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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/10/2025, n. 4363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4363 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9804/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
* * *
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Luciano Ambrosoli, nel procedimento iscritto al n.r.g. 9804/2023, promosso da:
1) nato il [...] a [...]/SP Parte_1
(Brasile); 2) nata il [...] a [...]/SP (Brasile), minorenne, Persona_1 rappresentata ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale Parte_1 Parte_1 Persona_2
3) , nato il [...] a [...]/GO (Brasile); Persona_3
4) , nato il [...] a [...]/GO (Brasile), minorenne, Parte_2 rappresentato ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e;
Persona_3 Persona_4
5) , nata il [...] a [...]/GO Parte_3
(Brasile); 6) , nato il [...] a [...]/GO Parte_4
(Brasile); 7) nata il [...] a [...]/GO Persona_5
(Brasile), minorenne, rappresentata ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e Parte_4 [...]
; Persona_6
8) , nato il [...] a [...]/GO Parte_5
(Brasile); 9) , nata il [...] a [...]/GO (Brasile); Parte_6
10) , nata il [...] a [...]/GO (Brasile), minorenne, Persona_7 rappresentata ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e Parte_6 Persona_8
[...]
11) , nata il [...] a [...]/GO (Brasile), Persona_9 minorenne, rappresentata ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e Parte_6 Persona_8
;
[...]
1 12) , nato il [...] a [...]/GO (Brasile), Persona_10 minorenne, rappresentato ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e Parte_6 Persona_8
;
[...]
13) , nata il [...] a [...]/GO (Brasile); Parte_7
14) , nata il [...] a [...]/GO (Brasile); Parte_8
15) , nata il [...] a [...]/GO (Brasile), minorenne, Persona_11 rappresentata ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e Parte_8 Persona_12
;
[...]
16) nato il [...] a [...]/GO (Brasile), minorenne, Persona_13 rappresentato ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e Parte_8 Persona_12
;
[...]
17) , nato il [...] a [...]/GO (Brasile; Parte_9
18) , nato il [...] a [...]/GO (Brasile); Parte_10
19) , nata il [...] a [...]/GO (Brasile), Persona_14 minorenne, rappresentata ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e Parte_10 Persona_15
[...]
20) , nata il [...] a [...]/GO (Brasile), Persona_16 minorenne, rappresentata ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e Parte_10 Persona_15
[...]
21) , nata il [...] a [...]/GO (Brasile), Persona_17 minorenne, rappresentata ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e Parte_10 Persona_15
[...]
22) , nata il [...] a [...]/GO (Brasile); Parte_11 tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Alessandro Storti e Giovanni Chiri, entrambi del Foro di Mantova RICORRENTI contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO
In esito all'udienza del 25 settembre 2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
2 * * *
RILEVATO IN FATTO
1. Con atto depositato il 31/07/2023 i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 13/17 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.lgs., introdotto dalla Legge n. 206/22 a decorrere dal 22.6.22 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.lgs. n. 150/11 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito sommario di cognizione», ovvero semplificato per i ricorsi depositati dopo il 28.2.23, a norma del D.lgs. n. 149/22).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti deducono di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...] il [...], ed espongono che: Persona_18
- in data 4 settembre 1863, in Italia in Castel d'Ario (MN) nasceva Persona_18
, figlio di e e decedeva a Brodowski/SP il 19
[...] Persona_19 Persona_20 luglio 1933; denominato anche , Persona_18 Persona_18 Per_21
o non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come
[...] Persona_22 comprovato dal Certificato Negativo di Naturalizzazione, rilasciato in data 04 aprile 2023 dal Ministero della Giustizia e Pubblica Sicurezza Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento Migrazioni;
- in data 17 gennaio 1886, a Sorgà (VR), contraeva matrimonio Persona_18 con e dalla loro unione coniugale nasceva in Brasile, in data 28 Persona_23 settembre 1900, (MARTINHO); Parte_1
- in data 31 luglio 1929 contraeva matrimonio con e Parte_1 Persona_24 dalla loro unione coniugale nascevano:
o in data 2 giugno 1933 Persona_25
o in data 1° dicembre 1947 Controparte_2
Linea di discendenza Persona_25
- in data 18 settembre 1954 contraeva matrimonio con , Persona_25 Persona_26 passando lei a chiamarsi , e dalla loro unione coniugale nascevano: Persona_27
o in data 1° aprile 1956 ; Persona_28
o in data 15 gennaio 1959 ; Persona_3
o in data 18 luglio 1961 ; Persona_29
o in data 15 febbraio 1964 ; Controparte_3
- in data 5 luglio 1975 contraeva matrimonio con Persona_28 Parte_5
, passando lei a chiamarsi , e dalla
[...] Parte_12 loro unione coniugale nascevano gli odierni ricorrenti:
o in data 31 agosto 1976 ; quest'ultima in data 15 settembre Parte_6
2004 contraeva matrimonio con , passando lei a Persona_8 chiamarsi , e dalla loro unione coniugale Parte_6 nascevano gli odierni ricorrenti:
▪ in data 29 settembre 2008 ; Persona_7
3 ▪ in data 20 febbraio 2010 ; Persona_9
▪ in data 13 gennaio 2011 ; Persona_10
o in data 26 settembre 1977 ; Parte_7
o in data 15 gennaio 1981 E ; Parte_5 Parte_5
- dall'unione tra e nasceva in data 13 dicembre 1983 Persona_3 CP_4
, odierno ricorrente;
dall'unione di quest'ultimo con Persona_3 [...]
