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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/11/2025, n. 1955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1955 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. -
* Causa d'appello n.: N. R.G. 2394/2023 r.g. vertente fra:
Parte_1
(cf/PI: ), con il patrocinio dell'Avv. MARIA ELISABETTA PORCU;
P.IVA_1
PARTE APPELLANTE nei confronti di con il patrocinio dell'Avv. FORTE SIMONE (CF ) C.F._1
(cf: (cf: Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), entrambi quali eredi di (cf: C.F._3 Persona_1
), nato il [...] a [...] e dece con il C.F._4 patrocinio dell'Avv. SIMONE FORTE;
PARTE APPELLATA
*
Oggi 05/11/2025, alle ore 12.17, dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta da:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere
con l'assistenza della Funzionaria addetta all'UPP Lavinia Panerai, nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, sono comparsi: Per parte appellante, l'Avv. Francesca Montomoli in sostituzione dell'avv. Porcu Per parte appellate, l'Avv. Graziana Cusato in sostituzione dell'avv. Forte È presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_2
L'avv. Montomoli discute la causa riportandosi all'appello insistendo in particolare per la tardività dell'opposizione. Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente.
pagina 1 di 9 La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
IL PRESIDENTE LA FUNZIONARIA
N. R.G. 2394/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, nella composizione di cui alla precedente parte di verbale, ha emesso, ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2394/2023 promossa da:
Parte_1
(cf/PI: ), con il patrocinio dell'Avv. MARIA ELISABETTA PORCU;
P.IVA_1
PARTE APPELLANTE nei confronti di con il patrocinio dell'Avv. FORTE SIMONE (CF ) C.F._1
(cf: ) e (cf: Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), entrambi quali eredi di (cf: C.F._3 Persona_1
), nato il [...] a [...] e dece con il C.F._4 patrocinio dell'Avv. SIMONE FORTE;
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 798/2023 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 20/06/2023.
CONCLUSIONI
In data odierna la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
pagina 2 di 9 Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Firenze per i motivi dedotti nell'espositiva, accogliere il proposto appello ed in riforma parziale della sentenza n. 798/2023 emessa dal Tribunale di Pisa, Dott.ssa Alessia De Durante, emessa e depositata il 20.06.2023, (R.G. n. 2706/2020):
In via preliminare
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione proposta perché tardiva, stante la rituale notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria (repertorio n. 105947/87 del 17.10.2007, registro generale 24351, registro particolare 6371) e del preavviso di ipoteca n. 087200500001352057000 e di tutti i successivi atti notificati nonché stante la definitività delle cartelle di pagamento presupposte, ritualmente notificate con rigetto dell'opposizione;
- dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle n. 08720050001352057000 e n. 08720050006147221000 che contengono tributi ed indicare quale giudice competente la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado territorialmente competente;
- dichiarare il proprio difetto di competenza in relazione alla cartella n. 08719985000016810000 che contiene contravvenzioni al Codice della Strada e n. 08720040003634925000 (considerato il valore), in favore del Giudice di pace competente per territorio;
Nel merito:
- accertare e dichiarare legittimo l'operato di ritenendo Parte_1 validamente provata la notifica del preavviso 00 e, per l'effetto, rigettare la domanda avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria (repertorio n. 105947/87 del 17.10.2007, registro generale 24351, registro particolare 6371) formulata da nei confronti della stessa;
Persona_1
(E) In ogni caso
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite del primo grado di giudizio e del grado di appello da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Per la parte appellata:
- rigettare il gravame proposto poiché infondato in fatto ed in diritto, anche rilevando la nullità della documentazione prodotta nel presente giudizio, e confermare la sentenza di primo grado n. 798/2023 del Tribunale di Pisa, del 20/06/2023, nel giudizio recante r.g. n. 2706/2020; Con condanna al pagamento delle spese di lite del giudizio oltre IVA e CPA e rimborso forfettario come per legge con attribuzione al sottoscritto procuratore.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Pisa, con sentenza n. 798/2023 pubblicata il 20/06/2023, ha così deciso: dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'iscrizione ipotecaria n. rep.
11953/2009 del 23/04/2009, Registro particolare 1516, Registro Generale 8287 per avvenuta cancellazione in data 9.10.2020;
pagina 3 di 9 accerta e dichiara la nullità della iscrizione ipotecaria n. rep. 105947/87 del
17/10/2007, Registro particolare 6371, Registro Generale 24351 effettuata su beni immobili siti in CA (PI) e CO (PI) da parte di ne Parte_1 dispone la cancellazione e condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite, che liquida in € 518,00 per spese, € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
1.1 aveva agito per far dichiarare nulle due iscrizioni ipotecarie Persona_1
(repertorio n. 105947/87 del 17.10.2007, registro generale 24351, registro particolare 6371 – repertorio n. 11953/2009 del 23/04/2009, registro generale 8287, registro particolare 1516) effettuate in suo danno ex art. 77 d.P.R. 602/1973, norma del seguente tenore:
1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.
1-bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e
2, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.
2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo
79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione.
2-bis. L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1.
Aveva dedotto che non gli era stata notificata la comunicazione di iscrizione ipotecaria, vizio di motivazione in relazione alla mancata elencazione delle cartelle, degli avvisi di addebito e degli atti prodromici e del credito azionato, nonché abuso dei mezzi di espropriazione.
1.2 (di qui innanzi anche solo ) si era Parte_1 Pt_1
pagina 4 di 9 costituita per resistere.
Premesso che l'ipoteca n. 11953/2009 era stata cancellata, aveva eccepito, per quanto interessi, l'inammissibilità, perché tardiva, dell'opposizione, il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Tributario, trattandosi di crediti tributarî, nonché la regolarità dell'operato e la sussistenza delle condizioni per le iscrizioni.
1.3 Il Tribunale, sulla scorta dell'istruttoria documentale, ha dichiarato cessata la materia del contendere per l'ipoteca cancellata e ha dichiarato nulla l'altra, reputando la propria giurisdizione e recependo, nel merito, la tesi dell'attore.
In particolare, il primo giudice ha accertato che non vi è prova della notifica della comunicazione preventiva ex art. 77 co. 2 bis: a tal fine, poiché la cartolina era stata disconosciuta ex art. 2719 c.c., in difetto di deposito dell'originale, la prova era esclusa.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
(di seguito anche appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte
[...] di Appello, (di seguito anche appellato), proponendo gravame avverso la Persona_1 suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1 In primo luogo, l'appellante denuncia omessa pronuncia sulla eccezione di inammissibilità per tardività della opposizione, eccezione che viene, dunque, riproposta.
2.2 In secondo luogo, ripropone altresì l'eccezione di carenza di giurisdizione, osservando che il «[…] credito riportato nelle cartelle di pagamento n.
08720050001352057000 e n. 08720050006147221000 (tralasciando quelle annullate ai sensi del D.L. n. 119.18), sottese all'iscrizione ipotecaria, i cui crediti sottesi riguardavano tasse e tributi, con riferimento ai quali sussiste la giurisdizione del Giudice Tributario […]»
(appello, pag. 7).
2.3 Il terzo motivo attiene al merito stretto ed è intitolato “Erroneità della sentenza appellata nel capo in cui il Tribunale di Pisa nonostante gli atti prodotti in giudizio ha accolto l'eccezione di nullità della notifica della comunicazione preventiva di ipoteca e di conseguenza ha dichiarato l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria. Errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”.
In particolare, l'appellante ha insistito affinché sia considerata inefficace, per manifesta genericità, la contestazione operata in primo grado da sulle copie fotostatiche della CP_1 pagina 5 di 9 notificazione.
2.4 L'ultimo motivo attiene alle spese.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio, in forza della procura a suo tempo ricevuta, il procuratore costituito di dichiarandone l'avvenuto Persona_1 decesso e chiedendo l'interruzione.
L'Istruttore ha dichiarato interrotto il processo con decreto del 3.2.2024.
L'appellante ha tempestivamente riassunto la causa con ricorso depositato il 16.4.2024.
4. Riattivato il contraddittorio, si sono costituiti, quali eredi di Persona_1
e i quali hanno contestato, perché infondate, Controparte_1 Controparte_2 le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale hanno chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
5. All'udienza di prima comparizione dinanzi all'Istruttore del 29.1.2025, le parti, interpellate dal giudice, hanno confermato che i crediti ancora in contestazione sono tutti crediti tributarî.
