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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. IV, sentenza 09/02/2026, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 118/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente FIORILLO ANTONIETTA, Relatore BAX ANGELO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 132/2024 depositato il 09/02/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Arezzo - Via Petrarca 52 52100 Arezzo AR
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_2 CF_Resistente_2 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_3 Snc - P.IVA_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 196/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AREZZO sez. 2 e pubblicata il 20/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8D020200398 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8D010200416 IRPEF-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8D010200416 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8D010200418 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 55/2026 depositato il 30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società “Resistente_3 snc, la cui attività consisteva nella produzione di calcestruzzo, gesso e cemento oltre alla commercializzazione di prodotti acquistati da terzi, veniva sottoposta a controllo per l'anno d'imposta 2016 essendo emerse criticità circa i contratti di cessione di beni strumentali, la contabilizzazione del contratto di affitto d'azienda ed i contratti di cessione del ramo di azienda;
era risultato, infatti, che dal 5.11.2015 la
Societa_1società aveva affittato un ramo di azienda alla società “ srl” di proprietà, per il 95%, del figlio dei soci della snc, con canone mensile di € 5.000,00; sempre nel 2015 veniva ceduto anche l'intero magazzino residuo per €
54.315,00. In data 10.6.2016 il contratto di affitto veniva risolto;
sempre nel 2016 la parte cedeva al “Societa_1 srl” altri beni strumentali;
il 31.5.2016 le parti sottoscrivevano un contratto preliminare di cessione di ramo d'azienda, seguito da contratto definitivo in data 20.1.2017, per € 45.000,00 di cui €.40.000,00 per avviamento ed 5.000,00 per le attrezzature. In data 18.3.2022 la società cessava l'attività, senza liquidazione, dichiarando estinte le passività, definiti i rapporti giuridici e ripartite le attività fra i soci.
A seguito di tale attività l'Ufficio emetteva l'avviso di accertamento n. T8D1102002072022 alla società ed ai soci rideterminando ex art. 39 comma 1 DPR 600/1973 il reddito d'impresa come di seguito: ricavi non dichiarati per €. 10.000,00 più Iva relativi ai canoni d'affitto del ramo d'azienda per i mesi di aprile e maggio 2016; minori costi deducibili per €.22.702,85 per sopravvenienze passive;
minor costi deducibili per €515,00 per Irap non versata nel
2016; plusvalenza di € 13.000,00 quale corrispettivo della cessione d'azienda a titolo oneroso;
omessa determinazione di operazioni imponibili di €.10.000,00; presentazione di dichiarazione con dati infedeli. Il reddito d'impresa veniva imputato ai soci nella misura del 60% al socio Resistente_1 e al 40% alla socia
Resistente_2.
Resistente_3La società “ ” e i gli ex soci impugnavano l'avviso di accertamento eccependo:
1) nullità della notifica alla società;
2) difetto di capacità processuale della società e difetto di legittimazione del liquidatore a rappresentarla;
3) infondatezza dell'accertamento nel merito.
Si costituiva l'Ufficio replicando a tutte le eccezioni.
La Corte di giustizia tributaria primo grado, riuniti i ricorsi, accoglieva parzialmente i ricorsi e compensava le spese.
Appella l'Agenzia delle Entrate per difetto di motivazione, travisamento dei fatti e violazione e/o falsa applicazione delle norme in tema di onere della prova. Controdeducono le parti insistendo sull'assenza di prova da parte dell'Ufficio relativamente alla ritenuta plusvalenza di €.13.000,00 e propongono appello incidentale richiamando quanto già dedotto in primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Osserva la Corte che appare condivisibile la tesi dell'Agenzia delle Entrate secondo cui la plusvalenza di €
13.000,00 doveva essere indicata in dichiarazione. La plusvalenza è derivata dalla cessione d'azienda, fatto incontestato, tra la società contribuente e la società “Societa_1 srl” per un corrispettivo di €45.000,00 di cui €
40.000,00 per avviamento e € 5.000,00 per le attrezzature;
pertanto, ai sensi dell'art. 86 Tuir, la plusvalenza doveva essere riportata nel rigo Rg6, colonna l, della dichiarazione dei redditi tra le plusvalenze patrimoniali.
