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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 21/01/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei sigg: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est. dott. Francesco Bille' Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio dalla Corte di AZ iscritto al n. 1429/2023 R.G. promosso da: nata Siracusa 1'01.01.1962 ed ivi residente in [...], ( C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Sebastiano D'Angelo (C.F.: C.F._1
), giusta procura in atti ed elett. dom.ta all'indirizzo di pasta elettronica C.F._2
certificata: Email_1
ATTRICE IN RIASSUNZIONE (APPELLANTE INCIDENTALE) nei confronti di
(P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale in Siracusa, Via Grottasanta n. 48;
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE NT (APPELLANTE PRINCIPALE)
, con sede in S i racusa, Via Acradina n.32 (P.IVA ), in persona CP_2 P.IVA_2
dell'amministratore pro tempore , domiciliato presso il suo studio professionale sito in CP_3
Siracusa, Via Costanza Bruno n. 31;
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE NT (APPELLATO)
CONCLUSIONI: all'udienza 22.10.2024 parte attrice ha precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione del termine di gg. 60 per il deposito della comparsa conclusionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con sentenza n. 1349/2016 pubblicata il 23.06.2016, la Seconda Sezione Civile del Tribunale di
Siracusa, in composizione monocratica, nel giudizio iscritto al n. 3281/2010 R.G., condannava
[...]
al risarcimento in favore del , sito in Siracusa, via Acradina n. 32, Controparte_1 CP_2
dei danni dallo stesso subiti, ex art. 1669 c.c., nella misura di complessivi euro 75.565,51 (oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo), per i gravi difetti di costruzione della terrazza/lastrico solare di copertura del predetto edificio condominiale previamente accertati in sede di A.T.P., nel procedimento iscritto al n. 801/2009 R.G. promosso da (proprietaria esclusiva della Parte_1
terrazza) nei confronti della società costruttrice, e nel corso del giudizio dal medesimo CTU Arch.
Persona_1
Con la predetta sentenza il Tribunale rigettava, invece, la medesima domanda di risarcimento dei danni proposta - unitamente al - da (che aveva agito anche per i danni da CP_2 Parte_1
infiltrazioni di acqua piovana subiti dall'appartamento di sua proprietà posto all'ultimo piano sottostante la terrazza in oggetto), per l'intervenuta decadenza dell'azione ex art. 1669 comma 1 c.c. e condannava parte convenuta alla rifusione sia delle spese di lite sostenute dal vittorioso CP_2
(euro 8.000,00 per compensi ed euro 550,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimb. spese gen.) che delle spese di CTU, liquidate in euro 4.470,41 oltre accessori.
Per quello che interessa ai fini del presente giudizio di riassunzione, il Tribunale aveva rigettato la domanda di ritenendo che la predetta avesse tardivamente denunciato i vizi per la Parte_1
prima volta al costruttore con la notifica dell'atto di citazione eseguita in data 22.07.2010, nonostante ne fosse venuta p i e n a m e n t e a conoscenza in data 21.01.2009, data in cui l'Ing.
aveva messo a disposizione della stessa la sua perizia extragiudiziale allegata Persona_2 all'atto di citazione.
Con sentenza n. 983/2018 depositata il 2.5.2018, la Corte di Appello di Catania, nel giudizio iscritto al n. 1294/2016 R.G., in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da Controparte_1
nella contumacia del , condannava alla rifusione delle spese di lite CP_2 Parte_1
sostenute in entrambi i gradi del giudizio dalla società convenuta e poneva definitivamente a suo carico anche le spese della consulenza tecnica espletata in sede di A.T.P.; rigettava l'appello incidentale proposto da ritenendo prescritto, ex art. 1669 comma 2 c.c., il diritto di Parte_1
fare valere la responsabilità della società costruttrice per i gravi difetti riscontrati con la sentenza impugnata.
La Corte di Appello, pur ritenendo tempestiva la denuncia effettuata da con il Parte_1
deposito del ricorso per A.T.P. del 20.02.2009, affermava in sentenza che dalla predetta data a quella
2 di notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (20.07.2010), era comunque trascorso più di un anno, in violazione dell'art. 1669 comma 2 c.c.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per AZ (giudizio iscritto al n. Parte_1
33978/2018 R.G.N.), in relazione alla declaratoria di prescrizione dell'azione proposta ex art. 1669 c.c.
Gli intimati e il non proponevano difese. Controparte_1 CP_2
Con ordinanza n. 26225/2023, emessa il 5.4.2023 e pubblicata l'08.09.2023, la Corte di AZ,
Seconda Sezione Civile, accoglieva il motivo di ricorso, ritenendo non sussistere nella fattispecie alcuna prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c., cassava la sentenza impugnata e rinviava per un nuovo esame alla Corte d'Appello di Catania, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. ha riassunto il detto giudizio nei confronti di Parte_1
e, ai soli fini della litis denuntiatio, nei confronti del , per i Controparte_1 CP_2
motivi di cui si dirà appresso.
Entrambi i convenuti in riassunzione non si sono costituiti.
All'udienza del 22.10.2024 parte attrice ha precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione con assegnazione del primo termine di cui all'art. 190 c.p.c. (nella formulazione ratione temporis vigente).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di e del non Controparte_1 CP_2
costituitisi, seppure regolarmente e tempestivamente citati in riassunzione.
È opportuno precisare che ai sensi dell'art. 394 c.p.c. nel giudizio di rinvio, le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento prima della pronuncia della sentenza cassata. Da ciò consegue che ogni riferimento alle difese, domande ed eccezioni pregresse ha l'effetto di richiamare univocamente ed integralmente le domande, eccezioni e difese già spiegate nel giudizio originario. Non è però consentito alle parti di formulare conclusioni differenti da quelle che avevano preso nel giudizio in cui fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza della AZ, a conferma che il giudizio di rinvio è la prosecuzione di un giudizio che rimane unico. Non è, pertanto, possibile alterare e/o modificare il
“thema decidendum” del giudizio di rinvio, proponendo nuove domande e/o eccezioni ed il giudice di rinvio è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione ed è vincolato da quest'ultima relativamente alle questioni da essa decisa (cfr. Cass. Sez. I,
11/05/2017, n.11535). Le parti non possono peraltro proporre motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a
3 delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno (cfr. Cass. nn. 29320/2008; 4096/2007; 13719/2006; 13006/2003).
Nella fattispecie in esame la Suprema Corte ha cassato l'impugnata sentenza di appello n. 983/2018, nella sola parte in cui la domanda risarcitoria avanzata da è stata dichiarata prescritta, Parte_1
richiamando il seguente principio di diritto: "l'accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell'art. 2943 c.c., l'interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato (così, da ultimo, Cass. 8637/2020, v. negli stessi termini anche Cass.
3357/2016)”.
Alla luce del chiaro e puntuale ragionamento logico - giuridico svolto dalla Corte di AZ e dai precisi riferimenti al caso concreto e alla soluzione da adottare, le domande risarcitorie avanzate da sono tempestive poiché non è maturata alcuna decadenza, come affermato in via Parte_1
definitiva dalla stessa Corte di Appello di Catania, e la prescrizione di un anno dalla denuncia è stata interrotta con la notifica a del 4.3.2009 (racc.ta ex art. 140 c.p.c. ritirata in data Controparte_1
12.03.2009) del ricorso per A.T.P. (depositato il 20.02.2009) e del pedissequo decreto di comparizione delle parti del 24.02.2009 e detta interruzione si è protratta sino al deposito della consulenza d'ufficio dell'Arch. (8.2.2010). In data 22.07.2010 il e hanno Persona_1 CP_2 Parte_1 notificato a l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
pertanto, Controparte_1
a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di Appello di Catania, non è maturata la prescrizione annuale di cui all'art. 1669 comma 2 c.c.
Questa Corte di merito, pertanto, è chiamata a decidere, in ragione dell'appello incidentale proposto da avverso la sentenza di primo grado, sulle domande risarcitorie dalla stessa formulate Parte_1
unitamente al e, autonomamente, per i danni subiti all'interno dell'appartamento di CP_2
sua proprietà sito al quinto piano dell'edificio di via Acradina n. 32 in Siracusa, (v. atto pubblico di compravendita del 27.11.1999 n. 41462 del Repertorio e n. 10357 della Raccolta, registrato il
9.12.1999).
In ordine alla concorrente legittimazione ad agire dell'Amministratore del e del singolo CP_2
condomino ex art. 1669 c.c., la prevalente e condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez.
II, 31.01.2018, n. 2436; in tal senso anche Corte App. Lecce Sez. I, 02.12.2021, n. 1298 in Redaz.
