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Ordinanza 3 aprile 2025
Ordinanza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, ordinanza 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 20/2025 RG VG
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di conIGlio nella persona dei Magistrati:
dott. Daniele Venier Presidente dott. Alberto Valle ConIGliere dott. Sergio Carnimeo ConIGliere relatore ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa iscritta al n. 20/2025 V.G., promossa con reclamo ex art.473 bis.24 c.p.c. depositato il 30.1.2025 da:
- nato in [...] l'[...], cittadino ucraino domiciliato Parte_1 presso il Centro rifugiati ucraini sito in Maniago, via F. Calvi n. 4, proponente istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in data 30.1.2025, avanti al ConIGlio dell'Ordine Forense di Trieste, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Casarotto, del foro di Pordenone, anche domiciliatario presso lo studio in Pordenone via dei
Molini 3, come da comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 19.2.2025
e procura prodotta telematicamente;
reclamante - resistente nei confronti di
- nata in [...] il [...] e residente a [...]
Trieste n. 3/A, elettivamente domiciliata in Pordenone, Corso Vittorio Emanuele II n.
30 presso lo studio dell'Avv. Sabrina Zanutel, che la rappresenta e difende, giusta mandato rilasciato in calce al ricorso ex artt. 337-bis c.c. e 473-bis.12 c.p.c. di data
9.9.2024, in attesa della delibera di ammissione al patrocinio a Spese dello Stato come da richiesta depositata presso il ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste in data
13.03.2025;
con la partecipazione del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trieste, il quale, in data 5.3.2025 ha concluso per il rigetto del reclamo;
avente ad oggetto: reclamo avverso l'ordinanza ex art. 473bis.23 c.p.c. emessa in data
23.1.2025, del Tribunale di Pordenone, nel procedimento R.G.1803/2024 R.G.
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.3.2025, osserva
Premesse
1 1. Dalla relazione, non matrimoniale, tra le parti sono nate le figlie Persona_1
(30.10.2010) ed (20.12.2011), attualmente residenti con la madre in Persona_2
Comune di Sacile Via Trieste n. 3/A.
2. Pende avanti al Tribunale di Pordenone il procedimento civile introdotto con ricorso dalla IG.ra per la disciplina di affidamento e mantenimento delle CP_1 figlie.
3. Le parti, pur offrendo allegazioni discordandi su molti punti della vicenda, convergono sul fatto che la convivenza sarebbe comunque cessata nel 2012 (così, fin dal ricorso la difesa della IGnora e, con precisazione nella memoria CP_1 depositata il 12.12.2024 la difesa del IG. ). Pt_1
Il provvedimento reclamato
4.1. Il Giudice istruttore del Tribunale di Pordenone, con ordinanza di data 23.1.2025, fatti salvi approfondimenti istruttori (con indagine conoscitiva del Consultorio
Familiare e in merito a redditi e patrimoni delle parti), ha assunto, in via temporanea e urgente, le seguenti statuizioni:
- affidamento esclusivo delle figlie alla madre, con potere di assumere anche autonomamente le decisioni di maggior interesse per le minori (istruzione, educazione, salute, residenza abituale, rilascio di documenti validi per l'espatrio);
- collocamento delle minori prevalentemente presso la madre;
- sospensione delle visite libere tra padre e figlie, con incarico al Consultorio
Familiare di Sacile di intraprendere, ove possibile, colloqui tra il padre e le figlie per promuovere un'organizzazione di visite funzionale all'effettiva costruzione di un legame affettivo;
- obbligo, a carico del padre, di contribuire al mantenimento delle figlie mediante versamento alla madre di euro 300,00 mensili, con decorrenza dalla domanda;
- spese straordinarie per le figlie divise al 50% tra i genitori, come da Protocollo
d'intesa tra magistrati ed avvocati sulle spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio, stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018;
- assegno unico universale interamente percepito dalla madre.
