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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 04/11/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 792/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria BALLETTI Presidente dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento di reclamo, ex art. 51 del D.L.vo 12 gennaio 2019, n. 14, iscritto al n. 792 del Ruolo Generale dell'anno 2025, vertente
TRA
con sede in Castel San Giorgio Parte_1 alla via G. Petti;
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Capo e Angelo Mastrandrea per procura allegata al reclamo;
- reclamante -
E
Liquidazione giudiziale della “ , in Parte_1 persona del curatore, avv. ; Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Mazzola per procura allegata alla memoria difensiva;
con sede in Roma al viale Boccherini n. 15; Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe O. Lagoteta per procura allegata alla memoria difensiva;
- resistenti -
OGGETTO: reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n.
16/2025, pubblicata il 5.5.2025, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della società Parte_1
FATTI DI CAUSA
1 La sentenza reclamata
La sentenza in oggetto dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società ad istanza Parte_1 della società creditrice della somma di € 475.163,64 quale Controparte_1 residuo derivante dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 7292/2022.
Con particolare riferimento al presupposto oggettivo della liquidazione giudiziale, il Tribunale di Nocera Inferiore ravvisa la sussistenza dello stato di insolvenza: - nel perdurante inadempimento dell'ingente obbligazione nei confronti della ricorrente risalente ad oltre due anni (il credito non è stato Controparte_1 soddisfatto, nonostante le richieste di rinvio dell'udienza ed i numerosi tentativi di rimodulare i termini di pagamento); - nell'incapacità di adempiere all'accordo transattivo raggiunto tra le parti in un precedente ricorso per la liquidazione giudiziale;
- nella recente pendenza di una procedura esecutiva immobiliare con interventi di creditori per oltre 40 milioni di euro;
- nella sussistenza di crediti dell'Inps pari a complessivi € 992.647,40.
Il reclamo
La società propone reclamo Parte_1 avverso la sentenza in oggetto, con il quale censura la valutazione di sussistenza dello stato di insolvenza.
Obietta la reclamante, quanto ai debiti tributari, che: - la loro annotazione nei bilanci era stata fatta per una mera “rettitudine contabile”, ma non corrisponde all'effettiva debitoria;
- il credito dell' di € Controparte_2
23.953.681,00 è stato rettificato da Equitalia s.p.a. in appena € 189.062,07 per l'errore materiale nella duplicazione delle cartelle;
- nei debiti iscritti in bilancio sono, infatti, ricomprese le cartelle già annullate con sentenze passate in giudicato, e pertanto non dovute, per un ammontare di € 8.975.493,29 che saranno stralciate dopo l'annullamento anche formale da parte dell' ; - il restante Controparte_2 credito di € 24.280.186,80 risulta essere, per effetto delle decisioni del giudice del lavoro di Nocera Inferiore e della Corte di appello di Salerno pari a soli €
3.799.686,71; - tale debito residuo tributario è stato oggetto di definizione agevolata
(c.d. “rottamazione-quater”); - nei debiti tributari oggetto della procedura di definizione agevolata sono stati inserite temporaneamente anche alcune cartelle non dovute, perché annullate giurisdizionalmente, che assommano a circa 800.000 euro.
Prosegue la reclamante, quanto agli altri debiti, che: - le altre poste debitorie iscritte in bilancio corrispondevano alla somma dei crediti della procedura esecutiva
2 estinta in data 8.2.2022 con il pagamento di tutti i creditori per € 4.591.543,00 come risulta dalle loro rinunzie (la nota integrativa al bilancio del 2021 evidenziava che fra gli “altri debiti” sono compresi gli interventi finanziari effettuati per estinguere in modo transattivo la debitoria inclusa nella procedura esecutiva immobiliare); - nella nota integrativa del bilancio si dà atto dell'esistenza di un debito derivante da un mutuo con garanzia ipotecaria sull'immobile industriale, che però è stato definito in via transattiva ed estinto.
Sostiene, perciò, la reclamante che l'unico vero debito della è quello Parte_1 nei confronti dell' che pure ha ricevuto un cospicuo acconto;
che Controparte_3 dalla situazione patrimoniale si ricava che non vi è altro creditore, oltre a
[...]
il debito erariale gode della opportunità della rottamazione o del CP_1 rateizzo e, tutto considerato, lo “scompenso” finanziario è di soli 35.007,72 euro.