Giuffrè 2022), ha affermato che: “l'art. 1130 c.c., n. 4, che attribuisce all'amministratore del condominio il potere di compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio deve interpretarsi estensivamente nel senso che, oltre agli atti conservativi necessari ad evitare
4 pregiudizi a questa o a quella parte comune, l'amministratore ha il potere - dovere di compiere analoghi atti per la salvaguardia dei diritti concernenti l'edificio condominiale unitariamente considerato. Pertanto rientra nel novero degli atti conservativi di cui al citato art. 1130 c.c., n. 4
l'azione di cui all'art. 1669 c.c. intesa a rimuovere i gravi difetti di costruzione, nel caso in cui questi riguardino l'intero edificio condominiale ed i singoli appartamenti, vertendosi in una ipotesi di causa comune di danno che abilita alternativamente l'amministratore del condominio ed i singoli condomini ad agire per il risarcimento, senza che possa farsi distinzione tra parti comuni e singoli appartamenti
o parte di essi soltanto" (tra le varie, v. Cass. civ., Sez. Seconda, Sent. 23 marzo 1995, n. 3366 e Sent.
18 giugno 1996, n. 5613; Sez. 2, Sentenza n. 441 del 10/02/1968 Rv. 33145; più di recente, v. sez. 2,
Sentenza n. 8512 del 2015 non massimata;
Sez. 2, Sentenza n. 25216 del 2017).
Analogo principio trovasi, a ben vedere, ribadito anche nella sentenza Sez. 2, n. 22656 del 08/11/2010
Rv. 615545 ove si riconosce la legittimazione dell'amministratore a promuovere azione di responsabilità, ai sensi dell'art. 1669 c.c. nei confronti del costruttore a tutela dell'edificio nella sua unitarietà, in un contesto nel quale i pregiudizi derivano da vizi afferenti le parti comuni dell'immobile, ancorchè interessanti di riflesso anche quelle costituenti proprietà esclusiva di condomini, ed a chiederne la relativa rimozione, eliminandone radicalmente le comuni cause o condannando il costruttore alle relative spese (così in motivazione)”.
Occorre premettere che l'entità, la natura e le cause dei gravi danni subiti dal sono CP_2
stati ampiamente e incontestabilmente accertati in sede di A.T.P. (v. relazione tecnica Arch. del 2.2.2010) e nel corso del giudizio di primo grado (v. C.T.U. redatta dal medesimo Persona_1
professionista in data 17.07.2013), quali conseguenze dei gravi vizi e difetti di costruzione della terrazza di proprietà esclusiva di soprastate l'appartamento di proprietà della stessa Parte_1
attrice, e che funge anche da lastrico solare e copertura dell'edificio condominiale.
Il conseguenziale risarcimento è stato riconosciuto in favore del dal Tribunale di Siracusa CP_2
le cui statuizioni, sul punto, sono state confermate in via definitiva dalla Corte di Appello di Catania.
Il CTU ha, invero, quantificato (pag. 9) il costo complessivo necessario per eliminare detti gravi vizi e difetti costruttivi della terrazza e delle connesse opere di smaltimento delle acque piovane in euro
75.565,51 (comprese le spese tecniche), come da allegato e dettagliato computo metrico, mentre ha quantificato in euro 500,00 la spesa necessaria per eliminare i danni subiti dall'appartamento di proprietà esclusiva di (come da computo metrico - all. F) a causa delle accertate Parte_1
infiltrazioni di acqua piovana provenienti dal lastrico solare.
5 In particolare, dopo accurate e approfondite indagini termografiche e ripetuti saggi, il CTU, verificate l'origine e le cause delle infiltrazioni, ha descritto le lavorazioni necessarie per la scartavetratura, la stuccatura e la successiva tinteggiatura con idropittura dei soffitti danneggiati (cucina e bagno).
Alla luce di quanto accertato, l'appello incidentale proposto da avverso la sentenza Parte_1
della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Siracusa n. 1349/2016 pubblicata il 23.06.2016 (nel giudizio iscritto al n. 3281/2010 R.G.) va accolto nei termini e nei limiti di cui sopra, con condanna di al risarcimento dei danni ex art. 1669 c.c. in favore del e di Controparte_1 CP_2
nella misura complessiva già accertata dal Tribunale, e in favore di Parte_1 Parte_1
della somma di euro 500,00 - per il rifacimento dei soffitti danneggiati - oltre interessi moratori al tasso legale ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla pronuncia di primo grado (attualizzato il credito di valore di euro 500,00 alla data del 23.06.2016 di pubblicazione della sentenza) fino al soddisfo (cfr. Cass.
Sez. VI, 1.2.2023 n. 3018).
In ragione dell'esito complessivo e della natura del giudizio, delle ragioni della decisione e del quasi totale accoglimento delle originarie domande formulate da unitamente al Parte_1
, le spese di lite del giudizio di primo grado, di appello, di quello di legittimità e del CP_2
presente giudizio di rinvio seguono la totale soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di
Controparte_1
Anche le spese delle due CTU espletate nel corso del procedimento di A.T.P. iscritto al n. 801/2009
R.G. e nel corso del giudizio di primo grado iscritto al n. 3281/2010 R.G., come richiesto dalla difesa dell'attrice in riassunzione, vanno poste definitivamente e totalmente a carico di Controparte_1
come già rispettivamente liquidate con il decreto del 16.03.2010 (euro 5.200,00 oltre IVA e CP
[...]
se dovuta) e con la sentenza di primo grado (euro 4.470,41 oltre accessori di legge).
Le spese di lite si liquidano come in dispositivo (scaglione da euro 52.000,01 a euro 260.000,00), tenuto conto del valore effettivo della controversia, in relazione al quantum risarcitorio oggetto di condanna, della non particolare complessità della vicenda giuridica e dell'attività difensiva effettivamente svolta, confermando in relazione ai compensi quanto già liquidato dal Tribunale di
Siracusa in favore del (euro 8.550,00 oltre IVA, CPA e rimb. spese gen.) e dalla CP_2
Corte di Appello di Catania in favore dell'appellante principale (euro 4.757,50 per compensi, euro
1.138,50 per contributo unificato, oltre IVA, CPA e rimb. spese gen.) nelle rispettive sentenze oggetto di impugnazione, applicando, invece, i parametri minimi di cui alle tabelle allegate al D.M.
Giustizia 147/2022 (cfr. Cass. Sez. III, 13.07.2021 n. 19989; Cass. Sez. III, 7.10.2019 n. 26297; Cass.
Sez. VI, 10.12.2018 n. 31884) al giudizio di cassazione e al presente giudizio di rinvio, attesa la contumacia delle altre parti e la non complessità della questione giuridica in oggetto.
6 Le spese inerenti al , citato in questa fase ai soli fini della litis denuntiatio, rimasto CP_2
contumace nel precedente giudizio di appello, nel successivo giudizio di legittimità e nel presente giudizio di riassunzione, vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul rinvio della AZ, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 CP_2
avverso la sentenza n. 1349/2016 emessa dal Giudice monocratico della Seconda Sezione Civile del
Tribunale di Siracusa, pubblicata il 23.06.2016 nel giudizio iscritto al n. 3281/2010 R.G., e in parziale riforma della predetta sentenza, condanna al pagamento della somma di euro Controparte_1
75.565,51 oltre interessi legali dalla pronuncia di primo grado al soddisfo in favore del CP_2
e di e al pagamento della somma di euro 500,00 oltre interessi legali dalla
[...] Parte_1
pronuncia di primo grado al soddisfo in favore di Parte_1
Condanna alla rifusione in favore di e del delle Controparte_1 Parte_1 CP_2
spese del giudizio di primo grado iscritto al n. 3281/2010 R.G. già liquidate in complessivi euro
8.550,00 (di cui euro 8.000,00 per compensi ed euro 550,00 per esborsi), oltre IVA e CPA.
Condanna alla rifusione in favore di delle spese del giudizio di Controparte_1 Parte_1
appello iscritto al n. 1294/2016 R.G. che liquida in complessivi euro 5.896,00 (di cui euro 4.757,50 per compensi ed euro 1.138,50 per contributo unificato), oltre IVA, CPA e rimb. spese generali.
Condanna alla rifusione in favore di delle spese del giudizio di Controparte_1 Parte_1
AZ iscritto al n. 33978/2018 R.G. che liquida in complessivi euro 3.828,00 di cui euro
1.701,00 per la fase di studio, euro 1.239,00 per la fase introduttiva ed euro 888,00 per la fase decisoria, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali.
Condanna alla rifusione in favore di delle spese del presente Controparte_1 Parte_1
giudizio di rinvio che liquida in complessivi euro 7.946,00 di cui euro 786,00 per esborsi, euro
1.489,00 per la fase di studio, euro 956,00 per la fase introduttiva, euro 2.163,00 per la fase di trattazione ed euro 2.552,00 per la fase decisoria, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.
Dichiara non ripetibili le spese di lite inerenti al , rimasto contumace, per il giudizio CP_2
di appello iscritto al n. 1294/2016 R.G., per il giudizio di AZ iscritto al n. 33978/2018 R.G. e per il presente giudizio di rinvio.
Pone definitivamente a carico di le spese inerenti alle CTU espletate nel corso Controparte_1
del procedimento di A.T.P. iscritto al n. 801/2009 R.G. e nel corso del giudizio di primo grado iscritto al n. 3281/2010 R.G., come già liquidate.
Così deciso in data 16.01.2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile.