4.2. A tali decisioni è giunto il giudice di primo grado tenendo in conto i seguenti elementi.
Quanto all'affidamento e al collocamento:
- il padre ha allegato di non disporre né di abitazione (ha affermato di vivere presso un centro rifugiati ucraini in Maniago), né di occupazione lavorativa;
- sempre relativamente al IG. , non sarebbe nota, né tantomeno documentata, Pt_1 la situazione attuale quanto a titolo di permanenza in Italia;
- dall'indagine conoscitiva affidata al Consultorio Familiare è emerso che le figlie individuano nella madre il genitore di riferimento e vedono il padre saltuariamente,
2 qualche volta l'anno, senza preavviso;
inoltre, il tentativo di concordare una calendarizzazione delle frequentazioni ha incontrato il disaccordo del IG. ; le Pt_1 figlie, dopo il fallimento di autonomi tentativi di concordare date di incontri e dopo agiti aggressivi del padre nei confronti della madre, si sono “schierate” a difesa della seconda.
Per il resto, il Tribunale ha ritenuto sussistente la capacità lavorativa in capo al IG.
, disponendo, a suo carico, un contributo mensile, pur minimo, al relativo Pt_1 mantenimento, in attesa di ulteriori approfondimenti.
Il reclamo del IG. Pt_1
5. Con il ricorso sopraindicato, il IG. ha chiesto la sospensione e la revoca del Pt_1 provvedimento, e, in subordine, l'affidamento condiviso delle figlie, con esclusione di contributi al relativo mantenimento a suo carico.
5.1. Quanto alla storia personale e di coppia riferisce il reclamante che:
- è nato e vissuto in Ucraina, dove lavorava come elettricista e possedeva un appartamento;
- nel gennaio 2000 è venuto in Italia lavorando come autotrasportatore;
- ha intrapreso una relazione con la IG.ra con la quale avrebbe convissuto CP_1 dal 2008 al 2012, prima in un appartamento in locazione, poi in una casa acquistata con denaro prevalentemente del ma intestata alla;
Pt_1 CP_1
- dato il lavoro svolto il era sempre fuori casa dal lunedì al mercoledì, ma per Pt_1 il resto della settimana ha sempre cercato di trascorrere il tempo con i propri familiari;
- nel 2012 l'ex compagna avrebbe improvvisamente cambiato la serratura di casa, impedendogli di mantenere uno stabile rapporto con le figlie;
- dopo essere rientrato in Ucraina è tornato in Italia allo scoppio della guerra con la
Russia, e, tuttora, si trova in Italia con un permesso di soggiorno quale esule ucraino.
5.2. Sostiene il reclamante di avere sempre tenuto rapporti e contatti con le figlie, da lui talvolta anche aiutate con acquisti di beni e spese, anche con l'aiuto di propri parenti (i fratelli in Ucraina avrebbero un'attività di trasporto). Sarebbe quindi errato,
e fondata su una lettura parziale dei dati a disposizione, la decisione sull'affidamento esclusivo rafforzato alla madre. Il buon rapporto sarebbe alla base della sua richiesta di permanere in Italia ex art.31 D.L.vo 286/98.
La , per contro, avrebbe sempre ostacolato il rapporto padre – figlie. CP_1
Tra le spese da lui sostenute per le figlie allega: quelle per cure dentali e oculistiche,
l'acquisto di un pianoforte, l'iscrizione a corsi di musica, le spese per il materiale scolastico, per PC, telefoni cellulari, vestiario e bollette domestiche.
A riprova del buon rapporto con le figlie vi sarebbe anche la produzione di messaggi telefonici: spesso sono le figlie a chiedergli acquisti, o l'ex compagna a chiedergli accompagnamenti.
