TRIB
Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/01/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13774/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
SALVATORE BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 13774/17 R.G.
TRA
con sede legale e direzione in Bologna, Via Parte_1
Stalingrado n. 45, C.F. P.I. , in persona del legale P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, nella qualità di Impresa designata a norma dell'art. 283 e segg. del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la Regione Sicilia, rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Renato Pennisi;
- Opponente -
E
(CF ), (CF Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
e (CF ), C.F._2 Controparte_3 C.F._3
pagina 1 di 5 rappresentati e difesi per procura in atti dall'avv. Antonella Brancati con studio in
Catanzaro, via Maddalena 18;
- Opposti -
e nei confronti di
(cod. fisc. Controparte_4
), anche quale del Fondo di Garanzia per le Vittime P.IVA_3 CP_4
della Strada, (cod. fisc. ), rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo P.IVA_4
Maria Fargione giusta procura in atti;
- - - - - -
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 9 ottobre 2024.
- - - - - -
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c.
del 26/07/2017 la n.q. conveniva in giudizio Parte_1 Parte_1
, e la Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
chiedendo, previa preliminare sospensione della efficacia esecutiva del titolo, gli dichiararsi la nullità dell'atto di precetto notificato da , Controparte_1 CP_2
e in virtù della sentenza n. 1943 resa dal Tribunale di
[...] Controparte_3
Catania in data 21/04/2017.
La si costituiva in giudizio e aderiva alla domanda di parte CP_4
attrice; con comparsa del 25/01/2018 si costituivano gli opposti , Controparte_1
e . Controparte_2 Controparte_3
pagina 2 di 5 Preliminarmente va considerata tardiva ex art. 38 CPC l'eccezione di incompetenza territoriale di questo tribunale proposta dagli opposti;
infatti quest'ultimi si sono costituiti il 25 gennaio 2018, mentre l'udienza di prima comparizione era stata indicata in citazione nel 24 gennaio 2018.
Nel merito, dalla documentazione in atti emerge che la Corte di Appello di
Catania con la sentenza n. 2278/2019 dell'11/07/2019, pubblicata in data
18/10/2019, ha accolto l'appello proposto dalla Parte_1
n.q. riformando la sentenza n. 1943 resa dal Tribunale di Catania in data
21/04/2017 e rigettando la domanda di risarcimento proposta originariamente dagli opposti. Avverso tale sentenza , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
hanno proposto ricorso per cassazione del 16/03/2020; con ordinanza n.
[...]
13253/2024 la Suprema Corte ha deciso la causa di merito con passaggio in giudicato, confermando, nei confronti della n.q., Parte_1
la citata sentenza della Corte di Appello di Catania che ha rigettato la domanda di risarcimento degli opposti.
Alla stregua di ciò, va dichiarata la nullità dell'atto di precetto notificato dagli opposti ed oggetto di causa, con la conseguenza che nulla è dovuto dalla in favore di , Controparte_5 Controparte_1 CP_2
e in virtù della sentenza n. 1943/2017 resa dal Tribunale
[...] Controparte_3
di Catania.
Anche con riferimento alle spese processuali, si rileva sia pure in estrema sintesi che: 1) l'atto di precetto notificato da era invalido per Controparte_3
mancanza di apposita procura alle liti, considerato che l'atto di precetto de quo è
pagina 3 di 5 stato notificato su istanza di e “in proprio e Controparte_1 Controparte_2
nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia ”, malgrado Controparte_3
quest'ultima, essendo nata a [...] il [...], alla data di notifica dell'atto di precetto del 17/07/2017 fosse divenuta maggiorenne;
2) malgrado la
[...]
già n.q., avesse prontamente Parte_1 Controparte_6
inviato in data 6 luglio 2017 a controparte formale richiesta di desistere dall'avviare procedura esecutiva, stante la volontà di proporre appello avverso la suindicata sentenza del tribunale, gli opposti avevano diritto di portare ad esecuzione tale sentenza in quanto esecutiva, spettando unicamente alla corte d'appello sospendere la relativa efficacia (come del resto poi è avvenuto con l'ordinanza del 23 novembre 2017).
Tenuto conto della natura della causa e delle ragioni della decisione, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare per intero le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Salvatore
Barberi, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 16734/17 R.G.:
1) dichiara la nullità dell'atto di precetto notificato dagli opposti ed oggetto di causa;
2) compensa per intero le spese processuali tra le parti.
Deciso in Catania il 23 gennaio 2025
IL GIUDICE
pagina 4 di 5 Salvatore Barberi
Atto depositato telematicamente pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
SALVATORE BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 13774/17 R.G.
