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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 11/11/2025, n. 1497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1497 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 836/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. RI PA, ha pronunciato – ad esito della discussione orale svolta ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 15.10.2025 – la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 836 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
cod. fisc. , nato a [...], Parte_1 C.F._1
l'8.10.1982, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Musso Antonella, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte attrice –
CONTRO
, cod. fisc. e p. iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Cona Floriana e Di Giorgio Adriana, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte convenuta –
Conclusioni: Come precisate all'udienza del 15.10.2025.
Pag. 1 di 5 R.G. n. 836/2023
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore ha convenuto in giudizio la deducendo di avere acquistato, in data 27.11.2018, Controparte_1
presso la concessionaria della convenuta, un'autovettura usata marca Suzuki Gran
Vitara, targata DY072MF, al prezzo complessivo di € 9.000, di cui € 3.000 corrisposti in contanti e € 6.000 mediante finanziamento.
Ha allegato che, a meno di un anno dall'acquisto, il veicolo aveva manifestato gravi difetti meccanici, poi individuati dal proprio meccanico di fiducia nella rottura della cinghia di distribuzione, con conseguente inutilizzabilità del mezzo. Ha aggiunto di avere inutilmente richiesto alla venditrice la riparazione o la sostituzione del veicolo, ricevendone un netto rifiuto.
Ha riferito di avere sostenuto a proprie spese l'importo di € 2.000 per le riparazioni e di avere subito ulteriori danni, anche di natura patrimoniale, a causa della perdurante indisponibilità del mezzo.
Ha chiesto, pertanto, la risoluzione del contratto di compravendita e la condanna della convenuta al pagamento di € 16.000,00, di cui € 9.000,00 a titolo di restituzione del prezzo, € 2.000,00 per le spese di riparazione e € 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno, o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Si è costituita la , che ha eccepito, in via Controparte_2
preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria di cui all'art. 3 D.L. n. 132/2014, trattandosi di controversia avente ad oggetto il pagamento di somma inferiore a € 50.000,00.
Nel merito ha contestato ogni addebito, sostenendo che l'attore avesse acquistato il veicolo per finalità connesse alla propria attività di coltivatore diretto, con
Pag. 2 di 5 R.G. n. 836/2023
conseguente inapplicabilità della disciplina del consumatore, e deducendo, in via subordinata, la decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia, oltre alla piena conformità del bene venduto. Ha infine domandato la condanna dell'attore per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Con ordinanza del 24.07.2023, il Giudice ha invitato parte attrice a procedere all'esperimento della negoziazione assistita, rinviando la causa all'udienza del
21.11.2024 (sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.) per la verifica dell'adempimento e la prosecuzione del giudizio.
L'attore ha tuttavia inviato alla controparte l'invito alla negoziazione soltanto in data 4.11.2024, ossia oltre quindici mesi dopo il provvedimento giudiziale. Alla data dell'udienza fissata per le verifiche, il termine di trenta giorni per l'eventuale adesione della controparte risultava, dunque, ancora pendente.
La convenuta ha quindi reiterato l'eccezione di improcedibilità.
Le parti hanno successivamente precisato le conclusioni e discusso all'udienza del
15.10.2025, e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c..
DIRITTO
Va dichiarata l'improcedibilità della domanda attorea, in ragione del mancato tempestivo esperimento del procedimento di negoziazione assistita obbligatoria.
Nel caso di specie, la domanda ha ad oggetto la risoluzione giudiziale del contratto di compravendita di un veicolo usato stipulato tra le parti, con conseguente richiesta di restituzione delle somme versate e di risarcimento dei danni correlati per un importo complessivo di € 16.000,00.
Trattandosi, dunque, di domanda di pagamento di somma non eccedente €
50.000,00, la controversia rientra pacificamente tra quelle soggette alla condizione
Pag. 3 di 5 R.G. n. 836/2023
di procedibilità della negoziazione assistita obbligatoria, prevista dall'art. 3 del D.L.
n. 132/2014, convertito nella L. n. 162/2014.
L'omesso assolvimento di tale condizione comporta, secondo la lettera della norma,
l'improcedibilità della domanda giudiziale.
