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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/11/2025, n. 1517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1517 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.A.C.L. 950/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. CC IU, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 14.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 950/2022 R.A.C.L., promossa da
, C.F. , nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]/G, elettivamente domiciliato in Cagliari nella Via
Logudoro n. 3/B, presso lo studio dell'Avv. Massimo Lai, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura speciale in calce rilasciata su foglio separato dalla quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il ricorso introduttivo del giudizio
Parte attrice
Contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, in via Sonnino n. 96, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto di Tucci e dall'avv. Giuliana Murino, giusta procura generale alle liti prodotta a corredo della comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato presso gli stessi in
Cagliari via Sonnino 96, parte convenuta
pagina 1 di 6 Conclusioni:
Nell'interesse di parte attrice:
“In via preliminare
a) Ordinare all' Controparte_2
(P.iva ) in persona del legale rappresentate pro-tempore di esibire e
[...] P.IVA_1 depositare tutta la documentazione relativa al ricorrente;
Nel merito
b) accertare e dichiarare che il signor la mattina di Parte_1 mercoledì venerdì 24 febbraio 2021 subiva un infortunio lavorativo con le modalità come descritte in narrativa;
c) accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio, presenta sin dalla data dell'occorso, un grado di inabilità pari o superiore allo 0,16% (sedici percento) ex dlgs.
23.02. 2000 n. 38, o nella percentuale che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica
d'Ufficio oltre interessi legali rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo;
d) per l'effetto, condannare l' Controparte_2
(P.iva ) in persona del legale rappresentate pro-tempore,
[...] P.IVA_1 alla corresponsione di un indennizzo in rendita riconosciuto dal grado di inabilità dello 0,16%
(sedici percento) ex dlgs. 23.02.2000 n. 38, o in quella indennità che risulterà più esatta a seguito di accertamento tecnico d'ufficio dell'inabilità oltre interessi legali rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo;
e) con vittoria di diritti, onorari, e rimborso delle spese nella misura del 15,00% del presente giudizio con distrazione delle spese a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Nell'interesse di parte convenuta:
“Piaccia all'adito Tribunale, contrariis reiectis, rigettare la domanda poichè infondata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.4.2022, premesso di essere Parte_1 lavoratore subordinato della società GDM Service s.r.l. in qualità di operaio elettricista, ha agito in pagina 2 di 6 giudizio nei confronti dell' al fine di ottenere il riconoscimento della natura professionale CP_1 dell'infortunio occorsogli in data 24.2.2021.
L'attore ha precisato che in tale giornata non aveva potuto raggiungere il luogo di lavoro in quanto,
“nell'atto di sollevare la borsa ove erano stati riposti gli strumenti sentiva un rumore e accusava un forte dolore alla schiena che per l'intensità generata ne determinava il cedimento delle gambe con accasciamento al suolo”, e affermava di esser stato poi trasportato presso il pronto soccorso di
Monserrato, dove gli era stata diagnosticata la “Frattura di L2 in Paziente già sottoposto a stabilizzazione lombare”.
L'attore ha inoltre rappresentato che la denuncia di infortunio era stata prontamente trasmessa all'Istituto previdenziale, e che quest'ultimo, senza aver disposto alcuna visita medico legale, aveva disconosciuto la natura professionale dell'infortunio, non comunicandogli nemmeno l'esito dell'opposizione amministrativa proposta avverso il provvedimento negativo.
L' ha resistito in giudizio, contestando la fondatezza dell'avversa domanda, in particolare CP_1
l'assenza della causa violenta quale elemento fondamentale dell'infortunio
***
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, l'esame di testimoni e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice è risultata fondata nei seguenti termini.
L'esame dei testimoni ha consentito di accertare che in data 24.2.2021 l'attore era stato soccorso dalla moglie e dal vicino di casa i quali nella mattina della suddetta CP_3 Persona_1 data, sentendo dei lamenti, si erano diretti prima verso il cortile condominiale, poi verso il cortile di proprietà dell'attore, nel quale lo avevano rinvenuto per terra, incapace di alzarsi.
