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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 09/12/2025, n. 1890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1890 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 2947/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico AN AM ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2947/2023, riservata il 14.11.2025 e decisa, ai sensi dell'art. 281 quinquies c. 1, c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Via Nazionale Pentimele n. CodiceFiscale_2 202 – Reggio Calabria, presso l'avv. Andrea Greco che li rappresenta e difende giusta procura in calce dell'atto di citazione
- AT -
e
(P. IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 proprio procuratore speciale avv. , elettivamente domiciliata in via Controparte_2 Sdante n. 9 – Milano, presso l'avv. Francesca Andrea Cantone che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con intervento volontario
- Convenuta - OGGETTO: contratti bancari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, gli attori evocavano in lite la convenuta chiedendo di “1.- Ritenere e dichiarare le clausole del contratto di mutuo fondiario contratto dai sigg. e in data 24.06.2008 Parte_1 Parte_2 relative alla pattuizioni di interessi e/o spese nulle, invalide e/o comunque illegittime per violazione della normativa indicata in narrativa e per tale ragione che nulla da loro è dovuto alla convenuta a titolo di interessi e/o spese. 2.- Accertare la non rispondenza del TAN e del TAEG applicato al rapporto con quello pubblicizzato nelle condizioni contrattuali sottoscritte dal sig. e dalla sig.ra Parte_1 Pt_2
e, pertanto, ritenere e dichiarare che gli attori nulla devono per interessi e spese
[...] alla convenuta relativamente al contratto di mutuo fondiario stipulato il 24.06.2008. 3.- Accertare l'usurarietà delle condizioni applicate al rapporto di mutuo per cui è causa e pertanto, ritenere e dichiarare che gli attori nulla devono a titolo di interessi e/o altre remunerazioni alla convenuta relativamente al contratto di mutuo fondiario stipulato il 24.06.2008. 4.- In via subordinata, ritenere e dichiarare gli attori tenuti al pagamento in favore dell'istituto di credito convenuto degli interessi secondo le previsioni dell'art. 117 TUB. 5.- Condannare, anche a titolo di restituzione di indebito,
1 la società a restituire e/o pagare ai sigg. e Controparte_1 Parte_1
la complessiva somma di € 35.509,23 od anche di € 36.929,19 od ancora Parte_2 di quella che sarà accertata in corso di causa e/o che sarà ritenuta giusta ed equa, oltre interessi dal dovuto all'effettivo soddisfo. 6.- Disporre, ove ritenuto necessario, TU contabile al fine di: 1.- Rideterminare il saldo del rapporto finanziamento per cui è causa, verificando la rispondenza del TAN e del TAEG pubblicizzato con quello applicato al rapporto ed accertando se all'origine o nel corso del rapporto vi è stata l'applicazione di tassi usurari;
depurando il rapporto dall'applicazione di ogni e qualsiasi tasso di interesse debitorio, moratorio, clausola penale, commissione e/o spesa. 7.- Condannare la convenuta al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio”.
A sostegno della propria pretesa, rappresentavano di aver stipulato, in qualità di consumatori, in data 24.06.2008, con la , un contratto di mutuo di Controparte_1
€ 100.000,00, indicizzato al franco svizzero, con piano rateale di rimborso concordato in 180 rate mensili posticipate (tasso nominale annuo netto del 7,18%, TAEG/ISC 7,986%, tasso di mora euribor a 3 mesi divisore 360 maggiorata di 3,50 punti percentuali). Rilevavano che nel contratto non erano state indicate le modalità applicative del piano di ammortamento, né l'importo della rata e, in sede di stipula, non gli era stato consegnato il piano di ammortamento del finanziamento. A garanzia del finanziamento era stata iscritta ipoteca per la somma di € 150.000,00, oltre alla stipula di una assicurazione sui cespiti oggetto di ipoteca con . CP_3
Deducevano di avere effettivamente ricevuto dall'istituto di credito l'importo di € 96.986,00 e di aver corrisposto regolarmente le prime 114 rate, salvo poi ritardarne qualcuna per difficoltà economiche.
Nel maggio del 2018 avevano richiesto la rinegoziazione del mutuo ottenendo, tuttavia, solo l'allungamento della sua scadenza a 244 rate, corrisposte sino al 31.12.2022.
Successivamente avevano sospeso il pagamento poiché avevano conferito mandato ad un consulente al fine di verificare la legittimità delle previsioni contrattuali, chiedendo alla banca il rilascio della copia del piano di ammortamento, avvenuto in data 25.05.2023.
Dall'analisi effettuata dal consulente era emersa la violazione degli artt. 117 e 120 TUB e degli artt. 1283 e 1284 c.c., oltre all'usurarietà del tasso applicato e la non corrispondenza del TEG rispetto a quello indicato in contratto. Il consulente aveva, quindi, concluso accertando l'esistenza di un credito per la parte mutuataria, al 01.07.2023, di € 36.929,19 ovvero di € 35.509,23.
Evidenziavano di non aver ricevuto alcuna indicazione in merito al tipo di piano di ammortamento adottato, né sul tipo di capitalizzazione per la sua redazione, in violazione dell'obbligo informativo ex art. 117 TUB, del dovere di eseguire il contratto secondo correttezza e buona fede, degli artt. 1346 e 1283 c.c., dell'art. 116 TUB e dell'art. 6 della delibera del CICR del 09 febbraio 2000.
Ponevano in evidenza che attraverso l'analisi matematico finanziaria del piano di ammortamento era emerso che l'istituto aveva applicato il sistema di ammortamento alla francese e un tasso periodico del 0,598333% mensile che, convertito in ragione di anno (7,3537%), non corrispondeva al tasso nominale annuo del 7,18% dichiarato dalla banca in contratto. Allegava, quindi, la nullità della relativa clausola con la conseguente applicazione del tasso sostitutivo bancario (BOT).
2 Analizzando la capitalizzazione composta, connaturata all'ammortamento alla francese, affermavano che la stessa generava anatocismo in violazione dell'art. 1283 c.c. 120 TUB, con conseguente causa illecita del contratto (art. 1343 c.c.) ovvero contratto concluso in frode alla legge (art. 1344 c.c.).
Calcolava, quindi, la differenza tra quanto la avrebbe maturato a titolo di CP_4 interessi in regime di capitalizzazione semplice (€ 47.660,46) e quanto ha effettivamente maturato in applicazione del regime di capitalizzazione composta (€ 63.605,88). Affermavano, perciò, la necessaria disapplicazione dei tassi di interesse al rapporto ovvero, al più, l'applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117 comma 7 TUB, in regime di capitalizzazione semplice, con gli interessi calcolati sulle quote capitali in scadenza.
