TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 16/06/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 275/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Alessandro SCIALABBA Presidente dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est dott.ssa Alberto Angelo BALZANI Giudice sentito il relatore all'esito dell'udienza celebrata da ultimo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 275/2025 R.G. anno 2025 avente ad
OGGETTO: Interdizione
Promossa da
(nata a [...] il [...],) (nata a [...] il [...]) e Parte_1 Parte_2
(nata a [...] il [...]) , tutte residenti in San Mauro T.se(TO), Parte_3 assistite dall'avv. PASTORE ANNA, elettivamente domiciliate in Torino C.so Francia 131 presso il suo studio, per delega in atti nei confronti di nato a [...], il [...], residente in San Mauro T.se (TO) Via CP_1
Superga n. 8
e con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI IVREA, in persona del Procuratore della Repubblica
CONCLUSIONI per parte RICORRENTE: ”come da ricorso introduttivo”
Per la PROCURA: “V° il P M conclude per l'accoglimento del ricorso”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 4.2.2025, le ricorrenti, moglie e figlie dell'interdicendo, hanno chiesto che fosse pronunciata l'interdizione del loro marito e padre, affetto da “disturbo neuro cognitivo maggiore severo e progressivo, oltre a ipoacusia bilaterale con indicazione di protesizzazione,
pagina 1 di 3 con grave compromissione del linguaggio, disorientamento spazio-temporale”; l'interdicendo a causa della sua patologia si trova in uno stato di abituale infermità di mente e non è più in grado di provvedere ai propri interessi patrimoniali e personali (cfr. ricorso).
Adottati i provvedimenti di cui all'art. 713 c.p.c., all'udienza del giorno 2.4.2025, si procedeva all'esame dell'interdicendo; all'esito, premesso che non vi erano atti urgenti da compiere, le ricorrenti, rinunciati i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c., chiedevano fissarsi udienza per la rimessione in decisione.
Le circostanze esposte in ricorso hanno trovato riscontro nella documentazione allegata al medesimo e, in particolare nella certificazione dell'ASL TO/4 in data 9.7.2024, nelle cui conclusioni si riporta: “Disturbo neuro cognitivo maggiore di grado severo in demenza fronto temporale in fase di progressione condizionante un quadro di dipendenza nelle attività della vita quotidiana e non autonomia nelle attività strumentali” (doc. 4). Tale diagnosi è stata poi confermata nelle visite neurologiche di controllo del 16.10.2024, 26.6.2024 e 17.6.2024 (cfr. docc.
5 e 6). Inoltre, all'interdicendo è stata riscontrata “ipoacusia” come da certificato della dott.ssa del 7.9.2006 (cfr. doc. 7). Per_1
La sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di interdizione è emersa altresì dagli esiti dell'esame dell'interdicendo che ha solo saputo riferire le sue generalità, per il resto non riuscendo a rispondere ad alcuna delle semplici domande a lui rivolte dal giudice, farfugliando frasi incomprensibili, non riconoscendo neanche le figlie presenti (cfr. verbale di udienza del 2.4.2025).
Il quadro probatorio sopra riportato rende evidente che il beneficiando non è in grado di intendere e volere, di determinarsi in modo autonomo ed è apparso per nulla collocato nel tempo e nello spazio.
Il deficit cognitivo da cui è affetto l'interdicendo è sicuramente abituale e permanente e, per la sua gravità, esclude del tutto la capacità del medesimo di provvedere alla cura della sua persona, della salute e dei propri interessi;
la gravità ed entità dell'indicato deficit, inoltre, rende sicuramente non adeguata qualsiasi altra misura di protezione.
Nulla va disposto in questa sede in relazione alla domanda delle ricorrenti di nomina del tutore nella persona della figlia ricorrente nata a [...] il [...], residente Parte_3
in San Mauro SE (TO) via XXV Aprile n. 41 (che ha confermato la sua disponibilità a rivestire il ruolo di tutore), trattandosi di competenza del giudice tutelare.
Va disposta la trasmissione di copia della presente sentenza alla cancelleria del Giudice Tutelare dell'intestato Tribunale, anche al fine di consentire l'acquisizione di elementi utili di valutazione per la nomina del tutore.