Dalle dichiarazioni testimoniali è emerso inoltre che nel cortile del ricorrente vi è un piccolo laboratorio, coperto da una tettoia, nel quale il ricorrente dispone degli attrezzi da lavoro, conservati in delle cassette riposte su degli scaffali.
Altresì, i due testi hanno riferito che in occasione dell'incidente (ovvero, quando questi ultimi si erano avvicinati sentendo dei lamenti), il ricorrente aveva loro dichiarato nell'immediatezza che, mentre preparava l'attrezzatura necessaria per l'attività lavorativa che avrebbe dovuto svolgere in quella giornata, una delle cassette degli attrezzi gli si era rovesciata addosso.
Per tali ragioni, deve concordarsi con le valutazioni espresse dal perito nominato dall'ufficio, il quale, previa visita dell'attore ed esame della documentazione medica prodotta, ha avuto modo di accertare:
pagina 3 di 6 - che l'attore è affetto da “POSTUMI FRATTURA L2 in ESITI DI STABILIZZAZIONE LOMBARE
L4L5S1”;
- che nonostante il disconoscimento dell' , a suo giudizio “tutti gli elementi sono presenti in CP_2 quanto anche la causa violenta deve essere riconosciuta in quanto per riconoscere una causa violenta non ha rilevanza che non abbia avuto carattere di eccezionalità rispetto alle normali e abituali condizioni lavorative del soggetto ma perchè un evento lesivo possa configurarsi come causa violenta deve essere idoneo di per sé solo ad arrecare un danno all'organismo del soggetto con un azione determinata e concentratta nel tempo”;
- che non ha rilevanza la sussistenza nel soggetto di condizioni predisponenti agenti in concorso con lo sforzo lavorativo per escluderne il collegamento causale;
- che, in una situazione di tali condizioni predisponenti, anche un modesto sforzo fisico può aver rappresentato una causa violenta sufficiente a determinare una frattura della limitante somatica superiore di L2;
- che, a suo giudizio, tenendo in considerazione “il quadro clinico-funzionale e radiografico che documenta una modesta deformazione somatica di L2 in un quadro di diffusa osteoporosi e di artrodesi strumentata del tratto L4L5S1, con un deficit funzionale dorso lombare di minima entità e con sostanziale assenza di disturbi radicolari,” l'entità del danno biologico, è quantificabile nella misura del 6%, per analogia con le menomazioni 205 (esiti di frattura vertebrale lombare con residua deformazione somatica, deficit di media entità e disturbi trofico- sensitivi) e 208 (esiti di frattura somatica vertebrale apprezzabile strumentalmente in assenza di ripercussioni funzionali), a decorrere dalla conclusione del periodo di indennità temporanea.
In data 24.11.2023 il consulente tecnico dell'Istituto previdenziale ha contestato il contenuto della bozza peritale, nella parte in cui ha riconosciuto il nesso causale tra la frattura L2 e l'evento infortunistico, in quanto tale frattura può essere correlata anche ai crolli vertebrali su base osteoporotica, e ha altresì osservato che non è certificata in atti la presenza di un esame RMN che avrebbe potuto accertare se la lesione fosse di data recente o precedente all'evento infortunistico.
Inoltre, il ctp dell' ha lamentato che il consulente tecnico d'ufficio avrebbe omesso di CP_1 valorizzare un dato “imprescindibile per un corretto inquadramento dell'evento lesivo”, ossia il peso della borsa con gli attrezzi spostata dall'attore in occasione dell'infortunio.
L'ausiliario del giudice in risposta a tali osservazioni, ha rilevato che “E' vero che un esame RMN praticato al momento avrebbe confermato se la lesione fratturativa fosse recente o meno, ma non vi sono stati dubbi da parte dei sanitari ospedalieri che, sulla base del quadro clinico e rx grafico del momento, hanno formulato la diagnosi di frattura di L2 in paziente già sottoposto a stabilizzazione pagina 4 di 6 lombare e prescritto busto Camp C39 e riposo a letto per 30 gg, evidentemente per una frattura recente: a tali considerazioni sarebbero probabilmente giunti anche i sanitari se il ricorrente CP_1 fosse stato sottoposto ad esame clinico da parte dell'Istituto”.
