Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 04/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
Nr. 568/2021 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 24.10.2024, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “Altre ipotesi”, promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. RUVIO GUENDALINA, giusta Parte_1 P.IVA_1 procura in atti, presso lo studio dello stesso difensore in Gela (CL) Via Tandurella 16, con richiesta di indirizzare eventuali comunicazioni di cancelleria alle PEC e-mail
Email_1 ricorrente contro
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. DOLCE STEFANO e dell'Avv. RUSSO CP_1 P.IVA_2 CARMELO RANIERO ( , giusta procura in atti, elettivamente C.F._1 domiciliato in VIA VAL D'AOSTA 14/D CALTANISSETTA
resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
CP_ CP_ «Quanto al merito - Che la pretesa dell' di cui alla diffida n. protocollo 1800.09/10/2020.0207468. non è coerente con i documenti in atti dello stesso istituto, e dunque è infondata;
- quanto alle spese legali –
CP_ tenuto conto del fatto: - Che il ricorrente con l'interrogazione del 14 Dicembre 2020 (all.to n.2) ha messo l' in condizione di conoscere i fatti di causa;
- Che tale consapevolezza delle ragioni della ricorrente erano state
CP_ rese nuovamente note all' in data 5.01.2021 con il ricorso amministrativo (all.to n. 4) - Che il credito vantato è palesemente infondato;
- Che il credito vantato a titolo di sanzioni civili è inammissibile quanto a decorrenza riferibile all'art.lo 27 del D.L.vo 46/99 e comunque non riferibile alla fattispecie di cui dalla legge
CP_ 388/2000; - Che sussistono validi motivi per definire la posizione dell' “temeraria” e sanzionabile ex art.lo
CP_ 96 c.p.c; - Che sussistono i requisiti per pronunciare una condanna dell' alle spese maggiorata del 30% per effetto dell'art.lo 1 bis del D. L.vo 55/2014; - Che sussistono le ragioni per ritenere applicabile anche la maggiorazione delle spese legali a favore del ricorrente ai sensi del l'art.lo 4 comma 8 del D.L.vo 55/2014; - Che
CP_ sussistono ulteriori ragioni di responsabilità aggravata a carico come da punti precedenti;
si chiede che l' sia condannato al pagamento delle spese processuali con le maggiorazioni di cui all'art 1 bis e all'art.4, comma 8 del D.lgs. 55/2014 e di ogni ulteriore componente anche risarcitoria come sopra specificato, contributo unificato, IVA e CAP come per legge»
Per parte resistente:
1
1. La con ricorso depositato in data 18/05/2021, ha agito per Parte_1
l'accertamento negativo della posizione debitoria, relativa al c.d “ticket di licenziamento”, richiesto per i licenziamenti relativi al mese di Giugno e Luglio 2019 dei dipendenti e , assunti con contratto di lavoro a tempo Controparte_3 Persona_1 indeterminato ai sensi dell'art. 2, comma 31, della Legge n. 92/2012, così come modificato dalla Legge n. 228/2012 e dell'art. 1, comma 137, della L. 205/2017.
La società ha spiegato che tali contributi non sarebbero dovuti perché i licenziamenti sono stati determinati da “fine lavori” e “chiusura di un cantiere edile”, ovvero per il completamento della fase dei lavori per i cui gli operai sono stati assunti.
Ha inoltre sostenuto l'illegittimità delle sanzioni, in quanto sono dovute solo a partire dalla notifica della cartella ai sensi dell'art. 27 dlgvo n. 46/99.
2. Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito l che ha resistito contestando la fondatezza tenuto conto di quanto disposto dall'art. CP_1
2, comma 34, lett. b), L. 92/12 e della mancata dimostrazione dei presupposti per l'esenzione dal contributo della cui prova è onerato chi agisce.
3. Previo deposito di note autorizzate, la causa è stata rinviata all'udienza del
24.10.2024.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
°°°°
4. Riassunti i termini del contendere e dato atto del rinnovo del deposito dei documenti di parte, con nota di deposito del 27.5.22 oltre che di mandato del nuovo difensore, successivamente rinunciato, si osserva come il tema del contendere sia essenzialmente interpretativo.