Richiamavano il calcolo effettuato dal consulente di parte il quale, previa quantificazione del totale dei pagamenti effettuati (€ 136.929,19), ha ricalcolato l'intero piano di ammortamento in capitalizzazione semplice, ai tassi BOT, imputando l'ammontare già pagato e, in forza di tale calcolo, era emerso che alla data del 01.07.2023, il finanziamento risultava già completamente pagato con un credito della parte mutuataria pari ad € 35.509,23. Eccepivano, in ogni caso, l'usurarietà del tasso applicato al rapporto.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata l'08.02.2024, si costituiva in giudizio la chiedendo “Nel merito • respingere tutte le Controparte_1 domande formulate dai nei confronti di Parte_3 CP_1 poiché infondate in fatto e in diritto e comunque per le ragioni esposte in atti”.
In punto di fatto, ricostruiva la vicenda degli attori precisando che all'atto della conclusione del contratto il piano di ammortamento era stato allegato allo stesso.
Rappresentava che, nelle more del rapporto, con contratto di cessione del 28.02.2019, aveva ceduto, con efficacia dal 01.03.2019, a Controparte_1 CP_1
, un portafoglio di crediti e rapporti giuridici in blocco, di cui faceva parte
[...] anche il contratto oggetto dell'odierna azione.
Nel merito, deduceva l'assenza di qualsiasi profilo di usura e il mancato riscontro, nei casi di ammortamento alla francese, di alcun costo occulto. Quanto al TEG, affermava che in contratto era stato previsto pari ad € 7,986%, a fronte di un tasso soglia fissato dal DM pari al 9,06%, con conseguente piena legittimità dello stesso ai sensi dell'art. 1815 c.c.
Contestava le doglianze avversarie in tema di mancanza di univocità del tasso di interesse applicato affermando che il mutuo sottoscritto prevedeva un tasso di interesse fisso.
Avuto riguardo alle contestazioni relative al piano di ammortamento applicato in contratto, chiariva la differenza sussistente tra il regime degli interessi e la capitalizzazione degli stessi escludendo che nel mutuo in esame con piano di ammortamento alla francese ci fosse stato l'addebito di interessi anatocistici ovvero un'illegittima capitalizzazione degli stessi.
Affermava, poi, l'impossibilità tecnica e finanziaria di ricostruire un piano finanziario mediante l'applicazione di un regime di interesse semplice, in ipotesi di piano di ammortamento alla francese, con il conseguente unico sviluppo mediante interesse composto. Ciò escludeva qualsiasi profilo di indeterminatezza del contratto per mancata indicazione del regime finanziario applicato, atteso che una volta definiti la
3 somma mutuata, il tasso, la durata del prestito ed il numero delle rate, lo sviluppo del piano di ammortamento avrebbe potuto essere uno soltanto.
In ordine all'asserita violazione dell'art. 6 della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, precisava che la stessa prescriveva la necessità di indicare in contratto il valore del tasso su base annua tenuto conto degli effetti della capitalizzazione, nei casi in cui vi fosse una capitalizzazione infrannuale degli interessi, fattispecie non presente nel caso di specie.
Quanto all'asserita applicazione di un TAN differente rispetto a quello indicato in contratto, svolgeva dei calcoli finalizzati a confutare la predetta asserzione. Deduceva, infine, che l'indicazione in contratto che il mutuo sarebbe stato indicizzato al franco svizzero era riconducibile ad una mera svista.
3. Con ordinanza del 20.09.2024, il GI ritenuto opportuno disporre TU contabile, nominava la dott.ssa , la quale, prestato giuramento di rito, Persona_1 depositava l'elaborato peritale in data 07.03.2025.
All'udienza del 13.11.25, tenuta nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione.
4. Ritiene questo giudice che le domande delle parti attrici debbano essere integralmente rigettate.
“1.- Ritenere e dichiarare le clausole del contratto di mutuo fondiario contratto dai sigg. e in data 24.06.2008 relative alla pattuizioni di Parte_1 Parte_2 interessi e/o spese nulle, invalide e/o comunque illegittime per violazione della normativa indicata in narrativa e per tale ragione che nulla da loro è dovuto alla convenuta a titolo di interessi e/o spese. 2.- Accertare la non rispondenza del TAN e del TAEG applicato al rapporto con quello pubblicizzato nelle condizioni contrattuali sottoscritte dal sig. e dalla sig.ra e, pertanto, ritenere Parte_1 Parte_2 e dichiarare che gli attori nulla devono per interessi e spese alla convenuta relativamente al contratto di mutuo fondiario stipulato il 24.06.2008. 3.- Accertare l'usurarietà delle condizioni applicate al rapporto di mutuo per cui è causa e pertanto, ritenere e dichiarare che gli attori nulla devono a titolo di interessi e/o altre remunerazioni alla convenuta relativamente al contratto di mutuo fondiario stipulato il 24.06.2008. 4.- In via subordinata, ritenere e dichiarare gli attori tenuti al pagamento in favore dell'istituto di credito convenuto degli interessi secondo le previsioni dell'art. 117 TUB. 5.- Condannare, anche a titolo di restituzione di indebito, la società a restituire e/o pagare ai sigg. e Controparte_1 Parte_1
la complessiva somma di € 35.509,23 od anche di € 36.929,19 od ancora Parte_2 di quella che sarà accertata in corso di causa e/o che sarà ritenuta giusta ed equa, oltre interessi dal dovuto all'effettivo soddisfo. 6.- Disporre, ove ritenuto necessario, TU contabile al fine di: 1.- Rideterminare il saldo del rapporto finanziamento per cui è causa, verificando la rispondenza del TAN e del TAEG pubblicizzato con quello applicato al rapporto ed accertando se all'origine o nel corso del rapporto vi è stata l'applicazione di tassi usurari;
depurando il rapporto dall'applicazione di ogni e qualsiasi tasso di interesse debitorio, moratorio, clausola penale, commissione e/o spesa. 7.- Condannare la convenuta al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio”.
Giova anzitutto rilevare che l'allegata indicizzazione del mutuo al tasso di cambio del franco svizzero è destituito di fondamento e frutto evidentemente di mero refuso nella collazione degli atti del contratto. Infatti, è indiscutibile che il tasso in concreto
4 applicato per tutta la durata del contratto sia stato fisso, come emerge dalla lettura del contratto stesso e viene confermato alla pag. 15 della TU.
Ancora, risulta per tabulas che la banca non abbia indicato espressamente in contratto il days count convention.
