Decreto cautelare 14 febbraio 2026
Sentenza breve 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza breve 17/03/2026, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00196/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00074/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 74 del 2026, proposto da
Società Sportiva Dilettantistica GLOBO PADEL TENNIS CLUB SSD A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro De Pasquale e Sergio Mazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cittanova, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Tiziana Desantis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione:
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Cittanova n. 3 del 22 gennaio 2026, (pubblicata all'Albo Pretorio in data 29 gennaio 2026), avente ad oggetto “Approvazione del regolamento comunale per la riduzione dell’inquinamento acustico per la regolamentazione orario di apertura delle strutture sportive situate nel comune di Cittanova”, nonché del relativo Regolamento allegato, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso il verbale della seduta consiliare del 22 gennaio 2026.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cittanova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. SE IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. La ricorrente, concessionaria - a seguito di procedura di gara - dell'impianto sportivo polifunzionale "Don Puglisi" e delle relative pertinenze ed attrezzature di proprietà comunale, impugna il regolamento comunale per la riduzione dell’inquinamento acustico e la regolamentazione dell’orario di apertura delle strutture sportive situate nel comune di Cittanova approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 22 gennaio 2026.
1.1. Il Comune di Cittanova ha già tentato di disciplinare in modo organico gli orari di apertura ed utilizzo degli impianti sportivi comunali con la delibera di Giunta Comunale n. 121 del 23 settembre 2025 (impugnata dall’odierna ricorrente con ricorso r.g. n. 654 del 2025), poi annullata, ai sensi dell’art. 21 novies L. n. 241/90, con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 05/12/2025 (con sentenza n. 780/2025 questo Tribunale ha, quindi, dichiarato la cessazione della materia del contendere nel menzionato ricorso r.g. n. 654/2025).
1.2. La ricorrente premette che:
- la convenzione stipulata con il Comune prevede che il gestore garantisca precise finalità sociali, disciplinando anche le modalità di utilizzazione degli impianti e delle attrezzatture nonché gli orari di utilizzo della struttura;
- ha fatto ingenti investimenti per opere migliorative ed ha assunto degli obblighi con la convenzione di concessione (tra i quali quello di pagamento del canone);
- la delibera impugnata limita unilateralmente gli orari di utilizzazione degli impianti sportivi, ed introduce restrizioni orarie generalizzate all’utilizzo degli impianti sportivi comunali, imponendo la chiusura dei campi da padel dalle 13.00/15.00 e dalle ore 22:00 (in inverno) e dalle 13.00/16.00 e dalle 23:00 (da giugno a settembre), producendo in tal modo effetti economici pregiudizievoli e tali da compromettere l’equilibrio negoziale della convenzione di concessione;
- con pec del 02/02/2026 ha chiesto all’amministrazione comunale di fissare un incontro per tentare una soluzione in grado di contemperare gli interessi coinvolti, ma l’ente resistente non ha ritenuto di avviare alcuna interlocuzione con la società sportiva.
1.3. Avverso la delibera impugnata insorge la ricorrente che deduce, in otto motivi, le seguenti censure di violazione di legge ed eccesso di potere:
I) “ Violazione e falsa applicazione dell'art. 78, comma 2, d.lgs. 267/2000 e dell'art. 25, comma 3, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale. Violazione dell'art. 97 della costituzione. eccesso di potere per sviamento e conflitto di interessi ”: un consigliere comunale che “ riveste la qualifica di legale rappresentante di un’associazione sportiva dilettantistica (Real Sport a.s.d.) ed è, altresì, titolare di una palestra sita in Cittanova, alla via Cincinnato n. 1 ”, e che avrebbe dovuto astenersi in ragione del personale conflitto di interessi, ha partecipato alla discussione e alla votazione della delibera impugnata.
II) “ Violazione dell'art. 20 del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale. Difetto di istruttoria e violazione del principio del giusto procedimento ”: la delibera non sarebbe stata preceduta dall’esame preventivo, obbligatorio, da parte della commissione consiliare competente.
III) “ Violazione di legge (art. 3 l. 241/1990) ed eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione ”: la regolamentazione degli orari disposta dal Consiglio Comunale muoverebbe da non meglio precisate "segnalazioni pervenute da parte di cittadini", senza alcuna adeguata attività istruttoria volta a verificare l'effettiva sussistenza e la reale entità del presunto inquinamento acustico.
IV) “ Violazione della legge quadro sull'inquinamento acustico (l. 447/1995) e della legge regionale n. 34/2009. Eccesso di potere per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza ”: la delibera impugnata non sarebbe stata preceduta dall’adozione del piano di classificazione acustica.
V) “ Violazione di legge sotto il profilo sanzionatorio. Nullità parziale del regolamento (art. 07) ”: il regolamento prevede, in assenza di un'espressa previsione di legge, la revoca del provvedimento amministrativo abilitante in caso di recidiva, in violazione dell’art. 15 della L.R. n. 34/2009 che prevede, in caso di recidiva, la sospensione dell'attività, e non la revoca, e dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 che consente ai Comuni di prevedere unicamente sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei propri regolamenti.
