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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 10/07/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 910/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Mariateresa Dieni – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 910/2024 e promossa con ricorso depositato il 24/12/2024 da:
(c.f. ), nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...]; rappresentato e difeso – giusta procura a margine dell'atto introduttivo - dall'avv. SCERBO ALBERTO (c.f. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio del difensore in Corso Rosmini n. 8, 38068 Rovereto;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ) nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3 residente in [...]; rappresentata e difesa – giusta procura in calce all'atto di costituzione - dall'avv. MARSILI CINZIA (c.f. ) ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Via Roma n. 20, 38068 Rovereto;
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Modifica condizioni regolamentazione. esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso)
Conclusioni
Parte ricorrente: come da verbale del 02.03.2025;
Parte resistente: come da verbale del 02.03.2025;
Pubblico Ministero: “accoglimento del ricorso”
pagina1 di 3 Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 24/12/2024, ha chiesto la modifica delle condizioni Parte_1 di collocamento e mantenimento dei figli , nata a [...] il [...], Persona_1
nato a [...] il [...], nata a [...] Persona_2 Persona_3 il 09/12/2012, così come stabilite nel decreto n 3717/2022 pronunciato dal Tribunale di Rovereto il
15/12/2022,
2. Con memoria di costituzione depositata il 30/05/2025, , ha contestato in Controparte_1 fatto e in diritto le allegazioni della controparte, chiedendo il rigetto delle relative istanze e formulando domande riconvenzionali.
3. All'udienza del 02.07.2025 le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dalla giudice delegata in udienza formulando conclusioni congiunte.
3.1. La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio previo invio degli atti al Pubblico
Ministero per le proprie conclusioni.
4. In data 04/07/2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
5. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento: si richiama sul punto la motivazione posta a fondamento della proposta conciliativa formulata dalla giudice delegata a verbale d'udienza del 02.07.2025.
5.1. Oltre a ciò, va considerato che la regolamentazione proposta non appare pregiudizievole per gli interessi dei minori, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
5.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
5.3. Ritenuto quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita dei minori.
6. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto dei minori/delle minori ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti l'art. 473 bis 29 e 473 bis 51 c.p.c., prende atto degli accordi intercorsi fra le parti e di seguito riportati:
1. “conferma l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori;
pagina2 di 3
2. colloca in via prevalente presso il padre ove la minore Persona_1 Parte_1 manterrà la propria residenza;
le visite madre-figlia avverranno sulla base di liberi accordi fra la minore e la madre
3. colloca in via prevalente presso la madre , ove la minore Persona_3 Controparte_1 fisserà la propria residenza;
le visite padre-figlia avverranno a fine settimana alternati, dal sabato alla domenica dopo cena, con pernottamento a casa del padre, oltre a una o due cene infrasettimanali con il padre da concordare fra loro;
vacanze natalizie, pasquali ed estive come da decreto del 2022;
4. conferma il collocamento paritario di che tuttavia fisserà la propria Persona_2 residenza presso la madre e si conferma il protocollo di visite attualmente Controparte_1 vigente ad eccezione del giorno infrasettimanale presso il genitore che in quella settimana non è collocatario del figlio già inattuato;
5. revoca il contributo posto a carico del padre per il mantenimento ordinario della minore
a partire dalla data odierna;
Per_1
6. riduce a € 300,00 il contributo posto a carica di per il mantenimento dei Parte_1 minori e a partire dalla data odierna;
Per_2 Per_3
7. riconosce il diritto di a percepire integralmente gli assegni e i contributi Parte_1 spettanti per la figlia;
avendo il padre già versato il contributo di € 500,00 per Persona_1 luglio, ad agosto sarà onerato di versare unicamente € 100,00;
8. conferma il diritto di a percepire integralmente gli assegni e i contributi Controparte_1 previsti per i figli e;
Per_2 Persona_3
9. dispone la prosecuzione del monitoraggio da parte del servizio sociale dalla data dell'accordo per i successivi 18 mesi;
10. dispone mandato di vigilanza e supporto al servizio sociale dalla data dell'accorso per i successivi 18 mesi affinché attivi, previo consenso dei genitori, tutti i percorsi necessari per la gestione della loro conflittualità, nonché si faccia intermediario fra i genitori, aiutandoli a gestire il conflitto;
i genitori si impegnano a valutare con il servizio la possibilità di intraprendere un percorso di coordinamento genitoriale;
11. compensazione integrale delle spese del giudizio fra i genitori;
12. condanna dei genitori, in solido fra loro, a pagare a favore dell'Erario le spese del giudizio della curatrice speciale, liquidate in € 1.904,50 per compensi (importo già ridotto al 50%), oltre al 15% per spese generali, CN.P. A e I.V.A. come per legge”
Così deciso nella camera di consiglio del 10/07/2025.
