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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 15/05/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1091/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di conSIlio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice –
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice- rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1091/2024 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta mandato in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Giuseppe D'Alvano (C.F. ), presso lo studio del quale C.F._2
elettivamente domicilia in TE (SA) alla Via Prov.le TE-LL n. 278
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1 C.F._3 atti, dall'avv. Andrea La Maida (C.F.: ), elettivamente domiciliata presso il suo C.F._4
studio in Pantano di TE (SA) alla via Macchiaroli n. 365, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
RESISTENTE
E
IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
INTERVENTORE EX LEGE
pagina 1 di 5 Oggetto: divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni: per le parti come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
07.04.2025; il P.M., nonostante la trasmissione degli atti del procedimento, non formulava conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05.11.2024, chiedeva che fosse pronunciato lo scioglimento Parte_1
del matrimonio civile contratto con in TE (SA) il 07.09.2003, giusta Controparte_1
trascrizione nei registri dello stato civile del Comune di TE Parte II, Seria A, n.26.
Deduceva: che dalla loro unione nascevano due figlie, nata a [...] il Persona_1
23.08.2004, e , nata a [...] il [...]; che, con ricorso depositato il 19.07.2016, la Per_2
instava per la separazione giudiziale;
che, nel corso del procedimento le parti raggiungevano CP_1
un accordo in ordine alla definizione bonaria della lite;
che, pertanto, i coniugi si separavano consensualmente - giusta sentenza n. 25/2021 pubblicata il 12.01.2021- R.G. n.1103/2016 - Tribunale di Lagonegro;
che, da allora i coniugi non si erano più riconciliati, lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente, essendo da lungo tempo venuta meno ogni possibilità di ricostruire una comunione materiale e spirituale tra gli stessi, avendo, tra l'altro, il intrapreso una nuova Pt_1
relazione con relativa convivenza, come del resto la;
che le figlie erano state affidate CP_1
congiuntamente ai genitori, pur vivendo con la madre in TE (SA) alla via Sorvo, snc;
che, tra le condizioni della separazione consensuale era previsto l'obbligo, a carico del di versare a titolo Pt_1 di contributo al mantenimento delle figlie (all'epoca entrambi minori), la somma di euro 400,00 mensili, sino al raggiungimento della maggiore età, o comunque, dell'autonomia economica;
che, nulla era previsto quale contributo al mantenimento della , che espressamente vi rinunciava, poiché CP_1
capace del proprio sostentamento economico;
che, il tentativo di un ricorso congiunto tra i coniugi era stato vano, per disinteresse della;
che era interesse del ricorrente riportarsi a quanto stabilito CP_1
per i coniugi in sede di separazione consensuale.
Tanto premesso, concludeva chiedendo all'adito Tribunale: “a) pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt.2 e 3, comma 3 lett.b, della Legge 1 dicembre 1970 n.898 come modificato dalla
L.74/87, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 07.09.2003 tra il SI.
[...]
e la SI.ra , trascritto negli atti di matrimonio del Comune di TE Parte_1 Controparte_1
Parte II°, Seria A, n.26 e, conseguentemente, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
TE di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al
D.P.R.3 novembre 2000,n.396 e successive modifiche;
b) disporre, l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori in modo condiviso, con residenza della figlia presso l'abitazione materna e diritto
pagina 2 di 5 del padre di vederla e tenerla con sé, secondo le condizioni stabilite in separazione consensuale;
c)
Con favore di spese e compensi, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.”
Con comparsa depositata il 27.02.2025, si costituiva in giudizio dichiarando di Controparte_1
acconsentire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come da condizioni di separazione omologate dal Tribunale di Lagonegro.
Tanto premesso, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:” 1)- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 07.09.2003 tra la SI.ra e il SI. Controparte_1 [...]
, trascritto negli atti di matrimonio del Comune di TE Parte II, Serie A, n. 26 e, per Parte_1
l'effetto, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TE di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di TE;
2)-confermare per quanto di ragione le condizioni di separazione così come omologate dal Tribunale di Lagonegro con sentenza n. 25/2021 pubblicata in data 12.01.2021; 3)- con favore di spese e compensi, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.”
All'udienza del 04.03.2025 le parti chiedevano breve rinvio al fine di presentare conclusioni congiunte, nonché al fine di depositare attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione intervenuta.
