Articolo 20 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1084
Articolo 19Articolo 21
Versione
1 gennaio 1972
Art. 20. (Pensione complessiva ai superstiti e determinazione della misura)
Nel caso di morte del pensionato o dell'iscritto che possa far valere 10 anni di contribuzione al Fondo, o qualunque periodo se la morte sia causata da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, spetta una pensione complessiva di riversibilita' od indiretta al coniuge, ai figli legittimi, legittimati, adottivi o naturali purche' riconosciuti, ovvero ai genitori, ovvero ai fratelli ed alle sorelle nell'ordine stabilito dalle norme della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
Per le condizioni di eta', le condizioni di invalidita' del marito superstite di donna iscritti o di inabilita' dei tigli ed equiparati, dei genitori, dei fratelli e delle sorelle, le condizioni riguardanti il vincolo matrimoniale ed ogni altra condizione, si applicano le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, vigenti alla data della morte del pensionato o dell'iscritto.
Per la determinazione della misura della pensione mensile complessiva, spettante ai superstiti indicati ai precedenti commi, si applicano, alla pensione complessiva diretta gia' liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto, le aliquote percentuali previste dalle disposizioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, vigenti alla data del decesso del pensionato o dell'iscritto.
La pensione mensile complessiva che sarebbe spettata all'iscritto al momento del decesso e' determinata secondo quanto disposto dall'articolo 17 della presente legge e non puo' essere inferiore al 50 per cento della retribuzione globale mensile percepita dall'iscritto nell'ultimo anno di contribuzione al Fondo.
Per l'accertamento della dipendenza della morte da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, per l'accertamento della invalidita' del coniuge superstite o della inabilita' dei figli ed equiparati, dei genitori e dei fratelli e sorelle, si applicano le norme previste dall'articolo 18 della presente legge.
Coloro che anteriormente al 1° novembre 1967 si sono venuti a trovare nelle condizioni previste dal presente articolo, hanno diritto, a domanda, alla pensione di riversibilita' o indiretta, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, se la domanda e' presentata entro il 30 giugno 1972, o dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la domanda stessa sia presentata dopo il 30 giugno 1972.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1972