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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/11/2025, n. 5139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5139 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 7383/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 13 giugno 2025 da
e con Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'avv. Daniele GE BE e l'avv. RI TA, elettivamente domiciliate in Milano, Piazza Cinque Giornate n. 1, per procura in atti;
ricorrenti contro in persona del Controparte_1 CP_2 pro tempore, in persona del Controparte_3
Direttore in carica, in persona del Dirigente in Controparte_4 carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dall'avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso , domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del Controparte_4 contenzioso del lavoro in Milano, Via Soderini n. 24; resistenti OGGETTO: carta del docente i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER I RICORRENTI: accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1 comma 121 della Legge 13.07.15 n. 107 per per gli anni scolastici Parte_1
2019/20, 2020/21, 2021/22, per per l'anno scolastico 2022/23, Parte_2 per per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25 con condanna Parte_3 per l'Amministrazione resistente ad accreditare tale importo mediante il sistema della Carta Docente secondo le indicazioni che il Tribunale Vorrà indicare in ogni
1 caso con vittoria di diritti, onorari e spese del presente giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari maggiorate ai sensi dell'art. 4 comma 8 D.M. 55/2014.
PER LE RESISTENTI:
1) ACCERTARE e DICHIARARE, l'intervenuta parziale prescrizione delle pretese per tutto quanto maturato prima dell'a.s. 2021/2022
2) ACCERTARE e DICHIARARE l'estinzione del diritto per tutti gli anni scolastici trascorsi
3) ACCERTARE e DICHIARARE l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto
4) RIGETTARE il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa.
5) CONDANNARE parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 13 giugno 2025, Pt_1
e ricorrevano al Parte_1 Parte_2 Parte_3
Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti del Controparte_1
.
[...]
Rilevava di prestare attualmente attività di docente con Parte_1 contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 1° settembre 2022 e di aver effettuato in favore della convenuta negli AA.SS. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 attività di docente con incarichi di supplenza con contratti di lavoro a tempo determinato (fasc. ric. all. 5). Secondariamente, rilevava di aver effettuato in favore Parte_2 della convenuta negli AA.SS. 2022/2023 e 2024/2025 attività di docente con incarichi di supplenza con contratti di lavoro a tempo determinato (fasc. ric. all. 6). deduceva, da ultimo, di aver effettuato in favore della convenuta Parte_3 negli AA.SS. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 attività di docente con incarichi di supplenza con contratti di lavoro a tempo determinato (fasc. ric. all. 7). Lamentavano i ricorrenti di non aver ricevuto nel suddetto anno scolastico la c.d. Carta docente (istituita con L. n. 107/2015), che pure sarebbe spettata loro, anche in conformità con l'orientamento consolidato della giurisprudenza, sia nazionale che eurounitaria, in materia. Si costituivano le resistenti, eccependo l'intervenuta prescrizione delle pretese anteriori al 2021/2022 e chiedendo il rigetto delle domande dei ricorrenti.
2 All'udienza del 21 novembre 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le domande avanzate dalle ricorrenti vanno accolte nei limiti che seguono. Il beneficio denominato “Carta del Docente” consiste in un'erogazione, effettuata su apposita carta elettronica, di € 500,00 annui, finalizzati esemplificativamente a: acquisto di libri e riviste;
biglietti per l'ingresso in musei, eventi culturali, teatri e cinema;
iscrizione a corsi di laurea, master universitari, corsi di aggiornamento svolti da enti qualificati o accreditati presso il
[...]
. Controparte_5
L'art. 1, comma 121, legge 107/2015, dispone che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_5 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per la fruizione di prodotti dell'editoria audiovisiva per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con decreto del
[...]
e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Controparte_6 finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123. Per l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122”. Il comma è stato modificato dall'art. 14, comma 4-bis, del D.L. 9 agosto 2024, n. 113 (conv. con modificazioni dalla Legge 7 ottobre 2024, n. 143), dall'art. 1, comma 572, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 e poi dall'art. 6-bis, comma 1,
3 lettera a), del D.L. 7 aprile 2025, n. 45 (conv. con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79). Le modalità e criteri di attribuzione di tale beneficio sono disciplinati al successivo comma 122, il quale prevede che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e Controparte_7 con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. Il successivo comma 124 dispone: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative Controparte_7 di categoria”. Il d.p.c.m. del 28 novembre 2016 regola le modalità e i criteri di assegnazione delle somme volte alla formazione del docente, di ruolo o precario che sia. All'art. 3, comma 2 si legge: “La carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”.
2. Sul tema in argomento, il Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza del 16 marzo 2022, n. 1842, ha annullato gli atti amministrativi che limitavano il beneficio ai soli docenti di ruolo, per contrarietà agli art. 3, 35 e 97 Cost. Si legge nella motivazione: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del
4 servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”. Inoltre, la Corte di Giustizia UE, sez. VI, 18 maggio 2022, n. 450, sulla domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'art. 267 TFUE, ha avuto modo di affermare che:
“l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”. La Corte ha chiarito che quest'ultima disposizione va interpretata nel senso che “osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente CP_1
a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. A ciò va aggiunto il principio di diritto deciso da Cass., 27 ottobre 2023, n. 29961:
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma primo, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
5
3. Le ricorrenti provano documentalmente di avere sottoscritto con il i seguenti contratti a termine: Controparte_1
- con riferimento a (fasc. ric. all. 5): Parte_1
o nell'A.S. 2019/2020 contratto di lavoro a tempo determinato dal 16 settembre 2019 al 30 giugno 2020 presso l'Istituto Hesemberger di Monza per 11 ore settimanali;
o nell'A.S. 2020/2021 contratto di lavoro a tempo determinato dal 12 ottobre 2020 al 30 giugno 2021 presso l'Istituto Superiore Giuseppe Torno di Castano Primo per 12 ore settimanali;
o nell'A.S. 2021/2022 contratto di lavoro a tempo determinato dal 9 settembre 2021 al 30 giugno 2022 presso l'Istituto Superiore James Clerk Maxwell di Milano per 11 ore settimanali;
- quanto a (fasc. ric. all. 6): Parte_2
o nell'A.S. 2022/2023 contratto di lavoro a tempo determinato dal 1° settembre 2022 al 31 agosto 2023 presso la Scuola Secondaria B. Croce di Cesate per 17 ore settimanali;
- in merito a (fasc. ric. all. 7 e fasc. res. all. 10): Parte_3
o nell'A.S. 2022/2023 contratto di lavoro a tempo determinato dal 7 novembre 2022 al 30 giugno 2023 presso l'Istituto Tecnico Industriale Steiner di Milano per n. 18 ore settimanali;
o nell'A.S. 2023/2024 contratto di lavoro a tempo determinato dal 28 settembre 2023 al 30 giugno 2023 presso l'Istituto Superiore G. Galilei di Milano per n. 12 ore settimanali;
o nell'A.S. 2024/2025 contratto di lavoro a tempo determinato dal 30 settembre 2024 al 31 agosto 2025 presso l'Istituto Tecnico Industriale Steiner di Milano con orario completo. Va quindi riconosciuto il diritto delle ricorrenti ad ottenere la c.d. carta docente per l'importo di € 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta ( ) a mettere a disposizione Controparte_1 delle ricorrenti detta carta docente (o altro equipollente), per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, per i seguenti anni scolastici:
- per 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; Parte_4
- per A.S. 2022/2023; Parte_2
- per 022/2023 e 2023/2024. Parte_5
Va, poi, ribadito il principio di carattere generale secondo cui gli effetti della sentenza retroagiscono al momento della domanda giudiziale (13 giugno 2025) non potendosi ammettere che la durata del processo possa andare a danno della parte che ha ragione (v. Cass., sez. II, 8 novembre 2023, n. 31090). Poiché in quel momento le ricorrenti erano in servizio (nel dettaglio: per Parte_1 risulta l'immissione in ruolo dal 1° settembre 2022 e per dal 1° Parte_3 settembre 2025, mentre ha sottoscritto, da ultimo, un Parte_2
6 contratto a tempo determinato in scadenza al 31 agosto 2026, fasc. res. all. 10), ne risulta che le loro domande vanno accolte.
4. Non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata dalle resistenti in relazione alle pretese anteriori al 2020/2021 di Parte_1
La prescrizione dell'azione per l'adempimento in forma specifica inizia a decorrere dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, cioè, per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, L. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio. Per l'a.s. 2019/2020 il diritto poteva essere esercitato dal 1° settembre 2019 (o dalla data di conferimento dell'incarico se successiva), e da quel giorno iniziava a decorrere il termine di prescrizione quinquennale. ottiene l'incarico dal 16 settembre, e quindi da quel giorno Parte_1 inizia a decorrere il termine di prescrizione quinquennale, che non risulta spirato al momento del primo atto interruttivo che risulta dagli atti, ovverosia la diffida inviata via pec il 12 agosto 2024 (docc. 8 e 9 fasc. ric.). Ne segue che nessuna prescrizione è maturata per gli AA.SS precedenti al 2020/2021.