7 Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei sigg: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est. dott. Francesco Bille' Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio dalla Corte di AZ iscritto al n. 1429/2023 R.G. promosso da: nata Siracusa 1'01.01.1962 ed ivi residente in [...], ( C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Sebastiano D'Angelo (C.F.: C.F._1
), giusta procura in atti ed elett. dom.ta all'indirizzo di pasta elettronica C.F._2
certificata: Email_1
ATTRICE IN RIASSUNZIONE (APPELLANTE INCIDENTALE) nei confronti di
(P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale in Siracusa, Via Grottasanta n. 48;
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE NT (APPELLANTE PRINCIPALE)
, con sede in S i racusa, Via Acradina n.32 (P.IVA ), in persona CP_2 P.IVA_2
dell'amministratore pro tempore , domiciliato presso il suo studio professionale sito in CP_3
Siracusa, Via Costanza Bruno n. 31;
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE NT (APPELLATO)
CONCLUSIONI: all'udienza 22.10.2024 parte attrice ha precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione del termine di gg. 60 per il deposito della comparsa conclusionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con sentenza n. 1349/2016 pubblicata il 23.06.2016, la Seconda Sezione Civile del Tribunale di
Siracusa, in composizione monocratica, nel giudizio iscritto al n. 3281/2010 R.G., condannava
[...]
al risarcimento in favore del , sito in Siracusa, via Acradina n. 32, Controparte_1 CP_2
dei danni dallo stesso subiti, ex art. 1669 c.c., nella misura di complessivi euro 75.565,51 (oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo), per i gravi difetti di costruzione della terrazza/lastrico solare di copertura del predetto edificio condominiale previamente accertati in sede di A.T.P., nel procedimento iscritto al n. 801/2009 R.G. promosso da (proprietaria esclusiva della Parte_1
terrazza) nei confronti della società costruttrice, e nel corso del giudizio dal medesimo CTU Arch.
Persona_1
Con la predetta sentenza il Tribunale rigettava, invece, la medesima domanda di risarcimento dei danni proposta - unitamente al - da (che aveva agito anche per i danni da CP_2 Parte_1
infiltrazioni di acqua piovana subiti dall'appartamento di sua proprietà posto all'ultimo piano sottostante la terrazza in oggetto), per l'intervenuta decadenza dell'azione ex art. 1669 comma 1 c.c. e condannava parte convenuta alla rifusione sia delle spese di lite sostenute dal vittorioso CP_2
(euro 8.000,00 per compensi ed euro 550,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimb. spese gen.) che delle spese di CTU, liquidate in euro 4.470,41 oltre accessori.
Per quello che interessa ai fini del presente giudizio di riassunzione, il Tribunale aveva rigettato la domanda di ritenendo che la predetta avesse tardivamente denunciato i vizi per la Parte_1
prima volta al costruttore con la notifica dell'atto di citazione eseguita in data 22.07.2010, nonostante ne fosse venuta p i e n a m e n t e a conoscenza in data 21.01.2009, data in cui l'Ing.
aveva messo a disposizione della stessa la sua perizia extragiudiziale allegata Persona_2 all'atto di citazione.
Con sentenza n. 983/2018 depositata il 2.5.2018, la Corte di Appello di Catania, nel giudizio iscritto al n. 1294/2016 R.G., in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da Controparte_1
nella contumacia del , condannava alla rifusione delle spese di lite CP_2 Parte_1
sostenute in entrambi i gradi del giudizio dalla società convenuta e poneva definitivamente a suo carico anche le spese della consulenza tecnica espletata in sede di A.T.P.; rigettava l'appello incidentale proposto da ritenendo prescritto, ex art. 1669 comma 2 c.c., il diritto di Parte_1
fare valere la responsabilità della società costruttrice per i gravi difetti riscontrati con la sentenza impugnata.
La Corte di Appello, pur ritenendo tempestiva la denuncia effettuata da con il Parte_1
deposito del ricorso per A.T.P. del 20.02.2009, affermava in sentenza che dalla predetta data a quella
2 di notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (20.07.2010), era comunque trascorso più di un anno, in violazione dell'art. 1669 comma 2 c.c.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per AZ (giudizio iscritto al n. Parte_1
33978/2018 R.G.N.), in relazione alla declaratoria di prescrizione dell'azione proposta ex art. 1669 c.c.
