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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/01/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 21.11.2024 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1652 del ruolo gen. dell'anno 2022
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso come da mandato in atti dall'avv. Antonio Acconcia ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giusi Giocasta giusta procura in atti resistente
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t. CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Itala De Benedictis in virtù di procura generale alle liti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'epigrafato ricorrente, a seguito dell'intimazione di pagamento n.
02820219004297979/000 ricevuta in data 24.01.2022, ha proposto opposizione contro l'avviso di addebito n. 328 2012 0001908348000 ad essa sotteso, relativo a contributi IVS anno 2010. A sostegno del ricorso ha dedotto, in particolare, l'illegittimità della procedura adottata dall' , la nullità (ovvero inesistenza) della notifica del titolo impugnato e, in CP_3
CP_ ogni caso, l'intervenuta prescrizione del credito azionato dall' . Instauratosi il contraddittorio, entrambe le parti convenute hanno chiesto il rigetto del ricorso, deducendone variamente l'inammissibilità e l'infondatezza.
Ciò posto, va innanzitutto rilevato che i vizi lamentati in ricorso e direttamente afferenti alla procedura esecutiva dovevano essere dedotti entro il termine perentorio di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c. (nel testo modificato dall'art. 2 comma 3 lett. e n. 41 d.l. n. 35/2005, conv. con mod. con l. n. 80/2005, che – con decorrenza dal 1°.3.2006 – ha elevato il termine originariamente fissato in cinque giorni). Infatti, avverso la cartella esattoriale o l'avviso di mora emessi per riscuotere contributi e premi dovuti agli enti previdenziali, sono esperibili l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (sottratta al termine decadenziale di impugnazione), nel caso in cui si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo;
ovvero l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora
(cfr. Cass. n. 26745 del 2006).
Sicuramente inammissibili, pertanto, risultano essere i motivi di opposizione concernenti la pretesa nullità dell'intimazione di pagamento, notificata il 24.01.2022 ed impugnata con ricorso depositato il 04.03.2022.
Al contrario, la domanda giudiziale con la quale è stata eccepita la prescrizione del credito
– indipendentemente dalla prova della notifica dell'avviso di addebito, che nel caso di CP_ specie, comunque, è stata fornita dall'Ente creditore (cfr. fascic. ) – va qualificata come opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c.: nella specie, ciò che deduce parte ricorrente è la prescrizione del credito contributivo riportato nell'opposto avviso di addebito, per inutile decorso del termine quinquennale calcolato dalla notifica del titolo esecutivo (avvenuta il 31.05.2012) fino alla data di notifica dell'impugnato atto di intimazione (24.01.2022).
Ed invero, il Concessionario del servizio di riscossione ha allegato e provato l'esistenza di altri atti di messa in mora (cfr. fascic. A.d.E.R.); tuttavia, tanto il preavviso di fermo
(asseritamente notificato nel 2015) quanto la precedente intimazione di pagamento (che si assume notificata nel 2019) risultano inviati ad un indirizzo (Capodrise, via Francesco Rao
n. 84) diverso da quello del ricorrente, il quale risiede in Capodrise, alla via Giovanni Amendola n. 12 – presso cui è stata notificata, peraltro, anche l'intimazione impugnata in questa sede – sin dal 23.05.2014 (cfr. certif. residenza storico in atti).
Ne consegue la declaratoria di prescrizione del credito per contributi IVS contestato CP_ dall'opponente nei confronti dell' e l'annullamento del corrispondente avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento opposta.
La tardività delle censure relative ai vizi formali e l'infondatezza della doglianza afferente all'omessa notifica dell'avviso di addebito impugnato giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
1) Annulla l'avviso di addebito n° 328 2012 0001908348000 sotteso all'intimazione di pagamento impugnata.
2) Compensa le spese.
S.M.C.V., 15.01.2025
Il giudice del lavoro dott.ssa A. Cozzolino