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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 31/10/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ASTI RG 1970 del 2022
Il Tribunale di Asti, in persona dei sigg.ri: Dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice Dott. Pasquale Perfetti Relatore estensore
ha emesso SENTENZA sul ricorso di
, nata a [...] il [...], Parte_1 residente a [...] CF , C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'Avvocato Bianca Ghislieri (PEC – fax 011 Email_1
0432305), e presso lo studio in Torino Via Galliano 15 elettivamente domiciliata Avverso
DISMESSO MANDATO IL 26.2.2025 Conclusioni per la parte ricorrente:
“I. Voglia il Tribunale
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi ex art. 151, secondo comma c.c., con espressa dichiarazione di addebito della responsabilità al Signor er grave violazione Controparte_1 dei doveri coniugali;
2) affidare i figli minori in via esclusiva alla madre, dando atto che con provvedimento del
29/6/2022 il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d'Aosta ha dichiarato il padre decaduto dalla potestà genitoriale e sospeso ogni incontro con i figli;
3) assegnare la casa coniugale in Poirino Via del Lobetto 14 con tutti i relativi arredi, alla Signora
Pt_1
4) determinare la misura dell'assegno mensile che il Signor dovrà corrispondere alla moglie CP_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli nell'importo che sarà ritenuto equo dal Tribunale, comunque non inferiore a E 400 mensili (E 200 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, da corrispondersi tramite bonifico bancario in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, nonché porre a carico del padre il 50% delle spese mediche, scolastiche e di sport- tempo libero relative ai figli, come indicate da protocollo.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”
Conclusioni della parte resistente: OSSERVATO
Parte attrice proponeva ricorso per separazione giudiziale (afferente al matrimonio, celebrato in Poirino il 19.7.2012, dal quale nascevano i figli , il 14.8.2004, Per_1
e , il 9.3.2015); chiedendo inoltre pronuncia di addebito in danno del Per_2 coniuge.
La domanda, in parte qua, è certamente fondata.
Date le vicissitudini della coppia (sulle quali si tornerà infra), vista la condotta, giudiziale e stragiudiziale, delle parti, e le difese assunte, non vi è invero dubbio circa la improponibilità della prosecuzione della convivenza, e comunione spirituale, tra i coniugi;
anche alla luce delle condotte di maltrattamento, con riferimento alle quali il era colpito da condanna, in sede penale, scontando CP_1 pena detentiva nel corso del presente giudizio.
Risulta infatti documentato (ma anche pacifico) che il convenuto sia stato attinto da: sentenza in data 05/05/2021, GIP di Asti, che riconosceva colpevole il CP_1
del Delitto p. e p. dagli artt. 94 – 572, c. 1 e 2 cp;
condannandolo alla pena
[...] di anni 4 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, ed assegnando alla moglie una provvisionale di 15.000 euro;
sentenza di appello, in data 31/03/2022, con cui la Corte d'Appello di Torino
– Terza sezione Penale – confermava la pronunzia di colpevolezza, condannando il convenuto alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;
e confermando la provvisionale di 15.000 euro.
Va anche evidenziato come il tardivamente costituitosi, neppure abbia CP_1 sollevato eccezioni, quanto alla richiesta di addebito (vedi comparsa 6.9.2023) onde, in aggiunta all'accertamento, come sopra, delle condotte gravemente lesive dell'ordine familiare, da parte del marito, è anche pacifica la eziologia di queste, rispetto alla crisi matrimoniale.
Il si osserva ancora, era attinto da pronunzia di decadenza dalla CP_1 responsabilità genitoriale, con provvedimento Tribunale dei Minorenni Torino, 29 giugno 2022 (doc. 4 attoreo) di talché la attrice è ad oggi unico soggetto esercente la responsabilità stessa, sul figlio minore (purtroppo affetto da una grave Per_2 malattia degenerativa, che richiede un'assistenza costante, accompagnamenti a visite, terapie continue) e facultizzato ad adottare tutte le decisioni che lo riguardano.
