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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/08/2025, n. 1437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1437 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 981/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pietro Iovino Presidente dott. Maria Laura Benini Consigliere dott. Giovan Battista Esposito Giudice Ausiliario Istruttore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 981/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Nicola Sogliani Parte_1
-appellante- contro
, con il patrocinio dell'avv. Giacomo Cornia Controparte_1
-appellata-
in punto di: appello avverso la sentenza n. 1307/2022 del Tribunale di Reggio Emilia del 9/12/2022 e pubblicata in pari data, assegnata in decisione all'udienza del 27/05/2025
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte, previ gli accertamenti e le formalità di legge all'uopo necessari, contrariis reiectis, così definitivamente provvedere:
Nel merito: accogliere l'appello come sopra proposto e, pertanto, revocare, annullare e riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia emessa nella causa n. 1537/2021 R.G. in persona del Giudice dott. Dazzi Damiano, comunicata in data 09.06.2022, anche relativamente al capo delle spese di lite, con ogni e più ampio provvedimento processuale del caso per quanto in atti dedotto ovvero, previa revoca e riforma integrale della sentenza appellata, annullare nel contempo e/o revocare pagina 1 di 6 e/o dichiarare illegittimo, annullabile e nullo anche il confermato decreto ingiuntivo 470/2021 con integrale riforma della sentenza impugnata.
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.
In via istruttoria: si chiede che venga disposta la completa acquisizione agli atti del presente giudizio, dell'intero fascicolo di causa del procedimento di primo grado (Tribunale di Reggio Emilia – R.G. n. 1537/2021); - si chiede altresì, rigettata ogni avversa domanda e difesa, in via subordinata e gradata e ove l'adita Corte dovesse ritenerlo opportuno, di ammettersi tutte le istanze istruttorie formulate in primo grado dall'odierna appellata, accolte e non, fatti salvi i diritti processuali del grado, nonché sin d'ora con esplicita richiesta di consulenza tecnica d'ufficio.
Per l'appellata Controparte_1
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, premesse le declaratorie del caso e di ragione
IN VIA PRELIMINARE dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione per carenza di una condizione indispensabile dell'azione, stante la mancata indicazione nell'atto di citazione in appello dei motivi specifici di impugnazione di cui all'art.342 c.p.c.;
NEL MERITO respingere il gravame perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.1307/22, pronunciata il 09.12.2022, pubblicata in pari data dal Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Prima Civile, Giudice Dottor Damiano Dazzi, resa a conclusione della causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo ivi rubricata al n.1537/21 R.G.; con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio oltre spese generali ed accessori come per legge, con distrazione delle stesse in favore dello scrivente difensore ex art. 93 c.p.c., il quale si dichiara antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA, fatta salva ogni ulteriore e più ampia deduzione e produzione, si producono: doc.n.1) procura alle liti;
doc.n.2) atto di citazione in appello;
doc.n.3) sentenza n.1307/22; doc.n.4) fascicolo di parte del giudizio di primo grado.
Ci si oppone all'accoglimento delle avversarie istanze per le motivazioni dedotte.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1 n. 470/2021 dell'11/03/2021 del Tribunale di Reggio Emilia con cui veniva le veniva intimato il pagamento della somma di € 41.104,44 in favore di , quale residuo non Controparte_1 pagato del compenso pattuito nel contratto inter partes del 19/05/2020 avente ad oggetto la progettazione e la fornitura di un quadro elettrico relativo ad un impianto “per riempimento con controllo e peso EKOFIL EW029”, impianto che serviva all'imbottigliamento della soia e destinato ad un cliente di Pt_1
Si costituiva in giudizio l'opposta e richiedeva il rigetto dell'opposizione Controparte_1 con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza n. 1307/2022, pronunciando nella causa R.G. n. 1537/2021, revocava l'opposto decreto ingiuntivo, stante l'intervenuto parziale pagamento in corso di giudizio per € 20.375,98 della somma portata dal decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannava al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1
pagina 2 di 6 residua somma di € 20.728,46, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dal deposito del ricorso al saldo, oltre ancora alle spese di lite.