3 5.3. Sostiene, inoltre, di non avere disponibilità economiche per poter sostenere un contributo al mantenimento delle figlie: sarebbe disoccupato, vivrebbe solo grazie ad aiuti e sussidi (buoni spesa e un contributo di 300 euro annui), dormendo in un furgone e frequentando un centro rifugiati a Maniago, starebbe, inoltre, seguendo un corso di lingua italiana. L'unica ulteriore entrata economica sarebbe una pensione di invalidità di 60 euro mensili, percepita a seguito di un infarto subito nel 2016.
Un connazionale gli presterebbe, al bisogno, un'automobile, non avrebbe accesso ai suoi conti e ai suoi beni in Ucraina.
Manifesta la disponibilità a contribuire saltuariamente, a spese e acquisti direttamente in favore delle figlie.
Non sarebbe in grado di depositare documentazione sulle proprie entrate, non avendo percepito redditi.
5.4. Per contro, la IG.ra si troverebbe in condizioni economiche CP_1 decisamente migliori: vivrebbe in una casa di proprietà acquistata, nel 2012, con denaro prevalentemente datole dal , avrebbe un lavoro e percepirebbe uno Pt_1 stipendio di 1.200 – 1.300 euro al mese, incasserebbe ulteriori entrate dall'affitto di stanze a connazionali. L'eIGuità dei flussi riscontrabili dagli estratti conto prodotti sarebbe prova dell'esistenza di incassi o altre entrate non tracciabili.
Le difese della reclamata CP_1
6. Con comparsa depositata 13.3.2025 si è costituita la IG.ra , resistendo, CP_1 chiedendo la conferma del provvedimento reclamato e svolgendo le seguenti difese.
6.1. Quanto all'affidamento esclusivo ha richiamato gli esiti dell'indagine sociale svolta dai Servizi e il contenuto delle dichiarazioni delle figlie presso il Consultorio incaricato. Emergerebbe chiaramente che le minori individuano nella madre il genitore di riferimento.
6.2. A conferma dell'assunta inadeguatezza paterna ha evidenziato che:
- ad oggi le visite con le figlie non sono riprese e il padre ha rifiutato le visite protette;
- il reclamante ha mostrato, sia durante i colloqui in consultorio, sia in udienza, di non sapersi trattenere da comportamenti minacciosi e da condotte esplicitamente aggressive;
- il reclamante ha mostrato scarsissima consapevolezza e rispetto della privacy delle figlie, avendo pubblicato su Facebook atti del procedimento di primo grado e l'ordinanza reclamata, rendendo così leggibili alle figlie sia i contenuti degli atti sia i commenti di terzi, ed anche varie fotografie che lo riprendevano nell'atto di portare beni materiali alle figlie o pagare bollette;
- ha effettuato vari appostamenti nei pressi dell'abitazione dell'ex compagna e delle figlie, sporgendo infondate denunce per l'asserita presenza di clandestini in casa, con conseguente contro querela sporta dalla . CP_1
4 6.3. Quanto agli aspetti economici la reclamata sostiene che l'ex compagno lavori per l'impresa familiare ucraina di autotrasporti. La sua reale disponibilità di denaro sarebbe dimostrata dalla rapidità con la quale, quando richiesto, ha provveduto a singole spese (corso di musica, dentista, pellet) e dal tipo di acquisti effettuati (un tapis roulant nel 2024, cellulari e cuffie per Iphone).
In ogni caso il ha piena capacità lavorativa. Pt_1
La , per contro, nel corso degli anni è stata presa in carico dai Servizi Sociali CP_1 anche dal punto di vista economico. Periodicamente, una o due volte l'anno, ospita in
Italia, in casa, la propria sorella con il suo nucleo familiare e, da ultimo, riceve anche aiuti economici dalla sorella.
Dal mese di febbraio ha reperito un lavoro part- time, mentre inizierà a percepire l'assegno unico per le figlie da aprile 2025.
Del tutto irrilevanti, in questa sede, eventuali questioni sulla casa, peraltro con contestazione delle allegazioni avversarie sul punto.