Aggiunge, poi, che dal 2010 ha cessato l'attività (come risulta dal prospetto Inps, dai circa 1000 dipendenti del 2009 si è passati a 5 dipendenti l'anno successivo, fino ad azzerare il personale a partire dal 2017); che, pur senza aver dato avvio ad una procedura formale di scioglimento, la società è stata messa in liquidazione di fatto, perseguendo l'unico obiettivo di saldare ogni debito, portando ad ultimazione i numerosi giudizi in corso, tesi anche a chiarire la reale entità del debito tributario;
che in tale contesto, pertanto, l'insolvenza della società va valutata, come per le società in liquidazione, non destinate a rimanere sul mercato ma, esclusivamente, a soddisfare i creditori sociali, mediante il raffronto fra il totale dell'attivo liquidabile e l'ammontare dei debiti e deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali. Sostiene, perciò, che “alla luce delle circostanze presenti, non possono dirsi sussistenti gli elementi giuridici necessari per decretare l'avvio della procedura di liquidazione giudiziale della società. La stessa, infatti, ha concentrato tutte le proprie attività successive alla cessazione dell'operatività sul mercato nel soddisfacimento dei creditori sociali. Ha garantito un pagamento equo e proporzionale di tutte le voci debitorie, adempiendo puntualmente agli obblighi derivanti dai rapporti creditori”.
La risposta dei reclamati
Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale risponde che: - non ha rinvenuto alcun attivo da apprendere alla massa, in quanto il compendio immobiliare della sito nel Comune di Castel San Giorgio (di circa mq Parte_1
73.003 composto da n. 3 capannoni a campata unica, n. 1 capannone a dodici
3 campate, n. 1 capannone a 5 campate con pertinenze e piazzali scoperti, n. 1 palazzina adibita ad uffici su tre livelli, un piazzale con annessa tettoia e un terreno pertinenziale) è stato alienato con contratto del 8.9.2022 alla CP_4
(riconducibile alla medesima compagine sociale) al prezzo di € 7.500.000,00 da pagarsi a mezzo accollo dei debiti nella procedura esecutiva immobiliare stimati in complessivi € 8.768.649,47 e fino alla concorrenza del prezzo;
- la compravendita è oggetto di azione revocatoria ex art. 2901 c.c. promossa dalla società - CP_5 con tale operazione la non ha posto in essere un'attività puramente e Parte_1 semplicemente liquidatoria tale da garantire il soddisfacimento di tutti i creditori sociali, ma ha compiuto un'operazione strumentale alla estinzione della procedura immobiliare in danno dei creditori sociali non partecipanti all'esecuzione individuale;
- già tale operazione dimostra lo stato di impotenza funzionale e non transitorio dell'impresa a soddisfare le proprie obbligazioni;
- oltre ai creditori intervenuti nella procedura esecutiva si tener alcun conto delle ulteriori posizioni debitorie (nei confronti di per € 248.513,94 oltre interessi per Controparte_1 forniture risalenti al 2009/20103, al netto degli acconti ricevuti dal terzo nei CP_4 confronti della società per € € 78.193,00; nei confronti di CP_5 Parte_2 per € 466.291,81 derivante da decreto ingiuntivo del 30.6.2016 per forniture risalenti;
nei confronti dell' per € 1.732.830,29, riferito a Controparte_2 tributi per annualità ante 2022, già al netto degli sgravi ottenuti dall'Ente impositore); - la debitoria tributaria riportata nelle rispettive annualità, al netto delle posizioni rettificate/annullate, seppur oggetto di definizione agevolata è un debito esistente fino a quando la definizione non viene perfezionata;
- la documentazione contabile consegnata dall'amministratore p.t. al curatore in data 18.6.2025 a mezzo pec rappresenta che, a seguito delle rettifiche contabili operate e relative al debito tributario, lo stesso al 31.12.2024 è di € 1.432.804,68 e l'attivo al 31.12.2024 ammonta ad € 7.864.599,40, quest'ultimo derivante da presumibili crediti da recuperare nei confronti di società estere ed erario.
