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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/12/2025, n. 2165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2165 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. AN DI, all'esito dell'udienza del
03/12/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 1670/2017 R.G., promossa da:
, nata a [...], l'[...], residente in [...], Parte_1
Via Carlo Alberto, n. 15, C.F. elettivamente domiciliata in Brolo, Via C.F._1
Vittorio Emanuele III, n. 26, presso e nello studio dell'Avv. Sara Maria Gullotti, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore rappresentato e difeso, e domiciliato come in atti;
- resistente -
OGGETTO: reiscrizione elenchi anagrafici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 05/05/2017, la parte ricorrente esponeva:
- che, la Sig.ra ha lavorato quale bracciante agricola alle dipendenze Parte_1 della ditta Sanfilippo Salvatore, nell'anno 2015, per complessive 51 giornate, dal mese di Settembre al mese di Dicembre, nei terreni siti in Castell'Umberto;
- che, la ricorrente, nei periodi indicati, ha lavorato svolgendo varie mansioni, quali pulizia e foraggiamento di animali e/o pulizia dei terreni, raccolta dei frutti, asportazione di erbe e arbusti e tutto quanto necessario per la coltivazione dei terreni stessi;
- che, la ricorrente ha lavorato osservando il seguente orario di lavoro: dalle 07,00/7,30 alle
15,30/16,00 circa, con pausa per il pranzo;
- che, la ditta datrice di lavoro ha regolarmente denunciato alla sede competente le CP_1 dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata, dalle quali si evince il numero delle giornate svolte;
- che, nonostante ciò, la ricorrente, dopo aver ottenuto l'iscrizione per l'anno indicato nei relativi
Elenchi Anagrafici annuali degli operai agricoli a tempo determinato, ha visto parzialmente cancellato il proprio rapporto di lavoro mediante la pubblicazione da parte dell' del CP_1 “Secondo elenco nominativo trimestrale di variazione degli operai agricoli a tempo determinato” del 2016, pubblicato dal 28.09.2016 al 03.10.2016;
- che, infatti, in modo del tutto arbitrario, l' riconosce alla ricorrente solamente n. 17 CP_1 giornate per l'anno 2015, a fronte delle 51 effettivamente svolte;
- che, avverso la predetta variazione la ricorrente ha inoltrato ricorso alla Commissione CISOA tramite la sede Provinciale dell' , entro i termini di legge;
CP_1
- che, con provvedimento del 15.02.2017, notificato solo in data 30.03.2017, la competente
Commissione ha rigettato il ricorso amministrativo, senza addurre alcuna giustificazione;
- che, l'odierna ricorrente ha lavorato in agricoltura per come sopra esposto ed ha, conseguentemente, maturato il diritto ad ottenere la corresponsione di tutti i benefici previdenziali previsti.
Chiedeva, pertanto, l'accertamento del diritto alla reiscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per i suddetti periodi.
Si costituiva in giudizio l' con una comparsa costituita da n.21 pagine, cui si legge solo la CP_1 prima pagina e l'ultima pagina, risultando erre in bianco le altre pagine.
La causa veniva istruita documentalmente e venivano escussi i testi, ad eccezione della teste
[...]
cui per le motivazioni contenute nell'odierno verbale di udienza è stato revocato, Testimone_1 il provvedimento ammissivo della sua audizione, ed all'esito dell'odierna udienza del 03/12/2025, veniva discussa e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Il ricorso è infondato e va rigettato per le motivazioni di seguito specificate.
La domanda della parte ricorrente tende all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni e per le giornate cancellate indicate in ricorso, in particolare per n.51 giornate dell'anno
2015.
l' ha disconosciuto il rapporto di lavoro della ricorrente, a seguito di accertamento ispettivo, CP_1 eseguito dai propri ispettori di vigilanza, con il verbale redatto e sottoscritto dagli stessi ed allegato in atti.
Dal verbale ispettivo sono emersi elementi di fittizietà del rapporto, le cui motivazioni per ragioni di brevità si intendono riportate.
Orbene, a fronte di tali riscontri, parte ricorrente aveva l'onere di dimostrare con prova rigorosa l'esistenza del rapporto di lavoro, con tutti i caratteri tipici della subordinazione alle dipendenze della ditta Sanfilippo.
Come affermato dalla Suprema Corte “ L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di CP_1 un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.lgs n. 375 del 1993 art.9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”. (Cass. N. 14642/2012, n. 14296/2011; n. 493/2011).
Orbene, parte ricorrente non ha provato che la stessa abbia effettivamente svolto attività lavorativa per l'anno e per le giornate indicate in ricorso.
