Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 03/04/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 03.04.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 99 / 2025
promossa da
, C.F. , rappresentata e difesa dagli avv. ti Parte_1 C.F._1
PERRUCCIO SALVATORE e BONGIORNO SALVATORE, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. GALLO AMALIA, giusta procura in atti,
-resistente-
mediante lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e diritto della decisione
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa per 1/3 le spese di lite tra le parti e pone gli ulteriori 2/3 a carico di parte convenuta che si liquidano in euro 628,00 oltre iva e cpa come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13 gennaio 2025, la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere stata dipendente della cooperativa con contratto di lavoro subordinato dal
03.03.2023 al 24.06.2024, come coordinatrice-educatrice psicologa, con la qualifica di impiegata di concetto, chiedeva di condannare l'ente datoriale al pagamento di quanto dovuto a titolo di TFR nella misura di euro 1.868,93, con vittoria di spese.
Si costituiva tardivamente la rilevando che il ritardo nel Controparte_1
pagamento delle retribuzioni alla dipendente era dipeso dal fatto che l'erogazione dei fondi proviene alla stessa da parte dei Comuni e che ciò non avviene nei tempi regolari;
che quest'ultimi, a loro volta, imputano la responsabilità al mancato trasferimento dei fondi dal
. Deduceva che il Comune di Canicattì aveva provveduto al pagamento delle CP_2
fatture del terzo trimestre 2024, circostanza che aveva consentito a sua volta alla cooperativa di provvedere al pagamento del Trattamento di Fine Rapporto.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza, i procuratori delle parti concludevano come da separato verbale;
indi la causa è stata discussa e decisa con la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. di cui è stata data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*****
Orbene, le parti hanno concordato sul fatto che la ricorrente ha ricevuto il pagamento di quanto dovutole.
Pertanto, tenuto conto delle allegazioni delle parti, suffragate dalla documentazione prodotta in giudizio, deve ritenersi definitivamente cessata la materia del contendere poiché
l'avvenuto riconoscimento del diritto costituisce fatto sopravvenuto idoneo a determinare la carenza d'interesse ad agire, essendo venuta meno tra le parti tale ragione di contesa.
Per quanto concerne le spese di lite, di esse si dispone la compensazione parziale di 1/3
stante la buona fede dimostrata dalla convenuta nell'aver provveduto al pagamento di quanto spettante alla ricorrente non appena ricevuti i fondi.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Agrigento, il 03/04/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo