Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/02/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4477/2024 RGAC
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. MARIALUISA Parte_1
VELTRI
opponente
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. SERGIO MAZZU'
opposta
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_2 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA opposto
Oggetto: opposizione a pignoramento
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
§
Con atto di ricorso ritualmente notificato il Sig. proponeva Parte_1 opposizione avverso l'atto di pignoramento presso terzi n°03484202400003165001, notificato il 1° luglio 2024 sulla base, anche, dei seguenti avvisi di addebito:
n. 33420140001871441000 asseritamente notificato il 15.07.2014;
n. 33420160000087827000 asseritamente notificato il 23.03.2016;
n. 33420160000431119000 asseritamente notificato in data 11.04.2016;
n. 33420160000940902000 asseritamente notificato il 11.11.2016;
1
n. 33420160003763044000 asseritamente notificato il 11.11.2016;
n. 3420170001528603000 asseritamente notificato il 25.09.2017.
Eccepiva l'omessa notifica degli avvisi di addebito e la conseguente sopravvenuta prescrizione dei crediti azionati.
Concludeva con richiesta di annullamento dell'atto di pignoramento relativamente ai crediti contributivi portati nei agli avvisi di addebito sopra elencati.
Si costituivano l' e deducendo CP_2 Controparte_1
l'infondatezza dell'opposizione di cui chiedevano il rigetto.
E' stata fissata per la decisione l'udienza del 03.02.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti.
La parte ricorrente ha depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza in data 01.02.2025, l il 31.01.2025.Controparte_1
§
E' noto che il termine prescrizionale per la riscossione dei contributi dovuti per l'assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, inizialmente era fissato dalla legge in 10 anni (legge 153/69 art. 41) e tale termine era stato sospeso per un triennio a norma della legge 638 del 1983.
La legge n. 335 del 1995 ha poi introdotto una nuova disciplina in materia di prescrizione dei contributi.
In precedenza, come visto, la normativa era caratterizzata da una maggior tutela nei confronti degli enti previdenziali con una progressiva elevazione dei termini vigenti in materia a 10 anni.
In particolare sin dal 1969 con l'art. 41 l. n. 153/69 era stato elevato ad un decennio il termine di prescrizione relativo ai contributi per l'assicurazione obbligatoria.
Inoltre con l'art. 2 comma 19 d.l. n.463/83 conv. l. n. 638/83 era stata eccezionalmente sospesa per oltre un triennio la prescrizione dei contributi
"dovuti o la cui riscossione sia affidata a qualsiasi titolo" all' ed all'Inail. CP_2
2 La nuova disciplina – legge 335 del 1995 ha introdotto un generalizzato termine breve quinquennale per tutti i crediti che al pari dei contributi devono “pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi”.
Egualmente si è assistito ad un allineamento con la disciplina delle sanzioni amministrative (ex art.28 l. n. 689/81) mentre non può dubitarsi, stante il carattere generale della nuova disciplina, dell'applicabilità del termine suddetto alle sanzioni civili.
La nuova disciplina è entrata in vigore in data 17.8.1995 ma, con riferimento alla disciplina transitoria, l'art.3 comma 10 ha disposto l'applicazione dei nuovi termini anche “alle contribuzioni relative a periodi precedenti l'entrata in vigore della presente legge”, senza però prevedere alcun meccanismo di salvaguardia delle situazioni giuridiche in corso.
E' stata, inoltre, eliminata l'operatività della sospensione triennale di cui all'art. 2 cit.
In tal modo la l. n. 335/95 ha disposto l'automatica estinzione dei crediti contributivi pregressi.
La legge ha introdotto unicamente un meccanismo di temperamento per le sole gestioni pensionistiche (comma 9 lett. a) l. n. 335/95): la previsione di un periodo intermedio (17 agosto-31 dicembre) con termine decennale ha dato la possibilità agli enti di interrompere la prescrizione e far salvo almeno il decennio precedente la data di entrata in vigore della l. n. 335/95 ovvero il decennio precedente la data in cui l'interruzione ha effetto.
Deve pertanto ritenersi che con l'entrata in vigore della l. n. 335/95 si sono automaticamente prescritti:
1) i contributi afferenti ai regimi pensionistici relativi ai periodi anteriori al
17 agosto 1985;
2) ogni altro tipo di contribuzione relativa a periodi anteriori al 17 agosto
1990, salvi gli effetti prodotti da atti interruttivi intervenuti medio tempore.
Per tutti gli altri contributi si applica il termine quinquennale di cui alla l. n.
335/95.
Deve, inoltre, tenersi conto della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale.
3 A norma dell'art. 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, il termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale “è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprende
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”.
