Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 1433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1433 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 14906/2021
T R I B U N A L E D I P A L E R M O
Sezione quinta civile
VERBALE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE EX ART. 281 SEXIES CPC
MEDIANTE COLLEGAMENTI AUDIOVISIVI (ART. 127 BIS C.P.C.)
All'udienza del giorno 31 marzo 2025 alle ore 10,05 viene chiamata la causa R.G.
n. 14906 dell'anno 2021 promossa da
Parte_1
CONTRO
+ 2 Parte_2 sono presenti in videocollegamento mediante il software Microsoft Teams all'aula di udienza virtuale del sottoscritto Giudice dott.ssa Giovanna Nozzetti, l'avv. Bisso per l'appellante, l'avv. Tarantino per , l'avv. Salvatore Gentile Alletto per Pt_2
Contr e l'avv. Martina Silvani in sost. Avv. Tamburini per l' nonché il CP_1
dott. Salvatore Geraci ai fini della pratica forense.
IL GIUDICE prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti, invita i difensori a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e avverte che ne è vietata la registrazione.
I procuratori dichiarano, ai sensi dell'art. 196 duodecies disp att. cpc, che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati.
I difensori e le parti si impegnano a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
I difensori si riportano alle rispettive deduzioni e conclusioni riportate nel verbale della scorsa udienza e chiedono che la causa sia decisa.
Il Giudice
Pone la causa in decisione, riservandosi di deliberare al termine della camera di
1
consiglio.
All'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione in assenza delle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Nozzetti, all'udienza del 31 marzo 2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
SENTENZA
nella causa iscritta al n.14906 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Ignazia Rosalba Bisso ( , Email_1
giusta procura depositata in copia nel fascicolo informatico
– appellante –
E
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), elettivamente domiciliato press l'avv. Antonino Tarantino (pec: C.F._2
che lo rappresenta e difende per mandato a margine Email_2
dell'atto di citazione del 5.2.2019
E
(P.I. ), in persona del suo Controparte_3 P.IVA_1
procuratore speciale, in forza di procura speciale autenticata dal Notaio CP_4
del Distretto di Milano, rappresentato e difeso, per mandato depositato nel Persona_1
fascicolo informatico, dall'avv. Maurizio Tamburini (pec: Email_3
E
2 R.G. 14906/2021
P.Iva , in persona del legale rappresentante Parte_3 P.IVA_2 pro tempore, rappresentato e difeso – giusta procura rilasciata su supporto cartaceo, depositato in copia informatica – dagli avv.ti Salvatore Gentile Alletto (pec:
e Riccardo Gentile (pec: Email_4 Email_5
– appellati –
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale. dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite;
respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: accoglie l'appello proposto da con l'atto di citazione del Parte_1
5.11.2021 e, in parziale riforma della sentenza n. 2513/21 emessa il 30 settembre
2021 dal Giudice di Pace di Palermo, dichiara che il sinistro si è verificato per fatto
e colpa esclusivi di , rigetta le domande da costui proposte Parte_2 con l'atto di citazione notificato in data 8-12.2.2019 e condanna Parte_2
e l' , in solido tra loro, a pagare all'appellante
[...] Controparte_3
l'ulteriore importo di € 1.875,67 a titolo risarcitorio, oltre interessi dalla data del sinistro;
condanna inoltre e l , in Parte_2 Controparte_3 solido, a rifondere a le spese del giudizio di primo grado, liquidate in Parte_1 complessivi € 1.442,00 di cui € 1.205,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso pese forfetarie nella misura del 15% dei compensi, e le spese di questo giudizio di appello, liquidate in complessivi € 2.214,00 di cui € 2040,00 per compensi oltre
IVA, CPA e rimborso pese forfetarie nella misura del 15% dei compensi, e distrae le une e le altre in favore del procuratore antistatario.
***
e delle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione regolarmente notificato nei giorni 8 e 12 febbraio 2019,
[...]
convenne in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Palermo, Bologna Parte_2
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e chiedendone la condanna solidale al risarcimento del Pt_1 Controparte_5 danno non patrimoniale, quantificato in € 5.538,04 oltre interessi e rivalutazione monetaria, subito in occasione del sinistro stradale verificatosi a Palermo il 25.7.2018 ed ascrivibile alla condtta imcauta della convenuta che, alla guida del veicolo NA MO, tg DG035VB, di sua proprietà, percorrendo via dell'Orsa Minore, nella stessa direzione di marcia del veicolo FA EO tg. 1FW0912, di proprietà di esso attore ed immatricolato in Belgio, lo aveva sorpassato a destra, urtandolo nella parte posteriore.
Si costituirono in giudizio l'impresa assicuratrice, che contestò l'avversa domanda nell'an e nel quantum, sostenendo che l'evento si era verificato per esclusiva responsabilità dello stesso attore, e la quale, negò ogni addebito e propose domanda Parte_1 riconvenzionale per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura in occasione del medesimo sinistro, quantificati in € 2.290,00 in conformità alla valutazione del liquidatore della società che aveva gestito il sinistro in fase Controparte_6
Contr stragiudiziale su incarico dell'
Sostenne infatti che l'incidente si era verificato con modalità diverse da quelle esposte da controparte, in quanto ella si era trovata a percorrere la corsia laterale di via Oreto, con direzione dalla Stazione Centrale verso viale Regine Siciliana, quando – giunta all'incrocio con via dell'Orsa Minore, dopo essersi accertata che dalla propria sinistra non provenissero veicoli, aveva impegnato quest'ultima strada ma era stata investita, nella parte anteriore laterale sinistra dalla vettura attorea, il cui conducente si era repentinamente immesso dalla via Oreto in via dell'Orsa Minore, omettendo di concederle la dovuta precedenza a destra.
Contr Chiese, a tal fine, di essere autorizzata a convenire in giudizio l' ai sensi dell'art. 126
CAP, quale domiciliatario dell'impresa di assicurazione RCA estera del veicolo condotto dal . Pt_2
Contr Instaurato il contraddittorio, si costituì anche l' contestando genericamente l'assunto della convenuta, la quale non aveva comunque dimostrato di aver tenuto una velocità adeguata allo stato dei luoghi né l'entità dei danni materiali subiti dalla propria vettura, ed opponendosi all'ammissione della chiesta CT.
Istruita mediante l'interrogatorio formale della convenuta la prova con i testi Pt_1 rispettivamente indicati e CT diretta ad accertare la dinamica del sinistro e l'entità dei
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danni riportati da ciascun veicolo, la causa venne decisa con la sentenza n. 2513 del
30.9.2021, con cui, in accoglimento parziale delle domande proposte rispettivamente dall'attore e dalla convenuta in riconvenzionale, ha ritenuto che entrambe avessero concorso con la propria condotta colposa alla causazione dell'evento e ha attribuito la relativa responsabilità a per il 60% e alla nella misura del 40%; ha quindi Pt_2 Pt_1 riconosciuto al primo il risarcimento di euro 2.498,73 e alla seconda l'importo di euro
1.250,46, oltre interessi dalla data del sinistro.
Ritenne, infatti, il primo giudice che le dichiarazioni rese dai testi rispettivamente addotti non avessero apportato elementi di certezza in ordine alla dinamica del sinistro stradale dedotto in giudizi né in ordine al comportamento, improntato a colpa esclusiva, imputabile al conducente della NA nell'occorso stradale, in quanto entrambi i testimoni hanno fornito versioni opposte dell'accaduto; per cui, in mancanza di elementi che facessero emergere la responsabilità del sinistro totalmente o maggiormente a carico di uno dei veicoli, dovesse presumersi che entrambi ne fossero corresponsabili.
Avverso tale decisione ha proposto appello con atto di citazione del Parte_1
5.11.2021, denunciandone il difetto di motivazione sia in ordine all'errata valutazione delle prove orali che all'assenza di ogni riferimento all'espletata CT e all'errata quantificazione del risarcimento (avendole il Giudice riconosciuto il 40% dell'importo risarcitorio invece del 60% in accordo con la misura del proprio asserito contributo all'accadimento e avendo escluso l'importo per “fermo tecnico”), e contestando le ragioni della disposta compensazione delle spese di lite.
Si sono costituiti tutti i convenuti, chiedendo l'accoglimento del Controparte_7 gravame, gli altri opponendovisi.
Trattenuta una prima volta in decisione all'udienza di discussione del 5 marzo 2025, la causa è stata infine posta in decisione all'udienza di discussione odierna.
***
Con i primi due motivi, il gravame sollecita in definitiva il riesame delle emergenze istruttorie formatesi nel corso del primo giudizio, giudicate dall'estensore della sentenza impugnata insufficienti ai fini della formazione del proprio convincimento circa l'esatta dinamica del sinistro e circa l'esclusiva responsabilità di uno dei conducenti.
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Premesso che, conformemente al principio che governa la ripartizione dell'onere probatorio fissato dall'art. 2697 c.c., chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, per cui, n materia di responsabilità da circolazione stradale, è onere dell'attore dimostrare in modo preciso e completo la dinamica dell'incidente, il coinvolgimento del veicolo assicurato e la responsabilità del suo conducente, e il nesso di causalità tra il danno lamentato e il sinistro denunciato, occorre muovere innanzitutto dalla narrazione contenuta nell'atto di citazione di
[...]