VI) “ Violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e dell'art. 97 Cost. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto, illogicità manifesta e disparità di trattamento ”: la disciplina introdotta dal regolamento sarebbe ambigua, contraddittoria e priva di chiarezza, in violazione dei principi di certezza del diritto e di buona amministrazione. Il regolamento, inoltre, introdurrebbe una irragionevole disparità di trattamento tra impianti sportivi al chiuso (e maggiormente idonei a contenere le emissioni sonore rispetto agli impianti all’aperto), assoggettati a limitazioni orarie sensibilmente più stringenti rispetto alle medesime attività sportive svolte in impianti all’aperto.
VII) “ Violazione e falsa applicazione della convenzione di gestione ”: la delibera si porrebbe in contraddizione con gli impegni assunti dall’Ente con la sottoscrizione della convenzione e con quanto contenuto negli allegati all’avviso pubblico di concessione della struttura, approvato dallo stesso ente, incidendo in modo diretto e sproporzionato sull’organizzazione aziendale della società sportiva e sull’equilibrio economico-finanziario della concessione.
VIII) “ Violazione dell’art. 41 della Costituzione e del principio di proporzionalità ”: gli orari imposti imporrebbero restrizioni sproporzionate e non necessarie alla libertà di impresa e di iniziativa economica della ricorrente, non giustificate da motivi di interesse pubblico.
2. Si è costituito in giudizio in data 7/03/2026 il Comune di Cittanova, eccependo l’infondatezza del ricorso, di cui chiede il rigetto, vinte le spese.
In particolare, in relazione al primo motivo di ricorso ha eccepito la difesa comunale che:
- “ l’interesse della Consigliera Iamundo, quale titolare di un’attività sportiva, non è diverso né più intenso di quello di qualsiasi altro gestore di palestra o centro sportivo nel Comune di Cittanova ”;
- “ L’impatto del Regolamento sulla sua attività è mediato, indiretto e del tutto assimilabile a quello subito da tutti gli altri operatori del settore ”;
- il “ vantaggio ” cui allude parte ricorrente sarebbe “ indiretto ” e non sussisterebbe alcuna “ correlazione immediata e diretta ” con il regolamento approvato.
3. Alla camera di consiglio dell’11/03/2026, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a, la causa è stata chiamata e, dopo la discussione, trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato, dal momento che il primo motivo di ricorso, di carattere assorbente (Ad. Plen. 5/2015), merita accoglimento.
5. Il Regolamento comunale impugnato detta una “ Regolamentazione (dell’)orario di apertura delle strutture sportive ” e disciplina, tra l’altro, gli orari e i livelli di rumore di “ Tutti gli esercizi pubblici fonti di rumore, quali palestre, strutture sportive, campi padel, ecc. anche se costituiti in circoli od associazioni, siti nel territorio comunale di Cittanova ” (art. 4) nonché delle “ attività sportive e ricreative svolte all'aperto, che comportano emissione di rumore continuo ” (art. 5).
5.1. Non è controverso, in punto di fatto, quanto dedotto da parte ricorrente e cioè che il consigliere (nonché assessore) comunale Patrizia Iamundo “ riveste la qualifica di legale rappresentante di un’associazione sportiva dilettantistica (Real Sport a.s.d.) ed è, altresì, titolare di una palestra sita in Cittanova, alla via Cincinnato n. 1 ” (cfr. doc. n. 12 di parte ricorrente, contenente un albo delle associazioni operanti nel 2025 nel Comune di Cittanova, dal quale si evince che “Iamundo Patrizia” viene indicata quale legale rappresentante/presidente della «Ass. "Real Sport e Scuola di Danza l'Arabesque"»).
5.2. Le stesse difese svolte dall’Amministrazione comunale confermano che la consigliera è “titolare di un’attività sportiva”.
5.3. Dalla medesima delibera impugnata si evince che il consigliere ha partecipato sia alla discussione che alla votazione.
5.4. Emerge, peraltro, dal provvedimento impugnato che, nel corso della discussione nell’adunanza del 22/01/2026, tale conflitto di interessi è stato segnalato da alcuni consiglieri di minoranza (che hanno, poi, espresso voto contrario) e negato dalla stessa cons. Iamundo.
5.5. Non è neppure controverso che, in occasione dell’adozione della precedente delibera di Giunta comunale n. 121/2025 (nonché della delibera di annullamento n. 170 del 05/12/2025) impugnata dalla società sportiva ricorrente con il precedente ricorso r.g. n. 654 del 2025, l’assessore Patrizia Iamundo si era assentata, non partecipando alla relativa votazione.
6. Come chiarito dal Consiglio di Stato, « Nella fattispecie viene in rilievo una disposizione di carattere speciale, oggi compendiata nell’art. 78, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 (testo unico enti locali, t.u.e.l.) ma che, nel suo nucleo essenziale, è anteriore alla stessa Costituzione, risultando enunciata già nel r.d. n. 148 del 1915 (art. 290). Essa sancisce espressamente l’obbligo per gli amministratori locali di astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri e di parenti e affini sino al quarto grado. Tale obbligo “non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado” » ( ex plurimis , Cons. Stato, sez. VII, 22/01/2024 n. 652; cfr. anche sez. IV, 23/04/2025 n. 3502; sez. II, 10/09/2020 n. 5423).