In riferimento alle contestazioni mosse sul peso della borsa con all'interno gli attrezzi, il consulente tecnico d'ufficio ha evidenziato che il dato appare poco influente in quanto “è stato l'atto di flettere la colonna e poi riestenderla per sollevare il peso, con un azione determinata e concentrata nel tempo, a determinare un sovraccarico biomeccanico acuto sulla limitante somatica superiore di L2 con conseguente cedimento, favorito dalla osteoporosi”.
Il perito ha inoltre ribadito che non assume rilevanza la sussistenza di condizioni predisponenti (ad esempio la magrezza patologica e la osteoporosi diffusa) agenti in concorso con lo sforzo lavorativo, poiché “in tali condizioni anche un modesto sforzo fisico, può aver rappresentato una causa violenta sufficiente a determinare una frattura della limitante somatica superiore di L2 (verosimilmente anch'essa osteoporotica)”.
Per quanto sopra, il consulente tecnico ha confermato il giudizio espresso nella bozza della relazione peritale e la valutazione sull'origine infortunistica della patologia.
Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche in considerazione delle osservazioni pervenute e delle relative risposte, con le quali il medesimo ha apprezzabilmente argomentato ed esposto le proprie conclusioni.
***
Pertanto, parte attrice ha diritto all'indennizzo in capitale rapportato a un danno biologico del 6 %, con decorrenza dalla data di conclusione del periodo di indennità temporanea (27.4.2021).
L' deve essere quindi condannato a corrispondere a parte ricorrente l'indennizzo in capitale CP_1 commisurato al danno accertato, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale con decorrenza di legge.
***
In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere condannato CP_1 alla rifusione in favore di parte attrice delle spese processuali, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra gli euro 1.100,01 e gli euro 5.200,00.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico di parte convenuta. pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che parte attrice ha diritto di percepire l'indennizzo commisurato ad un danno biologico in misura pari al 6 %, con decorrenza di legge dal 27.4.2021 e, per l'effetto, condanna l' CP_1 al pagamento del corrispondente indennizzo in capitale, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, con decorrenza di legge;
- condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, che liquida in CP_1 euro 1.418,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate CP_1 con separato decreto.
Cagliari, 10.11.2025
Il giudice
CC IU
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. CC IU, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 14.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 950/2022 R.A.C.L., promossa da
, C.F. , nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]/G, elettivamente domiciliato in Cagliari nella Via
Logudoro n. 3/B, presso lo studio dell'Avv. Massimo Lai, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura speciale in calce rilasciata su foglio separato dalla quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il ricorso introduttivo del giudizio
Parte attrice
Contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, in via Sonnino n. 96, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto di Tucci e dall'avv. Giuliana Murino, giusta procura generale alle liti prodotta a corredo della comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato presso gli stessi in
Cagliari via Sonnino 96, parte convenuta
pagina 1 di 6 Conclusioni:
Nell'interesse di parte attrice:
“In via preliminare
a) Ordinare all' Controparte_2
(P.iva ) in persona del legale rappresentate pro-tempore di esibire e
[...] P.IVA_1 depositare tutta la documentazione relativa al ricorrente;
Nel merito
b) accertare e dichiarare che il signor la mattina di Parte_1 mercoledì venerdì 24 febbraio 2021 subiva un infortunio lavorativo con le modalità come descritte in narrativa;
c) accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio, presenta sin dalla data dell'occorso, un grado di inabilità pari o superiore allo 0,16% (sedici percento) ex dlgs.
23.02. 2000 n. 38, o nella percentuale che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica
d'Ufficio oltre interessi legali rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo;
d) per l'effetto, condannare l' Controparte_2
(P.iva ) in persona del legale rappresentate pro-tempore,
[...] P.IVA_1 alla corresponsione di un indennizzo in rendita riconosciuto dal grado di inabilità dello 0,16%
(sedici percento) ex dlgs. 23.02.2000 n. 38, o in quella indennità che risulterà più esatta a seguito di accertamento tecnico d'ufficio dell'inabilità oltre interessi legali rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo;
e) con vittoria di diritti, onorari, e rimborso delle spese nella misura del 15,00% del presente giudizio con distrazione delle spese a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Nell'interesse di parte convenuta:
“Piaccia all'adito Tribunale, contrariis reiectis, rigettare la domanda poichè infondata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.4.2022, premesso di essere Parte_1 lavoratore subordinato della società GDM Service s.r.l. in qualità di operaio elettricista, ha agito in pagina 2 di 6 giudizio nei confronti dell' al fine di ottenere il riconoscimento della natura professionale CP_1 dell'infortunio occorsogli in data 24.2.2021.