. Parte_2
ST aveva, infatti, sostenuto che, trovandosi alla guida della propria autovettura FA
EO a percorrere la via Oreto con direzione di marcia verso la Stazione dopo CP_3 essersi immesso nella via dell'Orsa Minore ed essere giunto all'altezza dell'intersezione con la via Fichidindia, era stato improvvisamente colliso dall'autovettura NA MO, condotta dalla che percorreva la via dell'Orsa Minore nella stessa direzione di marcia. Pt_1
La donna, percorrendo la via Orsa Minore all'altezza dell'intersezione con la via Fichidindia, a velocità sostenuta, pericolosa, irregolare e non adeguata allo stato dei luoghi, effettuava una azzardata manovra di sorpasso a destra e, pertanto, collideva con la parte posteriore destra dell'autovettura FA EO tg. 1FW0912, di proprietà dell'attore, che riportava ingenti danni.
Incontroverso l'accadimento dello scontro tra i due veicoli, nondimeno la ricostruzione che ne ha offerto l'attore non ha trovato alcun riscontro neppure nella deposizione del teste che, al momento del sinistro, si trovava trasportato sull'FA Testimone_1
EO, il quale alcun cenno ha fatto ad una manovra azzardata di sorpasso (a destra) da parte della conducente della NA MO.
Dalla deposizione, resa all'udienza del 30.10.2020, si è appreso infatti che l'FA EO percorreva la via Oreto con direzione da viale Regione Siciliana verso la Stazione
Centrale, si era soffermata per immettersi nella via dell'Orsa Minore e, pur avendo il conducente visto sopraggiungere la NA MO dalla bretella laterale di via Oreto, aveva effettuato la manovra di svolta ed era poi stato attinto sulla ruota posteriore lato destro del veicolo. Narrazione che evidentemente allude ad un sinistro avvenuto sostanzialmente in corrispondenza dell'incrocio tra le vie Oreto e Orsa Minore.
La teste escussa alla precedente udienza dell'11.9.2020 aveva invece Tes_2 integralmente confermato le circostanze dedotte nell'articolato di prova, ovvero che
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l'autovettura NA MO … percorreva la bretella laterale della via Oreto Nuova con direzione verso viale Regione Siciliana .. e giunta all'incrocio tra via Oreto Nuova e via Orsa
Minore si fermava e, poi, in assenza di veicoli in transito, svoltava a destra immettendosi in detta ultima via, ma veniva colpita alla parte laterale anteriore sinistra con la parte laterale destra, dall'autovettura FA EO, il cui conducente proveniva dalla via Oreto e svoltava per immettersi in via dell'Orsa Minore senza fermarsi all'altezza della bretella laterale posta alla sua destra e pertanto effettuando unica manovra dalla via Oreto alla via dell'Orsa Minore.
La teste precisava di essersi trovata, al momento dell'incidente, presso un rivenditore di frutta situato sulla destra della via dell'Orsa Minore all'incrocio con via Oreto, e di aver visto l'FA EO colpire la NA MO nel lato anteriore sinistro.
La ricostruzione attorea aveva poi trovato elementi di smentita nella ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata dal nominato CT (il cui incarico si estendeva anche all'accertamento delle modalità di accadimento dell'incidente, ossia al quesito posto da
, come ben si evince dal verbale d'udienza del 5.2.2021) il Controparte_5 quale – pur muovendo dalla rappresentazione offerta dal e collocando quindi l'FA Pt_2
EO sulla via Oreto, nella direzione opposta a quella percorsa dalla NA MO – ha individuato il momento dell'urto tra i due veicoli nella fase di svolta di quest'ultimo veicolo per immettersi nella via dell'Orsa Minore, allorquando il veicolo attoreo … non rispettando le normali regole di precedenza negli incroci collimava tangenzialmente con il veicolo convenuto, … quando ormai la stessa MO era già in inserimento in curva … lo stesso veicolo
FA Gt avendo una direttrice di marcia curva offriva il fianco posteriore dx al contatto tangenziale con il mezzo avverso.
Delle risultanze delle disposte indagini cinematiche – avverso le quali i rilievi critici formulati dal CTP del appaiono condivisibili esclusivamente nella parte in cui si Pt_2 imputa all'ausiliario di aver giudicato eccessiva l'andatura dell'FA EO senza fornire alcuna giustificazione tecnico – scientifica del proprio assunto – il primo giudice non ha in effetti tenuto alcun conto, essendosi limitato a prendere atto del contrasto tra le acquisite testimonianze per inferirne la necessità di far ricorso alla regola residuale di giudizio offerta dall'art. 2054 c, 2 c.c.
E però, come correttamente obiettato dall'appellante, il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi impone al giudice di confrontare le deposizioni raccolte e di apprezzarne la
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credibilità in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza delle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe (Cass. 31.5.2024 n.