Sul punto occorre premettere che gli istituti di credito possono ricorrere a varie tipologie di days count convention, ciascuna delle quali porta all'applicazione di importi diversi a titolo di interessi, pur dinanzi al medesimo tasso pattuito.
Si tratta, infatti, di una metodologia che determina il numero di giorni in cui gli interessi maturano tra due pagamenti, potendosi effettuare il conteggio sia sull'anno commerciale (360) che sull'anno solare (365) nonché considerare il mese secondo l'effettivo numero di giorni (31, 30 o 28 a seconda dei mesi) ovvero in un numero standard identico per tutti (sempre 30).
I metodi cui più diffusamente si fa ricorso sono quello 30/360 (un mese è pari sempre a 30 giorni ed un anno a 360 giorni) e quello cd. effettivo, che tiene conto del numero effettivo di giorni del periodo. Quest'ultimo si suddivide in due sottocategorie: 1) Actual/360 (numero effettivo di giorni che tiene conto di un anno composto da 360 giorni); 2) Actual/actual (numero effettivo di giorni che tiene conto del numero effettivo di giorni in un anno).
Orbene, il consulente ha ricavato quale sia stato il metodo prescelto dalla banca nel caso di specie dalla tabella riepilogativa del piano di ammortamento predisposto dalla banca al termine del rapporto contrattuale (riportato nella CTP di parte attrice depositata in allegato alla seconda memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c.) ed è giunto alla conclusione che sia stato applicato il criterio 30/360, come del resto sostenuto da parte attrice sin dall'atto introduttivo.
Dunque, sebbene sia pacifico che nessuna delle clausole contrattuali indicasse espressamente il metodo di calcolo degli interessi, tuttavia si osserva che l'art. 4 c. 2, nel descrivere il piano di ammortamento applicato al rapporto, consente in realtà di risalire al days count convention: “Il debito verrà estinto con il sistema dell'ammortamento graduale a rate costanti posticipate comprensive di capitale ed interessi, pagabili in numero di 180 mensilità ognuna di lire 1.351.000 alle precise scadenze del primo giorno di ogni mese a partire dal 1° febbraio 1999 e fino al 1° gennaio 2014”.
Infatti, la pattuizione appena richiamata prevede il numero di rate da pagarsi in 15 anni (180) il primo giorno di ogni mese, così di fatto considerando ogni mese uguale all'altro in termini di giorni (30) e considerando n. 12 rate ogni anno, dal che si desume che il denominatore è 360 (12x30), rectius il days count convention non può che essere 30/360, che è infatti il sistema utilizzato nel caso dell'ammortamento alla francese, ossia quello applicato al presente rapporto.
Ne deriva che il days count convention era determinabile sulla base dell'art. 4 c. 2 del contratto.
Quanto all'ammortamento si osserva che, seppur esso non sia stato espressamente qualificato come “alla francese”, comunque tale natura è ricavabile dalla clausola sopra richiamata: l'indicazione di rate costanti nel tempo (di eguale importo), comprensive di capitale ed interessi, è compatibile solo con il sistema di ammortamento alla francese (ove la quota capitale cresce progressivamente di rata in rata e correlativamente la quota di interessi decresce, pur rimanendo invariato l'ammontare complessivo di ogni rata).
5 Diversamente, nell'ammortamento all'italiana le rate variano nel tempo, restando costante solo la quota capitale e decrescendo via via la quota degli interessi (vedasi simulazione effettuata dal TU).
Nel sistema di ammortamento tedesco (molto simile a quello francese) invece gli interessi sono pagati anticipatamente: la prima rata è costituita da soli interessi e tutte le altre avranno la progressiva aggiunta del capitale con graduale decrescita della quota di interessi.
Infine, nel sistema americano la quota interessi e la quota capitale sono pagate distintamente secondo due diversi piani (vedasi pag. 37 TU).
Orbene, la pattuizione contrattuale oggetto di causa risulta compatibile con il solo sistema di ammortamento alla francese, come ha anche evidenziato il TU, sicchè sul punto non poteva esservi incertezza per i clienti in merito al tipo di ammortamento applicato al rapporto.
Come ha, infatti, ben evidenziato la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia n. 15130/2024, la pattuizione risulta valida e completa se conforme al tipo legale (art. 1813 e ss. c.c.), ossia se contenga l'indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato, esattamente come nel caso di specie.
Nella medesima sentenza poi la Suprema Corte ha altresì escluso che l'ammortamento alla francese abbia effetti anatocistici e che vi sia l'obbligo da parte degli istituti di credito di esplicitare in contratto l'applicazione dell'interesse composto nonché della maggiore onerosità di questo tipo di piano rispetto ad altri: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
La Corte di legittimità ha, infatti, rilevato che in questo tipo di ammortamento non si verifica mai l'applicazione di interessi su interessi e che la sua maggiore onerosità rispetto a quello all'italiana deriva dall'applicazione di un sistema di capitalizzazione cd. composto che nulla ha a che vedere con l'anatocismo: gli interessi vengono calcolati anticipatamente sull'intero capitale e poi distribuiti nelle rate in modo decrescente dalla prima all'ultima, il che esclude in radice l'applicazione di interessi su interessi (“Il maggior carico di interessi del prestito non dipende – e comunque non è stato accertato dal giudice di merito in causa e non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento «alla francese» standardizzati – da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che
6 dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) anch'esso esplicitato.”).
Sul punto parte attrice non ha mosso alcuna osservazione alla consulenza né ha chiesto chiarimenti a seguito del suo deposito, salvo poi, nella memoria di replica, contestare l'omessa inclusione nel calcolo ai fini del TEG della capitalizzazione degli interessi, sulla scorta di una recentissima innovativa pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Ordinanza n. 33964/2022 del 17.11.2022): “…si deve ritenere che la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi esprima un costo del credito;
e che, in quanto tale, la stessa vada inserita nel conto delle voci rilevanti per la verifica della natura usuraria dell'operazione di erogazione del denaro. Ed è appena il caso di aggiungere che non rileva, a tal fine, la legittimità della previsione della capitalizzazione stessa, rilevando invece il fatto in sé che tale costo sia previsto dalla regolamentazione contrattuale. Non corretta è altresì l'affermazione della Corte d'appello secondo cui le istruzioni della Banca d'Italia sulla rilevazione del TEGM non comprenderebbero gli effetti della capitalizzazione. Dette istruzioni infatti stabiliscono, del resto parafrasando il testo dell'art. 2, comma 1, l. 108/1996, che ai fini del calcolo dei tassi per ciascuna categoria di operazione occorre che venga comunicato il “tasso effettivo globale, espresso su base annua, praticato in media dall'intermediario. Il dato è calcolato come media aritmetica semplice dei tassi effettivi globali applicati ad ogni singolo rapporto (TEG)”. Il riferimento al carattere effettivo e globale dei tassi rilevati, unitamente alla necessità che gli stessi siano espressi su base annua – quale che sia, dunque, la periodizzazione, anche inferiore all'anno, applicata in concreto – rendono evidente che dalla eventuale capitalizzazione degli interessi il legislatore non ha affatto inteso prescindere. Né la formula di calcolo contenuta in dette istruzioni non offre alcuna sponda al ragionamento seguito dalla decisione impugnata e non esclude affatto dal computo la capitalizzazione degli interessi passivi ai fini del Teg”.
