Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/03/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento iscritto al n. 3564/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domande di separazione consensuale tra coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio proposte da
, rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 da avv. Luigia Fiorenza;
e
), rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2 avv. Elisa Seclì; con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito Parte_1 Controparte_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio celebrato a Parabita in data 09/09/2006 e trascritto nei
registri dello stato civile del predetto Comune (atto n. 30, parte II, serie
A, anno 2006). Hanno precisato che dalla loro unione sono nati Per_1
(14/10/2008) e (14/07/2012).
[...] Persona_2
Hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale e la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo (ricorso depositato in data 13/08/2024).
In particolare, con riferimento alle condizioni di separazione hanno concordato che:
A. i coniugi vivranno separati e ciascuno avrà diritto di regolare la propria vita privata come vorrà, senza interferenze reciproche, e con reciproco rispetto;
B. I figli minori ed vengono affidati in via condivisa ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre rimanendo ad abitare con la stessa in Parabita alla via San Pasquale
n.65;
C. La casa coniugale, attualmente di proprietà esclusiva del SI.
[...]
, rimane assegnata nello stato di fatto e di diritto alla SI.ra CP
, completa di arredo e suppellettili, ed il SI. dà atto Parte_1 CP di aver prelevato dalla casa coniugale i suoi effetti personali, rinunciando a ritirare beni mobili o altro, non avendo per questo nulla a pretendere dal coniuge assegnatario.
D. entrambi i coniugi si impegnano a contribuire economicamente in egual misura alle spese necessarie al mantenimento dei figli minori ed ed a tal fine il padre verserà € 250,00 mensili, in Per_1 Per_2 ragione di € 125,00 a figlio, alla SI.ra con bonifico bancario Parte_1 sulle coordinate bancarie che già sono note al coniuge, entro il giorno
25 di ogni mese, con decorrenza dal mese di Settembre 2024. Tale somma sarà rivalutata annualmente in conformità degli Indici accertati dall'Istat per i prezzi al consumo. La prima rivalutazione decorrerà dal quarto anno successivo all'omologa. La SI.ra Parte_1 percepirà per intero l'assegno unico per i figli ed il SI. si CP impegna e si obbliga a firmare, ove richiesto, ogni documento
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necessario, affinché la SI.ra possa avere diritto all'assegno Parte_1 unico per intero dei figli;
E. I genitori si impegnano a collaborare al fine di garantire una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni riguardanti ai figli ed , quali la salute, l'educazione, gli studi universitari Per_1 Per_2 che i figli vorranno intraprendere, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di ognuno di loro. In merito ai rapporti con i figli le parti si riportano a quanto concordato e sottoscritto con il piano genitoriale che si allega al presente ricorso e che fa parte integrante dello stesso;
F. Le spese straordinarie per il figli, saranno a carico di entrambi i genitori al 50% e le stesse dovranno essere preventivate e concordate tra i genitori, con fatturazione delle stesse ad entrambi, nella misura del 50% ciascuno. Per tali spese sarà applicato il Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Lecce che i coniugi dichiarano di conoscere;
G. I coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa di mantenimento, in quanto economicamente indipendenti.
H. Rapporti patrimoniali tra i coniugi.
a. I coniugi danno atto che con la firma dell'accordo di separazione intendono definire ogni rapporto patrimoniale esistente tra di loro.
La SI.ra in costanza di matrimonio ha fornito al Parte_1 coniuge, mensilmente in contanti, con proprie risorse economiche, la provvista per pagare le rate di mutuo fondiario ipotecario, acceso dal SI. presso la Banca Popolare Pugliese- filiale di CP
Parabita all'atto dell'acquisto della casa di sua esclusiva proprietà sita in Parabita alla via San Pasquale n.65, in ragione di € 550,00 mensili, che venivano addebitate sul conto corrente bancario intestato al sig. . La SI.ra ha pagato Controparte_1 Parte_1 tutte le rate del mutuo con decorrenza dal mese di Maggio 2012 e fino alla sua estinzione avvenuta in data Maggio 2018, per un totale di € 39.600,00, oltre interessi maturati.