La madre, per suo conto, ha affrontato situazioni di difficoltà personale, gravi, culminate nella adozione di un TSO;
un lungo percorso, intrapreso con l'ausilio del CSM competente, ha tuttavia, infine, consentito alla ricorrente di recuperare una stabilità, ed un equilibrio, atti a svolgere la funzione genitoriale in modo adeguato. Di tanto si dà atto nello stesso provvedimento Tribunale Minorenni Torino, già richiamato, ove infatti era disposta la ri-collocazione (dopo una sequenza di affidamenti anche etero-familiari) di entrambi i figli – allora entrambi minori – presso la madre.
La buona prognosi circa la ritrovata attitudine genitoriale di quest'ultima è stata d'altronde qui confermata dai Servizi Sociali – cfr. Relazione in data 31.1.2024.
Nulla vi è a disporre, quanto ai rapporti tra ed il papà, alla luce delle gravi Per_2 condotte di questi, e data la assenza, ormai da anni, di contatti, il che impone massima cautela, nell'interesse superiore del ragazzo.
Apparendo comunque necessario, nell'interesse del ragazzo, che il nucleo continui ad esser assistito dai Servizi Sociali, nonché dal Servizio di NPI, e che la madre prosegua – dati i buoni risultati conseguiti per tale via – i percorsi terapeutici in atto.
Parte attrice, ancora, insta per la assegnazione della casa coniugale.
La domanda, in parte qua, è infondata.
Come rilevato da questo collegio, nel decreto in pari data di revoca della ricorrente dalla ammissione del beneficio del gratuito patrocinio, risulta con certezza, dagli atti di causa, che la attrice, ancor prima della introduzione del giudizio, avesse dato inizio ad una convivenza, stabile, con terzo soggetto, presso la abitazione di quest'ultimo.
Di tanto danno atto, sia pure sinteticamente, il Tribunale Minorenni citato, nonché i Servizi Sociali, nella relazione 31.1.2024, di cui si è detto.
Ancora nei propri scritti del giugno 2025, la madre manifesta la intenzione di
“rientrare” nella casa coniugale, che pure le era stata assegnata sin dal provvedimento presidenziale 14.10.2022, a dimostrazione del mancato utilizzo della stessa, per un periodo di anni, durante il quale – come dedotto, peraltro, spontaneamente, dalla attrice – la abitazione era concessa in locazione.
E' dunque palese che sussista uno iato temporale importante – pluriannuale – nel godimento della abitazione, di talché non sussistono i presupposti per accogliere la domanda di assegnazione [a maggior ragione avendo la attrice dato vita aliunde ad un nuovo nucleo familiare, sia pur sempre ricomprendente i figli avuti con il CP_1
a proposito del quale nucleo, i Servizi Sociali evidenziano nella propria relazione che: “Sig. : Il compagno della signora è ad oggi il Comandante della Pt_2 Pt_1
Stazione dei Carabinieri di Chieri. Si sono conosciuti diversi anni fa tramite un'amica comune ma solo nel corso nel 2021, dopo una breve frequentazione, hanno intrapreso una relazione sentimentale che ha poi portato all'inizio della convivenza.
La coppia è stata incontrata diverse volte, sia presso gli uffici del Servizio Sociale che presso l'abitazione assegnata al sig. . Quest'ultimo si è sempre posto in modo Pt_2 adeguato rispetto alle vicende giudiziarie in corso presso il Tribunale per i Minorenni, confermando di voler essere di supporto per la signora e per i figli. Dopo aver avviato la convivenza con la signora egli si era detto preoccupato rispetto a come Pt_1
e avrebbero potuto accettare la sua presenza ma nel tempo, con il Per_1 Per_2 graduale avvicinamento, si è andata definendo una situazione di buona convivenza in cui i figli della signora riconoscono da un lato le modalità educative della madre, più permissiva ed accogliente, e dall'altro hanno accettato i limiti definiti dal signor
per la prosecuzione di una serena convivenza (come ad esempio gli orario di Pt_2 rientro dalle uscite serali di ).” Per_1
Essendo dunque palese che la casa familiare non costituisca più, da lungo tempo, il centro di riferimento della vita e degli affetti della prole, sono cessati i presupposti per potere procedere alla chiesta assegnazione.
