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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/07/2025, n. 4384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4384 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile Così composta:
Dott. G. CASABURI Presidente rel.
Dott. A.M. STERLICCHIO Consigliere,
Dott. B.R. CIMINI Consigliere. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al N. 7345/2019 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 26.3.2025 avente ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Roma n. 1178/2019 e vertente tra
Parte_1
, Parte_2 Rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Forgione
- appellantI – E EREDI del sig, , sig.ri , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Romano. Controparte_4
- appellati –
IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che:
-il Tribunale di Cassino, con la sentenza di cui in epigrafe, ha accolto la domanda di revocazione proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c. da , e per l'effetto ha dichiarato l'inefficacia, in suo pregiudizio, degli atti di vendita del Controparte_1 21.9.2015 conclusi tra e la aventi ad oggetto Autobus Evobus GMBH Mercedesbenz targato Parte_2 Parte_1 ET096YM, Autobus Iveco Bus 380 E targato EZ785LN, e Autobus Evobus Setra S 415 HDH targato DR644FL; ha ordinato al Conservatore del Pubblico Registro Automobilistico territorialmente competente la trascrizione della sentenza;
ha condannato i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite del giudizio in favore dell'attore che ha liquidato in euro 518,00 per spese e in euro 3.628,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a., da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice avv. Pasquale Romano, dichiaratosi antistatario;
ha condannato i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite del procedimento cautelare in favore dell'attore che ha liquidato in euro 118,50 per spese e in euro 1.823,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a., da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice avv. Pasquale Romano, dichiaratosi antistatario. Le vicende di causa possono così riassumersi:con atto di citazione ritualmente notificato, agiva in Controparte_1 giudizio nei confronti della società e di , deducendo che lo stesso svolgeva dal 24.07.2007 Parte_1 Parte_2 al 30.12.2013 le mansioni di autista di pulman lavorando alle dipendenze del convenuto , titolare di Parte_2 omonima ditta individuale operante nell'ambito del noleggio di autobus con conducente e del trasporto nazionale ed internazionale di passeggeri;
a fronte della mancata corresponsione di retribuzioni e relative indennità ed emolumenti ulteriori (retribuzioni mensili, trasferte, 13 e 14 mensilità, ferie e permessi non goduti, TFR) per periodo il 01.10.2009/30.12.2013, richiedeva l'intervento della Direzione Territoriale del Lavoro di Frosinone ai sensi del d.lgs. 23 aprile 2004 n. 124; all'esito degli accertamenti svolti, in data 14.10.2015, la di Controparte_5 Frosinone, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs 23 aprile 2004 n. 124, emetteva ed impartiva a carico di diffida Parte_2 accertativa per crediti patrimoniali n. FR00000/2016-184 del 08.02.2016 notificata in data 12.02.2016, con la quale diffidava il medesimo datore di lavoro a corrispondere al lavoratore, entro trenta giorni dalla notifica Parte_2 dell'atto, gli emolumenti e spettanze economiche lorde indicate nel prospetto allegato relative all'intercorso rapporto di lavoro dal 25.04.2007 al 30.12.2013, per la somma complessiva di euro 39.971,47; con provvedimento n. FIDPL/2016-1 del 22.03.2016 notificato il 01.04.2016 la medesima , constatato che non era stato Controparte_5 richiesto entro trenta giorni il tentativo di conciliazione e considerato che non era stata data prova dell'avvenuto pagamento delle spettanze economiche dovute al lavoratore, ai sensi dell' art 12 comma 3 del d.lgs 23/04/2004 n. 124, veniva conferita alla diffida accertativa sopra indicata il valore di accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo, nei limiti degli importi riconosciuti al lavoratore;