Con note scritte ex art. 127-ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 07.04.2025, le parti confermavano la volontà di sentire dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di separazione consensuale ratificate dal Tribunale di Lagonegro. Parte ricorrente depositava il certificato di passaggio in giudicato della sentenza n. 25/2021 resa dal Tribunale di Lagonegro avente ad oggetto il giudizio di separazione tra le parti.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al PM per il proprio parere. Il PM, tuttavia, non formulava le proprie conclusioni.
Preliminarmente, giova evidenziare che la validità della presente pronuncia non può essere inficiata dalla mancata effettiva partecipazione del Pubblico Ministero, il quale ha ritenuto di non formulare conclusioni pur essendo stato sollecitato sul punto.
Ed invero, come affermato dalla Suprema Corte, “ai fini dell'osservanza del principio dell'intervento obbligatorio del pubblico ministero nel processo civile è sufficiente che questi sia informato del processo e posto in grado di parteciparvi, mentre il fatto che egli non partecipi effettivamente alla procedura e non formuli richieste risulta irrilevante” (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 12456 del 10 novembre 1999).
pagina 3 di 5 Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta atteso il decorso del periodo di tempo previsto dall'art. 3 l. n. 898/1970 ed il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, ovvero la separazione personale dei coniugi.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione definitiva degli effetti civili del matrimonio di cui al presente giudizio, con conferma delle condizioni di separazione consensuale così come ratificate dal Tribunale di Lagonegro con sentenza n. 25/2021, passata in giudicato, resa nel giudizio avente ad oggetto la separazione personale tra le parti.
Orbene, rilevato che tali accordi non risultano contrari a norme imperative e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, così come già statuito da questo Tribunale in sede di separazione, ritiene il Collegio che essi possano essere posti a fondamento anche della decisione che definisce il presente giudizio di divorzio.
In relazione alla natura e all'esito complessivo del giudizio, le spese di lite devono intendersi integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in TE (SA) in data
07.09.2003 tra , nato a [...] il [...] e , nata a Parte_1 Controparte_1
LL (SA) il 20.5.1984, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di TE
(SA) al N. 26, Parte 2, Serie A, anno 2003;
• conferma le condizioni di separazione così come ratificate dal Tribunale di Lagonegro con sentenza n. 25/2021 (R.G. n. 1103/2016);
• compensa le spese di lite;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TE (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le pagina 4 di 5 ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74.
Così deciso in Lagonegro, in camera di conSIlio il 15.05.2025
Il Giudice rel.\est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Tedesco
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di conSIlio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice –
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice- rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1091/2024 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta mandato in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Giuseppe D'Alvano (C.F. ), presso lo studio del quale C.F._2
elettivamente domicilia in TE (SA) alla Via Prov.le TE-LL n. 278
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1 C.F._3 atti, dall'avv. Andrea La Maida (C.F.: ), elettivamente domiciliata presso il suo C.F._4
studio in Pantano di TE (SA) alla via Macchiaroli n. 365, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
RESISTENTE
E
IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
INTERVENTORE EX LEGE
pagina 1 di 5 Oggetto: divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni: per le parti come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
07.04.2025; il P.M., nonostante la trasmissione degli atti del procedimento, non formulava conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05.11.2024, chiedeva che fosse pronunciato lo scioglimento Parte_1
del matrimonio civile contratto con in TE (SA) il 07.09.2003, giusta Controparte_1
trascrizione nei registri dello stato civile del Comune di TE Parte II, Seria A, n.26.
Deduceva: che dalla loro unione nascevano due figlie, nata a [...] il Persona_1
23.08.2004, e , nata a [...] il [...]; che, con ricorso depositato il 19.07.2016, la Per_2
instava per la separazione giudiziale;
che, nel corso del procedimento le parti raggiungevano CP_1
un accordo in ordine alla definizione bonaria della lite;
che, pertanto, i coniugi si separavano consensualmente - giusta sentenza n. 25/2021 pubblicata il 12.01.2021- R.G. n.1103/2016 - Tribunale di Lagonegro;
che, da allora i coniugi non si erano più riconciliati, lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente, essendo da lungo tempo venuta meno ogni possibilità di ricostruire una comunione materiale e spirituale tra gli stessi, avendo, tra l'altro, il intrapreso una nuova Pt_1
relazione con relativa convivenza, come del resto la;
che le figlie erano state affidate CP_1
congiuntamente ai genitori, pur vivendo con la madre in TE (SA) alla via Sorvo, snc;
che, tra le condizioni della separazione consensuale era previsto l'obbligo, a carico del di versare a titolo Pt_1 di contributo al mantenimento delle figlie (all'epoca entrambi minori), la somma di euro 400,00 mensili, sino al raggiungimento della maggiore età, o comunque, dell'autonomia economica;
che, nulla era previsto quale contributo al mantenimento della , che espressamente vi rinunciava, poiché CP_1
capace del proprio sostentamento economico;
che, il tentativo di un ricorso congiunto tra i coniugi era stato vano, per disinteresse della;
che era interesse del ricorrente riportarsi a quanto stabilito CP_1
per i coniugi in sede di separazione consensuale.