Infine, parte convenuta è tenuta al contributo di mantenimento in favore della prole ( , minorenne;
, maggiorenne ma non ancora autosufficiente). Per_2 Per_1
Il come dedotto dalla sua stessa difesa, dopo un periodo di detenzione, è CP_1 stato ammesso al regime dell'affidamento in prova, ed ha anche reperito occupazione – cfr. note scritte del convenuto del 25.2.2025.
Lo stesso appare soggetto dotato di normale capacità reddituale;
il contributo di mantenimento dovrà tenere conto delle esigenze concrete, legate alla età dei figli, nonché del rilievo, per cui i figli non trascorrono alcun lasso temporale con il padre, che dunque non contribuisce in nessuna misura, in via diretta, alle loro necessità.
Appare, riguardata sotto tali aspetti e profili, congrua la richiesta attorea, pari ad
€ 200,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Spese di lite secondo soccombenza;
tenuto conto della infondatezza della domanda attorea per assegnazione della casa coniugale, le spese verranno compensate per un terzo.
Esse saranno liquidate, secondo i parametri ex DM 55 del 2014, facendo uso dello scaglione afferente alle cause di valore indeterminabile, di complessità media, e dei valori medi, e dunque in:
per la fase di studio, € 2.127;
per la fase introduttiva, € 1.416;
per la fase di trattazione/istruzione, € 3.738;
per la fase decisionale, € 3.579;
per un totale di € 10.860, oltre accessori tutti.
Operata la compensazione per un terzo, il valore finale si attesta ad un compenso pari ad € 7.240.
PQM
Il tribunale, definitivamente pronunziando,
Dichiara la separazione giudiziale tra nata a Parte_1
RO (ROia) il 11/12/1980, e nato a [...] il Controparte_1
22.10.1978; matrimonio celebrato in Poirino il 19.7.2012; mandando all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni di legge;
Pronunzia addebito della separazione, in danno di;
Controparte_1
Nulla quanto all'affido del figlio minore , essendo la madre, Per_2 [...]
unico soggetto esercente la responsabilità genitoriale sul Parte_1 figlio, e come tale facultizzata ad adottare tutte le decisioni che lo riguardano;
Gli assegni familiari, l'assegno unico, le indennità spettanti a in Per_2 considerazione della sua condizione di salute, ed OGNI emolumento legato alla prole, saranno percepiti al 100% dalla madre;
Il padre verserà, entro il giorno 27 di ogni mese, € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) quale contributo di mantenimento, somma rivalutanda ex ISTAT annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il vigente protocollo del Tribunale di Asti;
Rigetta la domanda attorea per assegnazione della casa coniugale;
Dispone darsi prosieguo ai percorsi in atto, presso Servizi Sociali, ed NPI, in favore del nucleo familiare, e del figlio;
Per_2
La ricorrente è invitata a proseguire i percorsi di ausilio e sostegno, anche a carattere terapeutico, come già in atto;
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese avversarie di lite, che, previa compensazione per un terzo, liquida in € 7.240,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA, CPA per quanto dovute per legge;
direttamente in favore della parte attrice, alla luce del decreto, in pari data, di questo collegio, di revoca della ammissione della ricorrente al Gratuito Patrocinio.
Infine, letto l'art. 52 Codice Privacy, ordina che sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati, a tutela della dignità e dei diritti di questi ultimi.
Si comunichi.
Asti, 22.10.2025
Dott. Perfetti relatore estensore
Dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente
Il Tribunale di Asti, in persona dei sigg.ri: Dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice Dott. Pasquale Perfetti Relatore estensore
ha emesso SENTENZA sul ricorso di
, nata a [...] il [...], Parte_1 residente a [...] CF , C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'Avvocato Bianca Ghislieri (PEC – fax 011 Email_1
0432305), e presso lo studio in Torino Via Galliano 15 elettivamente domiciliata Avverso
DISMESSO MANDATO IL 26.2.2025 Conclusioni per la parte ricorrente:
“I. Voglia il Tribunale
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi ex art. 151, secondo comma c.c., con espressa dichiarazione di addebito della responsabilità al Signor er grave violazione Controparte_1 dei doveri coniugali;
2) affidare i figli minori in via esclusiva alla madre, dando atto che con provvedimento del
29/6/2022 il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d'Aosta ha dichiarato il padre decaduto dalla potestà genitoriale e sospeso ogni incontro con i figli;
3) assegnare la casa coniugale in Poirino Via del Lobetto 14 con tutti i relativi arredi, alla Signora
Pt_1
4) determinare la misura dell'assegno mensile che il Signor dovrà corrispondere alla moglie CP_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli nell'importo che sarà ritenuto equo dal Tribunale, comunque non inferiore a E 400 mensili (E 200 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, da corrispondersi tramite bonifico bancario in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, nonché porre a carico del padre il 50% delle spese mediche, scolastiche e di sport- tempo libero relative ai figli, come indicate da protocollo.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”
Conclusioni della parte resistente: OSSERVATO
Parte attrice proponeva ricorso per separazione giudiziale (afferente al matrimonio, celebrato in Poirino il 19.7.2012, dal quale nascevano i figli , il 14.8.2004, Per_1
e , il 9.3.2015); chiedendo inoltre pronuncia di addebito in danno del Per_2 coniuge.
La domanda, in parte qua, è certamente fondata.
Date le vicissitudini della coppia (sulle quali si tornerà infra), vista la condotta, giudiziale e stragiudiziale, delle parti, e le difese assunte, non vi è invero dubbio circa la improponibilità della prosecuzione della convivenza, e comunione spirituale, tra i coniugi;
anche alla luce delle condotte di maltrattamento, con riferimento alle quali il era colpito da condanna, in sede penale, scontando CP_1 pena detentiva nel corso del presente giudizio.
Risulta infatti documentato (ma anche pacifico) che il convenuto sia stato attinto da: sentenza in data 05/05/2021, GIP di Asti, che riconosceva colpevole il CP_1
del Delitto p. e p. dagli artt. 94 – 572, c. 1 e 2 cp;
condannandolo alla pena
[...] di anni 4 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, ed assegnando alla moglie una provvisionale di 15.000 euro;
sentenza di appello, in data 31/03/2022, con cui la Corte d'Appello di Torino
– Terza sezione Penale – confermava la pronunzia di colpevolezza, condannando il convenuto alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;
e confermando la provvisionale di 15.000 euro.
Va anche evidenziato come il tardivamente costituitosi, neppure abbia CP_1 sollevato eccezioni, quanto alla richiesta di addebito (vedi comparsa 6.9.2023) onde, in aggiunta all'accertamento, come sopra, delle condotte gravemente lesive dell'ordine familiare, da parte del marito, è anche pacifica la eziologia di queste, rispetto alla crisi matrimoniale.
Il si osserva ancora, era attinto da pronunzia di decadenza dalla CP_1 responsabilità genitoriale, con provvedimento Tribunale dei Minorenni Torino, 29 giugno 2022 (doc. 4 attoreo) di talché la attrice è ad oggi unico soggetto esercente la responsabilità stessa, sul figlio minore (purtroppo affetto da una grave Per_2 malattia degenerativa, che richiede un'assistenza costante, accompagnamenti a visite, terapie continue) e facultizzato ad adottare tutte le decisioni che lo riguardano.