Infatti, la teste , indicata dalla ricorrente, escussa all'udienza del 02/12/2022, ha riferito Tes_2 di non conoscere la stessa ricorrente.
La teste escussa all'udienza del 28/11/2025, ha così risposto: Testimone_3
“….Poichè è decorso un notevole numero di anni, non ricordo se ho lavorato insieme alla ricorrente.
Non ricordo se ho mai lavorato per la ditta Sanfilippo”.
Peraltro, va rilevato che, come statuito dalla sentenza della Corte di Appello n.88/2021, in merito CP_ all'accertamento ispettivo dell' i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali, fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente ai fatti attestanti nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte. (Cass. sez. un. N.12545/1992;
n.17355/2009).
I rapporti ispettivi, pur facendo prova fino a querela di falso, per loro natura hanno tuttavia una attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, ed in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte di conoscenza si da consentire al Giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto. (Cass. 14965/2012).
Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, non ritiene che parte ricorrente abbia dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per gli anni e per le giornate cancellate.
Invero entrambi i testi escussi non hanno fornito alcun riscontro per l'anno per il quale la ricorrente rivendica l'iscrizione nelle liste nominali dei braccianti agricoli, non raggiungono il livello di prova rigorosa richiesto dalla giurisprudenza per accertare la subordinazione, soprattutto in presenza di un verbale ispettivo che disconosce il rapporto e di elementi oggettivi che fanno ritenere simulata la denuncia. La Corte di Cassazione ha chiarito che “in caso di contestazione, la parte che faccia valere diritti derivanti dal rapporto ha l'obbligo di dimostrare, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi” (Cass. 729/1993). Pertanto, le deposizioni testimoniali, non sono idonee a superare le risultanze del verbale ispettivo, che costituisce atto pubblico ex art. 2700 c.c. e fa piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati come avvenuti in presenza del pubblico ufficiale.
Pertanto, non avendo provato il rapporto lavorativo, ed in considerazione del superiore principio, la domanda di parte ricorrente va rigettata.
Le spese del giudizio, vista l'autocertificazione in atti, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1
contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
[...] CP_1
1)Rigetta il ricorso, e conseguentemente rigetta la domanda;
2) Compensa le spese del giudizio;
Così deciso in Patti, 03/12/2025.
IL Giudice on.
AN DI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. AN DI, all'esito dell'udienza del
03/12/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 1670/2017 R.G., promossa da:
, nata a [...], l'[...], residente in [...], Parte_1
Via Carlo Alberto, n. 15, C.F. elettivamente domiciliata in Brolo, Via C.F._1
Vittorio Emanuele III, n. 26, presso e nello studio dell'Avv. Sara Maria Gullotti, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore rappresentato e difeso, e domiciliato come in atti;
- resistente -
OGGETTO: reiscrizione elenchi anagrafici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 05/05/2017, la parte ricorrente esponeva:
- che, la Sig.ra ha lavorato quale bracciante agricola alle dipendenze Parte_1 della ditta Sanfilippo Salvatore, nell'anno 2015, per complessive 51 giornate, dal mese di Settembre al mese di Dicembre, nei terreni siti in Castell'Umberto;
- che, la ricorrente, nei periodi indicati, ha lavorato svolgendo varie mansioni, quali pulizia e foraggiamento di animali e/o pulizia dei terreni, raccolta dei frutti, asportazione di erbe e arbusti e tutto quanto necessario per la coltivazione dei terreni stessi;
- che, la ricorrente ha lavorato osservando il seguente orario di lavoro: dalle 07,00/7,30 alle
15,30/16,00 circa, con pausa per il pranzo;
- che, la ditta datrice di lavoro ha regolarmente denunciato alla sede competente le CP_1 dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata, dalle quali si evince il numero delle giornate svolte;
- che, nonostante ciò, la ricorrente, dopo aver ottenuto l'iscrizione per l'anno indicato nei relativi
Elenchi Anagrafici annuali degli operai agricoli a tempo determinato, ha visto parzialmente cancellato il proprio rapporto di lavoro mediante la pubblicazione da parte dell' del CP_1 “Secondo elenco nominativo trimestrale di variazione degli operai agricoli a tempo determinato” del 2016, pubblicato dal 28.09.2016 al 03.10.2016;
- che, infatti, in modo del tutto arbitrario, l' riconosce alla ricorrente solamente n. 17 CP_1 giornate per l'anno 2015, a fronte delle 51 effettivamente svolte;
- che, avverso la predetta variazione la ricorrente ha inoltrato ricorso alla Commissione CISOA tramite la sede Provinciale dell' , entro i termini di legge;
CP_1
- che, con provvedimento del 15.02.2017, notificato solo in data 30.03.2017, la competente
Commissione ha rigettato il ricorso amministrativo, senza addurre alcuna giustificazione;
- che, l'odierna ricorrente ha lavorato in agricoltura per come sopra esposto ed ha, conseguentemente, maturato il diritto ad ottenere la corresponsione di tutti i benefici previdenziali previsti.