TRA
con sede legale e direzione in Bologna, Via Parte_1
Stalingrado n. 45, C.F. P.I. , in persona del legale P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, nella qualità di Impresa designata a norma dell'art. 283 e segg. del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la Regione Sicilia, rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Renato Pennisi;
- Opponente -
E
(CF ), (CF Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
e (CF ), C.F._2 Controparte_3 C.F._3
pagina 1 di 5 rappresentati e difesi per procura in atti dall'avv. Antonella Brancati con studio in
Catanzaro, via Maddalena 18;
- Opposti -
e nei confronti di
(cod. fisc. Controparte_4
), anche quale del Fondo di Garanzia per le Vittime P.IVA_3 CP_4
della Strada, (cod. fisc. ), rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo P.IVA_4
Maria Fargione giusta procura in atti;
- - - - - -
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 9 ottobre 2024.
- - - - - -
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c.
del 26/07/2017 la n.q. conveniva in giudizio Parte_1 Parte_1
, e la Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
chiedendo, previa preliminare sospensione della efficacia esecutiva del titolo, gli dichiararsi la nullità dell'atto di precetto notificato da , Controparte_1 CP_2
e in virtù della sentenza n. 1943 resa dal Tribunale di
[...] Controparte_3
Catania in data 21/04/2017.
La si costituiva in giudizio e aderiva alla domanda di parte CP_4
attrice; con comparsa del 25/01/2018 si costituivano gli opposti , Controparte_1
e . Controparte_2 Controparte_3
pagina 2 di 5 Preliminarmente va considerata tardiva ex art. 38 CPC l'eccezione di incompetenza territoriale di questo tribunale proposta dagli opposti;
infatti quest'ultimi si sono costituiti il 25 gennaio 2018, mentre l'udienza di prima comparizione era stata indicata in citazione nel 24 gennaio 2018.
Nel merito, dalla documentazione in atti emerge che la Corte di Appello di
Catania con la sentenza n. 2278/2019 dell'11/07/2019, pubblicata in data
18/10/2019, ha accolto l'appello proposto dalla Parte_1
n.q. riformando la sentenza n. 1943 resa dal Tribunale di Catania in data
21/04/2017 e rigettando la domanda di risarcimento proposta originariamente dagli opposti. Avverso tale sentenza , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
hanno proposto ricorso per cassazione del 16/03/2020; con ordinanza n.
[...]
13253/2024 la Suprema Corte ha deciso la causa di merito con passaggio in giudicato, confermando, nei confronti della n.q., Parte_1
la citata sentenza della Corte di Appello di Catania che ha rigettato la domanda di risarcimento degli opposti.
Alla stregua di ciò, va dichiarata la nullità dell'atto di precetto notificato dagli opposti ed oggetto di causa, con la conseguenza che nulla è dovuto dalla in favore di , Controparte_5 Controparte_1 CP_2
e in virtù della sentenza n. 1943/2017 resa dal Tribunale
[...] Controparte_3
di Catania.
Anche con riferimento alle spese processuali, si rileva sia pure in estrema sintesi che: 1) l'atto di precetto notificato da era invalido per Controparte_3
mancanza di apposita procura alle liti, considerato che l'atto di precetto de quo è
pagina 3 di 5 stato notificato su istanza di e “in proprio e Controparte_1 Controparte_2
nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia ”, malgrado Controparte_3
quest'ultima, essendo nata a [...] il [...], alla data di notifica dell'atto di precetto del 17/07/2017 fosse divenuta maggiorenne;
2) malgrado la
[...]
già n.q., avesse prontamente Parte_1 Controparte_6
inviato in data 6 luglio 2017 a controparte formale richiesta di desistere dall'avviare procedura esecutiva, stante la volontà di proporre appello avverso la suindicata sentenza del tribunale, gli opposti avevano diritto di portare ad esecuzione tale sentenza in quanto esecutiva, spettando unicamente alla corte d'appello sospendere la relativa efficacia (come del resto poi è avvenuto con l'ordinanza del 23 novembre 2017).
Tenuto conto della natura della causa e delle ragioni della decisione, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare per intero le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Salvatore
Barberi, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 16734/17 R.G.:
1) dichiara la nullità dell'atto di precetto notificato dagli opposti ed oggetto di causa;
2) compensa per intero le spese processuali tra le parti.
Deciso in Catania il 23 gennaio 2025
IL GIUDICE
pagina 4 di 5 Salvatore Barberi
Atto depositato telematicamente pagina 5 di 5