Ebbene, questo Giudice non condivide la conclusione cui è giunta la Suprema Corte di Cassazione nella pronuncia citata, in quanto includere la capitalizzazione degli interessi nel calcolo del TEG per poi confrontarlo con i tassi soglia indicati nei DM ministeriali significherebbe introdurre un costo non considerato per la rilevazione del tasso soglia, sicché ci si verrebbe a trovare di fronte a dati disomogenei, come tali non comparabili.
Infatti, le Istruzioni della Banca d'Italia cui deve farsi riferimento ai fini del calcolo del TEG individuano una formula matematica che non tiene assolutamente conto degli effetti della capitalizzazione (TEG= [(interessi x 36.500)/ numeri debitori] + [(oneri x 100)/ accordato]) e ciò si può affermare alla luce delle indicazioni fornite dalla Banca d'Italia nelle istruzioni stesse (si vedano ad esempio quelle del 2009: “gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento, ivi incluse quelle derivanti da maggiorazioni di tasso applicate in occasione di sconfinamenti rispetto al fido accordato. Per le operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5, nelle quali gli interessi sono stati determinati con la formula dello sconto, per interessi si intendono il totale delle competenze calcolate;
- i numeri debitori sono dati dal prodotto tra i “capitali” ed i “giorni”; nel caso dei conti correnti si fa riferimento ai numeri risultanti dall'estratto conto trimestrale cd.
“scalare”. Nel caso di operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5 i numeri debitori sono comprensivi esclusivamente dei giorni strettamente necessari per l'incasso; qualora la determinazione degli interessi sia effettuata con la formula dello sconto, i numeri
7 debitori andranno ricalcolati in funzione del valore attuale degli effetti, anziché di quello “facciale”;
- gli oneri su base annua sono calcolati includendo tutte le spese sostenute nei dodici mesi precedenti la fine del trimestre di rilevazione, a meno che queste siano connesse con eventi di tipo occasionale, destinati a non ripetersi. Nel caso di nuovi rapporti o di variazione delle condizioni nel corso del trimestre di rilevazione (ad es. variazione dell'accordato, erogazione di un finanziamento su un conto di deposito preesistente, ecc.) gli oneri annuali dovranno essere stimati sulla base delle condizioni contrattuali applicate;
- per la definizione di accordato si rimanda al precedente punto B4”; il punto B4 prevede che: “Per fido accordato si intende l'ammontare del fido utilizzabile dal cliente in quanto riveniente da un contratto perfetto ed efficace (cd. accordato operativo 5).
Il fido accordato da prendere in considerazione è quello al termine del periodo di riferimento (ovvero l'ultimo nel caso dei rapporti estinti)”). Contr Ciò significa che il tasso soglia nei vari DM trimestrali emanati dal è calcolato senza tenere conto degli effetti della capitalizzazione, mentre il TEG del rapporto, secondo l'impostazione seguita dalla pronuncia citata, sarebbe calcolato tenendone conto. Ecco che allora il confronto avverrebbe tra due grandezze disomogenee, il che è inaccettabile, come del resto ha messo in risalto la stessa Suprema Corte nel suo massimo consesso quando si è pronunciata sulla possibilità di includere la c.m.s. ovvero gli interessi moratori nel calcolo del TEG (n. 16303/2018 e n. 19597/2020), valorizzando all'uopo il principio di simmetria.
Infatti, qualora si inglobasse nel calcolo la capitalizzazione, è evidente che necessariamente allora anche il tasso soglia dovrebbe incrementarsi valutando la componente dell'anatocismo, il che comporterebbe inevitabilmente il non superamento del tasso soglia, come rettificato, per renderlo omogeneo rispetto al TEG del contratto: nella stessa relazione di parte attrice detto superamento è molto lieve rispetto al tasso soglia (13,64% a fronte di una soglia del 13,35%), il che consente di affermare che ovviamente innalzando il tasso soglia questo lieve superamento non ci sarebbe più.
In particolare, utilizzando proprio la stessa formula indicata nella CTP per il calcolo del TAE, ossia “[1+(TAN/4)4]-1” (rectius 1+0,13/4=1,0325, poi elevato a 4 per infine sottrarre 1, per un totale di 0,13647, che moltiplicato per cento dà la percentuale del 13,647%), dove il 4 rappresenta il numero di volte in cui gli interessi si capitalizzano in un anno (ogni trimestre), si avrà un tasso soglia pari al 14.03%, che si ottiene nel seguente modo: [1+(0,1335/4)4]-1, poi moltiplicato per 100.
È evidente, quindi, come il tasso soglia inclusivo della capitalizzazione aumenti e come, applicando la medesima formula matematica si avrà un TAE contrattuale assolutamente conforme al Tae soglia così determinato.
Per queste ragioni va certamente esclusa l'usura originaria, per come ha accertato la TU.
Eventuali profili di usurarietà sopravvenuta non rilevano (sul punto Cass. SS.UU. 24675/17).
Tanto è più che sufficiente per rigettare integralmente le domande di parte attrice.
5. Le spese del processo e quelle di TU (liquidate con separato decreto) seguono la soccombenza e devono essere poste a carico delle parti attrici. Queste ultime devono pertanto essere condannate a rifondere a parte convenuta la somma di € 3.809,00 oltre
8 iva, cpa e spese come per legge;
somma ottenuta mediante l'applicazione dello scaglione da 26.001 a 52.000 € del DM 55/14, liquidando tutte le fasi ai minimi tariffari in ragione della semplicità concreta del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede: rigetta le domande delle parti attrici;
condanna le parti attrici al pagamento delle spese processuali in favore di parte convenuta che si liquidano € 3.809,00 oltre iva, cpa e spese come per legge;
condanna le parti atrici al pagamento delle spese di TU;
manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Reggio Calabria 9.12.25 il Giudice
AN AM
9
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico AN AM ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2947/2023, riservata il 14.11.2025 e decisa, ai sensi dell'art. 281 quinquies c. 1, c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Via Nazionale Pentimele n. CodiceFiscale_2 202 – Reggio Calabria, presso l'avv. Andrea Greco che li rappresenta e difende giusta procura in calce dell'atto di citazione
- AT -
e
(P. IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 proprio procuratore speciale avv. , elettivamente domiciliata in via Controparte_2 Sdante n. 9 – Milano, presso l'avv. Francesca Andrea Cantone che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con intervento volontario
- Convenuta - OGGETTO: contratti bancari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, gli attori evocavano in lite la convenuta chiedendo di “1.- Ritenere e dichiarare le clausole del contratto di mutuo fondiario contratto dai sigg. e in data 24.06.2008 Parte_1 Parte_2 relative alla pattuizioni di interessi e/o spese nulle, invalide e/o comunque illegittime per violazione della normativa indicata in narrativa e per tale ragione che nulla da loro è dovuto alla convenuta a titolo di interessi e/o spese. 2.- Accertare la non rispondenza del TAN e del TAEG applicato al rapporto con quello pubblicizzato nelle condizioni contrattuali sottoscritte dal sig. e dalla sig.ra Parte_1 Pt_2
e, pertanto, ritenere e dichiarare che gli attori nulla devono per interessi e spese
[...] alla convenuta relativamente al contratto di mutuo fondiario stipulato il 24.06.2008. 3.- Accertare l'usurarietà delle condizioni applicate al rapporto di mutuo per cui è causa e pertanto, ritenere e dichiarare che gli attori nulla devono a titolo di interessi e/o altre remunerazioni alla convenuta relativamente al contratto di mutuo fondiario stipulato il 24.06.2008. 4.- In via subordinata, ritenere e dichiarare gli attori tenuti al pagamento in favore dell'istituto di credito convenuto degli interessi secondo le previsioni dell'art. 117 TUB. 5.- Condannare, anche a titolo di restituzione di indebito,
1 la società a restituire e/o pagare ai sigg. e Controparte_1 Parte_1
la complessiva somma di € 35.509,23 od anche di € 36.929,19 od ancora Parte_2 di quella che sarà accertata in corso di causa e/o che sarà ritenuta giusta ed equa, oltre interessi dal dovuto all'effettivo soddisfo. 6.- Disporre, ove ritenuto necessario, TU contabile al fine di: 1.- Rideterminare il saldo del rapporto finanziamento per cui è causa, verificando la rispondenza del TAN e del TAEG pubblicizzato con quello applicato al rapporto ed accertando se all'origine o nel corso del rapporto vi è stata l'applicazione di tassi usurari;
depurando il rapporto dall'applicazione di ogni e qualsiasi tasso di interesse debitorio, moratorio, clausola penale, commissione e/o spesa. 7.- Condannare la convenuta al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio”.
A sostegno della propria pretesa, rappresentavano di aver stipulato, in qualità di consumatori, in data 24.06.2008, con la , un contratto di mutuo di Controparte_1
€ 100.000,00, indicizzato al franco svizzero, con piano rateale di rimborso concordato in 180 rate mensili posticipate (tasso nominale annuo netto del 7,18%, TAEG/ISC 7,986%, tasso di mora euribor a 3 mesi divisore 360 maggiorata di 3,50 punti percentuali). Rilevavano che nel contratto non erano state indicate le modalità applicative del piano di ammortamento, né l'importo della rata e, in sede di stipula, non gli era stato consegnato il piano di ammortamento del finanziamento. A garanzia del finanziamento era stata iscritta ipoteca per la somma di € 150.000,00, oltre alla stipula di una assicurazione sui cespiti oggetto di ipoteca con . CP_3
Deducevano di avere effettivamente ricevuto dall'istituto di credito l'importo di € 96.986,00 e di aver corrisposto regolarmente le prime 114 rate, salvo poi ritardarne qualcuna per difficoltà economiche.
Nel maggio del 2018 avevano richiesto la rinegoziazione del mutuo ottenendo, tuttavia, solo l'allungamento della sua scadenza a 244 rate, corrisposte sino al 31.12.2022.
Successivamente avevano sospeso il pagamento poiché avevano conferito mandato ad un consulente al fine di verificare la legittimità delle previsioni contrattuali, chiedendo alla banca il rilascio della copia del piano di ammortamento, avvenuto in data 25.05.2023.
Dall'analisi effettuata dal consulente era emersa la violazione degli artt. 117 e 120 TUB e degli artt. 1283 e 1284 c.c., oltre all'usurarietà del tasso applicato e la non corrispondenza del TEG rispetto a quello indicato in contratto. Il consulente aveva, quindi, concluso accertando l'esistenza di un credito per la parte mutuataria, al 01.07.2023, di € 36.929,19 ovvero di € 35.509,23.
Evidenziavano di non aver ricevuto alcuna indicazione in merito al tipo di piano di ammortamento adottato, né sul tipo di capitalizzazione per la sua redazione, in violazione dell'obbligo informativo ex art. 117 TUB, del dovere di eseguire il contratto secondo correttezza e buona fede, degli artt. 1346 e 1283 c.c., dell'art. 116 TUB e dell'art. 6 della delibera del CICR del 09 febbraio 2000.
Ponevano in evidenza che attraverso l'analisi matematico finanziaria del piano di ammortamento era emerso che l'istituto aveva applicato il sistema di ammortamento alla francese e un tasso periodico del 0,598333% mensile che, convertito in ragione di anno (7,3537%), non corrispondeva al tasso nominale annuo del 7,18% dichiarato dalla banca in contratto. Allegava, quindi, la nullità della relativa clausola con la conseguente applicazione del tasso sostitutivo bancario (BOT).
2 Analizzando la capitalizzazione composta, connaturata all'ammortamento alla francese, affermavano che la stessa generava anatocismo in violazione dell'art. 1283 c.c. 120 TUB, con conseguente causa illecita del contratto (art. 1343 c.c.) ovvero contratto concluso in frode alla legge (art. 1344 c.c.).
Calcolava, quindi, la differenza tra quanto la avrebbe maturato a titolo di CP_4 interessi in regime di capitalizzazione semplice (€ 47.660,46) e quanto ha effettivamente maturato in applicazione del regime di capitalizzazione composta (€ 63.605,88). Affermavano, perciò, la necessaria disapplicazione dei tassi di interesse al rapporto ovvero, al più, l'applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117 comma 7 TUB, in regime di capitalizzazione semplice, con gli interessi calcolati sulle quote capitali in scadenza.