Tanto premesso, concludeva chiedendo all'adito Tribunale: “a) pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt.2 e 3, comma 3 lett.b, della Legge 1 dicembre 1970 n.898 come modificato dalla
L.74/87, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 07.09.2003 tra il SI.
[...]
e la SI.ra , trascritto negli atti di matrimonio del Comune di TE Parte_1 Controparte_1
Parte II°, Seria A, n.26 e, conseguentemente, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
TE di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al
D.P.R.3 novembre 2000,n.396 e successive modifiche;
b) disporre, l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori in modo condiviso, con residenza della figlia presso l'abitazione materna e diritto
pagina 2 di 5 del padre di vederla e tenerla con sé, secondo le condizioni stabilite in separazione consensuale;
c)
Con favore di spese e compensi, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.”
Con comparsa depositata il 27.02.2025, si costituiva in giudizio dichiarando di Controparte_1
acconsentire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come da condizioni di separazione omologate dal Tribunale di Lagonegro.
Tanto premesso, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:” 1)- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 07.09.2003 tra la SI.ra e il SI. Controparte_1 [...]
, trascritto negli atti di matrimonio del Comune di TE Parte II, Serie A, n. 26 e, per Parte_1
l'effetto, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TE di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di TE;
2)-confermare per quanto di ragione le condizioni di separazione così come omologate dal Tribunale di Lagonegro con sentenza n. 25/2021 pubblicata in data 12.01.2021; 3)- con favore di spese e compensi, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.”
All'udienza del 04.03.2025 le parti chiedevano breve rinvio al fine di presentare conclusioni congiunte, nonché al fine di depositare attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione intervenuta.
Con note scritte ex art. 127-ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 07.04.2025, le parti confermavano la volontà di sentire dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di separazione consensuale ratificate dal Tribunale di Lagonegro. Parte ricorrente depositava il certificato di passaggio in giudicato della sentenza n. 25/2021 resa dal Tribunale di Lagonegro avente ad oggetto il giudizio di separazione tra le parti.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al PM per il proprio parere. Il PM, tuttavia, non formulava le proprie conclusioni.
Preliminarmente, giova evidenziare che la validità della presente pronuncia non può essere inficiata dalla mancata effettiva partecipazione del Pubblico Ministero, il quale ha ritenuto di non formulare conclusioni pur essendo stato sollecitato sul punto.
Ed invero, come affermato dalla Suprema Corte, “ai fini dell'osservanza del principio dell'intervento obbligatorio del pubblico ministero nel processo civile è sufficiente che questi sia informato del processo e posto in grado di parteciparvi, mentre il fatto che egli non partecipi effettivamente alla procedura e non formuli richieste risulta irrilevante” (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 12456 del 10 novembre 1999).
pagina 3 di 5 Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta atteso il decorso del periodo di tempo previsto dall'art. 3 l. n. 898/1970 ed il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, ovvero la separazione personale dei coniugi.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione definitiva degli effetti civili del matrimonio di cui al presente giudizio, con conferma delle condizioni di separazione consensuale così come ratificate dal Tribunale di Lagonegro con sentenza n. 25/2021, passata in giudicato, resa nel giudizio avente ad oggetto la separazione personale tra le parti.
Orbene, rilevato che tali accordi non risultano contrari a norme imperative e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, così come già statuito da questo Tribunale in sede di separazione, ritiene il Collegio che essi possano essere posti a fondamento anche della decisione che definisce il presente giudizio di divorzio.
In relazione alla natura e all'esito complessivo del giudizio, le spese di lite devono intendersi integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in TE (SA) in data
07.09.2003 tra , nato a [...] il [...] e , nata a Parte_1 Controparte_1
LL (SA) il 20.5.1984, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di TE
(SA) al N. 26, Parte 2, Serie A, anno 2003;
• conferma le condizioni di separazione così come ratificate dal Tribunale di Lagonegro con sentenza n. 25/2021 (R.G. n. 1103/2016);
• compensa le spese di lite;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TE (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le pagina 4 di 5 ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74.
Così deciso in Lagonegro, in camera di conSIlio il 15.05.2025
Il Giudice rel.\est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Tedesco
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