La madre, per suo conto, ha affrontato situazioni di difficoltà personale, gravi, culminate nella adozione di un TSO;
un lungo percorso, intrapreso con l'ausilio del CSM competente, ha tuttavia, infine, consentito alla ricorrente di recuperare una stabilità, ed un equilibrio, atti a svolgere la funzione genitoriale in modo adeguato. Di tanto si dà atto nello stesso provvedimento Tribunale Minorenni Torino, già richiamato, ove infatti era disposta la ri-collocazione (dopo una sequenza di affidamenti anche etero-familiari) di entrambi i figli – allora entrambi minori – presso la madre.
La buona prognosi circa la ritrovata attitudine genitoriale di quest'ultima è stata d'altronde qui confermata dai Servizi Sociali – cfr. Relazione in data 31.1.2024.
Nulla vi è a disporre, quanto ai rapporti tra ed il papà, alla luce delle gravi Per_2 condotte di questi, e data la assenza, ormai da anni, di contatti, il che impone massima cautela, nell'interesse superiore del ragazzo.
Apparendo comunque necessario, nell'interesse del ragazzo, che il nucleo continui ad esser assistito dai Servizi Sociali, nonché dal Servizio di NPI, e che la madre prosegua – dati i buoni risultati conseguiti per tale via – i percorsi terapeutici in atto.
Parte attrice, ancora, insta per la assegnazione della casa coniugale.
La domanda, in parte qua, è infondata.
Come rilevato da questo collegio, nel decreto in pari data di revoca della ricorrente dalla ammissione del beneficio del gratuito patrocinio, risulta con certezza, dagli atti di causa, che la attrice, ancor prima della introduzione del giudizio, avesse dato inizio ad una convivenza, stabile, con terzo soggetto, presso la abitazione di quest'ultimo.
Di tanto danno atto, sia pure sinteticamente, il Tribunale Minorenni citato, nonché i Servizi Sociali, nella relazione 31.1.2024, di cui si è detto.
Ancora nei propri scritti del giugno 2025, la madre manifesta la intenzione di
“rientrare” nella casa coniugale, che pure le era stata assegnata sin dal provvedimento presidenziale 14.10.2022, a dimostrazione del mancato utilizzo della stessa, per un periodo di anni, durante il quale – come dedotto, peraltro, spontaneamente, dalla attrice – la abitazione era concessa in locazione.
E' dunque palese che sussista uno iato temporale importante – pluriannuale – nel godimento della abitazione, di talché non sussistono i presupposti per accogliere la domanda di assegnazione [a maggior ragione avendo la attrice dato vita aliunde ad un nuovo nucleo familiare, sia pur sempre ricomprendente i figli avuti con il CP_1
a proposito del quale nucleo, i Servizi Sociali evidenziano nella propria relazione che: “Sig. : Il compagno della signora è ad oggi il Comandante della Pt_2 Pt_1
Stazione dei Carabinieri di Chieri. Si sono conosciuti diversi anni fa tramite un'amica comune ma solo nel corso nel 2021, dopo una breve frequentazione, hanno intrapreso una relazione sentimentale che ha poi portato all'inizio della convivenza.
La coppia è stata incontrata diverse volte, sia presso gli uffici del Servizio Sociale che presso l'abitazione assegnata al sig. . Quest'ultimo si è sempre posto in modo Pt_2 adeguato rispetto alle vicende giudiziarie in corso presso il Tribunale per i Minorenni, confermando di voler essere di supporto per la signora e per i figli. Dopo aver avviato la convivenza con la signora egli si era detto preoccupato rispetto a come Pt_1
e avrebbero potuto accettare la sua presenza ma nel tempo, con il Per_1 Per_2 graduale avvicinamento, si è andata definendo una situazione di buona convivenza in cui i figli della signora riconoscono da un lato le modalità educative della madre, più permissiva ed accogliente, e dall'altro hanno accettato i limiti definiti dal signor
per la prosecuzione di una serena convivenza (come ad esempio gli orario di Pt_2 rientro dalle uscite serali di ).” Per_1
Essendo dunque palese che la casa familiare non costituisca più, da lungo tempo, il centro di riferimento della vita e degli affetti della prole, sono cessati i presupposti per potere procedere alla chiesta assegnazione.