Il legislatore ha delineato un preciso quadro temporale per l'attivazione e la conclusione della procedura, disponendo che, qualora alla prima udienza la negoziazione assistita non risulti ancora intrapresa, la parte interessata ha un termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito a stipulare la convenzione.
Tale termine — pur avendo natura ordinatoria — deve essere interpretato alla luce della ratio deflattiva e acceleratoria dell'istituto, che impone comunque alla parte un comportamento improntato a tempestività e lealtà processuale.
Ne consegue che l'invio dell'invito oltre detto limite può ritenersi ammissibile solo se la procedura venga comunque avviata e conclusa entro il termine massimo previsto dall'art. 2, comma 3, del D.L. n. 132/2014, ossia entro tre mesi (prorogabili di ulteriori trenta giorni solo su accordo delle parti).
Nel caso in esame, parte attrice — pur essendo stata espressamente sollecitata con ordinanza del 24.07.2023 ad avviare la procedura di negoziazione — ha trasmesso l'invito alla controparte soltanto il 4.11.2024, ossia oltre quindici mesi dopo il rilievo del giudice, con la conseguenza che il termine di legge risultava non ancora decorso alla data dell'udienza di verifica del 21.11.2024.
Si tratta, con ogni evidenza, di una condotta non conforme ai doveri di diligenza processuale e incompatibile con la ratio deflattiva dell'istituto, che rende inevitabile la dichiarazione di improcedibilità della domanda attorea.
Pag. 4 di 5 R.G. n. 836/2023
Alla luce di tale conclusione, restano assorbite tutte le ulteriori domande ed eccezioni formulate dalle parti.
Quanto alle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., l'attore deve essere condannato a rifondere alla società convenuta le spese del presente giudizio, che si liquidano — avuto riguardo al valore della causa, rientrante nello scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, e applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale — in € 1.698,50, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:
DICHIARA l'improcedibilità delle domande proposte da nei Parte_1
confronti della società ; Controparte_2
CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore società Parte_1
, liquidate in complessivi € 1.698,50, oltre spese Controparte_2
generali pari al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovuti, come per legge.
Così deciso in Termini Imerese, in data 11/11/2025.
Il Giudice
RI PA
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. RI PA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. RI PA, ha pronunciato – ad esito della discussione orale svolta ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 15.10.2025 – la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 836 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
cod. fisc. , nato a [...], Parte_1 C.F._1
l'8.10.1982, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Musso Antonella, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte attrice –
CONTRO
, cod. fisc. e p. iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Cona Floriana e Di Giorgio Adriana, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte convenuta –
Conclusioni: Come precisate all'udienza del 15.10.2025.
Pag. 1 di 5 R.G. n. 836/2023
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore ha convenuto in giudizio la deducendo di avere acquistato, in data 27.11.2018, Controparte_1
presso la concessionaria della convenuta, un'autovettura usata marca Suzuki Gran
Vitara, targata DY072MF, al prezzo complessivo di € 9.000, di cui € 3.000 corrisposti in contanti e € 6.000 mediante finanziamento.
Ha allegato che, a meno di un anno dall'acquisto, il veicolo aveva manifestato gravi difetti meccanici, poi individuati dal proprio meccanico di fiducia nella rottura della cinghia di distribuzione, con conseguente inutilizzabilità del mezzo. Ha aggiunto di avere inutilmente richiesto alla venditrice la riparazione o la sostituzione del veicolo, ricevendone un netto rifiuto.
Ha riferito di avere sostenuto a proprie spese l'importo di € 2.000 per le riparazioni e di avere subito ulteriori danni, anche di natura patrimoniale, a causa della perdurante indisponibilità del mezzo.
Ha chiesto, pertanto, la risoluzione del contratto di compravendita e la condanna della convenuta al pagamento di € 16.000,00, di cui € 9.000,00 a titolo di restituzione del prezzo, € 2.000,00 per le spese di riparazione e € 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno, o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Si è costituita la , che ha eccepito, in via Controparte_2
preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria di cui all'art. 3 D.L. n. 132/2014, trattandosi di controversia avente ad oggetto il pagamento di somma inferiore a € 50.000,00.
Nel merito ha contestato ogni addebito, sostenendo che l'attore avesse acquistato il veicolo per finalità connesse alla propria attività di coltivatore diretto, con
Pag. 2 di 5 R.G. n. 836/2023
conseguente inapplicabilità della disciplina del consumatore, e deducendo, in via subordinata, la decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia, oltre alla piena conformità del bene venduto. Ha infine domandato la condanna dell'attore per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Con ordinanza del 24.07.2023, il Giudice ha invitato parte attrice a procedere all'esperimento della negoziazione assistita, rinviando la causa all'udienza del
21.11.2024 (sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.) per la verifica dell'adempimento e la prosecuzione del giudizio.
L'attore ha tuttavia inviato alla controparte l'invito alla negoziazione soltanto in data 4.11.2024, ossia oltre quindici mesi dopo il provvedimento giudiziale. Alla data dell'udienza fissata per le verifiche, il termine di trenta giorni per l'eventuale adesione della controparte risultava, dunque, ancora pendente.
La convenuta ha quindi reiterato l'eccezione di improcedibilità.
Le parti hanno successivamente precisato le conclusioni e discusso all'udienza del
15.10.2025, e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c..
DIRITTO
Va dichiarata l'improcedibilità della domanda attorea, in ragione del mancato tempestivo esperimento del procedimento di negoziazione assistita obbligatoria.
Nel caso di specie, la domanda ha ad oggetto la risoluzione giudiziale del contratto di compravendita di un veicolo usato stipulato tra le parti, con conseguente richiesta di restituzione delle somme versate e di risarcimento dei danni correlati per un importo complessivo di € 16.000,00.
Trattandosi, dunque, di domanda di pagamento di somma non eccedente €
50.000,00, la controversia rientra pacificamente tra quelle soggette alla condizione
Pag. 3 di 5 R.G. n. 836/2023
di procedibilità della negoziazione assistita obbligatoria, prevista dall'art. 3 del D.L.
n. 132/2014, convertito nella L. n. 162/2014.
L'omesso assolvimento di tale condizione comporta, secondo la lettera della norma,
l'improcedibilità della domanda giudiziale.
Il legislatore ha delineato un preciso quadro temporale per l'attivazione e la conclusione della procedura, disponendo che, qualora alla prima udienza la negoziazione assistita non risulti ancora intrapresa, la parte interessata ha un termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito a stipulare la convenzione.
Tale termine — pur avendo natura ordinatoria — deve essere interpretato alla luce della ratio deflattiva e acceleratoria dell'istituto, che impone comunque alla parte un comportamento improntato a tempestività e lealtà processuale.
Ne consegue che l'invio dell'invito oltre detto limite può ritenersi ammissibile solo se la procedura venga comunque avviata e conclusa entro il termine massimo previsto dall'art. 2, comma 3, del D.L. n. 132/2014, ossia entro tre mesi (prorogabili di ulteriori trenta giorni solo su accordo delle parti).
Nel caso in esame, parte attrice — pur essendo stata espressamente sollecitata con ordinanza del 24.07.2023 ad avviare la procedura di negoziazione — ha trasmesso l'invito alla controparte soltanto il 4.11.2024, ossia oltre quindici mesi dopo il rilievo del giudice, con la conseguenza che il termine di legge risultava non ancora decorso alla data dell'udienza di verifica del 21.11.2024.
Si tratta, con ogni evidenza, di una condotta non conforme ai doveri di diligenza processuale e incompatibile con la ratio deflattiva dell'istituto, che rende inevitabile la dichiarazione di improcedibilità della domanda attorea.
Pag. 4 di 5 R.G. n. 836/2023
Alla luce di tale conclusione, restano assorbite tutte le ulteriori domande ed eccezioni formulate dalle parti.
Quanto alle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., l'attore deve essere condannato a rifondere alla società convenuta le spese del presente giudizio, che si liquidano — avuto riguardo al valore della causa, rientrante nello scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, e applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale — in € 1.698,50, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:
DICHIARA l'improcedibilità delle domande proposte da nei Parte_1
confronti della società ; Controparte_2
CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore società Parte_1
, liquidate in complessivi € 1.698,50, oltre spese Controparte_2
generali pari al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovuti, come per legge.
Così deciso in Termini Imerese, in data 11/11/2025.
Il Giudice
RI PA
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. RI PA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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