La società risponde che: - il suo precedente ricorso per Controparte_1
l'apertura della liquidazione giudiziale era stato abbandonato per la manifestata disponibilità della debitrice ad estinguere il debito in misura ridotta e dilazionata;
- tuttavia, la debitrice aveva corrisposto solo la somma di € 172.425,69 residuando un debito di € 475.163,64 (€ 248.513,94 in linea capitale ed € 226.649,70 per interessi di mora); - la condizione di palese decozione della debitrice emerge anche dalle risultanze dell'ultimo bilancio depositato relativo all'esercizio 2021 (assenza totale
4 di ricavi delle vendite e delle prestazioni e di disponibilità liquide;
un utile irrisorio di € 20.863,00; debiti per € 17.582.911,00; immobilizzazioni materiali per €
14.071.501,00, posta che, tenendo conto che la debitrice non possedeva immobili, doveva evidentemente riferirsi alle attrezzature aziendali, inutilizzate dal 2009); - nel bilancio al 31.12.2023, depositato in corso di giudizio insieme al bilancio al
31.12.2022, si espongono debiti inferiori rispetto all'esercizio 2021, ma comunque pari all'enorme ammontare di € 9.345.095,00, a fronte di un dimezzamento delle immobilizzazioni materiali (da € 14.071.501,00 ad € 7.460.810,00), in un quadro di totale assenza di ricavi e di personale dipendente;
- il credito dell'Inps per debiti contributivi ammonta ad € 992.647,40; - la prova dell'insolvenza è nel fatto che la società ha dovuto chiedere una dilazione all' , negoziare Controparte_2 rinunce e transazioni con terzi che avevano aggredito esecutivamente il proprio patrimonio immobiliare, cedere integralmente il suo patrimonio a fronte dell'accollo di tali debiti da parte della società acquirente, senza poter più far fronte alla rilevante residua debitoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La società reclamante avversa il presupposto oggettivo della liquidazione giudiziale che, a norma degli artt. 49, comma 1, e 121 del D.L.vo 12 gennaio 2019,
n. 14, viene aperta con sentenza nei confronti degli imprenditori commerciali (che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d, e) che siano in stato di insolvenza. L'art. 2, comma 1, lett. b) definisce come
“insolvenza”: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Nel caso di specie, dai bilanci depositati e dalle relative note integrative risulta che la società ha esercitato la sua attività nel settore conserviero fino al 2009 e che da allora la produzione non è più ripresa. Questa circostanza è stata rappresentata dalla stessa reclamante, la quale ritiene che la cessazione di fatto dell'attività e l'avvio della liquidazione delle sue attività, anche senza una formale delibera di scioglimento della società e di messa in liquidazione, incide sul criterio di valutazione della sussistenza dello stato di insolvenza, che non deve essere quello della c.d. insolvenza c.d. dinamica, che riguarda solo le società in attività, ma il criterio di insolvenza c.d. statica, che si riferisce a quelle in liquidazione. È principio consolidato, infatti, che la valutazione dello stato di insolvenza della società in liquidazione deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi
5 attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò proprio perché, non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, e alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci, non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte
(Cass., ord., 3.8.2017, n. 19414; Cass., 7.12.2016, n. 25167).
Il criterio di valutazione accreditato dalla reclamante non può essere condiviso. È stato osservato che il principio della c.d. insolvenza “statica” trova fondamento nella modifica dell'oggetto sociale che si verifica nella società in stato di scioglimento e di liquidazione, il cui oggetto esclusivo diviene quello di dismettere il patrimonio sociale per la soddisfazione dei creditori, con distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci;
che l'art. 2484, comma 3, c.c. detta una regola assolutamente chiara, ossia che gli effetti delle cause di scioglimento operano nei riguardi dei terzi dalla data della pubblicazione nel registro delle imprese;
che l'iscrizione nel registro delle imprese della delibera assembleare di scioglimento della società oppure dell'atto di accertamento degli amministratori della causa di scioglimento riveste efficacia costitutiva dello scioglimento stesso, in quanto da tali adempimenti la società entra nella fase liquidatoria e decorrono gli effetti dello scioglimento (Cass., 6.5.2024, n. 12156). Pertanto, anche se la società ha cessato la sua attività e finanche se la cessazione sia di fatto definitiva, come nel caso di specie, pur tuttavia il suo stato di impresa non formalmente sciolta non consente di escludere l'insolvenza per il solo fatto che l'impresa disponga eventualmente di un attivo patrimoniale tale da soddisfare i suoi debiti mediante mere operazioni liquidatorie (criterio puramente statico), ma occorre che essa sia capace di far fronte
“regolarmente” alle passività attraverso le sue risorse economiche e/o attraverso la capacità di trasformare il suo patrimonio in liquidità facilmente spendibile. Laddove con l'avverbio “regolarmente” si intende che l'imprenditore deve poter soddisfare i suoi creditori con puntualità e sistematicità.
Ciò precisato, è del tutto evidente che la capacità della
[...] di soddisfare “regolarmente” le obbligazioni non può Parte_1 basarsi sulla produzione di nuove risorse, essendo definitivamente cessata di fatto dell'attività da quindi anni. Per cui la “regolarità” degli adempimenti non può che
6 dipendere da possibilità di soddisfare i creditori con la pronta liquidazione del patrimonio residuo.