Il procedimento di reclamo
7. All'udienza del 25.3.2025 le parti hanno insistito nelle rispettive richieste e difese e la Corte di è riservata.
RITENUTO CHE
8. Il reclamo è infondato e dev'essere rigettato.
8.1. Il reclamante non ha fornito né allegazioni né prove idonee a sorreggere una decisione diversa da quella assunta dal giudice di primo grado, qui condivisa integralmente.
L'atteggiamento tenuto dal nei rapporti con gli operatori di Servizi Sociali e Pt_1
Consultorio di Sacile, nella specie dell'indisponibilità a svolgere visite protette e a concordare un calendario predeterminato di visite alle figlie (relazione datata
13.12.2024) non ha trovato alcuna giustificazione, ed integra una condotta pregiudizievole per le figlie, oltre a manifestare scarsa considerazione per le eIGenze della prole.
D'altro canto, è pacifico che la convivenza tra le parti, controversa la precedente durata e l'intensità della stessa, sia cessata quando le figlie avevano appena uno e due anni circa, oramai 13 anni fa e che, da allora, le bambine hanno sempre vissuto la loro quotidianità con la sola madre.
In altri termini, l'atteggiamento non collaborativo, proprio in relazione alla possibilità di mantenere una frequentazione periodica delle figlie, la rigidità manifestata con gli operatori pubblici incaricati dal Tribunale, come pure lo scarso autocontrollo manifestato anche in udienza, sono tutti indici sufficienti a giustificare, unitamente alla limitatissima esperienza di convivenza con le figlie, l'affidamento esclusivo come ritenuto dal giudice reclamato.
5 8.2. Quanto agli aspetti economici, il reclamante non ha replicato in alcun modo alle contestazioni della controparte e non ha né chiarito né, tantomeno, documentato, il titolo di permanenza in Italia.
Pacifico, poi, desumendosi dalle stesse allegazioni del reclamante, è il possesso di capacità lavorativa anche specifica: il lavoro di elettricista in Ucraina e quello di autotrasportatore in impresa di famiglia, in Italia e Ucraina.
Salvi ulteriori approfondimenti istruttori sono del tutto non credibili le affermazioni relative ad uno stato di totale indigenza, anche tenendo conto delle ulteriori repliche – non contestate specificatamente nemmeno in udienza – circa acquisti di beni non di prima necessità (tapis roulant, accessori per telefoni di marca, pianoforte) da lui operati per le figlie.
Ad ogni modo, pacifica la capacità lavorativa (lo stesso ha riferito agli Pt_1 assistenti sociali, nella citata relazione, di svolgere tuttora la professione di autotrasportatore e, all'udienza del 20.1.2025, in presenza di un interprete, ha dichiarato di avere conseguito la laurea in ingegneria meccanica), nulla ha allegato il reclamante a giustificazione del suo attuale stato di disoccupazione, né eventuali ricerche di posti di lavoro e neppure una qualche iscrizione in liste, anche speciali, di collocamento.
9. Dal rigetto del reclamo discende la condanna del reclamante alle spese, liquidate avendo a riferimento il parametro per cause di valore indeterminabile e complessità bassa, ed escluse le fasi istruttoria e decisionale, in ragione dell'assenza di istruttoria o trattazione e della limitata complessità della discussione.
Essendo la resistente ammessa al patrocinio a spese dello Stato - mentre ad oggi non si hanno notizie circa l'esito dell'analoga domanda presentata dal ricorrente – il pagamento dovrà essere effettuato all'Erario ex art. 133 DPR 115/2002.
PQM
Visto l'art. 473bis .24 c.p.c.
rigetta il reclamo proposto da Parte_1
Condanna il reclamante a rifondere alla controparte Parte_1 CP_1
le spese del presente reclamo, liquidate in complessivi €.3.200,00 per
[...] compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% dei compensi oltre iva e cna come per legge;
tali somme dovranno essere pagate direttamente all'Erario ex art. 133 DPR 115/2002.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Trieste, 2 aprile 2025.
Il ConIGliere estensore Il Presidente
dott. Sergio Carnimeo dott. Daniele Venier
6 7
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di conIGlio nella persona dei Magistrati:
dott. Daniele Venier Presidente dott. Alberto Valle ConIGliere dott. Sergio Carnimeo ConIGliere relatore ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa iscritta al n. 20/2025 V.G., promossa con reclamo ex art.473 bis.24 c.p.c. depositato il 30.1.2025 da:
- nato in [...] l'[...], cittadino ucraino domiciliato Parte_1 presso il Centro rifugiati ucraini sito in Maniago, via F. Calvi n. 4, proponente istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in data 30.1.2025, avanti al ConIGlio dell'Ordine Forense di Trieste, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Casarotto, del foro di Pordenone, anche domiciliatario presso lo studio in Pordenone via dei
Molini 3, come da comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 19.2.2025
e procura prodotta telematicamente;
reclamante - resistente nei confronti di
- nata in [...] il [...] e residente a [...]
Trieste n. 3/A, elettivamente domiciliata in Pordenone, Corso Vittorio Emanuele II n.
30 presso lo studio dell'Avv. Sabrina Zanutel, che la rappresenta e difende, giusta mandato rilasciato in calce al ricorso ex artt. 337-bis c.c. e 473-bis.12 c.p.c. di data
9.9.2024, in attesa della delibera di ammissione al patrocinio a Spese dello Stato come da richiesta depositata presso il ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste in data
13.03.2025;
con la partecipazione del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trieste, il quale, in data 5.3.2025 ha concluso per il rigetto del reclamo;
avente ad oggetto: reclamo avverso l'ordinanza ex art. 473bis.23 c.p.c. emessa in data
23.1.2025, del Tribunale di Pordenone, nel procedimento R.G.1803/2024 R.G.
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.3.2025, osserva
Premesse
1 1. Dalla relazione, non matrimoniale, tra le parti sono nate le figlie Persona_1
(30.10.2010) ed (20.12.2011), attualmente residenti con la madre in Persona_2
Comune di Sacile Via Trieste n. 3/A.
2. Pende avanti al Tribunale di Pordenone il procedimento civile introdotto con ricorso dalla IG.ra per la disciplina di affidamento e mantenimento delle CP_1 figlie.
3. Le parti, pur offrendo allegazioni discordandi su molti punti della vicenda, convergono sul fatto che la convivenza sarebbe comunque cessata nel 2012 (così, fin dal ricorso la difesa della IGnora e, con precisazione nella memoria CP_1 depositata il 12.12.2024 la difesa del IG. ). Pt_1
Il provvedimento reclamato
4.1. Il Giudice istruttore del Tribunale di Pordenone, con ordinanza di data 23.1.2025, fatti salvi approfondimenti istruttori (con indagine conoscitiva del Consultorio
Familiare e in merito a redditi e patrimoni delle parti), ha assunto, in via temporanea e urgente, le seguenti statuizioni:
- affidamento esclusivo delle figlie alla madre, con potere di assumere anche autonomamente le decisioni di maggior interesse per le minori (istruzione, educazione, salute, residenza abituale, rilascio di documenti validi per l'espatrio);
- collocamento delle minori prevalentemente presso la madre;
- sospensione delle visite libere tra padre e figlie, con incarico al Consultorio
Familiare di Sacile di intraprendere, ove possibile, colloqui tra il padre e le figlie per promuovere un'organizzazione di visite funzionale all'effettiva costruzione di un legame affettivo;
- obbligo, a carico del padre, di contribuire al mantenimento delle figlie mediante versamento alla madre di euro 300,00 mensili, con decorrenza dalla domanda;
- spese straordinarie per le figlie divise al 50% tra i genitori, come da Protocollo
d'intesa tra magistrati ed avvocati sulle spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio, stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018;
- assegno unico universale interamente percepito dalla madre.
