Articolo 27 della Legge 25 febbraio 2008, n. 34
Articolo 26Articolo 28
Versione
21 marzo 2008
Art. 27. (Delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo
relativo al rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali
di cui al regolamento (CE) n. 882/2004) 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le modalita' di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1, un decreto legislativo per disciplinare le modalita' di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e g), nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che la determinazione delle tariffe sia individuata tenendo conto dei criteri indicati nell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 882/2004;
b) porre a totale carico degli operatori del settore alimentare, dei mangimi e di quello zootecnico il costo derivante dai controlli supplementari previsti dall'articolo 28 del regolamento (CE) n. 882/2004.
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, si applicano, ove di misura superiore a quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 882/2004, le tariffe fissate dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432 , o quelle eventualmente rideterminate con disposizione regionale, ai fini dell'integrale copertura dei costi effettivi del servizio prestato.
Entrata in vigore il 21 marzo 2008
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