardo De Mutiis