Il Tribunale, dopo aver rilevato che aveva fondato il rifiuto di pagare la prestazione di collaudo Pt_1 secondo quanto contrattualmente previsto sulla base del report del collaudo “ ”, riteneva Parte_2 che tale indicazione andava interpretata congiuntamente alle ulteriori indicazioni ivi previste per la successiva fase della installazione del bene compravenduto presso il cliente finale, per cui lo stesso collaudo doveva ritenersi concluso, con il diritto di ad avere le somme a tal titolo previsto;
CP_1 rilevava poi, in conseguenza del mancato pagamento della somma convenuta per il collaudo, la perdita del beneficio del termine contrattualmente convenuto e l'infondatezza dell'opposizione che andava rigettata.
Il Tribunale, poi, riteneva tardiva l'allegazione della opponente circa il pagamento delle somme azionate in monitorio, contenuta nella comparsa conclusionale;
tempestiva invece la documentazione di cui alle memorie ex art. 183, sesto comma c.p.c. circa il pagamento della somma di € 20.375,98, importo che pertanto veniva decurtato dalla complessiva con conseguente revoca dell'opposto decreto ingiuntivo e condanna di al pagamento in favore di della minor somma di € 20.728,46, Pt_1 CP_1 oltre interessi ex DM 231/2002 dal deposito del ricorso al saldo nonché spese di lite.
***
La sentenza del Tribunale di Reggio Emilia che ha deciso nei termini di cui sopra è stata impugnata dalla società che, previa rimessione istruttoria, ha reiterato le richieste Parte_1 formulate nel giudizio di opposizione, con richiesta di integrale riforma.
Si è costituita l'appellata che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello e nel merito ne ha richiesto il rigetto.
La causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 27/05/2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
***
La Corte preliminarmente esamina le richieste istruttorie formulate dall'appellante (produzione in appello di CTP redatta dall'ing. – cfr., doc. n.2 allegato all'atto di citazione in Persona_1 appello;
richiesta ammissione mezzi di prova già dedotti in primo grado – cfr., memorie ex art. 163, sesto comma c.p.c. depositate in primo grado) che dichiara inammissibili.
E' inammissibile ai sensi dell'art. 345 , terzo comma c.p.c. la produzione nel presente grado della CTP dell'ing. in quanto tardiva. Persona_1
E' inammissibile altresì la richiesta di ammissione delle prove testimoniali così come richieste dall'appellante nelle memorie istruttorie in primo grado, in quanto non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni e quindi da ritenersi abbandonate. (Cass., n. 10747/2022)
***
Passando all'esame del merito, la Corte esamina congiuntamente il primo ed il secondo motivo di impugnazione per evidenti ragioni di connessione logico-giuridica.
Con il primo motivo di impugnazione, rubricato “erronea, illogica, contraddittoria decisione in ordine ad un punto decisivo della controversia – omesso esame e travisamento delle prove documentali
– violazione di legge “, l'appellante lamenta l'erroneità della gravata sentenza laddove il primo giudice ha ritenuto che l'appellata avesse diritto al pagamento di parte del compenso sulla base del CP_1 collaudo della macchina ritenuto dal Giudice terminato nonostante l'esito “incompleto” dello stesso, con conseguente non corretta valutazione del Report di collaudo.
pagina 3 di 6 Sostiene l'appellante che il primo giudice “avrebbe dovuto valutare il documento in parola nella sua interezza, analizzando anche le diciture argomentative sull'esito del Report, o diversamente avvalersi di un CTU in grado di analizzarne e meglio spiegare gli aspetti tecnici”, nonché la corrispondenza inter partes;
produce a supporto CTP redatta dall'ing. di Mantova. Per_1
Con il secondo motivo di impugnazione, rubricato “Erronea, illogica, contraddittoria decisione come conseguenza di omesso esame e travisamento delle prove documentali – violazione di legge”, sostenendo l'inesigibilità della fattura n.33/2020 poiché emessa dall'opposta/appellata in data precedente il verbale di collaudo e, pertanto, in violazione delle condizioni contrattuali.
Le doglianze sono infondate.
Dal riesame operato dalla Corte degli elementi di prova acquisiti al processo (atti defensionali, documentazione in atti) ai fini della ricostruzione fattuale della vicenda in esame, è emerso, come condivisibilmente statuito dal primo giudice e contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, che il contratto inter partes del 19/05/2020 (cfr., doc. 1 fascicolo monitorio) aveva ad oggetto la CP_1 progettazione e la fornitura da parte di ed a favore di di un quadro CP_1 Controparte_2 elettrico riguardante un impianto “per riempimento con controllo a peso EKOFIL EW029” per l'imbottigliamento della soia, destinato ad un cliente di la cui installazione non era compresa Pt_1 tra le prestazioni a carico di e che tra le condizioni di pagamento era pattuito, tra l'altro il CP_1 versamento del 30% della somma complessivamente convenuta di € 106.000,00 oltre Iva per “fine collaudo presso Vs sede”, mentre il saldo del residuo 10% “fine installazione presso cliente finale”, pena perdita del beneficio del termine.