Infine, parte convenuta è tenuta al contributo di mantenimento in favore della prole ( , minorenne;
, maggiorenne ma non ancora autosufficiente). Per_2 Per_1
Il come dedotto dalla sua stessa difesa, dopo un periodo di detenzione, è CP_1 stato ammesso al regime dell'affidamento in prova, ed ha anche reperito occupazione – cfr. note scritte del convenuto del 25.2.2025.
Lo stesso appare soggetto dotato di normale capacità reddituale;
il contributo di mantenimento dovrà tenere conto delle esigenze concrete, legate alla età dei figli, nonché del rilievo, per cui i figli non trascorrono alcun lasso temporale con il padre, che dunque non contribuisce in nessuna misura, in via diretta, alle loro necessità.
Appare, riguardata sotto tali aspetti e profili, congrua la richiesta attorea, pari ad
€ 200,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Spese di lite secondo soccombenza;
tenuto conto della infondatezza della domanda attorea per assegnazione della casa coniugale, le spese verranno compensate per un terzo.
Esse saranno liquidate, secondo i parametri ex DM 55 del 2014, facendo uso dello scaglione afferente alle cause di valore indeterminabile, di complessità media, e dei valori medi, e dunque in:
per la fase di studio, € 2.127;
per la fase introduttiva, € 1.416;
per la fase di trattazione/istruzione, € 3.738;
per la fase decisionale, € 3.579;
per un totale di € 10.860, oltre accessori tutti.
Operata la compensazione per un terzo, il valore finale si attesta ad un compenso pari ad € 7.240.
PQM
Il tribunale, definitivamente pronunziando,
Dichiara la separazione giudiziale tra nata a Parte_1
RO (ROia) il 11/12/1980, e nato a [...] il Controparte_1
22.10.1978; matrimonio celebrato in Poirino il 19.7.2012; mandando all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni di legge;
Pronunzia addebito della separazione, in danno di;
Controparte_1
Nulla quanto all'affido del figlio minore , essendo la madre, Per_2 [...]
unico soggetto esercente la responsabilità genitoriale sul Parte_1 figlio, e come tale facultizzata ad adottare tutte le decisioni che lo riguardano;
Gli assegni familiari, l'assegno unico, le indennità spettanti a in Per_2 considerazione della sua condizione di salute, ed OGNI emolumento legato alla prole, saranno percepiti al 100% dalla madre;
Il padre verserà, entro il giorno 27 di ogni mese, € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) quale contributo di mantenimento, somma rivalutanda ex ISTAT annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il vigente protocollo del Tribunale di Asti;
Rigetta la domanda attorea per assegnazione della casa coniugale;
Dispone darsi prosieguo ai percorsi in atto, presso Servizi Sociali, ed NPI, in favore del nucleo familiare, e del figlio;
Per_2
La ricorrente è invitata a proseguire i percorsi di ausilio e sostegno, anche a carattere terapeutico, come già in atto;
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese avversarie di lite, che, previa compensazione per un terzo, liquida in € 7.240,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA, CPA per quanto dovute per legge;
direttamente in favore della parte attrice, alla luce del decreto, in pari data, di questo collegio, di revoca della ammissione della ricorrente al Gratuito Patrocinio.
Infine, letto l'art. 52 Codice Privacy, ordina che sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati, a tutela della dignità e dei diritti di questi ultimi.
Si comunichi.
Asti, 22.10.2025
Dott. Perfetti relatore estensore
Dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente