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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/11/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10867/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (c.f. ); Parte_1 C.F._1
e
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giorgia PAVANI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Valsamoggia, loc. Bazzano (BO), via Rocchi, n. 12
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 30 ottobre 2025.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso proposto il 29 luglio 2025 le parti hanno congiuntamente chiesto la separazione personale. I ricorrenti, sentiti all'udienza del 30 ottobre 2025, hanno confermato le condizioni rassegnate in ricorso, precisando che l'assegno maritale verrà versato a tempo indeterminato. I coniugi hanno contratto matrimonio il 3 ottobre 1999 a Castelfranco Emilia (MO). Dall'unione è nata il [...]. Per_1
La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti, come precisate nell'udienza del 30 ottobre 2025, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. pagina 1 di 3 In particolare, deve darsi atto che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento e al collocamento della prole, nonché al diritto di visita al genitore non allocatario, atteso che è maggiorenne. Per_1
Del pari, nulla va stabilito sul mantenimento dato che le parti hanno dichiarato che è economicamente autosufficiente. Per_1
Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 26 agosto 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Come da concorde richiesta delle parti le spese di lite debbono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il 25 Parte_1 settembre 1972 e nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio il Parte_2
3 ottobre 1999 a Castelfranco Emilia (MO), atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune N. 45 parte 2 serie A - anno 1999; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati;
2) prende atto che le parti hanno concordato che -che è economicamente Per_1 autosufficiente- continuerà a vivere presso la casa coniugale assieme alla madre e il signor si trasferirà presso altra abitazione entro sei mesi dalla pronuncia della Pt_2 separazione personale delle parti, con relativo cambio di residenza;
3) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che il conto corrente acceso presso Intesa San Paolo, cointestato, dove confluisce lo stipendio della signora e la Pt_1 pensione di invalidità di circa 700 euro mensili del signor verrà estinto e la Pt_2 moglie aprirà un altro conto personale per l'accredito del suo stipendio, mentre la pensione del marito confluirà nel conto personale Intesa San Paolo già esistente ed intestato allo stesso;
4) prende atto che i coniugi hanno concordato che la casa coniugale, sita a Calcara (BO), via Ferrari, n. 1/d, cointestata tra gli stessi, verrà venduta e la signora Pt_1 liquiderà al signor il suo 50%, previa valutazione sul valore della stessa, e le Pt_2 spese notarili saranno suddivise al 50% tra le parti;
pagina 2 di 3 5) dalla pronuncia della sentenza di separazione dispone che il marito corrisponda alla moglie la somma di 200 euro, rivalutata secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento entro il giorno 5 di ogni mese;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 5 novembre 2025.
La Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (c.f. ); Parte_1 C.F._1
e
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giorgia PAVANI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Valsamoggia, loc. Bazzano (BO), via Rocchi, n. 12
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 30 ottobre 2025.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso proposto il 29 luglio 2025 le parti hanno congiuntamente chiesto la separazione personale. I ricorrenti, sentiti all'udienza del 30 ottobre 2025, hanno confermato le condizioni rassegnate in ricorso, precisando che l'assegno maritale verrà versato a tempo indeterminato. I coniugi hanno contratto matrimonio il 3 ottobre 1999 a Castelfranco Emilia (MO). Dall'unione è nata il [...]. Per_1
La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti, come precisate nell'udienza del 30 ottobre 2025, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. pagina 1 di 3 In particolare, deve darsi atto che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento e al collocamento della prole, nonché al diritto di visita al genitore non allocatario, atteso che è maggiorenne. Per_1
Del pari, nulla va stabilito sul mantenimento dato che le parti hanno dichiarato che è economicamente autosufficiente. Per_1
Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 26 agosto 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Come da concorde richiesta delle parti le spese di lite debbono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il 25 Parte_1 settembre 1972 e nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio il Parte_2
3 ottobre 1999 a Castelfranco Emilia (MO), atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune N. 45 parte 2 serie A - anno 1999; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati;
2) prende atto che le parti hanno concordato che -che è economicamente Per_1 autosufficiente- continuerà a vivere presso la casa coniugale assieme alla madre e il signor si trasferirà presso altra abitazione entro sei mesi dalla pronuncia della Pt_2 separazione personale delle parti, con relativo cambio di residenza;
3) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che il conto corrente acceso presso Intesa San Paolo, cointestato, dove confluisce lo stipendio della signora e la Pt_1 pensione di invalidità di circa 700 euro mensili del signor verrà estinto e la Pt_2 moglie aprirà un altro conto personale per l'accredito del suo stipendio, mentre la pensione del marito confluirà nel conto personale Intesa San Paolo già esistente ed intestato allo stesso;
4) prende atto che i coniugi hanno concordato che la casa coniugale, sita a Calcara (BO), via Ferrari, n. 1/d, cointestata tra gli stessi, verrà venduta e la signora Pt_1 liquiderà al signor il suo 50%, previa valutazione sul valore della stessa, e le Pt_2 spese notarili saranno suddivise al 50% tra le parti;
pagina 2 di 3 5) dalla pronuncia della sentenza di separazione dispone che il marito corrisponda alla moglie la somma di 200 euro, rivalutata secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento entro il giorno 5 di ogni mese;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 5 novembre 2025.
La Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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