L'attore ha precisato che in tale giornata non aveva potuto raggiungere il luogo di lavoro in quanto,
“nell'atto di sollevare la borsa ove erano stati riposti gli strumenti sentiva un rumore e accusava un forte dolore alla schiena che per l'intensità generata ne determinava il cedimento delle gambe con accasciamento al suolo”, e affermava di esser stato poi trasportato presso il pronto soccorso di
Monserrato, dove gli era stata diagnosticata la “Frattura di L2 in Paziente già sottoposto a stabilizzazione lombare”.
L'attore ha inoltre rappresentato che la denuncia di infortunio era stata prontamente trasmessa all'Istituto previdenziale, e che quest'ultimo, senza aver disposto alcuna visita medico legale, aveva disconosciuto la natura professionale dell'infortunio, non comunicandogli nemmeno l'esito dell'opposizione amministrativa proposta avverso il provvedimento negativo.
L' ha resistito in giudizio, contestando la fondatezza dell'avversa domanda, in particolare CP_1
l'assenza della causa violenta quale elemento fondamentale dell'infortunio
***
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, l'esame di testimoni e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice è risultata fondata nei seguenti termini.
L'esame dei testimoni ha consentito di accertare che in data 24.2.2021 l'attore era stato soccorso dalla moglie e dal vicino di casa i quali nella mattina della suddetta CP_3 Persona_1 data, sentendo dei lamenti, si erano diretti prima verso il cortile condominiale, poi verso il cortile di proprietà dell'attore, nel quale lo avevano rinvenuto per terra, incapace di alzarsi.
Dalle dichiarazioni testimoniali è emerso inoltre che nel cortile del ricorrente vi è un piccolo laboratorio, coperto da una tettoia, nel quale il ricorrente dispone degli attrezzi da lavoro, conservati in delle cassette riposte su degli scaffali.
Altresì, i due testi hanno riferito che in occasione dell'incidente (ovvero, quando questi ultimi si erano avvicinati sentendo dei lamenti), il ricorrente aveva loro dichiarato nell'immediatezza che, mentre preparava l'attrezzatura necessaria per l'attività lavorativa che avrebbe dovuto svolgere in quella giornata, una delle cassette degli attrezzi gli si era rovesciata addosso.
Per tali ragioni, deve concordarsi con le valutazioni espresse dal perito nominato dall'ufficio, il quale, previa visita dell'attore ed esame della documentazione medica prodotta, ha avuto modo di accertare:
pagina 3 di 6 - che l'attore è affetto da “POSTUMI FRATTURA L2 in ESITI DI STABILIZZAZIONE LOMBARE
L4L5S1”;
- che nonostante il disconoscimento dell' , a suo giudizio “tutti gli elementi sono presenti in CP_2 quanto anche la causa violenta deve essere riconosciuta in quanto per riconoscere una causa violenta non ha rilevanza che non abbia avuto carattere di eccezionalità rispetto alle normali e abituali condizioni lavorative del soggetto ma perchè un evento lesivo possa configurarsi come causa violenta deve essere idoneo di per sé solo ad arrecare un danno all'organismo del soggetto con un azione determinata e concentratta nel tempo”;
- che non ha rilevanza la sussistenza nel soggetto di condizioni predisponenti agenti in concorso con lo sforzo lavorativo per escluderne il collegamento causale;
- che, in una situazione di tali condizioni predisponenti, anche un modesto sforzo fisico può aver rappresentato una causa violenta sufficiente a determinare una frattura della limitante somatica superiore di L2;
- che, a suo giudizio, tenendo in considerazione “il quadro clinico-funzionale e radiografico che documenta una modesta deformazione somatica di L2 in un quadro di diffusa osteoporosi e di artrodesi strumentata del tratto L4L5S1, con un deficit funzionale dorso lombare di minima entità e con sostanziale assenza di disturbi radicolari,” l'entità del danno biologico, è quantificabile nella misura del 6%, per analogia con le menomazioni 205 (esiti di frattura vertebrale lombare con residua deformazione somatica, deficit di media entità e disturbi trofico- sensitivi) e 208 (esiti di frattura somatica vertebrale apprezzabile strumentalmente in assenza di ripercussioni funzionali), a decorrere dalla conclusione del periodo di indennità temporanea.
