Sentenza 20 giugno 2018
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/06/2018, n. 28552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28552 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2018 |
Testo completo
la seguente: SENTENZA sul ricorso presentato da: NT NT, nata a [...], iI3/9/1978; avverso la sentenza del 16/9/2016 del Tribunale di Verona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per l'annullamento con rinvio in riferimento al capo B); udito per l'imputato l'avv. Alberto Armellini, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Verona ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di D'IE ME per il reato di lesioni volontarie commesso ai danni di NT NT.
2. Avverso la sentenza ricorre personalmente la NT deducendo difetto di motivazione in merito all'appello proposto dalla stessa in qualità di imputata per il reato di percosse commesso ai danni della D'IE e per il quale era stata condannata con la medesima sentenza confermata dal Tribunale, che, pur avendo registrato l'impugnazione della ricorrente, non l'ha presa in considerazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2. Risulta effettivamente dagli atti che il procedimento a carico della NT era stato riunito in primo grado a quello nei confronti della D'IE attesa la reciprocità dei reati loro contestati. Il primo grado di giudizio - nel quale le due donne hanno assunto contestualmente sia la veste di imputate, che di parte civile - si è concluso non solo con la condanna della D'IE, ma altresì dell'odierna ricorrente, ancorchè per solo una delle imputazioni contestatele e cioè quella di percosse. Avverso la sentenza entrambe hanno proposto appello, come peraltro si evince dalla stessa intestazione della sentenza oggi impugnata, la quale però tratta in parte motiva solo i motivi di gravame della D'IE e perfino nel dispositivo si proiu zi,irunicamente nei confronti di quest'ultima, confermando la sua condanna anche effetti civili, come si evince dalla declinazione al singolare delle formule dispiegate («rigetta l'appello» e «condanna l'appellante»). Se ne deve concludere che il vizio realizzato non è tanto quello dedotto del difetto assoluto di motivazione, quanto quello di omessa decisione. In altri termini il Tribunale ha omesso di pronunziarsi sull'appello della NT, che deve tuttora ritenersi pendente. Conseguentemente la sentenza impugnata, con riguardo alla posizione dell'imputata, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Verona per il relativo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla posizione dell'imputata NT NT con rinvio al Tribunale di Verona per il giudizio. Così deciso il 28/3/2018 Il Consigliere Il Pres)dente - --Luca Pi orelli D NMITATA ifl CA