nasceva in data 19 agosto 2021 , Persona_4 Parte_2 odierno ricorrente;
- dall'unione tra e nascevano gli Persona_3 Controparte_5 odierni ricorrenti:
o in data 21 ottobre 1991 ; Parte_4 dall'unione di quest'ultimo con nasceva in data 8 Persona_6 luglio 2015 odierna ricorrente;
Persona_5
o in data 12 agosto 1996 ; Parte_3
- in data 26 giugno 1982 contraeva matrimonio religioso con Persona_29 [...]
passando lei a chiamarsi , e dalla loro Parte_10 Persona_30 unione coniugale nascevano gli odierni ricorrenti:
o in data 18 novembre 1982 ; Parte_11
o in data 11 marzo 1984 ; in data 28 giugno 2012 Parte_10 venivano registrati gli effetti civili del matrimonio religioso tra quest'ultimo e
[...]
e dalla loro unione coniugale nascevano le odierne ricorrenti: Persona_15 Per_1
▪ in data 5 settembre 2017 ; Persona_14
▪ in data 29 gennaio 2019 ; Persona_16
▪ in data 29 gennaio 2019 ; Persona_17
- in data 3 marzo 1986 contraeva matrimonio con Controparte_3 Persona_31
(per poi divorziare nel 2009) e dalla loro unione coniugale nascevano gli odierni ricorrenti:
o in data 26 luglio 1986 ; quest'ultima in data 13 maggio Parte_8
2017 contraeva matrimonio con e Persona_12 dalla loro unione coniugale nascevano gli odierni ricorrenti:
▪ in data 26 ottobre 2022 ; Persona_11
▪ in data 26 ottobre 2022 ; Persona_13
o in data 5 novembre 1988 ; Parte_9
Linea di discendenza Controparte_2
- in data 20 aprile 1974 contraeva matrimonio con Controparte_2 Persona_32
e dalla loro unione coniugale nasceva in data 29 luglio 1977 Parte_13 [...]
odierno ricorrente;
Per_33 Parte_1
- in data 10 novembre 2007 contraeva matrimonio Parte_1 religioso con e dalla loro unione coniugale nasceva in data 29 marzo 2010 Persona_2
odierna ricorrente. Persona_1
3. Il , tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è costituito in giudizio Controparte_1 il 22 maggio 2024, chiedendo di valutare nel merito la domanda previo accertamento di eventuali cause
4 estintive del diritto.
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato in data 6 agosto 2025, non ha formulato conclusioni.
5. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 25 settembre 2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. In data 16 settembre 2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
* * *
RITENUTO IN DIRITTO
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/94) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle Autorità Consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
- lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Persona_34 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
- con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di OR MA II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
- continuavano tuttavia ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
- il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
- il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
- i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano dunque diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
- la Legge n. 555/1912 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del Codice Civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10 co. 3);
- con la Costituzione entrata in vigore l'1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
- anni dopo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1983, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella
5 parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del Codice Civile del 1865, sopra riportati;
- per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. n. 4466/09);
- da ultimo, la vigente Legge n. 91/92 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1).
2.2. Con particolare riferimento ai ricorrenti del Brasile, si era posto il problema della c.d. Grande Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del 13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (sent. n. 25318/22).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/22 ha definito inoltre il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova
6 della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva».
