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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/04/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai
Magistrati:
0) Dott.ssa Enrica De Sire Presidente
1) Dott.ssa Aurelia Cuomo Giudice est.
2) Dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile N. 1174/2024 R.G.V.G. e avente ad oggetto: “Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili”,
PROMOSSO DA
(nata in [...] il [...] c.f. Parte_1
), rapp.ta e difesa dall'Avv. SALZANO ILARIA in forza di procura in atti e C.F._1
come in atti elett.te dom.ta;
E
(nato in [...] il [...] c.f. , Parte_2 C.F._2 rapp.to e difeso dall'Avv. BOVE ELEONORA in forza di procura in atti e come in atti elett.te dom.to;
RICORRENTI
NONCHÉ
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA ITALIANA presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa cui, per brevità, si rinvia.
*** *** *** ***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/08/2024, i ricorrenti chiedevano che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Nocera Superiore (SA) il 27/05/1999 e trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del predetto Comune all'atto n. 38, parte 2, serie A, anno 1999.
A sostegno della domanda deducevano:
1. che erano separati sin dal 28/09/2023 quando l'intestato Tribunale aveva omologato la loro separazione con decreto;
2. che dalla loro unione sono nati in Roma il 18/05/2005 e Persona_1
in Avellino il 29/08/2008; Persona_2
3. che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
4. che avevano raggiunto accordo per richiedere congiuntamente la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
all'udienza del 01/04/2025, i coniugi ribadivano la volontà di divorziare ed il Collegio riservava la causa in decisione.
*** *** *** ***
La domanda è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei (6) mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore nel procedimento di separazione dei coniugi, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdu- rato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Del resto, i coniugi, hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio;
si deve pertanto ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme inderogabili, le stesse possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da e Parte_1
in data 03/08/2024, così provvede: Parte_2
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
(nata in [...] il [...] c.f. Parte_1
), e (nato in [...] il [...] C.F._1 Parte_2
c.f. in Nocera Superiore (SA) il 27/05/1999 e trascritto nei Registri C.F._2 degli Atti di Matrimonio del predetto Comune all'atto n. 38, parte 2, serie A, anno 1999; 2) Conferma le condizioni di cui al ricorso introduttivo così come confermate dalle parti nelle note di trattazione scritta depositate in data 29/03/2025 da intendersi qui interamente richiamate e trascritte;
3) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'
Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1/12/70 n. 898, 134 R.D. 9/7/39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R. 3/11/2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile);
4) Spese irripetibili.
Così deciso in Nocera Inferiore nella Camera di Consiglio del 10.04.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica De Sire