4.2. A tali decisioni è giunto il giudice di primo grado tenendo in conto i seguenti elementi.
Quanto all'affidamento e al collocamento:
- il padre ha allegato di non disporre né di abitazione (ha affermato di vivere presso un centro rifugiati ucraini in Maniago), né di occupazione lavorativa;
- sempre relativamente al IG. , non sarebbe nota, né tantomeno documentata, Pt_1 la situazione attuale quanto a titolo di permanenza in Italia;
- dall'indagine conoscitiva affidata al Consultorio Familiare è emerso che le figlie individuano nella madre il genitore di riferimento e vedono il padre saltuariamente,
2 qualche volta l'anno, senza preavviso;
inoltre, il tentativo di concordare una calendarizzazione delle frequentazioni ha incontrato il disaccordo del IG. ; le Pt_1 figlie, dopo il fallimento di autonomi tentativi di concordare date di incontri e dopo agiti aggressivi del padre nei confronti della madre, si sono “schierate” a difesa della seconda.
Per il resto, il Tribunale ha ritenuto sussistente la capacità lavorativa in capo al IG.
, disponendo, a suo carico, un contributo mensile, pur minimo, al relativo Pt_1 mantenimento, in attesa di ulteriori approfondimenti.
Il reclamo del IG. Pt_1
5. Con il ricorso sopraindicato, il IG. ha chiesto la sospensione e la revoca del Pt_1 provvedimento, e, in subordine, l'affidamento condiviso delle figlie, con esclusione di contributi al relativo mantenimento a suo carico.
5.1. Quanto alla storia personale e di coppia riferisce il reclamante che:
- è nato e vissuto in Ucraina, dove lavorava come elettricista e possedeva un appartamento;
- nel gennaio 2000 è venuto in Italia lavorando come autotrasportatore;
- ha intrapreso una relazione con la IG.ra con la quale avrebbe convissuto CP_1 dal 2008 al 2012, prima in un appartamento in locazione, poi in una casa acquistata con denaro prevalentemente del ma intestata alla;
Pt_1 CP_1
- dato il lavoro svolto il era sempre fuori casa dal lunedì al mercoledì, ma per Pt_1 il resto della settimana ha sempre cercato di trascorrere il tempo con i propri familiari;
- nel 2012 l'ex compagna avrebbe improvvisamente cambiato la serratura di casa, impedendogli di mantenere uno stabile rapporto con le figlie;
- dopo essere rientrato in Ucraina è tornato in Italia allo scoppio della guerra con la
Russia, e, tuttora, si trova in Italia con un permesso di soggiorno quale esule ucraino.
5.2. Sostiene il reclamante di avere sempre tenuto rapporti e contatti con le figlie, da lui talvolta anche aiutate con acquisti di beni e spese, anche con l'aiuto di propri parenti (i fratelli in Ucraina avrebbero un'attività di trasporto). Sarebbe quindi errato,
e fondata su una lettura parziale dei dati a disposizione, la decisione sull'affidamento esclusivo rafforzato alla madre. Il buon rapporto sarebbe alla base della sua richiesta di permanere in Italia ex art.31 D.L.vo 286/98.
La , per contro, avrebbe sempre ostacolato il rapporto padre – figlie. CP_1
Tra le spese da lui sostenute per le figlie allega: quelle per cure dentali e oculistiche,
l'acquisto di un pianoforte, l'iscrizione a corsi di musica, le spese per il materiale scolastico, per PC, telefoni cellulari, vestiario e bollette domestiche.
A riprova del buon rapporto con le figlie vi sarebbe anche la produzione di messaggi telefonici: spesso sono le figlie a chiedergli acquisti, o l'ex compagna a chiedergli accompagnamenti.
3 5.3. Sostiene, inoltre, di non avere disponibilità economiche per poter sostenere un contributo al mantenimento delle figlie: sarebbe disoccupato, vivrebbe solo grazie ad aiuti e sussidi (buoni spesa e un contributo di 300 euro annui), dormendo in un furgone e frequentando un centro rifugiati a Maniago, starebbe, inoltre, seguendo un corso di lingua italiana. L'unica ulteriore entrata economica sarebbe una pensione di invalidità di 60 euro mensili, percepita a seguito di un infarto subito nel 2016.