5. L'art. 2 (Ammortizzatori sociali), commi 31 e 34, l. 28/06/2012 - n. 92, nel testo pro tempore vigente dispone:
«Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di
2 lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30.
… omissis…
33. Il contributo di cui al comma 31 non è dovuto, fino al 31 dicembre 2016, nei casi in cui sia dovuto il contributo di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223 .
34. A decorrere dal 1 gennaio 2013, il contributo di cui al comma 31 non è dovuto nei seguenti casi:
a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 12 milioni di euro per l'anno 2013 e in 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».
6. Al generale obbligo dei datori di lavoro di corrispondere il cd ticket per il licenziamento disciplinato dall'art. 2, co. 31, seguono delle eccezioni disciplinate dal comma 34 per il settore edile.
Nell'interpretare le suddette disposizioni (artt. 12 e 14 prel. c.c.) non si può attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la loro connessione, ed ancora si rileva che le disposizioni eccezionali possono essere oggetto di stretta interpretazione e non si applicano oltre i casi da esse considerati.
Quanto sopra porta a precisare innanzi tutto che la deroga contemplata dalla citata lett.
b) presuppone il completamento delle attività e la chiusura del cantiere. Si tratta di requisiti che devono coesistere e non sono alternativi. In caso contrario sarebbe stata impiegata in luogo di una congiunzione, una locuzione avversativa, come “ovvero”,
“oppure”, “o”. Sotto questo punto non è condivisibile quanto sostenuto in ricorso per cui la norma si riferisce al semplice completamento di una fase dei lavori.
7. Ma l'opzione interpretativa della ricorrente non è fondata anche da un punto di vista sistematico o teleologico.
Giova evidenziare la recente pronuncia dalle Suprema Corte sulla questione, anche se con riguardo a fattispecie di chiusura dei lavori differente dalla loro ultimazione, dovuta a fatto del terzo.
Rileva la Corte che: «La fattispecie normativa delinea un'eccezione alla regola. Essa stabilisce un beneficio sul piano contributivo;
come tale, non è estensibile al di fuori dell'ipotesi espressamente contemplata.
Per questa Corte "il completamento dell'attività e la chiusura del cantiere" di cui all'art. 2, comma 34, lett. b) della legge n. 92 del 2012 si riferisce, in via esclusiva, all'ipotesi
3 dell'esaurimento del cantiere per l'avvenuta ultimazione del ciclo dei lavori, in senso tecnico (la cd. fine lavori). Sono, invece, estranee al perimetro di applicazione della disposizione differenti ipotesi di chiusura del cantiere ancorché derivanti da interruzioni dei lavori, per così dire necessitate, che pure possono costituire causa legittima di risoluzione di rapporti di lavoro.
L'art. 2, comma 34, lett. b), della legge n. 92 del 2012 partecipa delle norme di carattere premiale che, sotto forma di abbattimento del contributo, intende favorire quegli imprenditori che, nel settore edile, portano a compimento tutte le fasi dei lavori e pervengono al completamento degli stessi.
Così individuata la portata della disposizione, l'esegesi restrittiva qui proposta è coerente con l'insegnamento della Corte che, in presenza di situazioni eccettuative rispetto ad un ordinario regime contributivo, ritiene la relativa normativa di stretta interpretazione
(Cass. n. 12092 del 2018; Cass. n. 17447 del 2014; Cass. n. 18710 del 2013).
Sia pure occupandosi di differenti fattispecie esonerative e/o agevolative rispetto al contenuto di normali obbligazioni contributive, la Corte ha sempre escluso la possibilità di estendere i benefici al di fuori dei casi normativamente disciplinati (per tutte, v. Cass. n.
1767 del 2021) e ciò sul presupposto, appunto, della natura derogatoria che connota tali discipline.
