Art. 8.
Le domande di concessione dell'assegno a vita presentate prima dell'entrata in vigore della legge 10 febbraio 1962, n. 66 , e i ricorsi prodotti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32 , non ancora definiti all'atto dell'entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329 , sono esaminati rispettivamente dal Comitato centrale per le pensioni ai ciechi civili e dalla Commissione di revisione previsti dagli articoli 24 e 25 del regolamento medesimo.
Per l'esame di tali domande e ricorsi pendenti e ad esaurimento dei medesimi, il Comitato centrale e' integrato da un sanitario oculista effettivo e da uno supplente; la Commissione di revisione e' integrata da due sanitari oculisti. Detti sanitari sono nominati dal Presidente dell'Opera nazionale ciechi civili.
Negli stessi modi vengono integrati i Comitati straordinari previsti dall'articolo 24, comma nono, del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329 .
Le domande di concessione dell'assegno a vita presentate prima dell'entrata in vigore della legge 10 febbraio 1962, n. 66 , e i ricorsi prodotti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32 , non ancora definiti all'atto dell'entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329 , sono esaminati rispettivamente dal Comitato centrale per le pensioni ai ciechi civili e dalla Commissione di revisione previsti dagli articoli 24 e 25 del regolamento medesimo.
Per l'esame di tali domande e ricorsi pendenti e ad esaurimento dei medesimi, il Comitato centrale e' integrato da un sanitario oculista effettivo e da uno supplente; la Commissione di revisione e' integrata da due sanitari oculisti. Detti sanitari sono nominati dal Presidente dell'Opera nazionale ciechi civili.
Negli stessi modi vengono integrati i Comitati straordinari previsti dall'articolo 24, comma nono, del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329 .