Ebbene, secondo quanto rilevato dal primo giudice e condiviso dalla Corte, l'analisi complessiva del documento denominato “Report” (cfr., doc. 5 fascicolo conferma che l'espressione CP_1
“incompleto” che si legge nel richiamato documento non va interpretata nel senso che il collaudo eseguito presso non sia stato eseguito e non sia stato compiutamente eseguito ma va interpretato Pt_1
(secondo quanto emerge dalla lettura complessiva del documento e delle indicazioni in esso contenute) nel senso che le indicazioni avrebbero dovute essere puntualmente seguite al momento dell'avviamento dell'impianto presso il cliente finale, quali tarature bilance, attività di cantiere, istruzioni destinate agli Uffici tecnici, aggiornamento software. Ciò in quanto, secondo la lettera del contratto inter partes, il collaudo doveva essere eseguito presso mentre l'avviamento presso il Pt_1 cliente finale, come effettivamente eseguito e non contestato ( e come documentato da video che il legale rappresentante di tale , aveva inviato in data 5/12/2020 al titolare della Pt_1 Persona_2
cfr., doc. 5 fascicolo e mesaggio di accompagnamento, doc. 1 fascicolo CP_1 CP_1 CP_1 Inoltre, sempre dalla lettera del citato contratto emerge che l'installazione del quadro elettrico oggetto di contratto non rientrava nelle prestazioni a carico di CP_1
Resta così confermato quanto statuito dal primo giudice in ordine al completamento del collaudo presso alla data del 24/11/2020, data del richiamato Report ed al conseguente diritto di di Pt_1 CP_1 ricevere quanto pattuito ed azionato in monitorio.
Ne consegue il rigetto della doglianza e la conferma della esigibilità del credito azionato in fase monitoria, tenendo conto, come condivisibilmente statuito dal primo giudice che, indipendentemente dalla circostanza che vi fosse o meno un accorso per l'emissione anticipata della fattura (come sembra confermato dal fatto che avesse già pagato un acconti di € 4.260,00), al momento del deposito Pt_1 del ricorso per ingiunzione (8/03/2021) il credito di € 31.950,00 era già certo ed esigibile, essendo già stato eseguito il collaudo, come sopra rilevato, nessuna rilevanza avendo quindi la data di emissione della fattura in esame.
***
pagina 4 di 6 Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta che il primo giudice ha liquidato le spese del giudizio di opposizione senza tener conto delle spese già liquidate al momento del decreto ingiuntivo, senza specificare che “nel procedimento di ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo” per cui dalle spese liquidate in sentenza andavano detratte quelle già liquidate nel provvedimento monitorio.
La doglianza è infondata.
Secondo quanto statuito dalla S.C. in tema di liquidazione delle spese di lite nel giudizio di opposizione, “La conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione, dovendosi escludere di conseguenza un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione di pagamento agli effetti dell'incidenza delle spese della sola fase monitoria, posto che nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento. Non è quindi determinante la sola revoca del decreto opposto per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo invece avere riguardo all'esito complessivo del giudizio, dovendo la valutazione di soccombenza, anche in relazione a tali spese, confrontarsi con il risultato finale del giudizio”(Cass. n. 24482/2022)
Ora, secondo la richiamata decisione della S.C., il giudice può escludere il diritto al rimborso delle spese sostenute dalla parte vittoriosa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo qualora mancassero i presupposti per la richiesta del provvedimento monitorio, nel caso di specie escluso, considerando che la revoca dell'opposto decreto è intervenuta solo a seguito dell'accertamento in corso di causa di parte del credito azionato.
Ne consegue il rigetto della doglianza
***
In conclusione, l'appello è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ricorrono i presupposti per il contributo unificato come per legge ex art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di , avverso la sentenza n. 1307/2022 del Parte_1 Controparte_1 Tribunale di Reggio Emilia, così decide:
-Rigetta l'appello.
-Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, liquidate in complessivi € 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma l quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a carico dell'appellante.
pagina 5 di 6 Così deciso in Bologna il 29.07.2025
Il Presidente
Dott. Pietro Iovino
Il Giudice Ausiliario – Istruttore
Dott. Giovan Battista Esposito
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pietro Iovino Presidente dott. Maria Laura Benini Consigliere dott. Giovan Battista Esposito Giudice Ausiliario Istruttore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 981/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Nicola Sogliani Parte_1
-appellante- contro
, con il patrocinio dell'avv. Giacomo Cornia Controparte_1
-appellata-
in punto di: appello avverso la sentenza n. 1307/2022 del Tribunale di Reggio Emilia del 9/12/2022 e pubblicata in pari data, assegnata in decisione all'udienza del 27/05/2025
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte, previ gli accertamenti e le formalità di legge all'uopo necessari, contrariis reiectis, così definitivamente provvedere:
Nel merito: accogliere l'appello come sopra proposto e, pertanto, revocare, annullare e riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia emessa nella causa n. 1537/2021 R.G. in persona del Giudice dott. Dazzi Damiano, comunicata in data 09.06.2022, anche relativamente al capo delle spese di lite, con ogni e più ampio provvedimento processuale del caso per quanto in atti dedotto ovvero, previa revoca e riforma integrale della sentenza appellata, annullare nel contempo e/o revocare pagina 1 di 6 e/o dichiarare illegittimo, annullabile e nullo anche il confermato decreto ingiuntivo 470/2021 con integrale riforma della sentenza impugnata.
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.
In via istruttoria: si chiede che venga disposta la completa acquisizione agli atti del presente giudizio, dell'intero fascicolo di causa del procedimento di primo grado (Tribunale di Reggio Emilia – R.G. n. 1537/2021); - si chiede altresì, rigettata ogni avversa domanda e difesa, in via subordinata e gradata e ove l'adita Corte dovesse ritenerlo opportuno, di ammettersi tutte le istanze istruttorie formulate in primo grado dall'odierna appellata, accolte e non, fatti salvi i diritti processuali del grado, nonché sin d'ora con esplicita richiesta di consulenza tecnica d'ufficio.
Per l'appellata Controparte_1
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, premesse le declaratorie del caso e di ragione
IN VIA PRELIMINARE dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione per carenza di una condizione indispensabile dell'azione, stante la mancata indicazione nell'atto di citazione in appello dei motivi specifici di impugnazione di cui all'art.342 c.p.c.;
NEL MERITO respingere il gravame perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.1307/22, pronunciata il 09.12.2022, pubblicata in pari data dal Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Prima Civile, Giudice Dottor Damiano Dazzi, resa a conclusione della causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo ivi rubricata al n.1537/21 R.G.; con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio oltre spese generali ed accessori come per legge, con distrazione delle stesse in favore dello scrivente difensore ex art. 93 c.p.c., il quale si dichiara antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA, fatta salva ogni ulteriore e più ampia deduzione e produzione, si producono: doc.n.1) procura alle liti;
doc.n.2) atto di citazione in appello;
doc.n.3) sentenza n.1307/22; doc.n.4) fascicolo di parte del giudizio di primo grado.
Ci si oppone all'accoglimento delle avversarie istanze per le motivazioni dedotte.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1 n. 470/2021 dell'11/03/2021 del Tribunale di Reggio Emilia con cui veniva le veniva intimato il pagamento della somma di € 41.104,44 in favore di , quale residuo non Controparte_1 pagato del compenso pattuito nel contratto inter partes del 19/05/2020 avente ad oggetto la progettazione e la fornitura di un quadro elettrico relativo ad un impianto “per riempimento con controllo e peso EKOFIL EW029”, impianto che serviva all'imbottigliamento della soia e destinato ad un cliente di Pt_1
Si costituiva in giudizio l'opposta e richiedeva il rigetto dell'opposizione Controparte_1 con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza n. 1307/2022, pronunciando nella causa R.G. n. 1537/2021, revocava l'opposto decreto ingiuntivo, stante l'intervenuto parziale pagamento in corso di giudizio per € 20.375,98 della somma portata dal decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannava al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1
pagina 2 di 6 residua somma di € 20.728,46, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dal deposito del ricorso al saldo, oltre ancora alle spese di lite.
Il Tribunale, dopo aver rilevato che aveva fondato il rifiuto di pagare la prestazione di collaudo Pt_1 secondo quanto contrattualmente previsto sulla base del report del collaudo “ ”, riteneva Parte_2 che tale indicazione andava interpretata congiuntamente alle ulteriori indicazioni ivi previste per la successiva fase della installazione del bene compravenduto presso il cliente finale, per cui lo stesso collaudo doveva ritenersi concluso, con il diritto di ad avere le somme a tal titolo previsto;
CP_1 rilevava poi, in conseguenza del mancato pagamento della somma convenuta per il collaudo, la perdita del beneficio del termine contrattualmente convenuto e l'infondatezza dell'opposizione che andava rigettata.