5. In relazione alle pretese azionate da per l'A.S. Parte_3
2023/2024, si precisa quanto segue. Il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103, all'art. 15 (la cui rubrica indica: “Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente – Caso ARES (2021) 5623843”) così dispone: “
1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di 10,9 milioni di euro nell'anno 2023. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26.” La norma, dunque, regola l'assegnazione della c.d. carta docenti: a) per il solo anno 2023; b) per le supplenze annuali, cioè su posti vacanti e disponibili (fino al 31 agosto), e non per le supplenze fino al termine delle attività didattiche (cioè fino al 30 giugno) su posti non vacanti ma di fatto disponibili.
7 Quindi, in sostanza, tale norma non ha incidenza su questa causa per l'a.s. in questione, poiché aveva una supplenza solo fino al termine delle Parte_3 attività didattiche.
6. Con riferimento alle pretese azionate per l'a.s. 2024/2025 da Parte_3
, si osserva quanto segue.
[...]
L'art. 1, comma 572, Legge 207/2024 ha così modificato l'art. 1, comma 121, Legge 107/2015: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_5 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. Con decreto del Ministro
e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Controparte_1 finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123”. La norma regolamenta, per l'a.s. individuato (2024/25), le supplenze annuali su posto vacante e disponibile (ossia, le supplenze con decorrenza sino al 31 agosto di ciascun anno scolastico), quale quella di Con riferimento Parte_3 all' n questione, la sua domanda non va, dunque, accolta. Pt_4
7. Le spese seguono la soccombenza prevalente e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, del carattere oramai seriale del contenzioso che impone di aver riguardo ai minimi e di applicare le ulteriori riduzioni previste in ipotesi di sostanziale assenza di questioni di fatto o di diritto, vengono liquidate in € 1.030,00, oltre oneri di legge.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) condanna il a mettere a Controparte_1 disposizione delle ricorrenti la carta docente (o altro strumento equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, per i seguenti anni scolastici:
- per AA.SS. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; Parte_1
- per A.S. 2022/2023; Parte_2
- per 022/2023 e 2023/2024; Parte_5
2) condanna la parte soccombente Controparte_1
alla rifusione delle spese processuali in favore degli Avv.ti Daniele
[...]
GE BE e RI TA, antistatari, liquidate in € 1.030,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 21 novembre 2025.
Il giudice Dott. Giorgio Mariani
Provvedimento redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giulia Cassano, M.O.T.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 13 giugno 2025 da
e con Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'avv. Daniele GE BE e l'avv. RI TA, elettivamente domiciliate in Milano, Piazza Cinque Giornate n. 1, per procura in atti;
ricorrenti contro in persona del Controparte_1 CP_2 pro tempore, in persona del Controparte_3
Direttore in carica, in persona del Dirigente in Controparte_4 carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dall'avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso , domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del Controparte_4 contenzioso del lavoro in Milano, Via Soderini n. 24; resistenti OGGETTO: carta del docente i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER I RICORRENTI: accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1 comma 121 della Legge 13.07.15 n. 107 per per gli anni scolastici Parte_1
2019/20, 2020/21, 2021/22, per per l'anno scolastico 2022/23, Parte_2 per per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25 con condanna Parte_3 per l'Amministrazione resistente ad accreditare tale importo mediante il sistema della Carta Docente secondo le indicazioni che il Tribunale Vorrà indicare in ogni
1 caso con vittoria di diritti, onorari e spese del presente giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari maggiorate ai sensi dell'art. 4 comma 8 D.M. 55/2014.
PER LE RESISTENTI:
1) ACCERTARE e DICHIARARE, l'intervenuta parziale prescrizione delle pretese per tutto quanto maturato prima dell'a.s. 2021/2022
2) ACCERTARE e DICHIARARE l'estinzione del diritto per tutti gli anni scolastici trascorsi
3) ACCERTARE e DICHIARARE l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto
4) RIGETTARE il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa.
5) CONDANNARE parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 13 giugno 2025, Pt_1
e ricorrevano al Parte_1 Parte_2 Parte_3
Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti del Controparte_1
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Rilevava di prestare attualmente attività di docente con Parte_1 contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 1° settembre 2022 e di aver effettuato in favore della convenuta negli AA.SS. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 attività di docente con incarichi di supplenza con contratti di lavoro a tempo determinato (fasc. ric. all. 5). Secondariamente, rilevava di aver effettuato in favore Parte_2 della convenuta negli AA.SS. 2022/2023 e 2024/2025 attività di docente con incarichi di supplenza con contratti di lavoro a tempo determinato (fasc. ric. all. 6). deduceva, da ultimo, di aver effettuato in favore della convenuta Parte_3 negli AA.SS. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 attività di docente con incarichi di supplenza con contratti di lavoro a tempo determinato (fasc. ric. all. 7). Lamentavano i ricorrenti di non aver ricevuto nel suddetto anno scolastico la c.d. Carta docente (istituita con L. n. 107/2015), che pure sarebbe spettata loro, anche in conformità con l'orientamento consolidato della giurisprudenza, sia nazionale che eurounitaria, in materia. Si costituivano le resistenti, eccependo l'intervenuta prescrizione delle pretese anteriori al 2021/2022 e chiedendo il rigetto delle domande dei ricorrenti.