Chiedeva, pertanto, l'accertamento del diritto alla reiscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per i suddetti periodi.
Si costituiva in giudizio l' con una comparsa costituita da n.21 pagine, cui si legge solo la CP_1 prima pagina e l'ultima pagina, risultando erre in bianco le altre pagine.
La causa veniva istruita documentalmente e venivano escussi i testi, ad eccezione della teste
[...]
cui per le motivazioni contenute nell'odierno verbale di udienza è stato revocato, Testimone_1 il provvedimento ammissivo della sua audizione, ed all'esito dell'odierna udienza del 03/12/2025, veniva discussa e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Il ricorso è infondato e va rigettato per le motivazioni di seguito specificate.
La domanda della parte ricorrente tende all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni e per le giornate cancellate indicate in ricorso, in particolare per n.51 giornate dell'anno
2015.
l' ha disconosciuto il rapporto di lavoro della ricorrente, a seguito di accertamento ispettivo, CP_1 eseguito dai propri ispettori di vigilanza, con il verbale redatto e sottoscritto dagli stessi ed allegato in atti.
Dal verbale ispettivo sono emersi elementi di fittizietà del rapporto, le cui motivazioni per ragioni di brevità si intendono riportate.
Orbene, a fronte di tali riscontri, parte ricorrente aveva l'onere di dimostrare con prova rigorosa l'esistenza del rapporto di lavoro, con tutti i caratteri tipici della subordinazione alle dipendenze della ditta Sanfilippo.
Come affermato dalla Suprema Corte “ L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di CP_1 un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.lgs n. 375 del 1993 art.9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”. (Cass. N. 14642/2012, n. 14296/2011; n. 493/2011).
Orbene, parte ricorrente non ha provato che la stessa abbia effettivamente svolto attività lavorativa per l'anno e per le giornate indicate in ricorso.
Infatti, la teste , indicata dalla ricorrente, escussa all'udienza del 02/12/2022, ha riferito Tes_2 di non conoscere la stessa ricorrente.
La teste escussa all'udienza del 28/11/2025, ha così risposto: Testimone_3
“….Poichè è decorso un notevole numero di anni, non ricordo se ho lavorato insieme alla ricorrente.
Non ricordo se ho mai lavorato per la ditta Sanfilippo”.
Peraltro, va rilevato che, come statuito dalla sentenza della Corte di Appello n.88/2021, in merito CP_ all'accertamento ispettivo dell' i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali, fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente ai fatti attestanti nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte. (Cass. sez. un. N.12545/1992;
n.17355/2009).
I rapporti ispettivi, pur facendo prova fino a querela di falso, per loro natura hanno tuttavia una attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, ed in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte di conoscenza si da consentire al Giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto. (Cass. 14965/2012).
Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, non ritiene che parte ricorrente abbia dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per gli anni e per le giornate cancellate.
Invero entrambi i testi escussi non hanno fornito alcun riscontro per l'anno per il quale la ricorrente rivendica l'iscrizione nelle liste nominali dei braccianti agricoli, non raggiungono il livello di prova rigorosa richiesto dalla giurisprudenza per accertare la subordinazione, soprattutto in presenza di un verbale ispettivo che disconosce il rapporto e di elementi oggettivi che fanno ritenere simulata la denuncia. La Corte di Cassazione ha chiarito che “in caso di contestazione, la parte che faccia valere diritti derivanti dal rapporto ha l'obbligo di dimostrare, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi” (Cass. 729/1993). Pertanto, le deposizioni testimoniali, non sono idonee a superare le risultanze del verbale ispettivo, che costituisce atto pubblico ex art. 2700 c.c. e fa piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati come avvenuti in presenza del pubblico ufficiale.
Pertanto, non avendo provato il rapporto lavorativo, ed in considerazione del superiore principio, la domanda di parte ricorrente va rigettata.
Le spese del giudizio, vista l'autocertificazione in atti, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1
contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
[...] CP_1
1)Rigetta il ricorso, e conseguentemente rigetta la domanda;
2) Compensa le spese del giudizio;
Così deciso in Patti, 03/12/2025.
IL Giudice on.
AN DI