L'Istruttore ha rinviato la causa per la discussione orale dinanzi al collegio, con termine per note conclusionali, depositata dai soli appellati.
La causa è stata oggi discussa, come da retroestesa porzione di verbale.
***
È fondato il secondo motivo, il quale, attenendo alla giurisdizione, va esaminato per primo;
gli altri motivi restano assorbiti. pagina 6 di 9 La sentenza di primo grado, nella parte appellata, va riformata, con declaratoria di carenza di giurisdizione;
ferma la statuizione sulla dichiarazione di cessata materia del contendere, ormai irrevocabile per giudicato interno.
6. Il secondo motivo va accolto.
6.1 Esso, rispetto al primo, che concerne l'ammissibilità della opposizione, ossia dell'azione promossa da ha natura pregiudiziale. CP_1
Infatti, solo questioni che concernano la regolare costituzione del rapporto processuale
(come, a es., la nullità della notificazione dell'atto introduttivo: Cass. sez. un. civ.
4.2.2016 n.
2201 rv 638226-01), ivi compresa l'integrità del contraddittorio (Cass. sez. un. civ. 12.12.2012
n. 22776 rv 624254-01), sono prioritarie sulla giurisdizione, perché solo in un processo regolarmente costituito e in presenza di tutte le parte necessarie, il giudice può verificare la sussistenza della sua giurisdizione;
per contro, questioni che, pur avendo anch'esse carattere pregiudiziale, attengono alla verifica di altri presupposti, non possono che essere rimesse al giudice dotato di giurisdizione.
Deve, dunque, il collegio esaminare per primo il secondo motivo.
6.2 Il Tribunale, nel recepire la tesi oggi ribadita ancora dagli eredi di e nel CP_1 respingere l'eccezione di difetto di giurisdizione, ha, così motivato:
“Sussiste la giurisdizione del giudice adito: sul punto, viene in considerazione quanto di recente condivisibilmente confermato da Cass. civ., Sez. Unite del 27/03/2023, n. 8671, che, richiamando il principio affermato da Cass. SSUU n. 14506/13 ha chiarito che "La domanda proposta nei confronti del concessionario per la riscossione dei tributi, avente ad oggetto il comportamento asseritamente illecito - prospettato come causa del danno lamentato e del risarcimento preteso - tenuto da quest'ultimo nel procedere all'iscrizione di ipoteca ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, integrando l'indagine sulla legittimità di tale condotta una mera questione pregiudiziale, e non una causa di natura tributaria avente carattere pregiudiziale da decidersi da parte del giudice munito della corrispondente giurisdizione".
Il principio, tuttavia, non si applica alla presente fattispecie, perché l'oggetto della causa non è una domanda risarcitoria, rispetto alla quale l'accertamento della condotta dell' Pt_1 sarebbe mera questione pregiudiziale;
ma è una domanda che si risolve tutta ed pagina 7 di 9 esclusivamente nell'accertamento della illegittimità della condotta, che è l'oggetto stesso della causa.
Sicché viene in rilievo il seguente diverso principio: «Le controversie aventi per oggetto
l'iscrizione ipotecaria, di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, rientrano nella giurisdizione del giudice tributario o del giudice ordinario sulla base della natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione, con la conseguenza che la giurisdizione spetta al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti, ovvero ad entrambi - ciascuno per il proprio àmbito - se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari.» (Cass. sez. 5^ civ. ord.
7.5.2024 n. 12397 rv 671072-01; indirizzo già dettato da Cass. SSUU ord. 11.7.2017 n.
17111; in seguito, cfr, in senso conforme, anche Cass. 12.1.2022 n. 748 e Cass. 28.6.2023 n.
18481).
Poiché risulta in atti – ed entrambe le parti l'hanno esplicitamente confermato in udienza all'Istruttore (dal verbale del 29.1.2025: «[…] Interpellati dal C.I. le parti confermano che i crediti in contestazione sono tutti crediti tributari. […]») – che i crediti a garanzia dei quali è stata iscritta ipoteca sono tributarî, la giurisdizione, in forza del principio enunciato, è, con riferimento all'art. 19 co. 1^ lett. e-bis D. Lgs 31.12.1992 n. 546, del giudice tributario.