Il Tribunale, poi, riteneva tardiva l'allegazione della opponente circa il pagamento delle somme azionate in monitorio, contenuta nella comparsa conclusionale;
tempestiva invece la documentazione di cui alle memorie ex art. 183, sesto comma c.p.c. circa il pagamento della somma di € 20.375,98, importo che pertanto veniva decurtato dalla complessiva con conseguente revoca dell'opposto decreto ingiuntivo e condanna di al pagamento in favore di della minor somma di € 20.728,46, Pt_1 CP_1 oltre interessi ex DM 231/2002 dal deposito del ricorso al saldo nonché spese di lite.
***
La sentenza del Tribunale di Reggio Emilia che ha deciso nei termini di cui sopra è stata impugnata dalla società che, previa rimessione istruttoria, ha reiterato le richieste Parte_1 formulate nel giudizio di opposizione, con richiesta di integrale riforma.
Si è costituita l'appellata che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello e nel merito ne ha richiesto il rigetto.
La causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 27/05/2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
***
La Corte preliminarmente esamina le richieste istruttorie formulate dall'appellante (produzione in appello di CTP redatta dall'ing. – cfr., doc. n.2 allegato all'atto di citazione in Persona_1 appello;
richiesta ammissione mezzi di prova già dedotti in primo grado – cfr., memorie ex art. 163, sesto comma c.p.c. depositate in primo grado) che dichiara inammissibili.
E' inammissibile ai sensi dell'art. 345 , terzo comma c.p.c. la produzione nel presente grado della CTP dell'ing. in quanto tardiva. Persona_1
E' inammissibile altresì la richiesta di ammissione delle prove testimoniali così come richieste dall'appellante nelle memorie istruttorie in primo grado, in quanto non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni e quindi da ritenersi abbandonate. (Cass., n. 10747/2022)
***
Passando all'esame del merito, la Corte esamina congiuntamente il primo ed il secondo motivo di impugnazione per evidenti ragioni di connessione logico-giuridica.
Con il primo motivo di impugnazione, rubricato “erronea, illogica, contraddittoria decisione in ordine ad un punto decisivo della controversia – omesso esame e travisamento delle prove documentali
– violazione di legge “, l'appellante lamenta l'erroneità della gravata sentenza laddove il primo giudice ha ritenuto che l'appellata avesse diritto al pagamento di parte del compenso sulla base del CP_1 collaudo della macchina ritenuto dal Giudice terminato nonostante l'esito “incompleto” dello stesso, con conseguente non corretta valutazione del Report di collaudo.
pagina 3 di 6 Sostiene l'appellante che il primo giudice “avrebbe dovuto valutare il documento in parola nella sua interezza, analizzando anche le diciture argomentative sull'esito del Report, o diversamente avvalersi di un CTU in grado di analizzarne e meglio spiegare gli aspetti tecnici”, nonché la corrispondenza inter partes;
produce a supporto CTP redatta dall'ing. di Mantova. Per_1
Con il secondo motivo di impugnazione, rubricato “Erronea, illogica, contraddittoria decisione come conseguenza di omesso esame e travisamento delle prove documentali – violazione di legge”, sostenendo l'inesigibilità della fattura n.33/2020 poiché emessa dall'opposta/appellata in data precedente il verbale di collaudo e, pertanto, in violazione delle condizioni contrattuali.
Le doglianze sono infondate.
Dal riesame operato dalla Corte degli elementi di prova acquisiti al processo (atti defensionali, documentazione in atti) ai fini della ricostruzione fattuale della vicenda in esame, è emerso, come condivisibilmente statuito dal primo giudice e contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, che il contratto inter partes del 19/05/2020 (cfr., doc. 1 fascicolo monitorio) aveva ad oggetto la CP_1 progettazione e la fornitura da parte di ed a favore di di un quadro CP_1 Controparte_2 elettrico riguardante un impianto “per riempimento con controllo a peso EKOFIL EW029” per l'imbottigliamento della soia, destinato ad un cliente di la cui installazione non era compresa Pt_1 tra le prestazioni a carico di e che tra le condizioni di pagamento era pattuito, tra l'altro il CP_1 versamento del 30% della somma complessivamente convenuta di € 106.000,00 oltre Iva per “fine collaudo presso Vs sede”, mentre il saldo del residuo 10% “fine installazione presso cliente finale”, pena perdita del beneficio del termine.