Gli intimati e il non proponevano difese. Controparte_1 CP_2
Con ordinanza n. 26225/2023, emessa il 5.4.2023 e pubblicata l'08.09.2023, la Corte di AZ,
Seconda Sezione Civile, accoglieva il motivo di ricorso, ritenendo non sussistere nella fattispecie alcuna prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c., cassava la sentenza impugnata e rinviava per un nuovo esame alla Corte d'Appello di Catania, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. ha riassunto il detto giudizio nei confronti di Parte_1
e, ai soli fini della litis denuntiatio, nei confronti del , per i Controparte_1 CP_2
motivi di cui si dirà appresso.
Entrambi i convenuti in riassunzione non si sono costituiti.
All'udienza del 22.10.2024 parte attrice ha precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione con assegnazione del primo termine di cui all'art. 190 c.p.c. (nella formulazione ratione temporis vigente).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di e del non Controparte_1 CP_2
costituitisi, seppure regolarmente e tempestivamente citati in riassunzione.
È opportuno precisare che ai sensi dell'art. 394 c.p.c. nel giudizio di rinvio, le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento prima della pronuncia della sentenza cassata. Da ciò consegue che ogni riferimento alle difese, domande ed eccezioni pregresse ha l'effetto di richiamare univocamente ed integralmente le domande, eccezioni e difese già spiegate nel giudizio originario. Non è però consentito alle parti di formulare conclusioni differenti da quelle che avevano preso nel giudizio in cui fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza della AZ, a conferma che il giudizio di rinvio è la prosecuzione di un giudizio che rimane unico. Non è, pertanto, possibile alterare e/o modificare il
“thema decidendum” del giudizio di rinvio, proponendo nuove domande e/o eccezioni ed il giudice di rinvio è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione ed è vincolato da quest'ultima relativamente alle questioni da essa decisa (cfr. Cass. Sez. I,
11/05/2017, n.11535). Le parti non possono peraltro proporre motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a
3 delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno (cfr. Cass. nn. 29320/2008; 4096/2007; 13719/2006; 13006/2003).
Nella fattispecie in esame la Suprema Corte ha cassato l'impugnata sentenza di appello n. 983/2018, nella sola parte in cui la domanda risarcitoria avanzata da è stata dichiarata prescritta, Parte_1
richiamando il seguente principio di diritto: "l'accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell'art. 2943 c.c., l'interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato (così, da ultimo, Cass. 8637/2020, v. negli stessi termini anche Cass.
3357/2016)”.
Alla luce del chiaro e puntuale ragionamento logico - giuridico svolto dalla Corte di AZ e dai precisi riferimenti al caso concreto e alla soluzione da adottare, le domande risarcitorie avanzate da sono tempestive poiché non è maturata alcuna decadenza, come affermato in via Parte_1
definitiva dalla stessa Corte di Appello di Catania, e la prescrizione di un anno dalla denuncia è stata interrotta con la notifica a del 4.3.2009 (racc.ta ex art. 140 c.p.c. ritirata in data Controparte_1
12.03.2009) del ricorso per A.T.P. (depositato il 20.02.2009) e del pedissequo decreto di comparizione delle parti del 24.02.2009 e detta interruzione si è protratta sino al deposito della consulenza d'ufficio dell'Arch. (8.2.2010). In data 22.07.2010 il e hanno Persona_1 CP_2 Parte_1 notificato a l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
pertanto, Controparte_1
a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di Appello di Catania, non è maturata la prescrizione annuale di cui all'art. 1669 comma 2 c.c.
Questa Corte di merito, pertanto, è chiamata a decidere, in ragione dell'appello incidentale proposto da avverso la sentenza di primo grado, sulle domande risarcitorie dalla stessa formulate Parte_1
unitamente al e, autonomamente, per i danni subiti all'interno dell'appartamento di CP_2
sua proprietà sito al quinto piano dell'edificio di via Acradina n. 32 in Siracusa, (v. atto pubblico di compravendita del 27.11.1999 n. 41462 del Repertorio e n. 10357 della Raccolta, registrato il
9.12.1999).
In ordine alla concorrente legittimazione ad agire dell'Amministratore del e del singolo CP_2
condomino ex art. 1669 c.c., la prevalente e condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez.
II, 31.01.2018, n. 2436; in tal senso anche Corte App. Lecce Sez. I, 02.12.2021, n. 1298 in Redaz.