Ciò in quanto la società, nel registro dei beni ammortizzabili, non aveva indicato la voce “avviamento” tra le immobilizzazioni immateriali né era stato possibile individuare il valore delle attrezzature cedute tra le immobilizzazioni materiali. La sentenza di primo grado ha valorizzato sul punto il fatto che la società contribuente era in contabilità semplificata;
ritiene, questa Corte, che tale elemento non sia dirimente in quanto l'art. 66 Tuir prevede che il reddito d'impresa dei soggetti che si avvalgono della contabilità semplificata “ è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 85 e degli altri proventi di cui all'art. 89 percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività
d'impresa. La differenza è aumentata dei ricavi di cui all'art. 57, dei proventi di cui all'art. 90 comma 1, delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 86 e delle sopravvenienze attive di cui all'art. 88 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'art. 101”. Pertanto, in questo quadro normativo, alcuna prova doveva essere portata dall'Ufficio a sostegno del rilievo.
Con riferimento all'appello incidentale proposto dalle parti osserva la Corte che non appare meritevole di essere accolto. Con riguardo alla censura circa la nullità dell'accertamento per cessazione dell'attività si osserva che la società è stata cancellata dal Registro delle Imprese nel 2022 e, pertanto, correttamente l'Agenzia ha notificato ai soci l'avviso di accertamento;
in proposito si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui gli accertamenti nei confronti di società estinte possono essere direttamente notificati ai soci: così sent.9094/2017
(richiamata dalle stesse parti), ord. 30166/2025, sent. SSUU3625/2025.
In riferimento all'eccezione circa la ritenuta sopravvenienza passiva di €. 22.702,85, dalla lettura degli atti si evidenzia che nel registro dei beni strumentali sono stati indicati beni non più ammortizzabili o non ancora definitivamente ammortizzati quali spese organizzative, impianti generici, impianto elettrico non oggetto della cessione del ramo d'azienda; correttamente, pertanto l'Ufficio l'ha ritenuta sopravvenienza passiva in assenza di idonea documentazione circa la loro dismissione o eliminazione.
Infine, per i maggiori ricavi non fatturati relativi ai mesi di aprile e maggio 2016 riferibili ai canoni di affitto del ramo di azienda, ugualmente parte contribuente non ha assolto all'onere della prova.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il dispositivo n. 55/2026, comunicato alle parti il 30.1.2026, deve leggersi ed intendersi:
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate e rigetta l'appello incidentale delle parti. Condanna il contribuente ad €. 1.000,00 di spese oltre oneri di legge se dovuti.
Firenze, 15.1.2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente FIORILLO ANTONIETTA, Relatore BAX ANGELO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 132/2024 depositato il 09/02/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Arezzo - Via Petrarca 52 52100 Arezzo AR
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_2 CF_Resistente_2 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_3 Snc - P.IVA_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 196/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AREZZO sez. 2 e pubblicata il 20/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8D020200398 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8D010200416 IRPEF-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8D010200416 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8D010200418 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 55/2026 depositato il 30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società “Resistente_3 snc, la cui attività consisteva nella produzione di calcestruzzo, gesso e cemento oltre alla commercializzazione di prodotti acquistati da terzi, veniva sottoposta a controllo per l'anno d'imposta 2016 essendo emerse criticità circa i contratti di cessione di beni strumentali, la contabilizzazione del contratto di affitto d'azienda ed i contratti di cessione del ramo di azienda;
era risultato, infatti, che dal 5.11.2015 la
Societa_1società aveva affittato un ramo di azienda alla società “ srl” di proprietà, per il 95%, del figlio dei soci della snc, con canone mensile di € 5.000,00; sempre nel 2015 veniva ceduto anche l'intero magazzino residuo per €
54.315,00. In data 10.6.2016 il contratto di affitto veniva risolto;
sempre nel 2016 la parte cedeva al “Societa_1 srl” altri beni strumentali;
il 31.5.2016 le parti sottoscrivevano un contratto preliminare di cessione di ramo d'azienda, seguito da contratto definitivo in data 20.1.2017, per € 45.000,00 di cui €.40.000,00 per avviamento ed 5.000,00 per le attrezzature. In data 18.3.2022 la società cessava l'attività, senza liquidazione, dichiarando estinte le passività, definiti i rapporti giuridici e ripartite le attività fra i soci.
A seguito di tale attività l'Ufficio emetteva l'avviso di accertamento n. T8D1102002072022 alla società ed ai soci rideterminando ex art. 39 comma 1 DPR 600/1973 il reddito d'impresa come di seguito: ricavi non dichiarati per €. 10.000,00 più Iva relativi ai canoni d'affitto del ramo d'azienda per i mesi di aprile e maggio 2016; minori costi deducibili per €.22.702,85 per sopravvenienze passive;
minor costi deducibili per €515,00 per Irap non versata nel
2016; plusvalenza di € 13.000,00 quale corrispettivo della cessione d'azienda a titolo oneroso;
omessa determinazione di operazioni imponibili di €.10.000,00; presentazione di dichiarazione con dati infedeli. Il reddito d'impresa veniva imputato ai soci nella misura del 60% al socio Resistente_1 e al 40% alla socia
Resistente_2.
