Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 07/05/2026, n. 3561
CS
Rigetto
Sentenza 7 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione art. 9, comma 1, lett. b) e allegato 1 punto 2 del DM 11 gennaio 2017; eccesso di potere per difetto di istruttoria

    Il Consiglio di Stato conferma la decisione del TAR, ritenendo che la presenza di misuratori renda il progetto misurabile a consuntivo e non standardizzato. Sottolinea che il metodo standardizzato è ammesso solo se non è economicamente conveniente installare misuratori dedicati. La società ha dichiarato di aver avviato il progetto prima della presentazione della domanda, precludendo la possibilità di qualificarlo come progetto a consuntivo.

  • Inammissibile
    Violazione principio di uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.), principio di non discriminazione, d.lgs. 28/2011, principio di buona amministrazione (art. 97 Cost.), eccesso di potere per manifesta contraddittorietà del D.M. 10 maggio 2018

    Il Consiglio di Stato ritiene la censura inammissibile poiché non è mai stato presentato un progetto a consuntivo e le osservazioni sulla convertibilità non costituivano una causa di rigetto. Nel merito, afferma che la scelta del regolatore di prevedere una deroga temporale solo per i progetti standardizzati è ragionevole, in quanto solo per questi vi era stata un'effettiva impossibilità di presentazione della domanda per mancanza di schede tecniche, a differenza dei progetti a consuntivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 07/05/2026, n. 3561
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3561
    Data del deposito : 7 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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