Ebbene, secondo quanto rilevato dal primo giudice e condiviso dalla Corte, l'analisi complessiva del documento denominato “Report” (cfr., doc. 5 fascicolo conferma che l'espressione CP_1
“incompleto” che si legge nel richiamato documento non va interpretata nel senso che il collaudo eseguito presso non sia stato eseguito e non sia stato compiutamente eseguito ma va interpretato Pt_1
(secondo quanto emerge dalla lettura complessiva del documento e delle indicazioni in esso contenute) nel senso che le indicazioni avrebbero dovute essere puntualmente seguite al momento dell'avviamento dell'impianto presso il cliente finale, quali tarature bilance, attività di cantiere, istruzioni destinate agli Uffici tecnici, aggiornamento software. Ciò in quanto, secondo la lettera del contratto inter partes, il collaudo doveva essere eseguito presso mentre l'avviamento presso il Pt_1 cliente finale, come effettivamente eseguito e non contestato ( e come documentato da video che il legale rappresentante di tale , aveva inviato in data 5/12/2020 al titolare della Pt_1 Persona_2
cfr., doc. 5 fascicolo e mesaggio di accompagnamento, doc. 1 fascicolo CP_1 CP_1 CP_1 Inoltre, sempre dalla lettera del citato contratto emerge che l'installazione del quadro elettrico oggetto di contratto non rientrava nelle prestazioni a carico di CP_1
Resta così confermato quanto statuito dal primo giudice in ordine al completamento del collaudo presso alla data del 24/11/2020, data del richiamato Report ed al conseguente diritto di di Pt_1 CP_1 ricevere quanto pattuito ed azionato in monitorio.
Ne consegue il rigetto della doglianza e la conferma della esigibilità del credito azionato in fase monitoria, tenendo conto, come condivisibilmente statuito dal primo giudice che, indipendentemente dalla circostanza che vi fosse o meno un accorso per l'emissione anticipata della fattura (come sembra confermato dal fatto che avesse già pagato un acconti di € 4.260,00), al momento del deposito Pt_1 del ricorso per ingiunzione (8/03/2021) il credito di € 31.950,00 era già certo ed esigibile, essendo già stato eseguito il collaudo, come sopra rilevato, nessuna rilevanza avendo quindi la data di emissione della fattura in esame.
***
pagina 4 di 6 Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta che il primo giudice ha liquidato le spese del giudizio di opposizione senza tener conto delle spese già liquidate al momento del decreto ingiuntivo, senza specificare che “nel procedimento di ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo” per cui dalle spese liquidate in sentenza andavano detratte quelle già liquidate nel provvedimento monitorio.
La doglianza è infondata.
Secondo quanto statuito dalla S.C. in tema di liquidazione delle spese di lite nel giudizio di opposizione, “La conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione, dovendosi escludere di conseguenza un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione di pagamento agli effetti dell'incidenza delle spese della sola fase monitoria, posto che nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento. Non è quindi determinante la sola revoca del decreto opposto per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo invece avere riguardo all'esito complessivo del giudizio, dovendo la valutazione di soccombenza, anche in relazione a tali spese, confrontarsi con il risultato finale del giudizio”(Cass. n. 24482/2022)
Ora, secondo la richiamata decisione della S.C., il giudice può escludere il diritto al rimborso delle spese sostenute dalla parte vittoriosa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo qualora mancassero i presupposti per la richiesta del provvedimento monitorio, nel caso di specie escluso, considerando che la revoca dell'opposto decreto è intervenuta solo a seguito dell'accertamento in corso di causa di parte del credito azionato.
Ne consegue il rigetto della doglianza
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In conclusione, l'appello è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ricorrono i presupposti per il contributo unificato come per legge ex art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di , avverso la sentenza n. 1307/2022 del Parte_1 Controparte_1 Tribunale di Reggio Emilia, così decide:
-Rigetta l'appello.
-Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, liquidate in complessivi € 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma l quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a carico dell'appellante.
pagina 5 di 6 Così deciso in Bologna il 29.07.2025
Il Presidente
Dott. Pietro Iovino
Il Giudice Ausiliario – Istruttore
Dott. Giovan Battista Esposito
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