In questa ottica, l'asset più consistente della società, vale a dire il suo patrimonio immobiliare, è stato già liquidato per soddisfare i creditori che avevano promosso o erano intervenuti nella procedura esecutiva immobiliare risalente al 2005, dichiarata estinta nel 2022. Ma ciò non è bastato a soddisfare tutti i creditori, essendo residuati consistenti debiti, risalenti nel tempo, ai quali la società di fatto inattiva non ha fatto fronte prontamente con ulteriore liquidazione di attivo. Avendo liquidato il patrimonio immobiliare, non resta che altro attivo mobiliare consistente in beni strumentali, titoli, liquidità, crediti, ecc. Non risulta, però, che la società, pur se rimasta inerte rispetto agli altri creditori, abbia la capacità di soddisfarli con l'impiego di risorse patrimoniali non immobiliari.
Premesso che il curatore ha dichiarato di non aver rinvenuto alcun attivo da apprendere alla massa, l'ultimo bilancio depositato (al 31.12.2023) registra l'assenza di disponibilità liquide (€ 12,00), immobilizzazioni materiali per €
7.460.810 (consistenti in impianto e macchinari) e crediti verso clienti per €
7.608.847. Il dato relativo ai beni strumentali (iscritti al costo di acquisto o di produzione rettificato dai corrispondenti fondi di ammortamento) era fittizio, trattandosi di un'impresa che ha cessato la sua attività 15 anni fa e che ha venduto il suo complesso industriale. E infatti, i beni non sono stati neppure rinvenuti dal curatore e non trovano più alcun riscontro nella documentazione contabile consegnata dall'amministratore p.t. al curatore, laddove nel libro inventario al 2005 risulta, tra le immobilizzazioni materiali, solo due poste rilevanti, consistenti solo in crediti verso società estere (un credito di € 5.683.966.42 nei confronti della
[...]
ed un credito di 2.039.254.81 nei confronti della ). CP_6 Controparte_7
Questi due crediti che, detratti i fondi di svalutazione, sono registrati per un valore di € 7.599.128,00 rappresentano l'unico attivo registrato dalla società, oltre ad un credito iva di € 12.82325 e ad un credito di € 128.543.00 verso l' CP_2
per rate pagate su cartelle non dovute perché annullate da sentenze passate
[...] in giudicato.
Appare evidente che l'attivo della società risulta formato solo da crediti verso le due società estere e verso l'erario che si presentano solo come registrazioni contabili, senza alcun effettivo riscontro documentale, né in ordine alla loro esistenza, né in ordine al presumibile valore di realizzo dei crediti verso le società collegate estere. In sostanza, cessata l'attività e liquidato il complesso immobiliare,
7 non resta altro attivo prontamente liquidabile in favore dei creditori rimasti insoddisfatti. Per cui anche solo l'incapacità di pagare il residuo credito della società ricorrente ( di € 248.513,94 in linea capitale oltre Controparte_1 interessi di mora integra lo stato di insolvenza, aggravato dall'incapacità di pagare i crediti della società (€ € 78.193,00), della (€ 466.291,81 CP_5 Parte_2 derivante da decreto ingiuntivo n. 989/2016 del 30.6.2016 per forniture) e quelli risultanti dalle “cartelle/avvisi che risultano ancora non pagati o pagati parzialmente a partire dall'anno 2000” (€ 1.732.830,29).
Di qui il rigetto del reclamo, ricorrendo (anche) il presupposto oggettivo dell'insolvenza.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91 comma 1 c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92 comma 2 c.p.c., per la compensazione parziale o per intero, con conseguente condanna di parte reclamante al rimborso degli onorari di difesa in favore dei reclamati, che si liquidano come in dispositivo (valore indeterminabile).
Ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/02, il reclamante è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo proposto.
Non ricorre il presupposto previsto dall'art. 51, comma 15, del D.L.vo n.
14/2019, per la condanna in solido del legale rappresentante che ha conferito la procura al pagamento delle spese dell'intero processo e al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato di cui all'art. 9 del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al R.G. n. 792/2025, così provvede:
1. rigetta il reclamo;
2. condanna la società reclamante al Parte_1 rimborso delle spese processuali in favore della Liquidazione giudiziale della e di che liquida, per Parte_1 Controparte_1 ciascuna reclamata, in € 4.500,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge.
8 Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della società reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
Manda alla cancelleria per la notifica della sentenza in via telematica alle parti e per la trasmissione per estratto all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione.