In data 24.11.2023 il consulente tecnico dell'Istituto previdenziale ha contestato il contenuto della bozza peritale, nella parte in cui ha riconosciuto il nesso causale tra la frattura L2 e l'evento infortunistico, in quanto tale frattura può essere correlata anche ai crolli vertebrali su base osteoporotica, e ha altresì osservato che non è certificata in atti la presenza di un esame RMN che avrebbe potuto accertare se la lesione fosse di data recente o precedente all'evento infortunistico.
Inoltre, il ctp dell' ha lamentato che il consulente tecnico d'ufficio avrebbe omesso di CP_1 valorizzare un dato “imprescindibile per un corretto inquadramento dell'evento lesivo”, ossia il peso della borsa con gli attrezzi spostata dall'attore in occasione dell'infortunio.
L'ausiliario del giudice in risposta a tali osservazioni, ha rilevato che “E' vero che un esame RMN praticato al momento avrebbe confermato se la lesione fratturativa fosse recente o meno, ma non vi sono stati dubbi da parte dei sanitari ospedalieri che, sulla base del quadro clinico e rx grafico del momento, hanno formulato la diagnosi di frattura di L2 in paziente già sottoposto a stabilizzazione pagina 4 di 6 lombare e prescritto busto Camp C39 e riposo a letto per 30 gg, evidentemente per una frattura recente: a tali considerazioni sarebbero probabilmente giunti anche i sanitari se il ricorrente CP_1 fosse stato sottoposto ad esame clinico da parte dell'Istituto”.
In riferimento alle contestazioni mosse sul peso della borsa con all'interno gli attrezzi, il consulente tecnico d'ufficio ha evidenziato che il dato appare poco influente in quanto “è stato l'atto di flettere la colonna e poi riestenderla per sollevare il peso, con un azione determinata e concentrata nel tempo, a determinare un sovraccarico biomeccanico acuto sulla limitante somatica superiore di L2 con conseguente cedimento, favorito dalla osteoporosi”.
Il perito ha inoltre ribadito che non assume rilevanza la sussistenza di condizioni predisponenti (ad esempio la magrezza patologica e la osteoporosi diffusa) agenti in concorso con lo sforzo lavorativo, poiché “in tali condizioni anche un modesto sforzo fisico, può aver rappresentato una causa violenta sufficiente a determinare una frattura della limitante somatica superiore di L2 (verosimilmente anch'essa osteoporotica)”.
Per quanto sopra, il consulente tecnico ha confermato il giudizio espresso nella bozza della relazione peritale e la valutazione sull'origine infortunistica della patologia.
Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche in considerazione delle osservazioni pervenute e delle relative risposte, con le quali il medesimo ha apprezzabilmente argomentato ed esposto le proprie conclusioni.
***
Pertanto, parte attrice ha diritto all'indennizzo in capitale rapportato a un danno biologico del 6 %, con decorrenza dalla data di conclusione del periodo di indennità temporanea (27.4.2021).
L' deve essere quindi condannato a corrispondere a parte ricorrente l'indennizzo in capitale CP_1 commisurato al danno accertato, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale con decorrenza di legge.
***
In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere condannato CP_1 alla rifusione in favore di parte attrice delle spese processuali, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra gli euro 1.100,01 e gli euro 5.200,00.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico di parte convenuta. pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che parte attrice ha diritto di percepire l'indennizzo commisurato ad un danno biologico in misura pari al 6 %, con decorrenza di legge dal 27.4.2021 e, per l'effetto, condanna l' CP_1 al pagamento del corrispondente indennizzo in capitale, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, con decorrenza di legge;
- condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, che liquida in CP_1 euro 1.418,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate CP_1 con separato decreto.
Cagliari, 10.11.2025
Il giudice
CC IU
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