pagina 2 di 3 In considerazione della natura del giudizio e dei rapporti tra le parti, sussistono gravi motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Ivrea, definitivamente pronunciando, visto il parere conforme del P.M., rigettata ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) DICHIARA l'interdizione di nato a [...], il [...], residente in CP_1
San Mauro T.se (TO) Via Superga n. 8
2) COMPENSA le spese di giudizio tra le parti;
3) DISPONE la trasmissione alla cancelleria del Giudice Tutelare presso l'intestato Tribunale di copia della presente sentenza, per le determinazioni di competenza.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Ivrea, in data 11 giugno 2025
IL GIUDICE rel./est. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott. Alessandro Scialabba)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Alessandro SCIALABBA Presidente dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est dott.ssa Alberto Angelo BALZANI Giudice sentito il relatore all'esito dell'udienza celebrata da ultimo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 275/2025 R.G. anno 2025 avente ad
OGGETTO: Interdizione
Promossa da
(nata a [...] il [...],) (nata a [...] il [...]) e Parte_1 Parte_2
(nata a [...] il [...]) , tutte residenti in San Mauro T.se(TO), Parte_3 assistite dall'avv. PASTORE ANNA, elettivamente domiciliate in Torino C.so Francia 131 presso il suo studio, per delega in atti nei confronti di nato a [...], il [...], residente in San Mauro T.se (TO) Via CP_1
Superga n. 8
e con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI IVREA, in persona del Procuratore della Repubblica
CONCLUSIONI per parte RICORRENTE: ”come da ricorso introduttivo”
Per la PROCURA: “V° il P M conclude per l'accoglimento del ricorso”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 4.2.2025, le ricorrenti, moglie e figlie dell'interdicendo, hanno chiesto che fosse pronunciata l'interdizione del loro marito e padre, affetto da “disturbo neuro cognitivo maggiore severo e progressivo, oltre a ipoacusia bilaterale con indicazione di protesizzazione,
pagina 1 di 3 con grave compromissione del linguaggio, disorientamento spazio-temporale”; l'interdicendo a causa della sua patologia si trova in uno stato di abituale infermità di mente e non è più in grado di provvedere ai propri interessi patrimoniali e personali (cfr. ricorso).
Adottati i provvedimenti di cui all'art. 713 c.p.c., all'udienza del giorno 2.4.2025, si procedeva all'esame dell'interdicendo; all'esito, premesso che non vi erano atti urgenti da compiere, le ricorrenti, rinunciati i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c., chiedevano fissarsi udienza per la rimessione in decisione.
Le circostanze esposte in ricorso hanno trovato riscontro nella documentazione allegata al medesimo e, in particolare nella certificazione dell'ASL TO/4 in data 9.7.2024, nelle cui conclusioni si riporta: “Disturbo neuro cognitivo maggiore di grado severo in demenza fronto temporale in fase di progressione condizionante un quadro di dipendenza nelle attività della vita quotidiana e non autonomia nelle attività strumentali” (doc. 4). Tale diagnosi è stata poi confermata nelle visite neurologiche di controllo del 16.10.2024, 26.6.2024 e 17.6.2024 (cfr. docc.
5 e 6). Inoltre, all'interdicendo è stata riscontrata “ipoacusia” come da certificato della dott.ssa del 7.9.2006 (cfr. doc. 7). Per_1
La sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di interdizione è emersa altresì dagli esiti dell'esame dell'interdicendo che ha solo saputo riferire le sue generalità, per il resto non riuscendo a rispondere ad alcuna delle semplici domande a lui rivolte dal giudice, farfugliando frasi incomprensibili, non riconoscendo neanche le figlie presenti (cfr. verbale di udienza del 2.4.2025).
Il quadro probatorio sopra riportato rende evidente che il beneficiando non è in grado di intendere e volere, di determinarsi in modo autonomo ed è apparso per nulla collocato nel tempo e nello spazio.
Il deficit cognitivo da cui è affetto l'interdicendo è sicuramente abituale e permanente e, per la sua gravità, esclude del tutto la capacità del medesimo di provvedere alla cura della sua persona, della salute e dei propri interessi;
la gravità ed entità dell'indicato deficit, inoltre, rende sicuramente non adeguata qualsiasi altra misura di protezione.
Nulla va disposto in questa sede in relazione alla domanda delle ricorrenti di nomina del tutore nella persona della figlia ricorrente nata a [...] il [...], residente Parte_3
in San Mauro SE (TO) via XXV Aprile n. 41 (che ha confermato la sua disponibilità a rivestire il ruolo di tutore), trattandosi di competenza del giudice tutelare.
Va disposta la trasmissione di copia della presente sentenza alla cancelleria del Giudice Tutelare dell'intestato Tribunale, anche al fine di consentire l'acquisizione di elementi utili di valutazione per la nomina del tutore.
pagina 2 di 3 In considerazione della natura del giudizio e dei rapporti tra le parti, sussistono gravi motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Ivrea, definitivamente pronunciando, visto il parere conforme del P.M., rigettata ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) DICHIARA l'interdizione di nato a [...], il [...], residente in CP_1
San Mauro T.se (TO) Via Superga n. 8
2) COMPENSA le spese di giudizio tra le parti;
3) DISPONE la trasmissione alla cancelleria del Giudice Tutelare presso l'intestato Tribunale di copia della presente sentenza, per le determinazioni di competenza.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Ivrea, in data 11 giugno 2025
IL GIUDICE rel./est. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott. Alessandro Scialabba)
pagina 3 di 3