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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dr.ssa Nadia Zampogna Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2442 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza cartolare del 23.12.2024, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Cesa (CE) al Corso Parte_1 C.F._1
Umberto I n. 72, presso lo studio dell'avv. Claudia Rao che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Fabio Bellopede, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...]. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza cartolare del 23.12.2024 il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
Il P.M. in data 30.12.2024 apponeva il proprio visto senza nulla opporre.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21.03.2024 il sig. deduceva che: - in data 08.10.1994 aveva Parte_1
contratto matrimonio concordatario in Crispano (NA) con la sig.ra e dalla loro unione CP_1
erano nati due figli, e , entrambi maggiorenni;
- con decreto cron. nr. 1511/2010 Persona_1 Per_2
del 04.02.2010 il Tribunale di Napoli omologava la separazione personale tra i coniugi;
- la separazione era durata ininterrottamente per il tempo richiesto dalla legge e non vi erano possibilità di riconciliazione.
Pertanto, chiedeva: - pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- revocarsi l'obbligo in capo ad esso ricorrente di versare la somma pari ad euro 200,00 a titolo di mantenimento della figlia , in quanto divenuto economicamente autosufficiente;
- ridursi ad euro 150,00 Persona_1
mensili la somma dovuta dallo stesso a titolo di mantenimento del figlio , prevedendo il Per_2
pagamento diretto in favore del figlio oramai maggiorenne.
All'esito dell'udienza del 09.07.2024, il Giudice Delegato, sciolta la riserva con provvedimento del
10.07.2024, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione attesa la mancata comparizione della resistente, dichiarava la contumacia della sig.ra e in via CP_1
provvisoria ed urgente confermava le statuizioni rese in sede di separazione;
quindi, rinviava la causa per la rimessione della stessa in decisione.
Invero, concessi i termini di cui all'articolo 473bis. 28 c.p.c., all'esito dell'udienza cartolare del
23.12.2024, il Giudice Delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al PM.
Il P.M. apponeva il proprio visto senza nulla opporre.
La domanda è fondata e come tale va accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale tra i coniugi omologata con decreto cron. nr. 1511/2010 dal Tribunale di Napoli in data 04.02.2010.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno successivo alla comparizione dei coniugi davanti al Presidente della separazione (29.01.2010), non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5, L.
74/1987 e dalla L. 55/2015.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015.
Per quanto attiene ai provvedimenti inerenti l'affido della prole, nulla va disposto avendo tutti i figli raggiunto la maggiore età.
Relativamente ai provvedimenti di natura economica, il Tribunale osserva che alcun mantenimento debba essere disposto in favore dei figli e , oramai maggiorenni, posto che la Persona_1 Per_2
resistente, soggetto legittimato a chiedere detto mantenimento, rimanendo contumace non ha avanzato istanze. Pertanto, salva la facoltà del ricorrente di contribuire spontaneamente all'eventuale mantenimento del figlio per il quale lo stesso si era reso disponibile, il Collegio ritiene che Per_2
debba essere revocato l'obbligo previsto in sede di separazione in capo al sig. per vuoi Parte_1
il mantenimento di entrambi i figli. In ordine ai rapporti economici tra i coniugi, il Tribunale nulla statuisce atteso che alcuna istanza è stata formulata restando contumace la sig.ra CP_1
Visto, peraltro, il parere favorevole del P.M. espresso nelle sue conclusioni.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, nonché della mancata opposizione della parte resistente rimasta contumace, ricorrono giusti motivi per non disporre la ripetizione delle spese di giudizio sostenute da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) accoglie la domanda di divorzio e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto l'08.10.1994 in Crispano (NA), tra , nato a [...], Parte_1
il 14.09.1963, e , nata a [...], il [...], (Atto n. 47, parte II, S. A, CP_1
Atti di Matrimonio dell'anno 1994);
B) revoca l'obbligo a carico del padre di versare l'assegno mantenimento in Parte_1
favore dei figli e;
Persona_1 Per_2
C) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile della Città di Crispano (NA) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10, L. 1.12.1970, n. 898 e 134, R.D. 9.7.1939, n. 1238, 49 lett.
g) e 69, lett. d), D.P.R. 3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
D) nulla per le spese.
Si comunichi alle parti costituite e al P.M.