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Di contro, il si è limitato a evocare l'accertamento di eventuali fattispecie Controparte_1 estintive del diritto, senza nemmeno allegarle (né aver provato una richiesta di informazioni all'Autorità Consolare, anche eventualmente per il tramite dell'Ufficiale dello stato civile del Comune competente).
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
4. A margine, con particolare riguardo ai ricorrenti minorenni, merita sottolineare come non sia necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, poiché l'art. 320 c.c. la impone soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente ad oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per il minore.
5. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente, sussistono giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite. Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati a un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
- dichiara che:
1) nato il [...] a [...]/SP Parte_1
(Brasile); 2) nata il [...] a [...]/SP (Brasile); Persona_1
3) , nato il [...] a [...]/GO (Brasile); Persona_3
4) , nato il [...] a [...]/GO (Brasile); Parte_2
5) , nata il [...] a [...]/GO Parte_3
(Brasile); 6) , nato il [...] a [...]/GO Parte_4
(Brasile); 7) nata il [...] a [...]/GO Persona_5
7 (Brasile); 8) , nato il [...] a [...]/GO Parte_5
(Brasile); 9) , nata il [...] a [...]/GO (Brasile); Parte_6
10) , nata il [...] a [...]/GO (Brasile); Persona_7
11) , nata il [...] a [...]/GO (Brasile); Persona_9
12) , nato il [...] a [...]/GO (Brasile); Persona_10
13) , nata il [...] a [...]/GO (Brasile); Parte_7
14) , nata il [...] a [...]/GO (Brasile); Parte_8
15) , nata il [...] a [...]/GO (Brasile); Persona_11
16) nato il [...] a [...]/GO (Brasile); Persona_13
17) , nato il [...] a [...]/GO (Brasile; Parte_9
18) , nato il [...] a [...]/GO (Brasile); Parte_10
19) , nata il [...] a [...]/GO (Brasile); Persona_14
20) , nata il [...] a [...]/GO (Brasile); Persona_16
21) , nata il [...] a [...]/GO (Brasile); Persona_17
22) , nata il [...] a [...]/GO (Brasile); Parte_11
meglio generalizzati nel ricorso, sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere Controparte_1 agli adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'Autorità Consolare;
- compensa per intero le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 17 ottobre 2025
Il giudice Luciano Ambrosoli
8
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Luciano Ambrosoli, nel procedimento iscritto al n.r.g. 9804/2023, promosso da:
1) nato il [...] a [...]/SP Parte_1
(Brasile); 2) nata il [...] a [...]/SP (Brasile), minorenne, Persona_1 rappresentata ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale Parte_1 Parte_1 Persona_2
3) , nato il [...] a [...]/GO (Brasile); Persona_3
4) , nato il [...] a [...]/GO (Brasile), minorenne, Parte_2 rappresentato ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e;
Persona_3 Persona_4
5) , nata il [...] a [...]/GO Parte_3
(Brasile); 6) , nato il [...] a [...]/GO Parte_4
(Brasile); 7) nata il [...] a [...]/GO Persona_5
(Brasile), minorenne, rappresentata ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e Parte_4 [...]
; Persona_6
8) , nato il [...] a [...]/GO Parte_5
(Brasile); 9) , nata il [...] a [...]/GO (Brasile); Parte_6
10) , nata il [...] a [...]/GO (Brasile), minorenne, Persona_7 rappresentata ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e Parte_6 Persona_8
[...]
11) , nata il [...] a [...]/GO (Brasile), Persona_9 minorenne, rappresentata ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e Parte_6 Persona_8
;
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1 12) , nato il [...] a [...]/GO (Brasile), Persona_10 minorenne, rappresentato ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e Parte_6 Persona_8
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[...]
13) , nata il [...] a [...]/GO (Brasile); Parte_7
14) , nata il [...] a [...]/GO (Brasile); Parte_8
15) , nata il [...] a [...]/GO (Brasile), minorenne, Persona_11 rappresentata ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e Parte_8 Persona_12
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16) nato il [...] a [...]/GO (Brasile), minorenne, Persona_13 rappresentato ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e Parte_8 Persona_12
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17) , nato il [...] a [...]/GO (Brasile; Parte_9
18) , nato il [...] a [...]/GO (Brasile); Parte_10
19) , nata il [...] a [...]/GO (Brasile), Persona_14 minorenne, rappresentata ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e Parte_10 Persona_15
[...]