7. Le spese processuali del doppio grado devono essere integralmente compensate per la reciproca soccombenza finale.
Se, infatti, i privati restano soccombenti sulla giurisdizione relativamente all'ipoteca di cui ancora si tratta in appello (105947/87), si deve però anche considerare, sul piano di causalità della lite, la cessazione della materia del contendere sull'altra ipoteca (n.
11953/2009).
In particolare, l' , nel costituirsi in prime cure, diede atto di avere provveduto, in Pt_1 data 9.10.2020, a cancellare l'ipoteca n. 11953/2019. In difetto di altre allegazioni o deduzioni della parte pubblica, che ha riservato ogni sua altra eccezione alla sola ipoteca n. 105947/87 del 17.10.2007, si presume che ciò abbia fatto o per rinuncia o perché l'iscrizione non era legittima.
pagina 8 di 9 Sicché, con riferimento alla parte di causa definita con cessazione della materia del contendere, o si ravvisa un profilo di soccombenza (virtuale) dell' o, comunque, si Pt_1 constata che aveva proposto la sua azione fondatamente, visto che la cancellazione è CP_1 intervenuta dopo la notificazione dell'atto di citazione (20.7.2020).
Ne segue che fra le parti, l'esito complessivo del giudizio, è di reciproca soccombenza e, non ravvisandosi una posizione prevalente sull'altra, si opera una compensazione integrale.
Non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in accoglimento del secondo motivo dell'appello proposto dall'
[...]
nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 quali eredi di avverso la sentenza n. 798/2023 emessa dal Tribunale di Persona_1
Pisa e pubblicata il 20/06/2023, assorbiti gli altri motivi, in sua parziale riforma, dichiara la carenza di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della controversia sulla validità dell'iscrizione ipotecaria n. rep. 105947/87 del 17.10.2007, Registro particolare 6371, Registro
Generale 24351 effettuata su beni immobili siti in CA (PI) e CO (PI) da parte di
, appartenendo la giurisdizione al giudice tributario;
Parte_1
2. compensa integralmente fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi.
Firenze, 5 novembre 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 9 di 9
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. -
* Causa d'appello n.: N. R.G. 2394/2023 r.g. vertente fra:
Parte_1
(cf/PI: ), con il patrocinio dell'Avv. MARIA ELISABETTA PORCU;
P.IVA_1
PARTE APPELLANTE nei confronti di con il patrocinio dell'Avv. FORTE SIMONE (CF ) C.F._1
(cf: (cf: Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), entrambi quali eredi di (cf: C.F._3 Persona_1
), nato il [...] a [...] e dece con il C.F._4 patrocinio dell'Avv. SIMONE FORTE;
PARTE APPELLATA
*
Oggi 05/11/2025, alle ore 12.17, dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta da:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere
con l'assistenza della Funzionaria addetta all'UPP Lavinia Panerai, nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, sono comparsi: Per parte appellante, l'Avv. Francesca Montomoli in sostituzione dell'avv. Porcu Per parte appellate, l'Avv. Graziana Cusato in sostituzione dell'avv. Forte È presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_2
L'avv. Montomoli discute la causa riportandosi all'appello insistendo in particolare per la tardività dell'opposizione. Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente.
pagina 1 di 9 La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
IL PRESIDENTE LA FUNZIONARIA
N. R.G. 2394/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, nella composizione di cui alla precedente parte di verbale, ha emesso, ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2394/2023 promossa da:
Parte_1
(cf/PI: ), con il patrocinio dell'Avv. MARIA ELISABETTA PORCU;
P.IVA_1
PARTE APPELLANTE nei confronti di con il patrocinio dell'Avv. FORTE SIMONE (CF ) C.F._1
(cf: ) e (cf: Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), entrambi quali eredi di (cf: C.F._3 Persona_1
), nato il [...] a [...] e dece con il C.F._4 patrocinio dell'Avv. SIMONE FORTE;
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 798/2023 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 20/06/2023.