Un connazionale gli presterebbe, al bisogno, un'automobile, non avrebbe accesso ai suoi conti e ai suoi beni in Ucraina.
Manifesta la disponibilità a contribuire saltuariamente, a spese e acquisti direttamente in favore delle figlie.
Non sarebbe in grado di depositare documentazione sulle proprie entrate, non avendo percepito redditi.
5.4. Per contro, la IG.ra si troverebbe in condizioni economiche CP_1 decisamente migliori: vivrebbe in una casa di proprietà acquistata, nel 2012, con denaro prevalentemente datole dal , avrebbe un lavoro e percepirebbe uno Pt_1 stipendio di 1.200 – 1.300 euro al mese, incasserebbe ulteriori entrate dall'affitto di stanze a connazionali. L'eIGuità dei flussi riscontrabili dagli estratti conto prodotti sarebbe prova dell'esistenza di incassi o altre entrate non tracciabili.
Le difese della reclamata CP_1
6. Con comparsa depositata 13.3.2025 si è costituita la IG.ra , resistendo, CP_1 chiedendo la conferma del provvedimento reclamato e svolgendo le seguenti difese.
6.1. Quanto all'affidamento esclusivo ha richiamato gli esiti dell'indagine sociale svolta dai Servizi e il contenuto delle dichiarazioni delle figlie presso il Consultorio incaricato. Emergerebbe chiaramente che le minori individuano nella madre il genitore di riferimento.
6.2. A conferma dell'assunta inadeguatezza paterna ha evidenziato che:
- ad oggi le visite con le figlie non sono riprese e il padre ha rifiutato le visite protette;
- il reclamante ha mostrato, sia durante i colloqui in consultorio, sia in udienza, di non sapersi trattenere da comportamenti minacciosi e da condotte esplicitamente aggressive;
- il reclamante ha mostrato scarsissima consapevolezza e rispetto della privacy delle figlie, avendo pubblicato su Facebook atti del procedimento di primo grado e l'ordinanza reclamata, rendendo così leggibili alle figlie sia i contenuti degli atti sia i commenti di terzi, ed anche varie fotografie che lo riprendevano nell'atto di portare beni materiali alle figlie o pagare bollette;
- ha effettuato vari appostamenti nei pressi dell'abitazione dell'ex compagna e delle figlie, sporgendo infondate denunce per l'asserita presenza di clandestini in casa, con conseguente contro querela sporta dalla . CP_1
4 6.3. Quanto agli aspetti economici la reclamata sostiene che l'ex compagno lavori per l'impresa familiare ucraina di autotrasporti. La sua reale disponibilità di denaro sarebbe dimostrata dalla rapidità con la quale, quando richiesto, ha provveduto a singole spese (corso di musica, dentista, pellet) e dal tipo di acquisti effettuati (un tapis roulant nel 2024, cellulari e cuffie per Iphone).
In ogni caso il ha piena capacità lavorativa. Pt_1
La , per contro, nel corso degli anni è stata presa in carico dai Servizi Sociali CP_1 anche dal punto di vista economico. Periodicamente, una o due volte l'anno, ospita in
Italia, in casa, la propria sorella con il suo nucleo familiare e, da ultimo, riceve anche aiuti economici dalla sorella.
Dal mese di febbraio ha reperito un lavoro part- time, mentre inizierà a percepire l'assegno unico per le figlie da aprile 2025.
Del tutto irrilevanti, in questa sede, eventuali questioni sulla casa, peraltro con contestazione delle allegazioni avversarie sul punto.