Salerno lì 30/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Maria BALLETTI)
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria BALLETTI Presidente dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento di reclamo, ex art. 51 del D.L.vo 12 gennaio 2019, n. 14, iscritto al n. 792 del Ruolo Generale dell'anno 2025, vertente
TRA
con sede in Castel San Giorgio Parte_1 alla via G. Petti;
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Capo e Angelo Mastrandrea per procura allegata al reclamo;
- reclamante -
E
Liquidazione giudiziale della “ , in Parte_1 persona del curatore, avv. ; Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Mazzola per procura allegata alla memoria difensiva;
con sede in Roma al viale Boccherini n. 15; Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe O. Lagoteta per procura allegata alla memoria difensiva;
- resistenti -
OGGETTO: reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n.
16/2025, pubblicata il 5.5.2025, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della società Parte_1
FATTI DI CAUSA
1 La sentenza reclamata
La sentenza in oggetto dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società ad istanza Parte_1 della società creditrice della somma di € 475.163,64 quale Controparte_1 residuo derivante dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 7292/2022.
Con particolare riferimento al presupposto oggettivo della liquidazione giudiziale, il Tribunale di Nocera Inferiore ravvisa la sussistenza dello stato di insolvenza: - nel perdurante inadempimento dell'ingente obbligazione nei confronti della ricorrente risalente ad oltre due anni (il credito non è stato Controparte_1 soddisfatto, nonostante le richieste di rinvio dell'udienza ed i numerosi tentativi di rimodulare i termini di pagamento); - nell'incapacità di adempiere all'accordo transattivo raggiunto tra le parti in un precedente ricorso per la liquidazione giudiziale;
- nella recente pendenza di una procedura esecutiva immobiliare con interventi di creditori per oltre 40 milioni di euro;
- nella sussistenza di crediti dell'Inps pari a complessivi € 992.647,40.
Il reclamo
La società propone reclamo Parte_1 avverso la sentenza in oggetto, con il quale censura la valutazione di sussistenza dello stato di insolvenza.
Obietta la reclamante, quanto ai debiti tributari, che: - la loro annotazione nei bilanci era stata fatta per una mera “rettitudine contabile”, ma non corrisponde all'effettiva debitoria;
- il credito dell' di € Controparte_2
23.953.681,00 è stato rettificato da Equitalia s.p.a. in appena € 189.062,07 per l'errore materiale nella duplicazione delle cartelle;
- nei debiti iscritti in bilancio sono, infatti, ricomprese le cartelle già annullate con sentenze passate in giudicato, e pertanto non dovute, per un ammontare di € 8.975.493,29 che saranno stralciate dopo l'annullamento anche formale da parte dell' ; - il restante Controparte_2 credito di € 24.280.186,80 risulta essere, per effetto delle decisioni del giudice del lavoro di Nocera Inferiore e della Corte di appello di Salerno pari a soli €
3.799.686,71; - tale debito residuo tributario è stato oggetto di definizione agevolata
(c.d. “rottamazione-quater”); - nei debiti tributari oggetto della procedura di definizione agevolata sono stati inserite temporaneamente anche alcune cartelle non dovute, perché annullate giurisdizionalmente, che assommano a circa 800.000 euro.
Prosegue la reclamante, quanto agli altri debiti, che: - le altre poste debitorie iscritte in bilancio corrispondevano alla somma dei crediti della procedura esecutiva
2 estinta in data 8.2.2022 con il pagamento di tutti i creditori per € 4.591.543,00 come risulta dalle loro rinunzie (la nota integrativa al bilancio del 2021 evidenziava che fra gli “altri debiti” sono compresi gli interventi finanziari effettuati per estinguere in modo transattivo la debitoria inclusa nella procedura esecutiva immobiliare); - nella nota integrativa del bilancio si dà atto dell'esistenza di un debito derivante da un mutuo con garanzia ipotecaria sull'immobile industriale, che però è stato definito in via transattiva ed estinto.
Sostiene, perciò, la reclamante che l'unico vero debito della è quello Parte_1 nei confronti dell' che pure ha ricevuto un cospicuo acconto;
che Controparte_3 dalla situazione patrimoniale si ricava che non vi è altro creditore, oltre a
[...]
il debito erariale gode della opportunità della rottamazione o del CP_1 rateizzo e, tutto considerato, lo “scompenso” finanziario è di soli 35.007,72 euro.