CONCLUSIONI
In data odierna la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
pagina 2 di 9 Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Firenze per i motivi dedotti nell'espositiva, accogliere il proposto appello ed in riforma parziale della sentenza n. 798/2023 emessa dal Tribunale di Pisa, Dott.ssa Alessia De Durante, emessa e depositata il 20.06.2023, (R.G. n. 2706/2020):
In via preliminare
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione proposta perché tardiva, stante la rituale notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria (repertorio n. 105947/87 del 17.10.2007, registro generale 24351, registro particolare 6371) e del preavviso di ipoteca n. 087200500001352057000 e di tutti i successivi atti notificati nonché stante la definitività delle cartelle di pagamento presupposte, ritualmente notificate con rigetto dell'opposizione;
- dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle n. 08720050001352057000 e n. 08720050006147221000 che contengono tributi ed indicare quale giudice competente la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado territorialmente competente;
- dichiarare il proprio difetto di competenza in relazione alla cartella n. 08719985000016810000 che contiene contravvenzioni al Codice della Strada e n. 08720040003634925000 (considerato il valore), in favore del Giudice di pace competente per territorio;
Nel merito:
- accertare e dichiarare legittimo l'operato di ritenendo Parte_1 validamente provata la notifica del preavviso 00 e, per l'effetto, rigettare la domanda avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria (repertorio n. 105947/87 del 17.10.2007, registro generale 24351, registro particolare 6371) formulata da nei confronti della stessa;
Persona_1
(E) In ogni caso
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite del primo grado di giudizio e del grado di appello da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Per la parte appellata:
- rigettare il gravame proposto poiché infondato in fatto ed in diritto, anche rilevando la nullità della documentazione prodotta nel presente giudizio, e confermare la sentenza di primo grado n. 798/2023 del Tribunale di Pisa, del 20/06/2023, nel giudizio recante r.g. n. 2706/2020; Con condanna al pagamento delle spese di lite del giudizio oltre IVA e CPA e rimborso forfettario come per legge con attribuzione al sottoscritto procuratore.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Pisa, con sentenza n. 798/2023 pubblicata il 20/06/2023, ha così deciso: dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'iscrizione ipotecaria n. rep.
11953/2009 del 23/04/2009, Registro particolare 1516, Registro Generale 8287 per avvenuta cancellazione in data 9.10.2020;
pagina 3 di 9 accerta e dichiara la nullità della iscrizione ipotecaria n. rep. 105947/87 del
17/10/2007, Registro particolare 6371, Registro Generale 24351 effettuata su beni immobili siti in CA (PI) e CO (PI) da parte di ne Parte_1 dispone la cancellazione e condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite, che liquida in € 518,00 per spese, € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
1.1 aveva agito per far dichiarare nulle due iscrizioni ipotecarie Persona_1
(repertorio n. 105947/87 del 17.10.2007, registro generale 24351, registro particolare 6371 – repertorio n. 11953/2009 del 23/04/2009, registro generale 8287, registro particolare 1516) effettuate in suo danno ex art. 77 d.P.R. 602/1973, norma del seguente tenore:
1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.
1-bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e
2, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.
2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo
79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione.
2-bis. L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1.
Aveva dedotto che non gli era stata notificata la comunicazione di iscrizione ipotecaria, vizio di motivazione in relazione alla mancata elencazione delle cartelle, degli avvisi di addebito e degli atti prodromici e del credito azionato, nonché abuso dei mezzi di espropriazione.
1.2 (di qui innanzi anche solo ) si era Parte_1 Pt_1
pagina 4 di 9 costituita per resistere.
Premesso che l'ipoteca n. 11953/2009 era stata cancellata, aveva eccepito, per quanto interessi, l'inammissibilità, perché tardiva, dell'opposizione, il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Tributario, trattandosi di crediti tributarî, nonché la regolarità dell'operato e la sussistenza delle condizioni per le iscrizioni.
1.3 Il Tribunale, sulla scorta dell'istruttoria documentale, ha dichiarato cessata la materia del contendere per l'ipoteca cancellata e ha dichiarato nulla l'altra, reputando la propria giurisdizione e recependo, nel merito, la tesi dell'attore.