20) , nata il [...] a [...]/GO (Brasile), Persona_16 minorenne, rappresentata ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e Parte_10 Persona_15
[...]
21) , nata il [...] a [...]/GO (Brasile), Persona_17 minorenne, rappresentata ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e Parte_10 Persona_15
[...]
22) , nata il [...] a [...]/GO (Brasile); Parte_11 tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Alessandro Storti e Giovanni Chiri, entrambi del Foro di Mantova RICORRENTI contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO
In esito all'udienza del 25 settembre 2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
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RILEVATO IN FATTO
1. Con atto depositato il 31/07/2023 i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 13/17 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.lgs., introdotto dalla Legge n. 206/22 a decorrere dal 22.6.22 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.lgs. n. 150/11 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito sommario di cognizione», ovvero semplificato per i ricorsi depositati dopo il 28.2.23, a norma del D.lgs. n. 149/22).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti deducono di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...] il [...], ed espongono che: Persona_18
- in data 4 settembre 1863, in Italia in Castel d'Ario (MN) nasceva Persona_18
, figlio di e e decedeva a Brodowski/SP il 19
[...] Persona_19 Persona_20 luglio 1933; denominato anche , Persona_18 Persona_18 Per_21
o non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come
[...] Persona_22 comprovato dal Certificato Negativo di Naturalizzazione, rilasciato in data 04 aprile 2023 dal Ministero della Giustizia e Pubblica Sicurezza Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento Migrazioni;
- in data 17 gennaio 1886, a Sorgà (VR), contraeva matrimonio Persona_18 con e dalla loro unione coniugale nasceva in Brasile, in data 28 Persona_23 settembre 1900, (MARTINHO); Parte_1
- in data 31 luglio 1929 contraeva matrimonio con e Parte_1 Persona_24 dalla loro unione coniugale nascevano:
o in data 2 giugno 1933 Persona_25
o in data 1° dicembre 1947 Controparte_2
Linea di discendenza Persona_25
- in data 18 settembre 1954 contraeva matrimonio con , Persona_25 Persona_26 passando lei a chiamarsi , e dalla loro unione coniugale nascevano: Persona_27
o in data 1° aprile 1956 ; Persona_28
o in data 15 gennaio 1959 ; Persona_3
o in data 18 luglio 1961 ; Persona_29
o in data 15 febbraio 1964 ; Controparte_3
- in data 5 luglio 1975 contraeva matrimonio con Persona_28 Parte_5
, passando lei a chiamarsi , e dalla
[...] Parte_12 loro unione coniugale nascevano gli odierni ricorrenti:
o in data 31 agosto 1976 ; quest'ultima in data 15 settembre Parte_6
2004 contraeva matrimonio con , passando lei a Persona_8 chiamarsi , e dalla loro unione coniugale Parte_6 nascevano gli odierni ricorrenti:
▪ in data 29 settembre 2008 ; Persona_7
3 ▪ in data 20 febbraio 2010 ; Persona_9
▪ in data 13 gennaio 2011 ; Persona_10
o in data 26 settembre 1977 ; Parte_7
o in data 15 gennaio 1981 E ; Parte_5 Parte_5
- dall'unione tra e nasceva in data 13 dicembre 1983 Persona_3 CP_4
, odierno ricorrente;
dall'unione di quest'ultimo con Persona_3 [...]
nasceva in data 19 agosto 2021 , Persona_4 Parte_2 odierno ricorrente;
- dall'unione tra e nascevano gli Persona_3 Controparte_5 odierni ricorrenti:
o in data 21 ottobre 1991 ; Parte_4 dall'unione di quest'ultimo con nasceva in data 8 Persona_6 luglio 2015 odierna ricorrente;
Persona_5
o in data 12 agosto 1996 ; Parte_3
- in data 26 giugno 1982 contraeva matrimonio religioso con Persona_29 [...]
passando lei a chiamarsi , e dalla loro Parte_10 Persona_30 unione coniugale nascevano gli odierni ricorrenti:
o in data 18 novembre 1982 ; Parte_11
o in data 11 marzo 1984 ; in data 28 giugno 2012 Parte_10 venivano registrati gli effetti civili del matrimonio religioso tra quest'ultimo e
[...]