Manda la cancelleria per gli adempimenti d rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 07.01.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.ssa Nadia Zampogna Dr.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dr.ssa Nadia Zampogna Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2442 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza cartolare del 23.12.2024, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Cesa (CE) al Corso Parte_1 C.F._1
Umberto I n. 72, presso lo studio dell'avv. Claudia Rao che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Fabio Bellopede, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...]. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza cartolare del 23.12.2024 il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
Il P.M. in data 30.12.2024 apponeva il proprio visto senza nulla opporre.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21.03.2024 il sig. deduceva che: - in data 08.10.1994 aveva Parte_1
contratto matrimonio concordatario in Crispano (NA) con la sig.ra e dalla loro unione CP_1
erano nati due figli, e , entrambi maggiorenni;
- con decreto cron. nr. 1511/2010 Persona_1 Per_2
del 04.02.2010 il Tribunale di Napoli omologava la separazione personale tra i coniugi;
- la separazione era durata ininterrottamente per il tempo richiesto dalla legge e non vi erano possibilità di riconciliazione.
Pertanto, chiedeva: - pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- revocarsi l'obbligo in capo ad esso ricorrente di versare la somma pari ad euro 200,00 a titolo di mantenimento della figlia , in quanto divenuto economicamente autosufficiente;
- ridursi ad euro 150,00 Persona_1
mensili la somma dovuta dallo stesso a titolo di mantenimento del figlio , prevedendo il Per_2
pagamento diretto in favore del figlio oramai maggiorenne.
All'esito dell'udienza del 09.07.2024, il Giudice Delegato, sciolta la riserva con provvedimento del
10.07.2024, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione attesa la mancata comparizione della resistente, dichiarava la contumacia della sig.ra e in via CP_1
provvisoria ed urgente confermava le statuizioni rese in sede di separazione;
quindi, rinviava la causa per la rimessione della stessa in decisione.
Invero, concessi i termini di cui all'articolo 473bis. 28 c.p.c., all'esito dell'udienza cartolare del
23.12.2024, il Giudice Delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al PM.
Il P.M. apponeva il proprio visto senza nulla opporre.
La domanda è fondata e come tale va accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale tra i coniugi omologata con decreto cron. nr. 1511/2010 dal Tribunale di Napoli in data 04.02.2010.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno successivo alla comparizione dei coniugi davanti al Presidente della separazione (29.01.2010), non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5, L.
74/1987 e dalla L. 55/2015.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015.
Per quanto attiene ai provvedimenti inerenti l'affido della prole, nulla va disposto avendo tutti i figli raggiunto la maggiore età.
Relativamente ai provvedimenti di natura economica, il Tribunale osserva che alcun mantenimento debba essere disposto in favore dei figli e , oramai maggiorenni, posto che la Persona_1 Per_2
resistente, soggetto legittimato a chiedere detto mantenimento, rimanendo contumace non ha avanzato istanze. Pertanto, salva la facoltà del ricorrente di contribuire spontaneamente all'eventuale mantenimento del figlio per il quale lo stesso si era reso disponibile, il Collegio ritiene che Per_2
debba essere revocato l'obbligo previsto in sede di separazione in capo al sig. per vuoi Parte_1
il mantenimento di entrambi i figli. In ordine ai rapporti economici tra i coniugi, il Tribunale nulla statuisce atteso che alcuna istanza è stata formulata restando contumace la sig.ra CP_1
Visto, peraltro, il parere favorevole del P.M. espresso nelle sue conclusioni.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, nonché della mancata opposizione della parte resistente rimasta contumace, ricorrono giusti motivi per non disporre la ripetizione delle spese di giudizio sostenute da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) accoglie la domanda di divorzio e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto l'08.10.1994 in Crispano (NA), tra , nato a [...], Parte_1
il 14.09.1963, e , nata a [...], il [...], (Atto n. 47, parte II, S. A, CP_1
Atti di Matrimonio dell'anno 1994);
B) revoca l'obbligo a carico del padre di versare l'assegno mantenimento in Parte_1
favore dei figli e;
Persona_1 Per_2
C) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile della Città di Crispano (NA) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10, L. 1.12.1970, n. 898 e 134, R.D. 9.7.1939, n. 1238, 49 lett.
g) e 69, lett. d), D.P.R. 3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
D) nulla per le spese.
Si comunichi alle parti costituite e al P.M.
Manda la cancelleria per gli adempimenti d rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 07.01.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.ssa Nadia Zampogna Dr.ssa Alessandra Tabarro