Art. 3-bis. ((Nel riordinamento delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato si dovra' di norma osservare il criterio di configurare le competenze dei vari uffici in modo che si realizzi nei confronti dei capi di uffici equiparati una sostanziale parita' qualitativa di attribuzione di compiti e di responsabilita', anche in relazione alla eguaglianza di retribuzione complessiva prevista dalle lettere a) e b) dell'articolo 16-bis))
Articolo 3Articolo 3 ter
Articolo 3 bis della Legge 18 marzo 1968, n. 249
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10 novembre 1970
10 novembre 1970