Resistente_3La società “ ” e i gli ex soci impugnavano l'avviso di accertamento eccependo:
1) nullità della notifica alla società;
2) difetto di capacità processuale della società e difetto di legittimazione del liquidatore a rappresentarla;
3) infondatezza dell'accertamento nel merito.
Si costituiva l'Ufficio replicando a tutte le eccezioni.
La Corte di giustizia tributaria primo grado, riuniti i ricorsi, accoglieva parzialmente i ricorsi e compensava le spese.
Appella l'Agenzia delle Entrate per difetto di motivazione, travisamento dei fatti e violazione e/o falsa applicazione delle norme in tema di onere della prova. Controdeducono le parti insistendo sull'assenza di prova da parte dell'Ufficio relativamente alla ritenuta plusvalenza di €.13.000,00 e propongono appello incidentale richiamando quanto già dedotto in primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Osserva la Corte che appare condivisibile la tesi dell'Agenzia delle Entrate secondo cui la plusvalenza di €
13.000,00 doveva essere indicata in dichiarazione. La plusvalenza è derivata dalla cessione d'azienda, fatto incontestato, tra la società contribuente e la società “Societa_1 srl” per un corrispettivo di €45.000,00 di cui €
40.000,00 per avviamento e € 5.000,00 per le attrezzature;
pertanto, ai sensi dell'art. 86 Tuir, la plusvalenza doveva essere riportata nel rigo Rg6, colonna l, della dichiarazione dei redditi tra le plusvalenze patrimoniali.
Ciò in quanto la società, nel registro dei beni ammortizzabili, non aveva indicato la voce “avviamento” tra le immobilizzazioni immateriali né era stato possibile individuare il valore delle attrezzature cedute tra le immobilizzazioni materiali. La sentenza di primo grado ha valorizzato sul punto il fatto che la società contribuente era in contabilità semplificata;
ritiene, questa Corte, che tale elemento non sia dirimente in quanto l'art. 66 Tuir prevede che il reddito d'impresa dei soggetti che si avvalgono della contabilità semplificata “ è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 85 e degli altri proventi di cui all'art. 89 percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività
d'impresa. La differenza è aumentata dei ricavi di cui all'art. 57, dei proventi di cui all'art. 90 comma 1, delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 86 e delle sopravvenienze attive di cui all'art. 88 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'art. 101”. Pertanto, in questo quadro normativo, alcuna prova doveva essere portata dall'Ufficio a sostegno del rilievo.
Con riferimento all'appello incidentale proposto dalle parti osserva la Corte che non appare meritevole di essere accolto. Con riguardo alla censura circa la nullità dell'accertamento per cessazione dell'attività si osserva che la società è stata cancellata dal Registro delle Imprese nel 2022 e, pertanto, correttamente l'Agenzia ha notificato ai soci l'avviso di accertamento;
in proposito si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui gli accertamenti nei confronti di società estinte possono essere direttamente notificati ai soci: così sent.9094/2017
(richiamata dalle stesse parti), ord. 30166/2025, sent. SSUU3625/2025.
In riferimento all'eccezione circa la ritenuta sopravvenienza passiva di €. 22.702,85, dalla lettura degli atti si evidenzia che nel registro dei beni strumentali sono stati indicati beni non più ammortizzabili o non ancora definitivamente ammortizzati quali spese organizzative, impianti generici, impianto elettrico non oggetto della cessione del ramo d'azienda; correttamente, pertanto l'Ufficio l'ha ritenuta sopravvenienza passiva in assenza di idonea documentazione circa la loro dismissione o eliminazione.
Infine, per i maggiori ricavi non fatturati relativi ai mesi di aprile e maggio 2016 riferibili ai canoni di affitto del ramo di azienda, ugualmente parte contribuente non ha assolto all'onere della prova.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il dispositivo n. 55/2026, comunicato alle parti il 30.1.2026, deve leggersi ed intendersi:
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate e rigetta l'appello incidentale delle parti. Condanna il contribuente ad €. 1.000,00 di spese oltre oneri di legge se dovuti.
Firenze, 15.1.2026