Aggiunge, poi, che dal 2010 ha cessato l'attività (come risulta dal prospetto Inps, dai circa 1000 dipendenti del 2009 si è passati a 5 dipendenti l'anno successivo, fino ad azzerare il personale a partire dal 2017); che, pur senza aver dato avvio ad una procedura formale di scioglimento, la società è stata messa in liquidazione di fatto, perseguendo l'unico obiettivo di saldare ogni debito, portando ad ultimazione i numerosi giudizi in corso, tesi anche a chiarire la reale entità del debito tributario;
che in tale contesto, pertanto, l'insolvenza della società va valutata, come per le società in liquidazione, non destinate a rimanere sul mercato ma, esclusivamente, a soddisfare i creditori sociali, mediante il raffronto fra il totale dell'attivo liquidabile e l'ammontare dei debiti e deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali. Sostiene, perciò, che “alla luce delle circostanze presenti, non possono dirsi sussistenti gli elementi giuridici necessari per decretare l'avvio della procedura di liquidazione giudiziale della società. La stessa, infatti, ha concentrato tutte le proprie attività successive alla cessazione dell'operatività sul mercato nel soddisfacimento dei creditori sociali. Ha garantito un pagamento equo e proporzionale di tutte le voci debitorie, adempiendo puntualmente agli obblighi derivanti dai rapporti creditori”.
La risposta dei reclamati
Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale risponde che: - non ha rinvenuto alcun attivo da apprendere alla massa, in quanto il compendio immobiliare della sito nel Comune di Castel San Giorgio (di circa mq Parte_1
73.003 composto da n. 3 capannoni a campata unica, n. 1 capannone a dodici
3 campate, n. 1 capannone a 5 campate con pertinenze e piazzali scoperti, n. 1 palazzina adibita ad uffici su tre livelli, un piazzale con annessa tettoia e un terreno pertinenziale) è stato alienato con contratto del 8.9.2022 alla CP_4
(riconducibile alla medesima compagine sociale) al prezzo di € 7.500.000,00 da pagarsi a mezzo accollo dei debiti nella procedura esecutiva immobiliare stimati in complessivi € 8.768.649,47 e fino alla concorrenza del prezzo;
- la compravendita è oggetto di azione revocatoria ex art. 2901 c.c. promossa dalla società - CP_5 con tale operazione la non ha posto in essere un'attività puramente e Parte_1 semplicemente liquidatoria tale da garantire il soddisfacimento di tutti i creditori sociali, ma ha compiuto un'operazione strumentale alla estinzione della procedura immobiliare in danno dei creditori sociali non partecipanti all'esecuzione individuale;
- già tale operazione dimostra lo stato di impotenza funzionale e non transitorio dell'impresa a soddisfare le proprie obbligazioni;
- oltre ai creditori intervenuti nella procedura esecutiva si tener alcun conto delle ulteriori posizioni debitorie (nei confronti di per € 248.513,94 oltre interessi per Controparte_1 forniture risalenti al 2009/20103, al netto degli acconti ricevuti dal terzo nei CP_4 confronti della società per € € 78.193,00; nei confronti di CP_5 Parte_2 per € 466.291,81 derivante da decreto ingiuntivo del 30.6.2016 per forniture risalenti;
nei confronti dell' per € 1.732.830,29, riferito a Controparte_2 tributi per annualità ante 2022, già al netto degli sgravi ottenuti dall'Ente impositore); - la debitoria tributaria riportata nelle rispettive annualità, al netto delle posizioni rettificate/annullate, seppur oggetto di definizione agevolata è un debito esistente fino a quando la definizione non viene perfezionata;
- la documentazione contabile consegnata dall'amministratore p.t. al curatore in data 18.6.2025 a mezzo pec rappresenta che, a seguito delle rettifiche contabili operate e relative al debito tributario, lo stesso al 31.12.2024 è di € 1.432.804,68 e l'attivo al 31.12.2024 ammonta ad € 7.864.599,40, quest'ultimo derivante da presumibili crediti da recuperare nei confronti di società estere ed erario.