Richiamavano il calcolo effettuato dal consulente di parte il quale, previa quantificazione del totale dei pagamenti effettuati (€ 136.929,19), ha ricalcolato l'intero piano di ammortamento in capitalizzazione semplice, ai tassi BOT, imputando l'ammontare già pagato e, in forza di tale calcolo, era emerso che alla data del 01.07.2023, il finanziamento risultava già completamente pagato con un credito della parte mutuataria pari ad € 35.509,23. Eccepivano, in ogni caso, l'usurarietà del tasso applicato al rapporto.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata l'08.02.2024, si costituiva in giudizio la chiedendo “Nel merito • respingere tutte le Controparte_1 domande formulate dai nei confronti di Parte_3 CP_1 poiché infondate in fatto e in diritto e comunque per le ragioni esposte in atti”.
In punto di fatto, ricostruiva la vicenda degli attori precisando che all'atto della conclusione del contratto il piano di ammortamento era stato allegato allo stesso.
Rappresentava che, nelle more del rapporto, con contratto di cessione del 28.02.2019, aveva ceduto, con efficacia dal 01.03.2019, a Controparte_1 CP_1
, un portafoglio di crediti e rapporti giuridici in blocco, di cui faceva parte
[...] anche il contratto oggetto dell'odierna azione.
Nel merito, deduceva l'assenza di qualsiasi profilo di usura e il mancato riscontro, nei casi di ammortamento alla francese, di alcun costo occulto. Quanto al TEG, affermava che in contratto era stato previsto pari ad € 7,986%, a fronte di un tasso soglia fissato dal DM pari al 9,06%, con conseguente piena legittimità dello stesso ai sensi dell'art. 1815 c.c.
Contestava le doglianze avversarie in tema di mancanza di univocità del tasso di interesse applicato affermando che il mutuo sottoscritto prevedeva un tasso di interesse fisso.
Avuto riguardo alle contestazioni relative al piano di ammortamento applicato in contratto, chiariva la differenza sussistente tra il regime degli interessi e la capitalizzazione degli stessi escludendo che nel mutuo in esame con piano di ammortamento alla francese ci fosse stato l'addebito di interessi anatocistici ovvero un'illegittima capitalizzazione degli stessi.
Affermava, poi, l'impossibilità tecnica e finanziaria di ricostruire un piano finanziario mediante l'applicazione di un regime di interesse semplice, in ipotesi di piano di ammortamento alla francese, con il conseguente unico sviluppo mediante interesse composto. Ciò escludeva qualsiasi profilo di indeterminatezza del contratto per mancata indicazione del regime finanziario applicato, atteso che una volta definiti la
3 somma mutuata, il tasso, la durata del prestito ed il numero delle rate, lo sviluppo del piano di ammortamento avrebbe potuto essere uno soltanto.
In ordine all'asserita violazione dell'art. 6 della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, precisava che la stessa prescriveva la necessità di indicare in contratto il valore del tasso su base annua tenuto conto degli effetti della capitalizzazione, nei casi in cui vi fosse una capitalizzazione infrannuale degli interessi, fattispecie non presente nel caso di specie.
Quanto all'asserita applicazione di un TAN differente rispetto a quello indicato in contratto, svolgeva dei calcoli finalizzati a confutare la predetta asserzione. Deduceva, infine, che l'indicazione in contratto che il mutuo sarebbe stato indicizzato al franco svizzero era riconducibile ad una mera svista.
3. Con ordinanza del 20.09.2024, il GI ritenuto opportuno disporre TU contabile, nominava la dott.ssa , la quale, prestato giuramento di rito, Persona_1 depositava l'elaborato peritale in data 07.03.2025.
All'udienza del 13.11.25, tenuta nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione.
4. Ritiene questo giudice che le domande delle parti attrici debbano essere integralmente rigettate.
“1.- Ritenere e dichiarare le clausole del contratto di mutuo fondiario contratto dai sigg. e in data 24.06.2008 relative alla pattuizioni di Parte_1 Parte_2 interessi e/o spese nulle, invalide e/o comunque illegittime per violazione della normativa indicata in narrativa e per tale ragione che nulla da loro è dovuto alla convenuta a titolo di interessi e/o spese. 2.- Accertare la non rispondenza del TAN e del TAEG applicato al rapporto con quello pubblicizzato nelle condizioni contrattuali sottoscritte dal sig. e dalla sig.ra e, pertanto, ritenere Parte_1 Parte_2 e dichiarare che gli attori nulla devono per interessi e spese alla convenuta relativamente al contratto di mutuo fondiario stipulato il 24.06.2008. 3.- Accertare l'usurarietà delle condizioni applicate al rapporto di mutuo per cui è causa e pertanto, ritenere e dichiarare che gli attori nulla devono a titolo di interessi e/o altre remunerazioni alla convenuta relativamente al contratto di mutuo fondiario stipulato il 24.06.2008. 4.- In via subordinata, ritenere e dichiarare gli attori tenuti al pagamento in favore dell'istituto di credito convenuto degli interessi secondo le previsioni dell'art. 117 TUB. 5.- Condannare, anche a titolo di restituzione di indebito, la società a restituire e/o pagare ai sigg. e Controparte_1 Parte_1
la complessiva somma di € 35.509,23 od anche di € 36.929,19 od ancora Parte_2 di quella che sarà accertata in corso di causa e/o che sarà ritenuta giusta ed equa, oltre interessi dal dovuto all'effettivo soddisfo. 6.- Disporre, ove ritenuto necessario, TU contabile al fine di: 1.- Rideterminare il saldo del rapporto finanziamento per cui è causa, verificando la rispondenza del TAN e del TAEG pubblicizzato con quello applicato al rapporto ed accertando se all'origine o nel corso del rapporto vi è stata l'applicazione di tassi usurari;
depurando il rapporto dall'applicazione di ogni e qualsiasi tasso di interesse debitorio, moratorio, clausola penale, commissione e/o spesa. 7.- Condannare la convenuta al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio”.
Giova anzitutto rilevare che l'allegata indicizzazione del mutuo al tasso di cambio del franco svizzero è destituito di fondamento e frutto evidentemente di mero refuso nella collazione degli atti del contratto. Infatti, è indiscutibile che il tasso in concreto
4 applicato per tutta la durata del contratto sia stato fisso, come emerge dalla lettura del contratto stesso e viene confermato alla pag. 15 della TU.
Ancora, risulta per tabulas che la banca non abbia indicato espressamente in contratto il days count convention.