E' poi intervenuta un'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni.
Invero, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n.
21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Complessivamente, pertanto, il termine di prescrizione è rimasto sospeso per 311 giorni.
§
Tanto premesso, rileva il Tribunale che l'eccezione di prescrizione è solo parzialmente fondata.
L ha riscontrato l'avvenuta notifica (a mani dell'opponente o di CP_2 familiari) di tutti gli avvisi di addebito sopra indicati.
ha riscontrato l'avvenuta notifica di atti Controparte_1 interruttivi.
In data 12.02.2018 è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
03420179008614289000, relativa, anche, agli avvisi di addebito notificati nel
2014 e nel 2016.
La notifica eseguita con deposito del plico presso la casa comunale non può ritenersi rituale.
Si premette che secondo la giurisprudenza di legittimità “In tema di notificazione degli atti impositivi, il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste, per gli
"irreperibili assoluti", dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in
4 luogo di quella ex art. 140 c.p.c., deve svolgere le ricerche volte a verificare che il contribuente non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale” (cfr., ex multis, Sez. V, ordinanza n.
8823/2024).
Ebbene, prima di eseguire la notifica presso la Casa Comunale, il messo notificatore, accertato il giorno 07.11.2017 che in Amantea, Corso Europa n.
138, il Sig. risultava “sconosciuto all'indirizzo”, ha chiesto Parte_1
“supporto anagrafico” (“il supporto anagrafico restituisce esito di irreperibilità assoluta”).
L'esito è consistito, appunto, nell'accertamento che l'ultimo indirizzo conosciuto era, appunto, Amantea, Corso Europa n. 138.
Il plico, pertanto, è stato depositato presso la Casa Comunale in data
12.02.2018.
La notifica è stata, quindi, eseguita secondo la procedura prevista dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, a tenore del quale “quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune, e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione”.
Ebbene, nel caso di specie “il comune nel quale doveva eseguirsi la notificazione” non era Amantea, ma avendo l'opponente riscontrato CP_3
(cfr. il certificato storico di residenza allegato alle note scritte in sostituzione dell'udienza) di essere residente nel comune da ultimo indicato sin dal
12.07.2004.
“Il supporto anagrafico”, pertanto, siccome relativo a ricerche circoscritte al solo Comune di Amantea, non consente di ritenere valida la notificazione eseguita il 12.02.2018.
In data 05.02.2020 è stata notificata a mani di un familiare convivente una ulteriore intimazione di pagamento (n. 0342019901202250700) fondata, anche, sugli avvisi di addebito oggetto dell'eccezione di prescrizione.
5 Tale ultima notifica, diversamente da quanto eccepito dalla parte opponente nelle note scritte in sostituzione dell'udienza, è rituale.
La notifica, infatti, in quanto eseguita a mani di un familiare del Sig.
, non richiedeva ai fini del suo perfezionamento l'invio e la Parte_1 ricezione di una raccomandata informativa.
La giurisprudenza di legittimità richiamata dall'opponente si riferisce, infatti, alle ipotesi di irreperibilità relativa.
Sul punto le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 10012 del
15.04.2021 hanno sancito il principio secondo il quale “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso
l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”.
Ancora, “Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario” (Sez. V. n. 25351/2020).
La notifica dell'intimazione di pagamento n. 0342019901202250700, eseguita il 05.02.2020 ha, quindi, interrotto il termine di prescrizione dei crediti portati negli avvisi di addebito notificati nel 2016 e nel 2017.
6 In assenza di pregressi atti interruttivi validamente notificati, il 05.02.2020 erano, pertanto, ormai estinti per prescrizione i soli crediti portati nell'avviso di addebito n. 33420140001871441000, notificato il 15.07.2014.
In data 13.04.2023 è stata, inoltre, notificata, all'indirizzo di posta elettronica certificata "SERGIOAGRI@PEC.IT" l'intimazione di pagamento n.
03420239002565846000 e in data 24.04.2024, presso lo stesso indirizzo di posta elettronica certificata, è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
03420249007629069000.
All'atto della notifica, eseguita il 1°luglio 2024, dell'atto di pignoramento presso terzi n°03484202400003165001alcuno dei crediti portati negli avvisi di addebito notificati nel 2016 e nel 2017 era, pertanto, estinto per prescrizione.
L'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Annulla l'atto di pignoramento presso terzi n. 03484202400003165001 notificato il 1° luglio 2024 limitatamente ai crediti contributivi, che dichiara prescritti, portati nell'avviso di addebito n. 33420140001871441000, notificato il 15.07.2014.
Rigetta nel resto ricorso.
Compensa le spese di lite.
Cosenza, 04/02/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
7