2 All'udienza del 21 novembre 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le domande avanzate dalle ricorrenti vanno accolte nei limiti che seguono. Il beneficio denominato “Carta del Docente” consiste in un'erogazione, effettuata su apposita carta elettronica, di € 500,00 annui, finalizzati esemplificativamente a: acquisto di libri e riviste;
biglietti per l'ingresso in musei, eventi culturali, teatri e cinema;
iscrizione a corsi di laurea, master universitari, corsi di aggiornamento svolti da enti qualificati o accreditati presso il
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. Controparte_5
L'art. 1, comma 121, legge 107/2015, dispone che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
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, a corsi di laurea, di laurea Controparte_5 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per la fruizione di prodotti dell'editoria audiovisiva per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con decreto del
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e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Controparte_6 finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123. Per l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122”. Il comma è stato modificato dall'art. 14, comma 4-bis, del D.L. 9 agosto 2024, n. 113 (conv. con modificazioni dalla Legge 7 ottobre 2024, n. 143), dall'art. 1, comma 572, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 e poi dall'art. 6-bis, comma 1,
3 lettera a), del D.L. 7 aprile 2025, n. 45 (conv. con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79). Le modalità e criteri di attribuzione di tale beneficio sono disciplinati al successivo comma 122, il quale prevede che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e Controparte_7 con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. Il successivo comma 124 dispone: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
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, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative Controparte_7 di categoria”. Il d.p.c.m. del 28 novembre 2016 regola le modalità e i criteri di assegnazione delle somme volte alla formazione del docente, di ruolo o precario che sia. All'art. 3, comma 2 si legge: “La carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”.
2. Sul tema in argomento, il Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza del 16 marzo 2022, n. 1842, ha annullato gli atti amministrativi che limitavano il beneficio ai soli docenti di ruolo, per contrarietà agli art. 3, 35 e 97 Cost. Si legge nella motivazione: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del
4 servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”. Inoltre, la Corte di Giustizia UE, sez. VI, 18 maggio 2022, n. 450, sulla domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'art. 267 TFUE, ha avuto modo di affermare che:
“l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”. La Corte ha chiarito che quest'ultima disposizione va interpretata nel senso che “osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente CP_1
a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. A ciò va aggiunto il principio di diritto deciso da Cass., 27 ottobre 2023, n. 29961:
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma primo, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
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3. Le ricorrenti provano documentalmente di avere sottoscritto con il i seguenti contratti a termine: Controparte_1
- con riferimento a (fasc. ric. all. 5): Parte_1
o nell'A.S. 2019/2020 contratto di lavoro a tempo determinato dal 16 settembre 2019 al 30 giugno 2020 presso l'Istituto Hesemberger di Monza per 11 ore settimanali;
o nell'A.S. 2020/2021 contratto di lavoro a tempo determinato dal 12 ottobre 2020 al 30 giugno 2021 presso l'Istituto Superiore Giuseppe Torno di Castano Primo per 12 ore settimanali;
o nell'A.S. 2021/2022 contratto di lavoro a tempo determinato dal 9 settembre 2021 al 30 giugno 2022 presso l'Istituto Superiore James Clerk Maxwell di Milano per 11 ore settimanali;
- quanto a (fasc. ric. all. 6): Parte_2
o nell'A.S. 2022/2023 contratto di lavoro a tempo determinato dal 1° settembre 2022 al 31 agosto 2023 presso la Scuola Secondaria B. Croce di Cesate per 17 ore settimanali;
- in merito a (fasc. ric. all. 7 e fasc. res. all. 10): Parte_3
o nell'A.S. 2022/2023 contratto di lavoro a tempo determinato dal 7 novembre 2022 al 30 giugno 2023 presso l'Istituto Tecnico Industriale Steiner di Milano per n. 18 ore settimanali;
o nell'A.S. 2023/2024 contratto di lavoro a tempo determinato dal 28 settembre 2023 al 30 giugno 2023 presso l'Istituto Superiore G. Galilei di Milano per n. 12 ore settimanali;
o nell'A.S. 2024/2025 contratto di lavoro a tempo determinato dal 30 settembre 2024 al 31 agosto 2025 presso l'Istituto Tecnico Industriale Steiner di Milano con orario completo. Va quindi riconosciuto il diritto delle ricorrenti ad ottenere la c.d. carta docente per l'importo di € 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta ( ) a mettere a disposizione Controparte_1 delle ricorrenti detta carta docente (o altro equipollente), per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, per i seguenti anni scolastici:
- per 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; Parte_4
- per A.S. 2022/2023; Parte_2
- per 022/2023 e 2023/2024. Parte_5
Va, poi, ribadito il principio di carattere generale secondo cui gli effetti della sentenza retroagiscono al momento della domanda giudiziale (13 giugno 2025) non potendosi ammettere che la durata del processo possa andare a danno della parte che ha ragione (v. Cass., sez. II, 8 novembre 2023, n. 31090). Poiché in quel momento le ricorrenti erano in servizio (nel dettaglio: per Parte_1 risulta l'immissione in ruolo dal 1° settembre 2022 e per dal 1° Parte_3 settembre 2025, mentre ha sottoscritto, da ultimo, un Parte_2
6 contratto a tempo determinato in scadenza al 31 agosto 2026, fasc. res. all. 10), ne risulta che le loro domande vanno accolte.