15270; 27.1.2015 n. 1547).
In altri termini, il Giudice non è autorizzato a non scegliere, ritenendo tutte le testimonianze assunte inutilizzabili solo perché contrastanti le une con le altre. Nel caso di specie, dunque, il primo decidente, alla luce delle complessive emergenze istruttorie, avrebbe dovuto ritenere maggiormente affidabile la deposizione della teste Tes_2 persona estranea alle parti e presente accidentalmente sui luoghi, la cui testimonianza appare disinteressata, lucida e scevra da incongruenze, a differenza di quella resa dal passeggero dell'FA EO che, assunta in un'udienza successiva, ha fornito Tes_1 una descrizione del fatto persino contrastante con quella sostenuta dal nell'atto Pt_2 introduttivo e, invero, anche nei successivi scritti difensivi. In questo contesto, non appare privo di rilievo che l'attore non avesse inizialmente fatto alcuna menzione della circostanza – oggettivamente rilevante – che la nel frangente, stesse Pt_1 conversando al telefono cellulare, circostanza apparsa successivamente soltanto nell'articolato della prova testimoniale riformulato nella memoria ex art. 320 cpc.
Ove, dunque, avesse correttamente apprezzato le discordanze tra le deposizioni per valorizzare quella maggiormente affidabile, il Giudice di Pace avrebbe dovuto conseguentemente ascrivere al conducente dall'FA EO – che non aveva provato di essersi attenuto alle regole di condotta cui avrebbe dovuto conformarsi – l'esclusiva responsabilità del sinistro: che provenisse infatti dalla via Oreto, dalla direzione opposta a quella percorsa dalla NA MO, o dalla corsia centrale della via Oreto, dalla stessa direzione (Stazione Centrale) della vettura antagonista (come rappresentato nella denuncia di sinistro presentata dalla , avrebbe comunque dovuto Pt_1 Pt_2 accordare la precedenza al veicolo transitante sulla bretella laterale di via Oreto, nel primo caso ai sensi dell'art. 154 CdS – in quanto per voltare a sinistra avrebbe dovuto attraversare la corsia riservata all'opposto senso di marcia e avrebbe quindi dovuto assicurarsi di non creare pericolo o intralcio ai veicoli provenienti anche dalla bretella
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laterale della via Oreto, nel secondo caso perché proveniente dalla sua destra e dunque ai sensi dell'art. 145 CdS.
Non avendo l'attore assolto tale onere probatorio e risultando, invece, da quanto riferito dalla teste che la convenuta si era regolarmente immessa – svoltando a Tes_2 destra – nella via dell'Orsa Minore e dovendo escludersi, alla luce degli accertamenti peritali, che la avesse tenuto una velocità non commisurata alla condizione dei Pt_1 luoghi, non v'era spazio per l'applicazione della presunzione di concorsualità posta dall'art. 2054 co. 2 c.c., la quale opera quale regola di carattere sussidiario quando non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro o non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti.
Avrebbe dunque dovuto essere rigettata la pretesa risarcitoria dell'attore e interamente accolta invece quella avanzata dalla convenuta in via riconvenzionale.
All'accoglimento dei primi due motivi di gravame conseguono logicamente anche l'accoglimento parziale del terzo motivo, spettando all'odierna impugnante il risarcimento dell'intero danno accertato dal CT per spese di riparazione del veicolo danneggiato, pari ad € 3.126,13, ma non anche il riconoscimento del danno da fermo tecnico, estraneo alle pretese formulate nello scritto responsivo, con cui si chiedeva la somma di euro 2.290,00 corrispondente alla quantificazione dei danni comunicata dal liquidatore della
[...]
(comunicazione non prodotta in questo giudizio) o quella somma maggiore o minore CP_6 secondo le risultanze della CT disponenda.
L'esito favorevole del gravame impone (Cass. 27606/2019), infine, in accoglimento dell'ultimo motivo, anche una diversa regolamentazione delle spese del giudizio di primo
Contr grado che vanno addossate solidalmente a e all e liquidate Parte_2 nel dispositivo applicando i valori medi previsti dalla tabella n. 1 DM 55/2014 (scaglione euro 1.100,01- 5.200,00).
Ai predetti soccombenti va inoltre fatto carico delle spese di questo grado, liquidate nel dispositivo applicando, per le prime due fasi i valori medi previsti dalla tabella n. 2 DM
147/2022 e riducendo del 30% i compensi relativi alle fasi di trattazione e decisionale, in considerazione della natura documentale del giudizio.
Così deciso in Palermo all'udienza del 31 marzo 2025
Il Giudice
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Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.,ssa Giovanna Nozzetti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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