Per quanto innanzi, la vicenda in esame si pone al di fuori del perimetro applicativo dell'art. 2, comma 34, lett. b), legge n. 92 del 2012, riferito, quindi, unicamente alla chiusura del cantiere per ultimazione dei lavori, in senso tecnico, come già esposto al punto 32. della presente motivazione» (Cassazione civile sez. lav., 19/08/2024,
n.22905).
8. Osserva questo decidente, che se si sposta l'attenzione al piano del merito, non solo la società nelle sue difese si è riferita alla sola conclusione della fase dei lavori ed alla impossibilità di un reimpiego dei lavoratori dipendenti e Controparte_3 Per_1
in altri cantieri aperti, ma non ha mai allegato di aver chiuso il cantiere per cui
[...] erano stati assunti i dipendenti licenziati, ovvero non ha specificato di aver chiuso il cantiere per ultimazione dei lavori.
9. Quanto sopra evidenziato motiva il rigetto della domanda principale di accertamento negativo della richiesta di pagamento delle somme a titolo di contributo ai sensi dell'art. 2, comma 31, legge n. 92 del 2012.
10. Ma il ricorso è infondato anche con riferimento all'insussistenza dell'ulteriore obbligazione di corrispondere le sanzioni sul contributo.
La disciplina delle sanzioni connesse all'evasione dei contributi e dei premi è dettata dall'art. 116, co. 8 e ss, l n. 388/2000.
«8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
4 a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia. La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al secondo e terzo periodo è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applica la misura di cui al primo periodo della presente lettera;
… omississ...
9. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito all'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46».
11. Per costante giurisprudenza della Suprema Corte l'obbligazione relativa alle somme aggiuntive, che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi, ha natura di sanzione civile e non amministrativa. Costituisce una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo, legalmente predeterminata, introdotta nell'ordinamento per rafforzare l'obbligazione contributiva e risarcire, in misura predeterminata dalla legge, con una presunzione juris et de jure, il danno cagionato all'istituto assicuratore. «In tema di omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali, le somme aggiuntive dovute secondo la legge dal contribuente hanno natura di sanzione civile e non amministrativa,
5 costituendo effetto automatico delle violazioni a cui conseguono, con funzione di rafforzamento dell'obbligo contributivo e di predeterminazione legale (con presunzione
"juris et de jure") del danno cagionato all'ente previdenziale, cosicché per esse non opera l'intrasmissibilità agli eredi disposta dall'art. 7 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
(Sez. L, Sentenza n. 14475 del 19/06/2009, Sez. L, Ordinanza n. 12533 del
10/05/2019).
La funzione essenzialmente risarcitoria, volte a quantificare, in via preventiva e forfettaria, il danno subito dall'ente previdenziale, è stata ribadita anche dal Giudice delle leggi (v. Corte Cost. n. 254 del 2014) da collegare all'entità dell'inadempimento contributivo e del relativo danno. CP_ Inoltre, come correttamente evidenziato dalla difesa dell è del tutto inconferente il richiamo all'art. 27, D.Lgs. 46/99, perché tale norma disciplina la decorrenza delle sanzioni civili successivamente alla data della notifica della cartella esattoriale, ma non esclude la decorrenza delle sanzioni per i periodi precedenti, anche in considerazione, ovviamente, dell'automatismo delle sanzioni in caso di omissione o evasione contributiva.
Pertanto il ricorso è infondato anche per quanto concerne le sanzioni applicate e richieste con la diffida n. protocollo . 1800.09/10/2020.0207468. CP_1
12. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Stante il valore ed il grado di difficoltà delle questioni, i compensi devono essere determinati in base alle tariffe di cui al DM n. 55 del 10.3.2014, successivamente modificate con DM n. 147 del 13.8.2022, per il I scaglione, tenuto conto delle seguenti fasi del giudizio: studio della controversia e proposizione del ricorso e fase decisoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Condanna la alla refusione delle spese di lite sostenute da che Parte_1 CP_1 vengono liquidate nella complessiva somma di € 650, oltre spese forfettarie, IVA e CPA ai sensi di legge.
Caltanissetta, 03/01/2025
Il Giudice Angela Latorre
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