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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 25/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione Civile
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente estensore dott. Tullio Joppi Consigliere
dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 5/2023 R.G.
promossa
da
7 Parte_1 [...]
- IN PERSONA DEL CURATORE DOTT. Parte_2
c.f. , rappresentato e Parte_3 P.IVA_1
difeso dall'avv. ZOZIN BURKARD giusta delega in atti
- appellante -
contro
- IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE CP_1
PRO TEMPORE c.f. , P.IVA_2
- appellato contumace -
Oggetto: Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.)
1 Causa trattenuta in decisione all'udienza del 11/12/2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
dichiara di rinunciare agli atti del giudizio con compensazione integrale delle spese e competenze dello stesso
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il aveva Parte_4
proposto dinanzi al Tribunale di Bolzano azione revocatoria fallimentare ex art. 67 LF nei confronti di in relazione CP_1
a due pagamenti dalla convenuta ricevuti mediante bonifici bancari (bonifico di euro 50.000,00 in data 19/05/2017 in favore di doc. 30 di parte attrice - bonifico bancario CP_1
di euro 50.000,00 in data 27/06/2017 in favore di CP_1
doc. 31 di parte attrice), eseguiti dalla società CP_2
CP_3
Costituendosi in giudizio aveva resistito alle domande CP_1
attoree.
In esito al giudizio il Tribunale, con sentenza n.1057/2022 dd.
07/12/2022, richiamando i propri precedenti giurisprudenziali ha ritenuto non ricorrere i presupposti per dare seguito all'azione revocatoria che ha dunque respinto con il carico delle spese di lite.
La decisione è impugnata dal Parte_4
[...]
2 La società appellata è rimasta contumace e la Corte ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni al 29/05/2024,
udienza più volte differita su istanza del procuratore di parte appellante in pendenza di trattative tra le parti per una definizione transattiva della controversia.
In occasione dell'udienza del 11/12/2024 il procuratore di parte appellante ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio con compensazione integrale delle spese e competenze dello stesso.
La Corte si è riservata la decisione.
Va preso atto della rinuncia agli atti del giudizio da parte del procuratore di parte appellante, munito di procura dd.
02.01.2023 comprendente il conferimento della facoltà di rinuncia agli atti del giudizio.
Parte appellata non si è costituita nel presente giudizio per cui non è richiesta accettazione della rinuncia da parte sua.
La rinuncia agli atti è dunque regolare e va dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
La causa è stata
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c..
3 Bolzano, così deciso l'11/12/2024
La Presidente estensore Dott. Isabella Martin
Il Funzionario Giudiziario Dott. Frida Mazzuti
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione Civile
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente estensore dott. Tullio Joppi Consigliere
dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 5/2023 R.G.
promossa
da
7 Parte_1 [...]
- IN PERSONA DEL CURATORE DOTT. Parte_2
c.f. , rappresentato e Parte_3 P.IVA_1
difeso dall'avv. ZOZIN BURKARD giusta delega in atti
- appellante -
contro
- IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE CP_1
PRO TEMPORE c.f. , P.IVA_2
- appellato contumace -
Oggetto: Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.)
1 Causa trattenuta in decisione all'udienza del 11/12/2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
dichiara di rinunciare agli atti del giudizio con compensazione integrale delle spese e competenze dello stesso
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il aveva Parte_4
proposto dinanzi al Tribunale di Bolzano azione revocatoria fallimentare ex art. 67 LF nei confronti di in relazione CP_1
a due pagamenti dalla convenuta ricevuti mediante bonifici bancari (bonifico di euro 50.000,00 in data 19/05/2017 in favore di doc. 30 di parte attrice - bonifico bancario CP_1
di euro 50.000,00 in data 27/06/2017 in favore di CP_1
doc. 31 di parte attrice), eseguiti dalla società CP_2
CP_3
Costituendosi in giudizio aveva resistito alle domande CP_1
attoree.
In esito al giudizio il Tribunale, con sentenza n.1057/2022 dd.
07/12/2022, richiamando i propri precedenti giurisprudenziali ha ritenuto non ricorrere i presupposti per dare seguito all'azione revocatoria che ha dunque respinto con il carico delle spese di lite.
La decisione è impugnata dal Parte_4
[...]
2 La società appellata è rimasta contumace e la Corte ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni al 29/05/2024,
udienza più volte differita su istanza del procuratore di parte appellante in pendenza di trattative tra le parti per una definizione transattiva della controversia.
In occasione dell'udienza del 11/12/2024 il procuratore di parte appellante ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio con compensazione integrale delle spese e competenze dello stesso.
La Corte si è riservata la decisione.
Va preso atto della rinuncia agli atti del giudizio da parte del procuratore di parte appellante, munito di procura dd.
02.01.2023 comprendente il conferimento della facoltà di rinuncia agli atti del giudizio.
Parte appellata non si è costituita nel presente giudizio per cui non è richiesta accettazione della rinuncia da parte sua.
La rinuncia agli atti è dunque regolare e va dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
La causa è stata
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c..
3 Bolzano, così deciso l'11/12/2024
La Presidente estensore Dott. Isabella Martin
Il Funzionario Giudiziario Dott. Frida Mazzuti
4