Sentenza 12 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 12/04/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 110/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n.110/2025 promossa con ricorso depositato il 13.01.2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...],
cittadina: italiana, Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...], vicolo Pionera n. 5,
con l'Avv. Elena Frattini;
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...],
cittadino: italiano, Cod. Fisc. , C.F._2
residente in [...],
con l'Avv. Andrea Volonteri;
pagina 1 di 4
nato a [...] il [...].
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 13.01.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati di letto e mensa con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I genitori concordano per l'affidamento condiviso del figlio minorenne con Per_1
collocamento paritetico alternato. La residenza anagrafica del minore viene fissata presso la residenza materna, in Vicolo Pionera, 5 a CQ RE (VA).
3) Nel rispetto del diritto alla bigenitorialità e salvo migliori accordi, i coniugi prevedono il seguente calendario dettagliato:
- fine settimana: il figlio si intratterà con ciascun genitore a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola, sino al lunedì mattina;
- infra-settimanalmente: il figlio dormirà dalla madre, mentre il padre lo porterà tutte le mattine a scuola così come lo andrà a riprendere tutti i giorni all'uscita di scuola, tenendolo con sè fino alle ore 19,30;
- festività infra-settimanali e ponti: le festività infrasettimanali saranno trascorse con il genitore nella cui giornata ricade la festività, i ponti saranno, di volta in volta, definiti secondo il criterio dell'alternanza sopra evidenziato;
- festività Natalizie: il figlio starà ogni anno con il papà il 23.12 sera e il 24.12 fino al pomeriggio, mentre starà ogni anno con la mamma il 24.12 sera e il giorno di Natale. I genitori alterneranno i periodi di vacanza dal 26 sino al 31.12 alle ore 9.00 e dal 31.12 alle ore 9.00 sino alla ripresa della scuola e ciò a decorrere dalle vacanze di Natale 2025, il cui primo periodo spetterà alla madre;
- festività Pasquali: durante le festività pasquali, il figlio starà con un genitore dall'uscita di scuola nella giornata di mercoledì fino al sabato successivo alle ore 18.00 e, con l'altro, dal sabato fino alla ripresa dell'attività scolastica, sempre secondo il criterio dell'alternanza.
Ciò a decorrere dalle vacanze di Pasqua 2025, il cui primo periodo sarà trascorso con la madre;
pagina 2 di 4 - vacanze estive: durante le vacanze estive, il figlio resterà con ciascun genitore per almeno 7 giorni, anche non consecutivi, la cui cadenza sarà concordemente definita tra i ricorrenti entro il 30 aprile di ogni anno.
4) A fronte di un collocamento paritetico del figlio minore presso entrambi i Per_1
genitori, gli stessi provvederanno direttamente a mantenere il figlio.
5) L'assegno unico percepito attualmente dal sig. verrà versato interamente da Pt_2 quest'ultimo alla sig.ra Il sig. nulla obietta sin d'ora a che eventualmente la Parte_1 Pt_2 sig.ra provveda a chiedere direttamente la titolarità dell'intero assegno unico. Parte_1
6) Le spese straordinarie, tutte da sostenersi nell'interesse di verranno ripartite Per_1
tra le parti nella misura del 50% ciascuno secondo i criteri e le modalità di cui al Protocollo in uso alla data del presente atto presso il Tribunale di Varese.
7) I coniugi acconsentono sin d'ora al reciproco rilascio e/o rinnovo dei passaporti e dei documenti di identità equipollenti validi per l'espatrio, anche con riferimento al figlio minore, stabilendo in ogni caso che il figlio sia sempre munito del proprio documento di identità ogni qual volta resterà con ciascun genitore.
8) Nella casa coniugale, di proprietà del sig. continuerà ad abitare quest'ultimo. Pt_2
9) Ciascun coniuge è titolare di un conto corrente bancario intestato esclusivamente a sè stesso.
10) I coniugi si dichiarano fra loro reciprocamente autosufficienti sotto il profilo economico e, pertanto, non avanzano, nei rispettivi confronti, alcuna richiesta di contributo al mantenimento e dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e che, pertanto, ad eccezione di quanto ivi previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione, riconoscendosi già reciprocamente soddisfatti.
11) Le spese relative all'odierno procedimento dovranno intendersi integralmente compensate tra le parti.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 10/03/2025).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale di
[...]
nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nato a Varese il [...], in [...] al matrimonio contratto dai Pt_2
coniugi in data 16.01.2016, in CQ RE (VA), con atto trascritto in pari data nei registri dello Stato Civile del Comune di CQ RE (VA) (anno 2016, atto n. 1, parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 27 marzo 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 4 di 4