La società risponde che: - il suo precedente ricorso per Controparte_1
l'apertura della liquidazione giudiziale era stato abbandonato per la manifestata disponibilità della debitrice ad estinguere il debito in misura ridotta e dilazionata;
- tuttavia, la debitrice aveva corrisposto solo la somma di € 172.425,69 residuando un debito di € 475.163,64 (€ 248.513,94 in linea capitale ed € 226.649,70 per interessi di mora); - la condizione di palese decozione della debitrice emerge anche dalle risultanze dell'ultimo bilancio depositato relativo all'esercizio 2021 (assenza totale
4 di ricavi delle vendite e delle prestazioni e di disponibilità liquide;
un utile irrisorio di € 20.863,00; debiti per € 17.582.911,00; immobilizzazioni materiali per €
14.071.501,00, posta che, tenendo conto che la debitrice non possedeva immobili, doveva evidentemente riferirsi alle attrezzature aziendali, inutilizzate dal 2009); - nel bilancio al 31.12.2023, depositato in corso di giudizio insieme al bilancio al
31.12.2022, si espongono debiti inferiori rispetto all'esercizio 2021, ma comunque pari all'enorme ammontare di € 9.345.095,00, a fronte di un dimezzamento delle immobilizzazioni materiali (da € 14.071.501,00 ad € 7.460.810,00), in un quadro di totale assenza di ricavi e di personale dipendente;
- il credito dell'Inps per debiti contributivi ammonta ad € 992.647,40; - la prova dell'insolvenza è nel fatto che la società ha dovuto chiedere una dilazione all' , negoziare Controparte_2 rinunce e transazioni con terzi che avevano aggredito esecutivamente il proprio patrimonio immobiliare, cedere integralmente il suo patrimonio a fronte dell'accollo di tali debiti da parte della società acquirente, senza poter più far fronte alla rilevante residua debitoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La società reclamante avversa il presupposto oggettivo della liquidazione giudiziale che, a norma degli artt. 49, comma 1, e 121 del D.L.vo 12 gennaio 2019,
n. 14, viene aperta con sentenza nei confronti degli imprenditori commerciali (che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d, e) che siano in stato di insolvenza. L'art. 2, comma 1, lett. b) definisce come
“insolvenza”: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Nel caso di specie, dai bilanci depositati e dalle relative note integrative risulta che la società ha esercitato la sua attività nel settore conserviero fino al 2009 e che da allora la produzione non è più ripresa. Questa circostanza è stata rappresentata dalla stessa reclamante, la quale ritiene che la cessazione di fatto dell'attività e l'avvio della liquidazione delle sue attività, anche senza una formale delibera di scioglimento della società e di messa in liquidazione, incide sul criterio di valutazione della sussistenza dello stato di insolvenza, che non deve essere quello della c.d. insolvenza c.d. dinamica, che riguarda solo le società in attività, ma il criterio di insolvenza c.d. statica, che si riferisce a quelle in liquidazione. È principio consolidato, infatti, che la valutazione dello stato di insolvenza della società in liquidazione deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi
5 attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò proprio perché, non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, e alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci, non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte
(Cass., ord., 3.8.2017, n. 19414; Cass., 7.12.2016, n. 25167).
Il criterio di valutazione accreditato dalla reclamante non può essere condiviso. È stato osservato che il principio della c.d. insolvenza “statica” trova fondamento nella modifica dell'oggetto sociale che si verifica nella società in stato di scioglimento e di liquidazione, il cui oggetto esclusivo diviene quello di dismettere il patrimonio sociale per la soddisfazione dei creditori, con distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci;
che l'art. 2484, comma 3, c.c. detta una regola assolutamente chiara, ossia che gli effetti delle cause di scioglimento operano nei riguardi dei terzi dalla data della pubblicazione nel registro delle imprese;
che l'iscrizione nel registro delle imprese della delibera assembleare di scioglimento della società oppure dell'atto di accertamento degli amministratori della causa di scioglimento riveste efficacia costitutiva dello scioglimento stesso, in quanto da tali adempimenti la società entra nella fase liquidatoria e decorrono gli effetti dello scioglimento (Cass., 6.5.2024, n. 12156). Pertanto, anche se la società ha cessato la sua attività e finanche se la cessazione sia di fatto definitiva, come nel caso di specie, pur tuttavia il suo stato di impresa non formalmente sciolta non consente di escludere l'insolvenza per il solo fatto che l'impresa disponga eventualmente di un attivo patrimoniale tale da soddisfare i suoi debiti mediante mere operazioni liquidatorie (criterio puramente statico), ma occorre che essa sia capace di far fronte
“regolarmente” alle passività attraverso le sue risorse economiche e/o attraverso la capacità di trasformare il suo patrimonio in liquidità facilmente spendibile. Laddove con l'avverbio “regolarmente” si intende che l'imprenditore deve poter soddisfare i suoi creditori con puntualità e sistematicità.
Ciò precisato, è del tutto evidente che la capacità della
[...] di soddisfare “regolarmente” le obbligazioni non può Parte_1 basarsi sulla produzione di nuove risorse, essendo definitivamente cessata di fatto dell'attività da quindi anni. Per cui la “regolarità” degli adempimenti non può che
6 dipendere da possibilità di soddisfare i creditori con la pronta liquidazione del patrimonio residuo.