In particolare, il primo giudice ha accertato che non vi è prova della notifica della comunicazione preventiva ex art. 77 co. 2 bis: a tal fine, poiché la cartolina era stata disconosciuta ex art. 2719 c.c., in difetto di deposito dell'originale, la prova era esclusa.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
(di seguito anche appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte
[...] di Appello, (di seguito anche appellato), proponendo gravame avverso la Persona_1 suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1 In primo luogo, l'appellante denuncia omessa pronuncia sulla eccezione di inammissibilità per tardività della opposizione, eccezione che viene, dunque, riproposta.
2.2 In secondo luogo, ripropone altresì l'eccezione di carenza di giurisdizione, osservando che il «[…] credito riportato nelle cartelle di pagamento n.
08720050001352057000 e n. 08720050006147221000 (tralasciando quelle annullate ai sensi del D.L. n. 119.18), sottese all'iscrizione ipotecaria, i cui crediti sottesi riguardavano tasse e tributi, con riferimento ai quali sussiste la giurisdizione del Giudice Tributario […]»
(appello, pag. 7).
2.3 Il terzo motivo attiene al merito stretto ed è intitolato “Erroneità della sentenza appellata nel capo in cui il Tribunale di Pisa nonostante gli atti prodotti in giudizio ha accolto l'eccezione di nullità della notifica della comunicazione preventiva di ipoteca e di conseguenza ha dichiarato l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria. Errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”.
In particolare, l'appellante ha insistito affinché sia considerata inefficace, per manifesta genericità, la contestazione operata in primo grado da sulle copie fotostatiche della CP_1 pagina 5 di 9 notificazione.
2.4 L'ultimo motivo attiene alle spese.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio, in forza della procura a suo tempo ricevuta, il procuratore costituito di dichiarandone l'avvenuto Persona_1 decesso e chiedendo l'interruzione.
L'Istruttore ha dichiarato interrotto il processo con decreto del 3.2.2024.
L'appellante ha tempestivamente riassunto la causa con ricorso depositato il 16.4.2024.
4. Riattivato il contraddittorio, si sono costituiti, quali eredi di Persona_1
e i quali hanno contestato, perché infondate, Controparte_1 Controparte_2 le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale hanno chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
5. All'udienza di prima comparizione dinanzi all'Istruttore del 29.1.2025, le parti, interpellate dal giudice, hanno confermato che i crediti ancora in contestazione sono tutti crediti tributarî.
L'Istruttore ha rinviato la causa per la discussione orale dinanzi al collegio, con termine per note conclusionali, depositata dai soli appellati.
La causa è stata oggi discussa, come da retroestesa porzione di verbale.
***
È fondato il secondo motivo, il quale, attenendo alla giurisdizione, va esaminato per primo;
gli altri motivi restano assorbiti. pagina 6 di 9 La sentenza di primo grado, nella parte appellata, va riformata, con declaratoria di carenza di giurisdizione;
ferma la statuizione sulla dichiarazione di cessata materia del contendere, ormai irrevocabile per giudicato interno.
6. Il secondo motivo va accolto.
6.1 Esso, rispetto al primo, che concerne l'ammissibilità della opposizione, ossia dell'azione promossa da ha natura pregiudiziale. CP_1
Infatti, solo questioni che concernano la regolare costituzione del rapporto processuale
(come, a es., la nullità della notificazione dell'atto introduttivo: Cass. sez. un. civ.
4.2.2016 n.
2201 rv 638226-01), ivi compresa l'integrità del contraddittorio (Cass. sez. un. civ. 12.12.2012
n. 22776 rv 624254-01), sono prioritarie sulla giurisdizione, perché solo in un processo regolarmente costituito e in presenza di tutte le parte necessarie, il giudice può verificare la sussistenza della sua giurisdizione;
per contro, questioni che, pur avendo anch'esse carattere pregiudiziale, attengono alla verifica di altri presupposti, non possono che essere rimesse al giudice dotato di giurisdizione.
Deve, dunque, il collegio esaminare per primo il secondo motivo.