Sul punto occorre premettere che gli istituti di credito possono ricorrere a varie tipologie di days count convention, ciascuna delle quali porta all'applicazione di importi diversi a titolo di interessi, pur dinanzi al medesimo tasso pattuito.
Si tratta, infatti, di una metodologia che determina il numero di giorni in cui gli interessi maturano tra due pagamenti, potendosi effettuare il conteggio sia sull'anno commerciale (360) che sull'anno solare (365) nonché considerare il mese secondo l'effettivo numero di giorni (31, 30 o 28 a seconda dei mesi) ovvero in un numero standard identico per tutti (sempre 30).
I metodi cui più diffusamente si fa ricorso sono quello 30/360 (un mese è pari sempre a 30 giorni ed un anno a 360 giorni) e quello cd. effettivo, che tiene conto del numero effettivo di giorni del periodo. Quest'ultimo si suddivide in due sottocategorie: 1) Actual/360 (numero effettivo di giorni che tiene conto di un anno composto da 360 giorni); 2) Actual/actual (numero effettivo di giorni che tiene conto del numero effettivo di giorni in un anno).
Orbene, il consulente ha ricavato quale sia stato il metodo prescelto dalla banca nel caso di specie dalla tabella riepilogativa del piano di ammortamento predisposto dalla banca al termine del rapporto contrattuale (riportato nella CTP di parte attrice depositata in allegato alla seconda memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c.) ed è giunto alla conclusione che sia stato applicato il criterio 30/360, come del resto sostenuto da parte attrice sin dall'atto introduttivo.
Dunque, sebbene sia pacifico che nessuna delle clausole contrattuali indicasse espressamente il metodo di calcolo degli interessi, tuttavia si osserva che l'art. 4 c. 2, nel descrivere il piano di ammortamento applicato al rapporto, consente in realtà di risalire al days count convention: “Il debito verrà estinto con il sistema dell'ammortamento graduale a rate costanti posticipate comprensive di capitale ed interessi, pagabili in numero di 180 mensilità ognuna di lire 1.351.000 alle precise scadenze del primo giorno di ogni mese a partire dal 1° febbraio 1999 e fino al 1° gennaio 2014”.
Infatti, la pattuizione appena richiamata prevede il numero di rate da pagarsi in 15 anni (180) il primo giorno di ogni mese, così di fatto considerando ogni mese uguale all'altro in termini di giorni (30) e considerando n. 12 rate ogni anno, dal che si desume che il denominatore è 360 (12x30), rectius il days count convention non può che essere 30/360, che è infatti il sistema utilizzato nel caso dell'ammortamento alla francese, ossia quello applicato al presente rapporto.
Ne deriva che il days count convention era determinabile sulla base dell'art. 4 c. 2 del contratto.
Quanto all'ammortamento si osserva che, seppur esso non sia stato espressamente qualificato come “alla francese”, comunque tale natura è ricavabile dalla clausola sopra richiamata: l'indicazione di rate costanti nel tempo (di eguale importo), comprensive di capitale ed interessi, è compatibile solo con il sistema di ammortamento alla francese (ove la quota capitale cresce progressivamente di rata in rata e correlativamente la quota di interessi decresce, pur rimanendo invariato l'ammontare complessivo di ogni rata).
5 Diversamente, nell'ammortamento all'italiana le rate variano nel tempo, restando costante solo la quota capitale e decrescendo via via la quota degli interessi (vedasi simulazione effettuata dal TU).
Nel sistema di ammortamento tedesco (molto simile a quello francese) invece gli interessi sono pagati anticipatamente: la prima rata è costituita da soli interessi e tutte le altre avranno la progressiva aggiunta del capitale con graduale decrescita della quota di interessi.
Infine, nel sistema americano la quota interessi e la quota capitale sono pagate distintamente secondo due diversi piani (vedasi pag. 37 TU).
Orbene, la pattuizione contrattuale oggetto di causa risulta compatibile con il solo sistema di ammortamento alla francese, come ha anche evidenziato il TU, sicchè sul punto non poteva esservi incertezza per i clienti in merito al tipo di ammortamento applicato al rapporto.
Come ha, infatti, ben evidenziato la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia n. 15130/2024, la pattuizione risulta valida e completa se conforme al tipo legale (art. 1813 e ss. c.c.), ossia se contenga l'indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato, esattamente come nel caso di specie.
Nella medesima sentenza poi la Suprema Corte ha altresì escluso che l'ammortamento alla francese abbia effetti anatocistici e che vi sia l'obbligo da parte degli istituti di credito di esplicitare in contratto l'applicazione dell'interesse composto nonché della maggiore onerosità di questo tipo di piano rispetto ad altri: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
La Corte di legittimità ha, infatti, rilevato che in questo tipo di ammortamento non si verifica mai l'applicazione di interessi su interessi e che la sua maggiore onerosità rispetto a quello all'italiana deriva dall'applicazione di un sistema di capitalizzazione cd. composto che nulla ha a che vedere con l'anatocismo: gli interessi vengono calcolati anticipatamente sull'intero capitale e poi distribuiti nelle rate in modo decrescente dalla prima all'ultima, il che esclude in radice l'applicazione di interessi su interessi (“Il maggior carico di interessi del prestito non dipende – e comunque non è stato accertato dal giudice di merito in causa e non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento «alla francese» standardizzati – da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che
6 dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) anch'esso esplicitato.”).
Sul punto parte attrice non ha mosso alcuna osservazione alla consulenza né ha chiesto chiarimenti a seguito del suo deposito, salvo poi, nella memoria di replica, contestare l'omessa inclusione nel calcolo ai fini del TEG della capitalizzazione degli interessi, sulla scorta di una recentissima innovativa pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Ordinanza n. 33964/2022 del 17.11.2022): “…si deve ritenere che la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi esprima un costo del credito;
e che, in quanto tale, la stessa vada inserita nel conto delle voci rilevanti per la verifica della natura usuraria dell'operazione di erogazione del denaro. Ed è appena il caso di aggiungere che non rileva, a tal fine, la legittimità della previsione della capitalizzazione stessa, rilevando invece il fatto in sé che tale costo sia previsto dalla regolamentazione contrattuale. Non corretta è altresì l'affermazione della Corte d'appello secondo cui le istruzioni della Banca d'Italia sulla rilevazione del TEGM non comprenderebbero gli effetti della capitalizzazione. Dette istruzioni infatti stabiliscono, del resto parafrasando il testo dell'art. 2, comma 1, l. 108/1996, che ai fini del calcolo dei tassi per ciascuna categoria di operazione occorre che venga comunicato il “tasso effettivo globale, espresso su base annua, praticato in media dall'intermediario. Il dato è calcolato come media aritmetica semplice dei tassi effettivi globali applicati ad ogni singolo rapporto (TEG)”. Il riferimento al carattere effettivo e globale dei tassi rilevati, unitamente alla necessità che gli stessi siano espressi su base annua – quale che sia, dunque, la periodizzazione, anche inferiore all'anno, applicata in concreto – rendono evidente che dalla eventuale capitalizzazione degli interessi il legislatore non ha affatto inteso prescindere. Né la formula di calcolo contenuta in dette istruzioni non offre alcuna sponda al ragionamento seguito dalla decisione impugnata e non esclude affatto dal computo la capitalizzazione degli interessi passivi ai fini del Teg”.