In questa ottica, l'asset più consistente della società, vale a dire il suo patrimonio immobiliare, è stato già liquidato per soddisfare i creditori che avevano promosso o erano intervenuti nella procedura esecutiva immobiliare risalente al 2005, dichiarata estinta nel 2022. Ma ciò non è bastato a soddisfare tutti i creditori, essendo residuati consistenti debiti, risalenti nel tempo, ai quali la società di fatto inattiva non ha fatto fronte prontamente con ulteriore liquidazione di attivo. Avendo liquidato il patrimonio immobiliare, non resta che altro attivo mobiliare consistente in beni strumentali, titoli, liquidità, crediti, ecc. Non risulta, però, che la società, pur se rimasta inerte rispetto agli altri creditori, abbia la capacità di soddisfarli con l'impiego di risorse patrimoniali non immobiliari.
Premesso che il curatore ha dichiarato di non aver rinvenuto alcun attivo da apprendere alla massa, l'ultimo bilancio depositato (al 31.12.2023) registra l'assenza di disponibilità liquide (€ 12,00), immobilizzazioni materiali per €
7.460.810 (consistenti in impianto e macchinari) e crediti verso clienti per €
7.608.847. Il dato relativo ai beni strumentali (iscritti al costo di acquisto o di produzione rettificato dai corrispondenti fondi di ammortamento) era fittizio, trattandosi di un'impresa che ha cessato la sua attività 15 anni fa e che ha venduto il suo complesso industriale. E infatti, i beni non sono stati neppure rinvenuti dal curatore e non trovano più alcun riscontro nella documentazione contabile consegnata dall'amministratore p.t. al curatore, laddove nel libro inventario al 2005 risulta, tra le immobilizzazioni materiali, solo due poste rilevanti, consistenti solo in crediti verso società estere (un credito di € 5.683.966.42 nei confronti della
[...]
ed un credito di 2.039.254.81 nei confronti della ). CP_6 Controparte_7
Questi due crediti che, detratti i fondi di svalutazione, sono registrati per un valore di € 7.599.128,00 rappresentano l'unico attivo registrato dalla società, oltre ad un credito iva di € 12.82325 e ad un credito di € 128.543.00 verso l' CP_2
per rate pagate su cartelle non dovute perché annullate da sentenze passate
[...] in giudicato.
Appare evidente che l'attivo della società risulta formato solo da crediti verso le due società estere e verso l'erario che si presentano solo come registrazioni contabili, senza alcun effettivo riscontro documentale, né in ordine alla loro esistenza, né in ordine al presumibile valore di realizzo dei crediti verso le società collegate estere. In sostanza, cessata l'attività e liquidato il complesso immobiliare,
7 non resta altro attivo prontamente liquidabile in favore dei creditori rimasti insoddisfatti. Per cui anche solo l'incapacità di pagare il residuo credito della società ricorrente ( di € 248.513,94 in linea capitale oltre Controparte_1 interessi di mora integra lo stato di insolvenza, aggravato dall'incapacità di pagare i crediti della società (€ € 78.193,00), della (€ 466.291,81 CP_5 Parte_2 derivante da decreto ingiuntivo n. 989/2016 del 30.6.2016 per forniture) e quelli risultanti dalle “cartelle/avvisi che risultano ancora non pagati o pagati parzialmente a partire dall'anno 2000” (€ 1.732.830,29).
Di qui il rigetto del reclamo, ricorrendo (anche) il presupposto oggettivo dell'insolvenza.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91 comma 1 c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92 comma 2 c.p.c., per la compensazione parziale o per intero, con conseguente condanna di parte reclamante al rimborso degli onorari di difesa in favore dei reclamati, che si liquidano come in dispositivo (valore indeterminabile).
Ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/02, il reclamante è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo proposto.
Non ricorre il presupposto previsto dall'art. 51, comma 15, del D.L.vo n.
14/2019, per la condanna in solido del legale rappresentante che ha conferito la procura al pagamento delle spese dell'intero processo e al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato di cui all'art. 9 del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al R.G. n. 792/2025, così provvede:
1. rigetta il reclamo;
2. condanna la società reclamante al Parte_1 rimborso delle spese processuali in favore della Liquidazione giudiziale della e di che liquida, per Parte_1 Controparte_1 ciascuna reclamata, in € 4.500,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge.
8 Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della società reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
Manda alla cancelleria per la notifica della sentenza in via telematica alle parti e per la trasmissione per estratto all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione.
Salerno lì 30/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Maria BALLETTI)
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