Sentenza 28 ottobre 2021
Massime • 1
La nomina del difensore di fiducia effettuata dall'imputato nella procedura incidentale per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, instaurata dinanzi ad una autorità giudiziaria diversa da quella presso cui pende il procedimento principale non dispiega i suoi effetti in quest'ultimo. (Fattispecie relativa ad istanza di ammissione al gratuito patrocinio presentata al giudice per le indagini preliminari dopo che era stato depositato atto di appello avverso la decisione di primo grado).
Commentario • 1
- 1. Nomina difensore di fiducia: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 22 giugno 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/10/2021, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2021 |
Testo completo
00783-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Aldo Aceto Presidente - Sent. n. WS! Antonella Di Stasi UP 28/10/2021 Luca Semeraro R.G.N. 11866/2021 Emanuela Gai Relatore - Alessandro M. Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DO TH, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 07/10/2020 della Corte d'appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia con la quale DO TH era stato condannato, alla pena sospesa di mesi sei di reclusione e € 3.000,00 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 171 ter, I. n. 633 del 1941, perché deteneva per la vendita e per la distribuzione, n. 160 Cd musicali e n. 132 DVD riproducenti opere audiovisive e musicali contraffatte e privi del marchio SIAE. In Foggia il 08/05/2015. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo i seguenti motivo di ricorso. -Violazione di cui all'art. 606, comma 1 lett. c) cod. proc.pen. in relazione alla nullità assoluta per omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore l ra 1 di fiducia tempestivamente nominato. Rileva il ricorrente di avere nominato, quale difensore di fiducia l'avv. Antonio Gabrieli, con istanza di ammissione al gratuito patrocinio, nelle more della fissazione del giudizio di appello. Il decreto di fissazione del giudizio di appello era stato, invece, notificato all'avv. GI Ficarelli, difensore d'ufficio. Per tali ragioni l'avv. Gabrieli eccepisce la nullità della sentenza per omesso avviso al difensore di fiducia dell'imputato. - Violazione di cui all'art. 606, comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione alla configurabilità dell'ipotesi di delitto tentato ex art. 56 cod.pen. sul rilievo che l'imputato non sarebbe stato osservato nell'atto di vendere la merce, da cui l'erronea applicazione della legge penale dovendosi qualificare la condotta quale delitto tentato di cui all'art. 171 ter I. n. 633 del 1941 -Violazione di cui all'art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc.pen. in relazione all'art. 171 ter cit. e al mancato riconoscimento del fatto di particolare tenuità. - Violazione di cui all'art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc.pen. in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso non è fondato sulla base delle seguenti ragioni. Sulla preliminare questione processuale di nullità della sentenza per omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia dell'imputato, deve osservarsi che, dagli atti a cui Questa Corte ha accesso in presenza di un vizio del procedimento, risulta che il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato, per l'udienza del 7 ottobre 2020, al difensore d'ufficio GI Ficarelli, difensore d'ufficio designato all'atto dell'intervento della PG in data 08/05/2015; che agli atti del fascicolo processuale della Corte d'appello non risulta alcuna valida nomina fiduciaria dell'avv. Antonio Gabrieli, come del resto anche rappresentato dal ricorrente, il quale allega decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (in data 17/03/2019), procedura nell'ambito della quale l'imputato aveva nominato difensore di fiducia l'avv. Antonio Gabrieli. Per una completa esposizione dei fatti, evidenzia, il Collegio, che il Tribunale di Foggia aveva condannato l'imputato, con sentenza pronunciata in data 12/06/2018, che la sentenza era stata appellata, con atto depositato in data 15/10/2018, dal difensore di ufficio avv. GI Ficarelli. La corte d'appello aveva notificato il decreto di fissazione dell'udienza del 7 ottobre 2020 al difensore di ufficio avv. Ficarelli. Osserva, la Corte che, ai fini della ritualità della nomina del difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 96, comma 2 cod. proc. pen., questa deve effettuarsi con dichiarazione resa "all'autorità procedente", ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata, ed è onere dell'imputato individuare, attivandosi con diligenza, quale sia in un certo momento l'autorità procedente, alla quale fare pervenire, con tempestività, detta nomina. Nel giudizio di cognizione, successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado l'atto di nomina di un nuovo difensore di fiducia deve essere depositato presso la Corte di السوا 2 ж appello, quale giudice procedente, atteso che la pubblicazione della sentenza, indipendentemente dalla proposizione dell'impugnazione ovvero dall'iscrizione del processo nel registro del giudice di secondo grado, determina la pendenza del procedimento in appello (Sez. 3, n. 11622 del 23/10/2020, Turrini, Rv. 281482 - 01). Nel caso in esame, la nomina dell'avv. Antonio Gabrieli è intervenuta nell'ambito del procedura di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, con istanza depositata al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Foggia il 27/12/2018, la dichiarazione di nomina ivi contenuta è stata effettuata davanti ad un'autorità "non procedente" in quanto l'istanza è stata depositata al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Foggia dopo che avverso la sentenza, del 12/06/2018, era già stato depositato atto di impugnazione in data 15/10/2018 (l'imputato è stato ammesso con decreto del Tribunale di Foggia in data 17/03/2019). L'istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello stato è stata depositata avanti ad un giudice "non procedente", sicchè la nomina fiduciaria effettuata nella procedura incidentale per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, instaurata dinanzi ad una autorità giudiziaria diversa da quella presso cui pende il procedimento principale non dispiega i suoi effetti in quest'ultimo (Sez. 6, n. 31343 del 18/03/2011, Nappa, Rv. 250535 01), ed è inefficace cosicchè la notifica degli atti da parte dell'autorità procedente al difensore nominato d'ufficio non costituisce causa di nullità del successivo dibattimento e della sentenza (Sez. 5, n. 24053 del 27/04/2016, Grigore, Rv. 267321 – 01).