Il procedimento di reclamo
7. All'udienza del 25.3.2025 le parti hanno insistito nelle rispettive richieste e difese e la Corte di è riservata.
RITENUTO CHE
8. Il reclamo è infondato e dev'essere rigettato.
8.1. Il reclamante non ha fornito né allegazioni né prove idonee a sorreggere una decisione diversa da quella assunta dal giudice di primo grado, qui condivisa integralmente.
L'atteggiamento tenuto dal nei rapporti con gli operatori di Servizi Sociali e Pt_1
Consultorio di Sacile, nella specie dell'indisponibilità a svolgere visite protette e a concordare un calendario predeterminato di visite alle figlie (relazione datata
13.12.2024) non ha trovato alcuna giustificazione, ed integra una condotta pregiudizievole per le figlie, oltre a manifestare scarsa considerazione per le eIGenze della prole.
D'altro canto, è pacifico che la convivenza tra le parti, controversa la precedente durata e l'intensità della stessa, sia cessata quando le figlie avevano appena uno e due anni circa, oramai 13 anni fa e che, da allora, le bambine hanno sempre vissuto la loro quotidianità con la sola madre.
In altri termini, l'atteggiamento non collaborativo, proprio in relazione alla possibilità di mantenere una frequentazione periodica delle figlie, la rigidità manifestata con gli operatori pubblici incaricati dal Tribunale, come pure lo scarso autocontrollo manifestato anche in udienza, sono tutti indici sufficienti a giustificare, unitamente alla limitatissima esperienza di convivenza con le figlie, l'affidamento esclusivo come ritenuto dal giudice reclamato.
5 8.2. Quanto agli aspetti economici, il reclamante non ha replicato in alcun modo alle contestazioni della controparte e non ha né chiarito né, tantomeno, documentato, il titolo di permanenza in Italia.
Pacifico, poi, desumendosi dalle stesse allegazioni del reclamante, è il possesso di capacità lavorativa anche specifica: il lavoro di elettricista in Ucraina e quello di autotrasportatore in impresa di famiglia, in Italia e Ucraina.
Salvi ulteriori approfondimenti istruttori sono del tutto non credibili le affermazioni relative ad uno stato di totale indigenza, anche tenendo conto delle ulteriori repliche – non contestate specificatamente nemmeno in udienza – circa acquisti di beni non di prima necessità (tapis roulant, accessori per telefoni di marca, pianoforte) da lui operati per le figlie.
Ad ogni modo, pacifica la capacità lavorativa (lo stesso ha riferito agli Pt_1 assistenti sociali, nella citata relazione, di svolgere tuttora la professione di autotrasportatore e, all'udienza del 20.1.2025, in presenza di un interprete, ha dichiarato di avere conseguito la laurea in ingegneria meccanica), nulla ha allegato il reclamante a giustificazione del suo attuale stato di disoccupazione, né eventuali ricerche di posti di lavoro e neppure una qualche iscrizione in liste, anche speciali, di collocamento.
9. Dal rigetto del reclamo discende la condanna del reclamante alle spese, liquidate avendo a riferimento il parametro per cause di valore indeterminabile e complessità bassa, ed escluse le fasi istruttoria e decisionale, in ragione dell'assenza di istruttoria o trattazione e della limitata complessità della discussione.
Essendo la resistente ammessa al patrocinio a spese dello Stato - mentre ad oggi non si hanno notizie circa l'esito dell'analoga domanda presentata dal ricorrente – il pagamento dovrà essere effettuato all'Erario ex art. 133 DPR 115/2002.
PQM
Visto l'art. 473bis .24 c.p.c.
rigetta il reclamo proposto da Parte_1
Condanna il reclamante a rifondere alla controparte Parte_1 CP_1
le spese del presente reclamo, liquidate in complessivi €.3.200,00 per
[...] compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% dei compensi oltre iva e cna come per legge;
tali somme dovranno essere pagate direttamente all'Erario ex art. 133 DPR 115/2002.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Trieste, 2 aprile 2025.
Il ConIGliere estensore Il Presidente
dott. Sergio Carnimeo dott. Daniele Venier
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