6.1. La tesi sostenuta dalla difesa comunale secondo la quale “ L’interesse della Consigliera Iamundo, quale titolare di un’attività sportiva, non ” sarebbe “ diverso né più intenso di quello di qualsiasi altro gestore di palestra o centro sportivo nel Comune di Cittanova ”, in quanto “ L’impatto del Regolamento sulla sua attività ” sarebbe “ del tutto assimilabile a quello subito da tutti gli altri operatori del settore ”, da un lato, conferma la sussistenza del conflitto di interessi e, dall’altro, appare tautologica, in quanto, per sua natura, un regolamento o un provvedimento a carattere generale incide su tutti gli operatori del settore.
Ma è proprio perché tra questi “operatori del settore” vi è la consigliera “titolare di un’attività sportiva” che sorge l’obbligo di astensione.
7. Nel caso di specie, poi, sussiste tale “ correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore ”, essendo irrilevante che si sia prodotto anche un concreto “vantaggio” (diretto o indiretto).
7.1. Ed infatti, le evidenze prodotte a sostegno della sussistenza di una correlazione immediata e diretta, obiettivamente apprezzabile, tra il contenuto della deliberazione e gli interessi del consigliere comunale indicato in ricorso, sono tali da imporre un suo dovere di astensione.
7.2. Per pacifica e risalente giurisprudenza:
- l’obbligo di astensione che incombe sui consiglieri comunali in sede di approvazione di provvedimenti normativi o di carattere generale sorge per il solo fatto che, considerando l’oggetto della delibera, si determini il conflitto di interessi, a nulla rilevando il fine specifico di realizzare l’interesse privato e/o il concreto pregiudizio dell’amministrazione pubblica (Cons. Stato, sez. IV, 26/5/2003 n. 2826);
- tale obbligo, che trova fondamento nei principi di legalità, imparzialità e trasparenza che deve caratterizzare l’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 97 della Costituzione, essendo finalizzato ad assicurare soprattutto nei confronti di tutti gli amministrati la serenità della scelta amministrativa discrezionale costituisce regola di carattere generale, che non ammette deroghe ed eccezioni e ricorre quindi ogni qualvolta sussiste una correlazione diretta ed immediata fra la posizione dell’amministratore e l’oggetto della deliberazione, pur quando la votazione non potrebbe avere altro apprezzabile esito e quand’anche la scelta fosse in concreto la più utile e la più opportuna per lo stesso interesse pubblico (ancora Cons. Stato, sez. IV, 26/5/2003 n. 2826).
In altri termini, sussistendo una obiettiva situazione di conflitto, è poi ininfluente che l’Ente abbia proceduto in modo imparziale ovvero che non sussista prova che nelle sue determinazioni sia stato condizionato dalla partecipazione di soggetti portatori di interessi personali diversi, atteso che l’obbligo di astensione per incompatibilità è espressione del principio generale di imparzialità e di trasparenza (art. 97 Cost.), al quale ogni p.a. deve conformare la propria immagine, prima ancora che la propria azione (Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2009, n. 3744; successivamente, id., sentenza n. 5465 del 2014).
Tanto è vero che:
- i soggetti interessati alle deliberazioni assunte dagli organi collegiali di cui fanno parte devono evitare di partecipare finanche alla discussione, potendo condizionare nel complesso la formazione della volontà assembleare, sicché è irrilevante l’esito della prova di resistenza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 21 giugno 2007, n. 3385);
- l’atto assunto in violazione dell’obbligo di astensione è annullabile in toto e non solo per la parte eventuale del provvedimento che riguardi il solo componente incompatibile (così ancora sent. n. 3385/2007);
- a tutela dell’immagine dell’amministrazione, rileva anche il conflitto di interessi potenziale, come evidenziato anche dalla giurisprudenza costituzionale e civile (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 22/01/2024 n. 652 e giurisprudenza ivi menzionata; sez. IV, 23/04/2025 n. 3502; sez. II, 10/09/2020 n. 5423).
8. Il conflitto di interessi comporta, quindi, l’illegittimità del provvedimento viziato dall’incompatibilità, melius dal difetto di legittimazione, tendenzialmente riconducibile nell’ambito del vizio di incompetenza, “ sicché il giudice non può fare altro che rilevare, se assodato, il relativo vizio e assorbire tutte le altre censure ” (Cons. Stato Ad. Plen. n. 5/2015).
9. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso va accolto, con assorbimento delle ulteriori censure e, per l’effetto, va annullato il provvedimento impugnato.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la deliberazione del Consiglio Comunale di Cittanova n. 3 del 22 gennaio 2026.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente, che liquida nella misura di euro 1.500,00, oltre spese generali ed accessori come per legge, in disparte la refusione del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA IS, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
SE IC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SE IC | NA IS |
IL SEGRETARIO