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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 30/07/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., termine ultimo deposito note del 13 dicembre 2024, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3435/2022 R.G. lavoro
TRA
(c.f. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Maria Confessore ed elett.te domiciliata in Napoli, alla P.zza
Gesù Nuovo n. 33, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Direttore Generale p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Marco Mariano e dall'Avv. Marcello Abbondandolo ed elett.te domiciliata in , alla CP_1 via Degli Imbimbo n. 10/12, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti la parte in epigrafe, premessa la propria vicenda lavorativa presso l' sin dall'anno 1993, conviene in giudizio Parte_2 la resistente al fine di vedere accertato il diritto Controparte_1 all'inquadramento nella categoria D-livello DS – livello retributivo Ds 5 del
Ccnl, per il periodo dal 19.11.2001 al 30.04.2022 e, per l'effetto, ottenerne la condanna al pagamento della somma di €#197.861,86#
(centonovantasettemilaottocentosessantuno,86) a titolo di differenze retributive ed €#21.063,40# (ventunomilasessantatre,40) a titolo di Part differenze sul Tfr in ragione delle mansioni superiori svolte. L si è costituita.
La ricorrente, assunta presso con decorrenza dallo 01.12.2001 e qualifica di
Coadiutore Amministrativo Esperto, categoria BS, ovvero per lo svolgimento di mansioni esclusivamente di tipo amministrativo, come, ad esempio, la classificazione, l'archiviazione ed il protocollo di atti, la compilazioni di documenti e modulistica, con l'applicazione di schemi predeterminati, operazioni semplici di natura contabile, ed infine per l'attività di sportello, asserisce di aver svolto ab sin dall'anno 2001 fino al mese di aprile 2022 mansioni superiori.
In particolare, afferma di aver gestito in autonomia il fondo economale, con potere esclusivo di firma sul conto corrente, di essersi occupata dei pagamenti, degli ordini dei presidi medici, di aver concluso trattative con i fornitori dei suddetti presidi medici, concordando prezzo e quantità da erogare, fino a quando, con delibera del 14 aprile 2022, veniva nominato in sua sostituzione un dirigente categoria D) del Distretto Sanitario di Baiano.
La ricorrente chiede, dunque, l'inquadramento superiore nella categoria
DS5, in luogo della categoria professionale B di cui al Ccnl di riferimento, con conseguente diritto alle differenze retributive. Part L'eccezione di prescrizione avanzata dalla resistente fondata.
Pacifica l'applicabilità del termine prescrizionale di cinque anni, che decorrono in costanza di rapporto, il primo atto interruttivo intervenuto va individuato nella missiva a mezzo pec inviata alla resistente del 21.12.2021.
Di conseguenza, i crediti anteriori al 21.12.2016 sono prescritti.
Quanto ai periodi successivi, nella delibera n. 30 del 10.01.2006, avente ad oggetto “prenotazione per l'anno 2006” delle somme da utilizzare al fine dell'accensione dei fondi per le spese in economato, la ricorrente viene indicata come responsabile dei conti per il distretto sanitario di Baiano.
Con la delibera n. 461 del 19.04.2010 la ricorrente è stata confermata quale
Funzionario Delegato del Fondo Economato ed Agente Contabile per
Pag. 2 di 8 l'ambito territoriale di Baiano, e nelle successive delibere n. 29 del
12.01.2021 e n. 2169 del 31.12.2021 la stessa compare come funzionario delegato ai fini della dotazione della cassa economale aziendale.
L'incarico è cessato a seguito della delibera n. 663 del 14.04.2022.
Nella missiva 3641 dello 03.11.2000 il Direttore Sanitario del Distretto n. Pa
attribuiva alla compiti di istruzione delle determine dirigenziali Pt_4 del distretto;
istruzione delle pratiche di riabilitazione ivi compresi i presidi per incontinenti;
gestione informatizzata dei presidi diabetici;
gestione dei rapporti con i servizi asl relativamente ala consegna e ritiro delle determine, al corretto uso dei fondo in dotazione al distretto per le piccole spese;
medicina fiscale;
rendiconto mensile turni di guardia medica. La missiva però è antecedente alla immissione nella qualifica poi posseduta, ed al periodo oggetto di domanda, che decorre dal 2001.
Ciò detto, la parte elenca, in ricorso, le mansioni svolte: “gestiva in autonomia il fondo economale attribuito al distretto, con potere esclusivo di firma sul conto corrente, gestione e pagamento , ordini di presidi medici.,. curava e concludeva trattative con i fornitori dei suddetti presidi medici, concordandone prezzo e quantità da erogare in base alle esigenze del distretto, che ella stessa analizzava” (pag. 11 punto 06 del ricorso).
Tale elencazione non è oggetto di specifica contestazione da parte della resistente, la quale invoca principi in materia di onere della prova, ma non nega in termini espliciti che la lavoratrice abbia svolto quelle mansioni, in termini esclusivi, così come rappresentato, né indica quali altri compiti la stessa avrebbe, nel caso, svolto.
Nella categoria B sono ricompresi i lavoratori che “ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento di compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima”. Appartengono, altresì, nel livello B super (Bs) di cui alla tabella allegato 5, i lavoratori che
“ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri
Pag. 3 di 8 lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato, ovvero richiedono particolare specializzazione”.
Nel profilo professionali Categoria B, rientra il livello economico B super
(Bs), di cui fa parte il c.d. Coadiutore amministrativo esperto, il quale
“Svolge nell'unità operativa di assegnazione attività amministrative quali, ad esempio, la classificazione, la archiviazione ed il protocollo di atti, la compilazione di documenti e modulistica, con l'applicazione di schemi predeterminati, operazioni semplici di natura contabile, anche con l'ausilio del relativo macchinario, la stesura di testi mediante l'utilizzo di sistemi di video-scrittura o dattilografia, l'attività di sportello”.
L'istante rivendica l'appartenenza alla categoria D, di cui fanno parte i lavoratori che, “ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale. Sono ricompresi in questa categoria - nel livello economico D super (Ds) – “I lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta”.
Di tale categoria fa parte il Collaboratore amministrativo-professionale esperto, il quale “assicura, oltre all'espletamento dei compiti direttamente affidati, il coordinamento ed il controllo delle attività amministrative e contabili di unità operative semplici, avvalendosi della collaborazione di altro personale amministrativo cui fornisce istruzioni;
assume responsabilità diretta per le attività cui è preposto. Formula proposte operative per
Pag. 4 di 8 l'organizzazione del lavoro nelle attività di competenza e per la semplificazione amministrativa. Le attività lavorative del collaboratore professionale amministrativo esperto possono svolgersi - oltre che nell'area amministrativa - anche nei settori statistico, sociologico e legale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti ed i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato”.
Il Tribunale ritiene che i compiti svolti dalla ricorrente, in maniera autonoma, continuativa e prevalente siano riconducibili alla categoria C.
Secondo il CCNL prodotto e pacificamente applicabile, rientrano nella categoria C i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti.
Vi rientra l'assistente amministrativo, che svolge mansioni amministrativo- contabili complesse - anche mediante l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici od elettronici o di altro macchinario - quali, ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca.
Non si ravvisano, nei compiti svolto, i connotati propri della categoria D, quali autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti, ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione, funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta.
Quanto svolto dalla lavoratrice appare riconducibile alla categoria C, in considerazione della necessità di svolgere limitata istruttoria , studio e ricerca ed attività amministrative complesse, senza i connotati propri della categoria D.
Tanto detto, la disciplina di riferimento è l'art. 52 d. lgs n. 165/01 dal Testo unico sul pubblico impiego (art. 56 d. lgs.29/93, come sostituito dall'art. 25 del d.lgs. n. 90 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del d. lgs.
Pag. 5 di 8 387 del 1998) secondo cui : “1) il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiori che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. 2. “Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura di dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza;
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2 , per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore.
Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 4 è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma il lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave .
Pag. 6 di 8 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3,e 4.
Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore.
Devono, quindi, essere riconosciute le differenze retributive maturate, qualora, come nel caso, dall'istruttoria venga fornita la prova, a carico del ricorrente (Cass. sent. n. 1012/2003, da ultimo Cass. civile sent. n. 5536 del
01/03/2021), dello svolgimento di mansioni corrispondenti alla qualifica rivendicata.
La decorrenza, come detto, è quella del 21.12.2016, ed il termine ultimo corrisponde alla data di cessazione dell'incarico del 30.04.2022, per effetto della sostituzione della ricorrente nel ruolo occupato, in esecuzione della delibera n. 663 del 14.04.2022.
Ai fini della quantificazione, il Tribunale ritiene di non poter utilizzare i conteggi prodotti dalla ricorrente, riferiti alla categoria C5. Parte Possono essere invece valorizzati quelli provenienti dalla resistente anche perché non oggetto di specifiche contestazioni da controparte.
Alla ricorrente vanno quindi riconosciuti €#12.423,76#
(dodicimilaquattrocentoventitre,76) a titolo di differenze retributive;
la somma è al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, e su di essa vanno computati gli interessi al tasso di Legge dalla maturazione di ciascuna singola frazione e sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite vanno compensate
Le spese di lite vanno compensate in ragione del parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 3435/2022 R.G. Lavoro, e vertente tra Pt_1
Pag. 7 di 8 nei confronti di , ogni contraria istanza, eccezioni e Pt_1 Parte_2 deduzioni respinta così decide:
1) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto, e per le ragioni di cui alla parte motiva, , condanna al pagamento a favore di Parte_2 Parte_1 della somma di €#12.423,76# (dodicimilaquattrocentoventitre,76),
[...] somma al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a con maggiorazione di interessi al tasso di Legge dalla maturazione di ciascuna singola frazione del credito e sino all'effettivo soddisfo;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, 30 luglio 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., termine ultimo deposito note del 13 dicembre 2024, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3435/2022 R.G. lavoro
TRA
(c.f. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Maria Confessore ed elett.te domiciliata in Napoli, alla P.zza
Gesù Nuovo n. 33, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Direttore Generale p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Marco Mariano e dall'Avv. Marcello Abbondandolo ed elett.te domiciliata in , alla CP_1 via Degli Imbimbo n. 10/12, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti la parte in epigrafe, premessa la propria vicenda lavorativa presso l' sin dall'anno 1993, conviene in giudizio Parte_2 la resistente al fine di vedere accertato il diritto Controparte_1 all'inquadramento nella categoria D-livello DS – livello retributivo Ds 5 del
Ccnl, per il periodo dal 19.11.2001 al 30.04.2022 e, per l'effetto, ottenerne la condanna al pagamento della somma di €#197.861,86#
(centonovantasettemilaottocentosessantuno,86) a titolo di differenze retributive ed €#21.063,40# (ventunomilasessantatre,40) a titolo di Part differenze sul Tfr in ragione delle mansioni superiori svolte. L si è costituita.
La ricorrente, assunta presso con decorrenza dallo 01.12.2001 e qualifica di
Coadiutore Amministrativo Esperto, categoria BS, ovvero per lo svolgimento di mansioni esclusivamente di tipo amministrativo, come, ad esempio, la classificazione, l'archiviazione ed il protocollo di atti, la compilazioni di documenti e modulistica, con l'applicazione di schemi predeterminati, operazioni semplici di natura contabile, ed infine per l'attività di sportello, asserisce di aver svolto ab sin dall'anno 2001 fino al mese di aprile 2022 mansioni superiori.
In particolare, afferma di aver gestito in autonomia il fondo economale, con potere esclusivo di firma sul conto corrente, di essersi occupata dei pagamenti, degli ordini dei presidi medici, di aver concluso trattative con i fornitori dei suddetti presidi medici, concordando prezzo e quantità da erogare, fino a quando, con delibera del 14 aprile 2022, veniva nominato in sua sostituzione un dirigente categoria D) del Distretto Sanitario di Baiano.
La ricorrente chiede, dunque, l'inquadramento superiore nella categoria
DS5, in luogo della categoria professionale B di cui al Ccnl di riferimento, con conseguente diritto alle differenze retributive. Part L'eccezione di prescrizione avanzata dalla resistente fondata.
Pacifica l'applicabilità del termine prescrizionale di cinque anni, che decorrono in costanza di rapporto, il primo atto interruttivo intervenuto va individuato nella missiva a mezzo pec inviata alla resistente del 21.12.2021.
Di conseguenza, i crediti anteriori al 21.12.2016 sono prescritti.
Quanto ai periodi successivi, nella delibera n. 30 del 10.01.2006, avente ad oggetto “prenotazione per l'anno 2006” delle somme da utilizzare al fine dell'accensione dei fondi per le spese in economato, la ricorrente viene indicata come responsabile dei conti per il distretto sanitario di Baiano.
Con la delibera n. 461 del 19.04.2010 la ricorrente è stata confermata quale
Funzionario Delegato del Fondo Economato ed Agente Contabile per
Pag. 2 di 8 l'ambito territoriale di Baiano, e nelle successive delibere n. 29 del
12.01.2021 e n. 2169 del 31.12.2021 la stessa compare come funzionario delegato ai fini della dotazione della cassa economale aziendale.
L'incarico è cessato a seguito della delibera n. 663 del 14.04.2022.
Nella missiva 3641 dello 03.11.2000 il Direttore Sanitario del Distretto n. Pa
attribuiva alla compiti di istruzione delle determine dirigenziali Pt_4 del distretto;
istruzione delle pratiche di riabilitazione ivi compresi i presidi per incontinenti;
gestione informatizzata dei presidi diabetici;
gestione dei rapporti con i servizi asl relativamente ala consegna e ritiro delle determine, al corretto uso dei fondo in dotazione al distretto per le piccole spese;
medicina fiscale;
rendiconto mensile turni di guardia medica. La missiva però è antecedente alla immissione nella qualifica poi posseduta, ed al periodo oggetto di domanda, che decorre dal 2001.
Ciò detto, la parte elenca, in ricorso, le mansioni svolte: “gestiva in autonomia il fondo economale attribuito al distretto, con potere esclusivo di firma sul conto corrente, gestione e pagamento , ordini di presidi medici.,. curava e concludeva trattative con i fornitori dei suddetti presidi medici, concordandone prezzo e quantità da erogare in base alle esigenze del distretto, che ella stessa analizzava” (pag. 11 punto 06 del ricorso).
Tale elencazione non è oggetto di specifica contestazione da parte della resistente, la quale invoca principi in materia di onere della prova, ma non nega in termini espliciti che la lavoratrice abbia svolto quelle mansioni, in termini esclusivi, così come rappresentato, né indica quali altri compiti la stessa avrebbe, nel caso, svolto.
Nella categoria B sono ricompresi i lavoratori che “ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento di compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima”. Appartengono, altresì, nel livello B super (Bs) di cui alla tabella allegato 5, i lavoratori che
“ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri
Pag. 3 di 8 lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato, ovvero richiedono particolare specializzazione”.
Nel profilo professionali Categoria B, rientra il livello economico B super
(Bs), di cui fa parte il c.d. Coadiutore amministrativo esperto, il quale
“Svolge nell'unità operativa di assegnazione attività amministrative quali, ad esempio, la classificazione, la archiviazione ed il protocollo di atti, la compilazione di documenti e modulistica, con l'applicazione di schemi predeterminati, operazioni semplici di natura contabile, anche con l'ausilio del relativo macchinario, la stesura di testi mediante l'utilizzo di sistemi di video-scrittura o dattilografia, l'attività di sportello”.
L'istante rivendica l'appartenenza alla categoria D, di cui fanno parte i lavoratori che, “ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale. Sono ricompresi in questa categoria - nel livello economico D super (Ds) – “I lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta”.
Di tale categoria fa parte il Collaboratore amministrativo-professionale esperto, il quale “assicura, oltre all'espletamento dei compiti direttamente affidati, il coordinamento ed il controllo delle attività amministrative e contabili di unità operative semplici, avvalendosi della collaborazione di altro personale amministrativo cui fornisce istruzioni;
assume responsabilità diretta per le attività cui è preposto. Formula proposte operative per
Pag. 4 di 8 l'organizzazione del lavoro nelle attività di competenza e per la semplificazione amministrativa. Le attività lavorative del collaboratore professionale amministrativo esperto possono svolgersi - oltre che nell'area amministrativa - anche nei settori statistico, sociologico e legale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti ed i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato”.
Il Tribunale ritiene che i compiti svolti dalla ricorrente, in maniera autonoma, continuativa e prevalente siano riconducibili alla categoria C.
Secondo il CCNL prodotto e pacificamente applicabile, rientrano nella categoria C i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti.
Vi rientra l'assistente amministrativo, che svolge mansioni amministrativo- contabili complesse - anche mediante l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici od elettronici o di altro macchinario - quali, ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca.
Non si ravvisano, nei compiti svolto, i connotati propri della categoria D, quali autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti, ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione, funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta.
Quanto svolto dalla lavoratrice appare riconducibile alla categoria C, in considerazione della necessità di svolgere limitata istruttoria , studio e ricerca ed attività amministrative complesse, senza i connotati propri della categoria D.
Tanto detto, la disciplina di riferimento è l'art. 52 d. lgs n. 165/01 dal Testo unico sul pubblico impiego (art. 56 d. lgs.29/93, come sostituito dall'art. 25 del d.lgs. n. 90 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del d. lgs.
Pag. 5 di 8 387 del 1998) secondo cui : “1) il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiori che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. 2. “Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura di dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza;
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2 , per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore.
Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 4 è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma il lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave .
Pag. 6 di 8 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3,e 4.
Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore.
Devono, quindi, essere riconosciute le differenze retributive maturate, qualora, come nel caso, dall'istruttoria venga fornita la prova, a carico del ricorrente (Cass. sent. n. 1012/2003, da ultimo Cass. civile sent. n. 5536 del
01/03/2021), dello svolgimento di mansioni corrispondenti alla qualifica rivendicata.
La decorrenza, come detto, è quella del 21.12.2016, ed il termine ultimo corrisponde alla data di cessazione dell'incarico del 30.04.2022, per effetto della sostituzione della ricorrente nel ruolo occupato, in esecuzione della delibera n. 663 del 14.04.2022.
Ai fini della quantificazione, il Tribunale ritiene di non poter utilizzare i conteggi prodotti dalla ricorrente, riferiti alla categoria C5. Parte Possono essere invece valorizzati quelli provenienti dalla resistente anche perché non oggetto di specifiche contestazioni da controparte.
Alla ricorrente vanno quindi riconosciuti €#12.423,76#
(dodicimilaquattrocentoventitre,76) a titolo di differenze retributive;
la somma è al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, e su di essa vanno computati gli interessi al tasso di Legge dalla maturazione di ciascuna singola frazione e sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite vanno compensate
Le spese di lite vanno compensate in ragione del parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 3435/2022 R.G. Lavoro, e vertente tra Pt_1
Pag. 7 di 8 nei confronti di , ogni contraria istanza, eccezioni e Pt_1 Parte_2 deduzioni respinta così decide:
1) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto, e per le ragioni di cui alla parte motiva, , condanna al pagamento a favore di Parte_2 Parte_1 della somma di €#12.423,76# (dodicimilaquattrocentoventitre,76),
[...] somma al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a con maggiorazione di interessi al tasso di Legge dalla maturazione di ciascuna singola frazione del credito e sino all'effettivo soddisfo;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, 30 luglio 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 8 di 8