4. Non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata dalle resistenti in relazione alle pretese anteriori al 2020/2021 di Parte_1
La prescrizione dell'azione per l'adempimento in forma specifica inizia a decorrere dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, cioè, per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, L. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio. Per l'a.s. 2019/2020 il diritto poteva essere esercitato dal 1° settembre 2019 (o dalla data di conferimento dell'incarico se successiva), e da quel giorno iniziava a decorrere il termine di prescrizione quinquennale. ottiene l'incarico dal 16 settembre, e quindi da quel giorno Parte_1 inizia a decorrere il termine di prescrizione quinquennale, che non risulta spirato al momento del primo atto interruttivo che risulta dagli atti, ovverosia la diffida inviata via pec il 12 agosto 2024 (docc. 8 e 9 fasc. ric.). Ne segue che nessuna prescrizione è maturata per gli AA.SS precedenti al 2020/2021.
5. In relazione alle pretese azionate da per l'A.S. Parte_3
2023/2024, si precisa quanto segue. Il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103, all'art. 15 (la cui rubrica indica: “Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente – Caso ARES (2021) 5623843”) così dispone: “
1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di 10,9 milioni di euro nell'anno 2023. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26.” La norma, dunque, regola l'assegnazione della c.d. carta docenti: a) per il solo anno 2023; b) per le supplenze annuali, cioè su posti vacanti e disponibili (fino al 31 agosto), e non per le supplenze fino al termine delle attività didattiche (cioè fino al 30 giugno) su posti non vacanti ma di fatto disponibili.
7 Quindi, in sostanza, tale norma non ha incidenza su questa causa per l'a.s. in questione, poiché aveva una supplenza solo fino al termine delle Parte_3 attività didattiche.
6. Con riferimento alle pretese azionate per l'a.s. 2024/2025 da Parte_3
, si osserva quanto segue.
[...]
L'art. 1, comma 572, Legge 207/2024 ha così modificato l'art. 1, comma 121, Legge 107/2015: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_5 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. Con decreto del Ministro
e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Controparte_1 finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123”. La norma regolamenta, per l'a.s. individuato (2024/25), le supplenze annuali su posto vacante e disponibile (ossia, le supplenze con decorrenza sino al 31 agosto di ciascun anno scolastico), quale quella di Con riferimento Parte_3 all' n questione, la sua domanda non va, dunque, accolta. Pt_4
7. Le spese seguono la soccombenza prevalente e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, del carattere oramai seriale del contenzioso che impone di aver riguardo ai minimi e di applicare le ulteriori riduzioni previste in ipotesi di sostanziale assenza di questioni di fatto o di diritto, vengono liquidate in € 1.030,00, oltre oneri di legge.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) condanna il a mettere a Controparte_1 disposizione delle ricorrenti la carta docente (o altro strumento equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, per i seguenti anni scolastici:
- per AA.SS. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; Parte_1
- per A.S. 2022/2023; Parte_2
- per 022/2023 e 2023/2024; Parte_5
2) condanna la parte soccombente Controparte_1
alla rifusione delle spese processuali in favore degli Avv.ti Daniele
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GE BE e RI TA, antistatari, liquidate in € 1.030,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 21 novembre 2025.
Il giudice Dott. Giorgio Mariani
Provvedimento redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giulia Cassano, M.O.T.
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