La giudice estensora Giulia Paoli Il presidente Giulio Adilardi
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Mariateresa Dieni – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 910/2024 e promossa con ricorso depositato il 24/12/2024 da:
(c.f. ), nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...]; rappresentato e difeso – giusta procura a margine dell'atto introduttivo - dall'avv. SCERBO ALBERTO (c.f. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio del difensore in Corso Rosmini n. 8, 38068 Rovereto;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ) nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3 residente in [...]; rappresentata e difesa – giusta procura in calce all'atto di costituzione - dall'avv. MARSILI CINZIA (c.f. ) ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Via Roma n. 20, 38068 Rovereto;
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Modifica condizioni regolamentazione. esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso)
Conclusioni
Parte ricorrente: come da verbale del 02.03.2025;
Parte resistente: come da verbale del 02.03.2025;
Pubblico Ministero: “accoglimento del ricorso”
pagina1 di 3 Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 24/12/2024, ha chiesto la modifica delle condizioni Parte_1 di collocamento e mantenimento dei figli , nata a [...] il [...], Persona_1
nato a [...] il [...], nata a [...] Persona_2 Persona_3 il 09/12/2012, così come stabilite nel decreto n 3717/2022 pronunciato dal Tribunale di Rovereto il
15/12/2022,
2. Con memoria di costituzione depositata il 30/05/2025, , ha contestato in Controparte_1 fatto e in diritto le allegazioni della controparte, chiedendo il rigetto delle relative istanze e formulando domande riconvenzionali.
3. All'udienza del 02.07.2025 le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dalla giudice delegata in udienza formulando conclusioni congiunte.
3.1. La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio previo invio degli atti al Pubblico
Ministero per le proprie conclusioni.
4. In data 04/07/2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
5. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento: si richiama sul punto la motivazione posta a fondamento della proposta conciliativa formulata dalla giudice delegata a verbale d'udienza del 02.07.2025.
5.1. Oltre a ciò, va considerato che la regolamentazione proposta non appare pregiudizievole per gli interessi dei minori, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
5.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
5.3. Ritenuto quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita dei minori.
6. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto dei minori/delle minori ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti l'art. 473 bis 29 e 473 bis 51 c.p.c., prende atto degli accordi intercorsi fra le parti e di seguito riportati:
1. “conferma l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori;
pagina2 di 3
2. colloca in via prevalente presso il padre ove la minore Persona_1 Parte_1 manterrà la propria residenza;
le visite madre-figlia avverranno sulla base di liberi accordi fra la minore e la madre
3. colloca in via prevalente presso la madre , ove la minore Persona_3 Controparte_1 fisserà la propria residenza;
le visite padre-figlia avverranno a fine settimana alternati, dal sabato alla domenica dopo cena, con pernottamento a casa del padre, oltre a una o due cene infrasettimanali con il padre da concordare fra loro;
vacanze natalizie, pasquali ed estive come da decreto del 2022;
4. conferma il collocamento paritario di che tuttavia fisserà la propria Persona_2 residenza presso la madre e si conferma il protocollo di visite attualmente Controparte_1 vigente ad eccezione del giorno infrasettimanale presso il genitore che in quella settimana non è collocatario del figlio già inattuato;
5. revoca il contributo posto a carico del padre per il mantenimento ordinario della minore
a partire dalla data odierna;
Per_1
6. riduce a € 300,00 il contributo posto a carica di per il mantenimento dei Parte_1 minori e a partire dalla data odierna;
Per_2 Per_3
7. riconosce il diritto di a percepire integralmente gli assegni e i contributi Parte_1 spettanti per la figlia;
avendo il padre già versato il contributo di € 500,00 per Persona_1 luglio, ad agosto sarà onerato di versare unicamente € 100,00;
8. conferma il diritto di a percepire integralmente gli assegni e i contributi Controparte_1 previsti per i figli e;
Per_2 Persona_3
9. dispone la prosecuzione del monitoraggio da parte del servizio sociale dalla data dell'accordo per i successivi 18 mesi;
10. dispone mandato di vigilanza e supporto al servizio sociale dalla data dell'accorso per i successivi 18 mesi affinché attivi, previo consenso dei genitori, tutti i percorsi necessari per la gestione della loro conflittualità, nonché si faccia intermediario fra i genitori, aiutandoli a gestire il conflitto;
i genitori si impegnano a valutare con il servizio la possibilità di intraprendere un percorso di coordinamento genitoriale;
11. compensazione integrale delle spese del giudizio fra i genitori;
12. condanna dei genitori, in solido fra loro, a pagare a favore dell'Erario le spese del giudizio della curatrice speciale, liquidate in € 1.904,50 per compensi (importo già ridotto al 50%), oltre al 15% per spese generali, CN.P. A e I.V.A. come per legge”
Così deciso nella camera di consiglio del 10/07/2025.
La giudice estensora Giulia Paoli Il presidente Giulio Adilardi
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