6.2 Il Tribunale, nel recepire la tesi oggi ribadita ancora dagli eredi di e nel CP_1 respingere l'eccezione di difetto di giurisdizione, ha, così motivato:
“Sussiste la giurisdizione del giudice adito: sul punto, viene in considerazione quanto di recente condivisibilmente confermato da Cass. civ., Sez. Unite del 27/03/2023, n. 8671, che, richiamando il principio affermato da Cass. SSUU n. 14506/13 ha chiarito che "La domanda proposta nei confronti del concessionario per la riscossione dei tributi, avente ad oggetto il comportamento asseritamente illecito - prospettato come causa del danno lamentato e del risarcimento preteso - tenuto da quest'ultimo nel procedere all'iscrizione di ipoteca ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, integrando l'indagine sulla legittimità di tale condotta una mera questione pregiudiziale, e non una causa di natura tributaria avente carattere pregiudiziale da decidersi da parte del giudice munito della corrispondente giurisdizione".
Il principio, tuttavia, non si applica alla presente fattispecie, perché l'oggetto della causa non è una domanda risarcitoria, rispetto alla quale l'accertamento della condotta dell' Pt_1 sarebbe mera questione pregiudiziale;
ma è una domanda che si risolve tutta ed pagina 7 di 9 esclusivamente nell'accertamento della illegittimità della condotta, che è l'oggetto stesso della causa.
Sicché viene in rilievo il seguente diverso principio: «Le controversie aventi per oggetto
l'iscrizione ipotecaria, di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, rientrano nella giurisdizione del giudice tributario o del giudice ordinario sulla base della natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione, con la conseguenza che la giurisdizione spetta al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti, ovvero ad entrambi - ciascuno per il proprio àmbito - se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari.» (Cass. sez. 5^ civ. ord.
7.5.2024 n. 12397 rv 671072-01; indirizzo già dettato da Cass. SSUU ord. 11.7.2017 n.
17111; in seguito, cfr, in senso conforme, anche Cass. 12.1.2022 n. 748 e Cass. 28.6.2023 n.
18481).
Poiché risulta in atti – ed entrambe le parti l'hanno esplicitamente confermato in udienza all'Istruttore (dal verbale del 29.1.2025: «[…] Interpellati dal C.I. le parti confermano che i crediti in contestazione sono tutti crediti tributari. […]») – che i crediti a garanzia dei quali è stata iscritta ipoteca sono tributarî, la giurisdizione, in forza del principio enunciato, è, con riferimento all'art. 19 co. 1^ lett. e-bis D. Lgs 31.12.1992 n. 546, del giudice tributario.
7. Le spese processuali del doppio grado devono essere integralmente compensate per la reciproca soccombenza finale.
Se, infatti, i privati restano soccombenti sulla giurisdizione relativamente all'ipoteca di cui ancora si tratta in appello (105947/87), si deve però anche considerare, sul piano di causalità della lite, la cessazione della materia del contendere sull'altra ipoteca (n.
11953/2009).
In particolare, l' , nel costituirsi in prime cure, diede atto di avere provveduto, in Pt_1 data 9.10.2020, a cancellare l'ipoteca n. 11953/2019. In difetto di altre allegazioni o deduzioni della parte pubblica, che ha riservato ogni sua altra eccezione alla sola ipoteca n. 105947/87 del 17.10.2007, si presume che ciò abbia fatto o per rinuncia o perché l'iscrizione non era legittima.
pagina 8 di 9 Sicché, con riferimento alla parte di causa definita con cessazione della materia del contendere, o si ravvisa un profilo di soccombenza (virtuale) dell' o, comunque, si Pt_1 constata che aveva proposto la sua azione fondatamente, visto che la cancellazione è CP_1 intervenuta dopo la notificazione dell'atto di citazione (20.7.2020).
Ne segue che fra le parti, l'esito complessivo del giudizio, è di reciproca soccombenza e, non ravvisandosi una posizione prevalente sull'altra, si opera una compensazione integrale.
Non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in accoglimento del secondo motivo dell'appello proposto dall'
[...]
nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 quali eredi di avverso la sentenza n. 798/2023 emessa dal Tribunale di Persona_1
Pisa e pubblicata il 20/06/2023, assorbiti gli altri motivi, in sua parziale riforma, dichiara la carenza di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della controversia sulla validità dell'iscrizione ipotecaria n. rep. 105947/87 del 17.10.2007, Registro particolare 6371, Registro
Generale 24351 effettuata su beni immobili siti in CA (PI) e CO (PI) da parte di
, appartenendo la giurisdizione al giudice tributario;
Parte_1
2. compensa integralmente fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi.
Firenze, 5 novembre 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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