Giuffrè 2022), ha affermato che: “l'art. 1130 c.c., n. 4, che attribuisce all'amministratore del condominio il potere di compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio deve interpretarsi estensivamente nel senso che, oltre agli atti conservativi necessari ad evitare
4 pregiudizi a questa o a quella parte comune, l'amministratore ha il potere - dovere di compiere analoghi atti per la salvaguardia dei diritti concernenti l'edificio condominiale unitariamente considerato. Pertanto rientra nel novero degli atti conservativi di cui al citato art. 1130 c.c., n. 4
l'azione di cui all'art. 1669 c.c. intesa a rimuovere i gravi difetti di costruzione, nel caso in cui questi riguardino l'intero edificio condominiale ed i singoli appartamenti, vertendosi in una ipotesi di causa comune di danno che abilita alternativamente l'amministratore del condominio ed i singoli condomini ad agire per il risarcimento, senza che possa farsi distinzione tra parti comuni e singoli appartamenti
o parte di essi soltanto" (tra le varie, v. Cass. civ., Sez. Seconda, Sent. 23 marzo 1995, n. 3366 e Sent.
18 giugno 1996, n. 5613; Sez. 2, Sentenza n. 441 del 10/02/1968 Rv. 33145; più di recente, v. sez. 2,
Sentenza n. 8512 del 2015 non massimata;
Sez. 2, Sentenza n. 25216 del 2017).
Analogo principio trovasi, a ben vedere, ribadito anche nella sentenza Sez. 2, n. 22656 del 08/11/2010
Rv. 615545 ove si riconosce la legittimazione dell'amministratore a promuovere azione di responsabilità, ai sensi dell'art. 1669 c.c. nei confronti del costruttore a tutela dell'edificio nella sua unitarietà, in un contesto nel quale i pregiudizi derivano da vizi afferenti le parti comuni dell'immobile, ancorchè interessanti di riflesso anche quelle costituenti proprietà esclusiva di condomini, ed a chiederne la relativa rimozione, eliminandone radicalmente le comuni cause o condannando il costruttore alle relative spese (così in motivazione)”.
Occorre premettere che l'entità, la natura e le cause dei gravi danni subiti dal sono CP_2
stati ampiamente e incontestabilmente accertati in sede di A.T.P. (v. relazione tecnica Arch. del 2.2.2010) e nel corso del giudizio di primo grado (v. C.T.U. redatta dal medesimo Persona_1
professionista in data 17.07.2013), quali conseguenze dei gravi vizi e difetti di costruzione della terrazza di proprietà esclusiva di soprastate l'appartamento di proprietà della stessa Parte_1
attrice, e che funge anche da lastrico solare e copertura dell'edificio condominiale.
Il conseguenziale risarcimento è stato riconosciuto in favore del dal Tribunale di Siracusa CP_2
le cui statuizioni, sul punto, sono state confermate in via definitiva dalla Corte di Appello di Catania.
Il CTU ha, invero, quantificato (pag. 9) il costo complessivo necessario per eliminare detti gravi vizi e difetti costruttivi della terrazza e delle connesse opere di smaltimento delle acque piovane in euro
75.565,51 (comprese le spese tecniche), come da allegato e dettagliato computo metrico, mentre ha quantificato in euro 500,00 la spesa necessaria per eliminare i danni subiti dall'appartamento di proprietà esclusiva di (come da computo metrico - all. F) a causa delle accertate Parte_1
infiltrazioni di acqua piovana provenienti dal lastrico solare.
5 In particolare, dopo accurate e approfondite indagini termografiche e ripetuti saggi, il CTU, verificate l'origine e le cause delle infiltrazioni, ha descritto le lavorazioni necessarie per la scartavetratura, la stuccatura e la successiva tinteggiatura con idropittura dei soffitti danneggiati (cucina e bagno).
Alla luce di quanto accertato, l'appello incidentale proposto da avverso la sentenza Parte_1
della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Siracusa n. 1349/2016 pubblicata il 23.06.2016 (nel giudizio iscritto al n. 3281/2010 R.G.) va accolto nei termini e nei limiti di cui sopra, con condanna di al risarcimento dei danni ex art. 1669 c.c. in favore del e di Controparte_1 CP_2
nella misura complessiva già accertata dal Tribunale, e in favore di Parte_1 Parte_1
della somma di euro 500,00 - per il rifacimento dei soffitti danneggiati - oltre interessi moratori al tasso legale ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla pronuncia di primo grado (attualizzato il credito di valore di euro 500,00 alla data del 23.06.2016 di pubblicazione della sentenza) fino al soddisfo (cfr. Cass.
Sez. VI, 1.2.2023 n. 3018).