e dalla loro unione coniugale nascevano le odierne ricorrenti: Persona_15 Per_1
▪ in data 5 settembre 2017 ; Persona_14
▪ in data 29 gennaio 2019 ; Persona_16
▪ in data 29 gennaio 2019 ; Persona_17
- in data 3 marzo 1986 contraeva matrimonio con Controparte_3 Persona_31
(per poi divorziare nel 2009) e dalla loro unione coniugale nascevano gli odierni ricorrenti:
o in data 26 luglio 1986 ; quest'ultima in data 13 maggio Parte_8
2017 contraeva matrimonio con e Persona_12 dalla loro unione coniugale nascevano gli odierni ricorrenti:
▪ in data 26 ottobre 2022 ; Persona_11
▪ in data 26 ottobre 2022 ; Persona_13
o in data 5 novembre 1988 ; Parte_9
Linea di discendenza Controparte_2
- in data 20 aprile 1974 contraeva matrimonio con Controparte_2 Persona_32
e dalla loro unione coniugale nasceva in data 29 luglio 1977 Parte_13 [...]
odierno ricorrente;
Per_33 Parte_1
- in data 10 novembre 2007 contraeva matrimonio Parte_1 religioso con e dalla loro unione coniugale nasceva in data 29 marzo 2010 Persona_2
odierna ricorrente. Persona_1
3. Il , tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è costituito in giudizio Controparte_1 il 22 maggio 2024, chiedendo di valutare nel merito la domanda previo accertamento di eventuali cause
4 estintive del diritto.
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato in data 6 agosto 2025, non ha formulato conclusioni.
5. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 25 settembre 2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. In data 16 settembre 2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
* * *
RITENUTO IN DIRITTO
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/94) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle Autorità Consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
- lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Persona_34 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
- con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di OR MA II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
- continuavano tuttavia ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
- il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
- il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
- i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano dunque diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
- la Legge n. 555/1912 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del Codice Civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10 co. 3);
- con la Costituzione entrata in vigore l'1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
- anni dopo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1983, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella
5 parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del Codice Civile del 1865, sopra riportati;
- per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. n. 4466/09);
- da ultimo, la vigente Legge n. 91/92 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1).
2.2. Con particolare riferimento ai ricorrenti del Brasile, si era posto il problema della c.d. Grande Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del 13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (sent. n. 25318/22).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/22 ha definito inoltre il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova
6 della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva».
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Di contro, il si è limitato a evocare l'accertamento di eventuali fattispecie Controparte_1 estintive del diritto, senza nemmeno allegarle (né aver provato una richiesta di informazioni all'Autorità Consolare, anche eventualmente per il tramite dell'Ufficiale dello stato civile del Comune competente).
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
4. A margine, con particolare riguardo ai ricorrenti minorenni, merita sottolineare come non sia necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, poiché l'art. 320 c.c. la impone soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente ad oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per il minore.
5. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente, sussistono giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite. Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati a un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
- dichiara che:
1) nato il [...] a [...]/SP Parte_1
(Brasile); 2) nata il [...] a [...]/SP (Brasile); Persona_1
3) , nato il [...] a [...]/GO (Brasile); Persona_3
4) , nato il [...] a [...]/GO (Brasile); Parte_2
5) , nata il [...] a [...]/GO Parte_3
(Brasile); 6) , nato il [...] a [...]/GO Parte_4
(Brasile); 7) nata il [...] a [...]/GO Persona_5
7 (Brasile); 8) , nato il [...] a [...]/GO Parte_5
(Brasile); 9) , nata il [...] a [...]/GO (Brasile); Parte_6
10) , nata il [...] a [...]/GO (Brasile); Persona_7
11) , nata il [...] a [...]/GO (Brasile); Persona_9
12) , nato il [...] a [...]/GO (Brasile); Persona_10
13) , nata il [...] a [...]/GO (Brasile); Parte_7
14) , nata il [...] a [...]/GO (Brasile); Parte_8
15) , nata il [...] a [...]/GO (Brasile); Persona_11
16) nato il [...] a [...]/GO (Brasile); Persona_13
17) , nato il [...] a [...]/GO (Brasile; Parte_9
18) , nato il [...] a [...]/GO (Brasile); Parte_10
19) , nata il [...] a [...]/GO (Brasile); Persona_14
20) , nata il [...] a [...]/GO (Brasile); Persona_16
21) , nata il [...] a [...]/GO (Brasile); Persona_17
22) , nata il [...] a [...]/GO (Brasile); Parte_11
meglio generalizzati nel ricorso, sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere Controparte_1 agli adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'Autorità Consolare;
- compensa per intero le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 17 ottobre 2025
Il giudice Luciano Ambrosoli
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