Articolo 4 della Legge 24 dicembre 1959, n. 1163
Articolo 3
Versione
29 gennaio 1960
Art. 4.
Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, valutata in lire 250.000, si fara' fronte mediante riduzione per un corrispondente importo dello stanziamento sul capitolo n. 41 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1959-60.

Entrata in vigore il 29 gennaio 1960