- Conclusivamente, nessun vizio processuale può ravvisarsi nel mancato avviso dell'udienza fissata per il giudizio d'appello all'avv. Gabrieli, la cui nomina risulta essere stata fatta nell'ambito della citata procedura incidentale della cui cognizione era stata investita tra Autorità Giudiziaria diversa dalla Corte d'Appello di Bari, autorità procedente ai sensi l'altro dell'art. 96 cod.proc.pen. La corte non condivide l'isolato precedente difforme, Sez. 6, n. 9879 del 16/02/2016, Rexhepi, Rv. 266733 01, secondo cui la nomina del difensore di fiducia, effettuata nell'ambito della procedura incidentale di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 93 d.P.R. n.115 del 2002, è valida nel procedimento principale se ad esso espressamente si riferisce, a nulla rilevando il fatto che il procedimento principale penda dinanzi ad una A.G. diversa da quella procedente al momento della presentazione dell'istanza di ammissione, poiché si tratta di un principio affermato in una diversa situazione non paragonabile, ovvero l'ipotesi in cui il procedimento nel quale era intervenuta la nomina del procedimento di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, era stato successivamente trasmesso ad una Autorità giudiziaria diversa ritenuta competente.
4. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Deve, in primo luogo, rammentarsi il principio secondo il quale quando le sentenze di primo e secondo grado concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si gif 3 ऋ salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, sicché è possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado colmare eventuali lacune della sentenza di appello (Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735). Ciò posto, la sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado, ha dato atto che, sulla scorta del compendio probatorio (trattasi di atti acquisiti al dibattimento su accordo delle parti) l'imputato era stato sorpreso, all'esterno del bar Dolce Grazia di Foggia, intento a vendere i supporti ed è stato ritenuto responsabile del reato, come contestato, di detenzione per la vendita di supporto musicali e audiovisivi oggetto di illecita duplicazione, ai sensi dell'art. 171 ter lett. d) della legge n. 633 del 1941. La detenzione per la vendita di opere dell'ingegno abusivamente riprodotte integro la fattispecie di cui all'art. 171 ter lett d) della legge n. 633 del 1941. Secondo il tenore letterale della norma per la fattispecie semplice, per la quale l'imputato ha riportato condanna, è sufficiente la mera "detenzione per la vendita" (art. 171 ter, comma 1, lett. c) e d), legge n. 633 del 1941), per la fattispecie aggravata è necessaria (oltre alle altre condotte alternative propedeutiche) la vendita o la cessione delle copie abusivamente duplicate (art. 171 ter, comma 2, lett. a): "...vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo...oltre cinquanta copie..."). Invero, la riforma del 2000 (art. 14 I. 18 agosto 2000, n. 248) che ha novellato alcune fattispecie in materia di tutela penale delle opere d'ingegno ha espressamente previsto, per l'ipotesi semplice di cui alle lett. c) e d) dell'art. 171 ter, la criminalizzazione anche della mera "detenzione per la vendita", in tal senso modificando la precedente norma ed anticipando la soglia di tutela penale, lasciando invece inalterata la disposizione contenuta nel comma 2, lett. a), che, nel prevedere un aggravamento di pena, non indica, tra le condotte alternative integranti la tipicità della fattispecie, la mera "detenzione per la vendita", bensì le sole condotte di vendita e cessione a qualsiasi titolo di oltre 50 esemplari di copie abusivamente duplicate. L'anticipazione della soglia di rilevanza penale alla detenzione per la vendita esclude che possa ravvisarsi, in tale ipotesi, la fattispecie in forma tentata essendosi già perfezionata la fattispecie di reato.
5. Il terzo motivo di ricorso con cui si deduce l'omessa risposta sul riconoscimento del fatto di particolare tenuità è inammissibile perché non devoluto nei motivi di appello. È pacifico che il ricorso per cassazione non può devolvere questioni diverse da quelle proposte con la richiesta e sulle quali il giudice di merito non è stato chiamato a decidere, come stabilito dall'art. 606 comma 3 cod. proc.pen. al di fuori delle questioni rilevabili in ogni stato e grado del processo e di quelle che non sarebbe stato possibile devolvere nel giudizio di appello ai sensi dell'art. 609 comma 2 cod. proc.pen. pey 4 6. Parimenti è inammissibile perché generico il quarto motivo di ricorso con cui si censura il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in presenza di un motivo di appello che non conteneva elementi positivi di valutazione da sottoporre al giudice. È ormai pacifico, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, come non possa formare oggetto di ricorso per Cassazione il ricorso con cui si deduca il vizio di motivazione a fronte di un motivo generico nell'atto di appello, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, Botta, Rv. 262700).
7. In definitiva in ragione dell'infondatezza del primo motivo di ricorso, consegue il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 28/10/2021 Il Consigliere estensoreConsigner Il Presidente Aldo Aceto Emanuela Gai How Nach Жого 13 GEN 2022 LI 5