Ebbene, questo Giudice non condivide la conclusione cui è giunta la Suprema Corte di Cassazione nella pronuncia citata, in quanto includere la capitalizzazione degli interessi nel calcolo del TEG per poi confrontarlo con i tassi soglia indicati nei DM ministeriali significherebbe introdurre un costo non considerato per la rilevazione del tasso soglia, sicché ci si verrebbe a trovare di fronte a dati disomogenei, come tali non comparabili.
Infatti, le Istruzioni della Banca d'Italia cui deve farsi riferimento ai fini del calcolo del TEG individuano una formula matematica che non tiene assolutamente conto degli effetti della capitalizzazione (TEG= [(interessi x 36.500)/ numeri debitori] + [(oneri x 100)/ accordato]) e ciò si può affermare alla luce delle indicazioni fornite dalla Banca d'Italia nelle istruzioni stesse (si vedano ad esempio quelle del 2009: “gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento, ivi incluse quelle derivanti da maggiorazioni di tasso applicate in occasione di sconfinamenti rispetto al fido accordato. Per le operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5, nelle quali gli interessi sono stati determinati con la formula dello sconto, per interessi si intendono il totale delle competenze calcolate;
- i numeri debitori sono dati dal prodotto tra i “capitali” ed i “giorni”; nel caso dei conti correnti si fa riferimento ai numeri risultanti dall'estratto conto trimestrale cd.
“scalare”. Nel caso di operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5 i numeri debitori sono comprensivi esclusivamente dei giorni strettamente necessari per l'incasso; qualora la determinazione degli interessi sia effettuata con la formula dello sconto, i numeri
7 debitori andranno ricalcolati in funzione del valore attuale degli effetti, anziché di quello “facciale”;
- gli oneri su base annua sono calcolati includendo tutte le spese sostenute nei dodici mesi precedenti la fine del trimestre di rilevazione, a meno che queste siano connesse con eventi di tipo occasionale, destinati a non ripetersi. Nel caso di nuovi rapporti o di variazione delle condizioni nel corso del trimestre di rilevazione (ad es. variazione dell'accordato, erogazione di un finanziamento su un conto di deposito preesistente, ecc.) gli oneri annuali dovranno essere stimati sulla base delle condizioni contrattuali applicate;
- per la definizione di accordato si rimanda al precedente punto B4”; il punto B4 prevede che: “Per fido accordato si intende l'ammontare del fido utilizzabile dal cliente in quanto riveniente da un contratto perfetto ed efficace (cd. accordato operativo 5).
Il fido accordato da prendere in considerazione è quello al termine del periodo di riferimento (ovvero l'ultimo nel caso dei rapporti estinti)”). Contr Ciò significa che il tasso soglia nei vari DM trimestrali emanati dal è calcolato senza tenere conto degli effetti della capitalizzazione, mentre il TEG del rapporto, secondo l'impostazione seguita dalla pronuncia citata, sarebbe calcolato tenendone conto. Ecco che allora il confronto avverrebbe tra due grandezze disomogenee, il che è inaccettabile, come del resto ha messo in risalto la stessa Suprema Corte nel suo massimo consesso quando si è pronunciata sulla possibilità di includere la c.m.s. ovvero gli interessi moratori nel calcolo del TEG (n. 16303/2018 e n. 19597/2020), valorizzando all'uopo il principio di simmetria.
Infatti, qualora si inglobasse nel calcolo la capitalizzazione, è evidente che necessariamente allora anche il tasso soglia dovrebbe incrementarsi valutando la componente dell'anatocismo, il che comporterebbe inevitabilmente il non superamento del tasso soglia, come rettificato, per renderlo omogeneo rispetto al TEG del contratto: nella stessa relazione di parte attrice detto superamento è molto lieve rispetto al tasso soglia (13,64% a fronte di una soglia del 13,35%), il che consente di affermare che ovviamente innalzando il tasso soglia questo lieve superamento non ci sarebbe più.
In particolare, utilizzando proprio la stessa formula indicata nella CTP per il calcolo del TAE, ossia “[1+(TAN/4)4]-1” (rectius 1+0,13/4=1,0325, poi elevato a 4 per infine sottrarre 1, per un totale di 0,13647, che moltiplicato per cento dà la percentuale del 13,647%), dove il 4 rappresenta il numero di volte in cui gli interessi si capitalizzano in un anno (ogni trimestre), si avrà un tasso soglia pari al 14.03%, che si ottiene nel seguente modo: [1+(0,1335/4)4]-1, poi moltiplicato per 100.
È evidente, quindi, come il tasso soglia inclusivo della capitalizzazione aumenti e come, applicando la medesima formula matematica si avrà un TAE contrattuale assolutamente conforme al Tae soglia così determinato.
Per queste ragioni va certamente esclusa l'usura originaria, per come ha accertato la TU.
Eventuali profili di usurarietà sopravvenuta non rilevano (sul punto Cass. SS.UU. 24675/17).
Tanto è più che sufficiente per rigettare integralmente le domande di parte attrice.
5. Le spese del processo e quelle di TU (liquidate con separato decreto) seguono la soccombenza e devono essere poste a carico delle parti attrici. Queste ultime devono pertanto essere condannate a rifondere a parte convenuta la somma di € 3.809,00 oltre
8 iva, cpa e spese come per legge;
somma ottenuta mediante l'applicazione dello scaglione da 26.001 a 52.000 € del DM 55/14, liquidando tutte le fasi ai minimi tariffari in ragione della semplicità concreta del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede: rigetta le domande delle parti attrici;
condanna le parti attrici al pagamento delle spese processuali in favore di parte convenuta che si liquidano € 3.809,00 oltre iva, cpa e spese come per legge;
condanna le parti atrici al pagamento delle spese di TU;
manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Reggio Calabria 9.12.25 il Giudice
AN AM
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