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b. Inoltre il SI. in data 22/8/2018 ha acquistato Controparte_1 presso la Società “Store Auto srl” l'autovettura marca Hyundai
Modello Kona Comfort tg. FP814JL per un importo di € 22.550,00 intestata al medesimo SI. . Per l'acquisto di detta auto il CP
SI. ha sottoscritto un finanziamento per la somma di € CP
28.448,51 comprensiva di interessi e spese di istruttoria con la società Santander Consumer Bank S.p.A. da pagarsi in n.84 rate di
€ 351,64 mensili, comprensiva della polizza furto ed incendio, mediante addebito sul conto corrente bancario intestato alla SI.ra
, unica percettrice di reddito, con decorrenza dal Parte_1
15/9/2018 al 27/7/2025. La sig.ra in ragione di quanto Parte_1 sopra vanta un credito nei confronti del sig. di € Controparte_1
21.801,68 avendo pagato per intero le rate con decorrenza dal
15/9/2018 al 15/11/2023, oltre interessi maturati. In conseguenza del credito maturato dalla SI.ra sia con riferimento alle Parte_1 rate di mutuo acceso dal coniuge per l'acquisto della casa e CP sia in relazione al finanziamento per l'acquisto dell'auto, come indicato rispettivamente nei punti Ha) ed Hb), il SI.
[...]
si impegna e si obbliga a cedere alla SI.ra CP Parte_1
l' intera proprietà della casa sita in Parabita alla via San
[...]
Pasquale n.65 al piano secondo riportata in catasto al Foglio 14, particella 152 sub 37, via San Pasquale p. 2, cat.A/3 cl.3 vani 6 e del box riportato in catasto al Foglio 14, p.lla 152 sub 16 Via Trento
p.S1, ctg. C/6 cl.2 mq. 40, a compensazione di tutto il credito maturato dalla SI.ra nei confronti del coniuge cedente. Parte_1
Le parti convengono che il rogito notarile dovrà avvenire entro
60gg. dalla omologa delle condizioni di separazione di cui al presente ricorso e che prima del rogito il SI. dovrà mettere CP
a disposizione ogni documento necessario che sarà richiesto dal
Notaio, scelto dalla SI.ra . Le spese notarili saranno a Parte_1 carico della SI.ra . Parte_1
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I. Le parti stabiliscono che con la sottoscrizione del presente accordo le spese di manutenzione straordinaria dell'immobile sito in Parabita alla via San Pasquale e quelle straordinarie ma di natura condominiale, saranno a carico della SI.ra . Parte_1
J. L'autovettura marca Hyundai Modello Kona Comfort tg. FP814JL intestata al medesimo SI. rimane in proprietà ed in uso allo CP stesso, il quale si obbliga e si impegna a rimborsare mensilmente alla
SI.ra la somma di € 100,00 per ogni rata del finanziamento Parte_1 pari ad € 351,64 cadauna che andrà a scadere, restando il residuo importo di € 251,64 a carico della SI.ra , sino all'estinzione Parte_1 del detto finanziamento che avverrà il 27/7/2025. Detta rata è addebitata ogni mese sul conto della medesima SI.ra , Parte_1 come precisato al punto Hb) del ricorso. Detta condizione è stata di comune accordo stabilita dalle parti in conseguenza del trasferimento della proprietà immobiliare di cui al punto Hb.
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per il relativo parere.
1.3.- All'udienza del 12/11/2024, il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni concordate, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La separazione consensuale è meritevole di essere omologata.
Le condizioni concordate tra le parti, infatti, appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
3.- Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve proseguire per la decisione in ordine alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3564/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 13/08/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
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1) OMOLOGA la separazione consensuale tra Parte_1
(Parabita (LE), 10/05/1975) e (Casarano (LE), Controparte_1
03/07/1978) alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Parabita per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 26/03/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
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