In ragione dell'esito complessivo e della natura del giudizio, delle ragioni della decisione e del quasi totale accoglimento delle originarie domande formulate da unitamente al Parte_1
, le spese di lite del giudizio di primo grado, di appello, di quello di legittimità e del CP_2
presente giudizio di rinvio seguono la totale soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di
Controparte_1
Anche le spese delle due CTU espletate nel corso del procedimento di A.T.P. iscritto al n. 801/2009
R.G. e nel corso del giudizio di primo grado iscritto al n. 3281/2010 R.G., come richiesto dalla difesa dell'attrice in riassunzione, vanno poste definitivamente e totalmente a carico di Controparte_1
come già rispettivamente liquidate con il decreto del 16.03.2010 (euro 5.200,00 oltre IVA e CP
[...]
se dovuta) e con la sentenza di primo grado (euro 4.470,41 oltre accessori di legge).
Le spese di lite si liquidano come in dispositivo (scaglione da euro 52.000,01 a euro 260.000,00), tenuto conto del valore effettivo della controversia, in relazione al quantum risarcitorio oggetto di condanna, della non particolare complessità della vicenda giuridica e dell'attività difensiva effettivamente svolta, confermando in relazione ai compensi quanto già liquidato dal Tribunale di
Siracusa in favore del (euro 8.550,00 oltre IVA, CPA e rimb. spese gen.) e dalla CP_2
Corte di Appello di Catania in favore dell'appellante principale (euro 4.757,50 per compensi, euro
1.138,50 per contributo unificato, oltre IVA, CPA e rimb. spese gen.) nelle rispettive sentenze oggetto di impugnazione, applicando, invece, i parametri minimi di cui alle tabelle allegate al D.M.
Giustizia 147/2022 (cfr. Cass. Sez. III, 13.07.2021 n. 19989; Cass. Sez. III, 7.10.2019 n. 26297; Cass.
Sez. VI, 10.12.2018 n. 31884) al giudizio di cassazione e al presente giudizio di rinvio, attesa la contumacia delle altre parti e la non complessità della questione giuridica in oggetto.
6 Le spese inerenti al , citato in questa fase ai soli fini della litis denuntiatio, rimasto CP_2
contumace nel precedente giudizio di appello, nel successivo giudizio di legittimità e nel presente giudizio di riassunzione, vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul rinvio della AZ, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 CP_2
avverso la sentenza n. 1349/2016 emessa dal Giudice monocratico della Seconda Sezione Civile del
Tribunale di Siracusa, pubblicata il 23.06.2016 nel giudizio iscritto al n. 3281/2010 R.G., e in parziale riforma della predetta sentenza, condanna al pagamento della somma di euro Controparte_1
75.565,51 oltre interessi legali dalla pronuncia di primo grado al soddisfo in favore del CP_2
e di e al pagamento della somma di euro 500,00 oltre interessi legali dalla
[...] Parte_1
pronuncia di primo grado al soddisfo in favore di Parte_1
Condanna alla rifusione in favore di e del delle Controparte_1 Parte_1 CP_2
spese del giudizio di primo grado iscritto al n. 3281/2010 R.G. già liquidate in complessivi euro
8.550,00 (di cui euro 8.000,00 per compensi ed euro 550,00 per esborsi), oltre IVA e CPA.
Condanna alla rifusione in favore di delle spese del giudizio di Controparte_1 Parte_1
appello iscritto al n. 1294/2016 R.G. che liquida in complessivi euro 5.896,00 (di cui euro 4.757,50 per compensi ed euro 1.138,50 per contributo unificato), oltre IVA, CPA e rimb. spese generali.
Condanna alla rifusione in favore di delle spese del giudizio di Controparte_1 Parte_1
AZ iscritto al n. 33978/2018 R.G. che liquida in complessivi euro 3.828,00 di cui euro
1.701,00 per la fase di studio, euro 1.239,00 per la fase introduttiva ed euro 888,00 per la fase decisoria, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali.
Condanna alla rifusione in favore di delle spese del presente Controparte_1 Parte_1
giudizio di rinvio che liquida in complessivi euro 7.946,00 di cui euro 786,00 per esborsi, euro
1.489,00 per la fase di studio, euro 956,00 per la fase introduttiva, euro 2.163,00 per la fase di trattazione ed euro 2.552,00 per la fase decisoria, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.
Dichiara non ripetibili le spese di lite inerenti al , rimasto contumace, per il giudizio CP_2
di appello iscritto al n. 1294/2016 R.G., per il giudizio di AZ iscritto al n. 33978/2018 R.G. e per il presente giudizio di rinvio.
Pone definitivamente a carico di le spese inerenti alle CTU espletate nel corso Controparte_1
del procedimento di A.T.P. iscritto al n. 801/2009 R.G. e nel corso del giudizio di primo grado iscritto al n. 3281/2010 R.G., come già liquidate.
Così deciso in data 16.01.2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile.
7 Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
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