tale provvedimento non veniva opposto nei termini di legge, per cui la diffida accertativa conservava valore di accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell' art 12 comma 3 del d.lgs 23/04/2004 n. 124, come da attestazione datata 20.05.2016 Prot. AA001; sulla CodiceFiscale_1 scorta di tale titolo esecutivo, notificava al convenuto in data 27.05.2016 atto di precetto per il Controparte_1 pagamento delle somme dovute oltre interessi e spese per l'importo complessivo di € 40.442,48, all'esito del quale non faceva seguito il relativo adempimento di pagamento di quanto dovuto, per la qual cosa, in funzione della successiva e consequenziale azione esecutiva, espletava accertamenti sulla situazione patrimoniale del debitore , con Parte_2 specifico riferimento ai veicoli per trasporto passeggeri (autobus) di cui lo stesso era intestatario, non avendo il medesimo altre evidenze patrimoniali ( beni immobili); a seguito di visure al PRA nominative e per targhe emergeva che il convenuto aveva ceduto in data 21.09.2015 la proprietà di beni mobili registrati (autobus), unici beni di effettiva rilevanza economica potenzialmente escutibili nell'ambito del patrimonio personale, ad una società denominata con sede in Parte_1 Cassino (FR) al Viale Dante n. 68, costituita in data 31.08.2015, di cui lo stesso era amministratore Parte_2 unico a fronte di una compagine sociale che vedeva la partecipazione al capitale sociale per il 95 % di Persona_1 (sorella del debitore) e per il restante 5% di (madre del debitore); che i beni mobili registrati oggetto Parte_3 di apparente alienazione erano Autobus Evobus GMBH Mercedesbenz targato ET096YM, Autobus Iveco Bus 380 E targato EZ785LN, Autobus Evobus Setra S 415 HDH targato DR644FL; l'attore in promo grado Controparte_1 sosteneva che il convenuto aveva posto in essere, successivamente al sorgere del debito nei suoi Parte_2 confronti, atti pregiudizievoli in quanto volti fraudolentemente a sottrarre gli unici beni da lui posseduti alla garanzia del credito, e a depauperare quantitativamente e qualitativamente il patrimonio del debitore mediante la fittizia e fraudolenta cessione degli stessi al fine di sottrarsi alle pretese creditorie e di fatto elidendo alla radice la fruttuosità della futura procedura esecutiva. Sulla base di tali deduzioni, l'attore ha agito in giudizio al fine di far dichiarare l'inefficacia nei suoi confronti delle cessioni dei beni mobili registrati sopra indicati. Si è costituita nel giudizio di primo grado solo la – rimanendo Parte_1 contumace , deducendo che la stessa, al momento della cessione di cui si discute, non conosceva Parte_2 l'esistenza di debiti in capo al venditore , avendo acquistato in buona fede i beni in contestazione. La Parte_2 società convenuta ha, quindi, chiesto, il rigetto della domanda;
Nel corso del giudizio, con decreto emesso inaudita altera parte il 28.2.2017 su istanza dell'attore, è stato disposto il sequestro, ai sensi dell'art. 671 c.p.c., dell'autobus Evobus Setra 415 HDH tg. DR644FL, fino alla concorrenza della somma di euro 55.000,00, a garanzia dei crediti vantati da . Tale provvedimento è stato confermato Controparte_1 con ordinanza del 21.12.2017;Inoltre, nel corso del giudizio di primo grado, in data 21.7.2017 è deceduto CP
, senza veder soddisfatto il proprio credito maturato con il proprio lavoro, lasciando a succedergli per legge gli
[...] attuali appellati suoi eredi;
La causa, istruita con prova documentale, è stata posta in deliberazione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 8.10.2019, e- come accennato- il giudice di prime cure ha accolto la domanda di revocazione ai sensi dell'articolo 2901 c.c. e per l'effetto ha dichiarato l'inefficacia degli atti di vendita degli autobus nei confronti di;
Controparte_1 Ancora rilevato che: e hanno proposto appello, preliminarmente chiedendo di sospendere l'efficacia della Parte_1 Parte_2 sentenza n. 1178/2019 per i capi relativi alla condanna alle spese processuali, per i seguenti motivi:
1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2901 COMMA I° C.C.. INESISTENZA E/O MANCATA PROVA DEL CREDITO VANTATO DAL SIG. NEI CONFRONTI DI Controparte_1 Pt_2
[...]
2. ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER VIZIO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE SULL'ELEMENTO SOGGETTIVO
3. SULL'OMESSA MOTIVAZIONE CIRCA LA MANCATA AMMISSIONE DELLE RICHIESTE ISTRUTTORIE DI PARTE CONVENUTA ODIERNA APPELLANTE4. IMPIGNORABILITA' DEI BENI MOBILI OGGETTO DI REVOCATORIA IN QUANTO BENI STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' DI IMPRESA;
-gli eredi del SI si sono costituiti e hanno chiesto preliminarmente di rigettare la richiesta di Controparte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, e nel merito di rigettare l'appello;
-la Corte, con ordinanza del 3.4.2020, ha rigettato l'istanza di sospensione;
quindi con ordinanza resa all'esito della udienza del 26.3.2025 ex art. 127 ter c.p.c., ha assegnato la causa in decisione con termini ex art. 190 c.p.c.;
- la redazione della presente motivazione, per carichi di ruolo, è assegnata al Presidente Casaburi;
Ritenuto che
l'appello è infondato e va rigettato e infatti:
- con il primo motivo gli appellanti deducono l'inesistenza e/o la mancata prova del credito vantato dal SI CP per l'inesistenza/nullità della diffida accertativa per crediti patrimoniali ex art. 12 del D. Lgs. N. 124/2004 emessa dalla di Frosinone. Deducono in particolare che detta diffida non è mai stata notificata e Controparte_5 quindi non può essere considerata fonte di prova;
-in primo luogo il motivo è inammissibile perché integra una difesa nuova, in violazione dell'art. 45 c.p.c. ; e infatti nel primo grado di giudizio non vi è stata alcuna contestazione in merito all'accertamento del credito. La società ha Pt_1 formulato, con istanza di sospensione ex art 295 cpc in data 7.10.2019, la richiesta di sospendere il giudizio in quanto pendeva innanzi alla Sezione Lavoro del medesimo Tribunale di Cassino, separata controversia iscritta con rg 569/2017 in cui era eccepita la nullità del titolo esecutivo portato dalla diffida accertativa ex art.12 del D. Lgs 124/2004 per difetto di notifica nei confronti del debitore principale. L'accertamento di nullità riguardava quindi un separato giudizio pendente innanzi alla Sezione Lavoro e non era stato oggetto di domande o eccezioni formulate nel giudizio di primo grado conclusosi con la sentenza oggetto della odierna impugnazione;
inoltre, l'istanza di sospensione ex art. 295 cpc veniva formulata in data 7.10.2019 e la sentenza veniva depositata il giorno successivo 8.10.2019 sul PCT: -per completezza si rimarca che il motivo è anche infondato nel merito: è infatti documentato il l buon esito della notifica della diffida accertativa effettuata a mezzo posta in data 12.2.2016, ai sensi della legge n. 890/1982 e risulta accertata la validità del titolo esecutivo come affermata anche dalla sentenza 932/2019 emessa dal Tribunale di Cassino Sez. lavoro all'esito del giudizio Rg. 569/2017;
-Con il secondo motivo l'appellante contesta la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui ha ritenuto sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo dell'azione revocatoria, la generica consapevolezza in capo al debitore e al terzo contraente di arrecare un pregiudizio alle ragioni creditorie;
in particolare afferma l'appellante che l'atto impugnato (la vendita degli autobus) è stato stipulato in data 21.9.2015 mentre la diffida accertativa risulta essere stata emessa dalla di Frosinone in data 8.2.2016; da questo deriverebbe che la società acquirente Controparte_5 Pt_1 non poteva essere a conoscenza dell'esistenza del debito a carico del venditore e conseguentemente del pregiudizio che poteva derivarne al SI . Controparte_1 Ritiene non provata non solo la dolosa preordinazione, ma anche la consapevolezza del pregiudizio;
-va ricordato, in diritto, In tema di azione revocatoria ordinaria, infatti, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. Ord. n. 16221/2019);
-nella specie il giudice di prime cure ha ampiamente ed approfonditamente motivato sulla sussistenza dell'elemento soggettivo rispetto al carattere di anteriorità del credito, richiamando anche ampia e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte;
Non è rilevante l'affermazione dell'appellante che l'accertamento del credito sarebbe intervenuto successivamente all'atto di vendita, in quanto l'anteriorità del credito deve essere riscontrata in base al momento in cui il credito è sorto e non eventualmente a quello successivo in cui esso venga accertato;
il credito vantato dal CP era infatti maturato antecedentemente (nel periodo dal 1.10.2009 al 30.12.2013) alla stipula della compravendita oggetto di azione revocatoria (21.9.2015) quindi nel caso di specie è sufficiente provare, anche tramite presunzioni, la consapevolezza in capo alle parti contraenti del carattere pregiudizievole dell'atto, intesa come consapevolezza che l'atto di disposizione del debitore renda impossibile o anche solamente più difficoltoso il soddisfacimento coattivo del credito in considerazione della incapienza patrimoniale del debitore stesso;
Si può allora certamente affermare che il venditore era perfettamente consapevole del pregiudizio in Parte_2 ragione della consistenza dei beni venduti rispetto alla consistenza complessiva del proprio patrimonio. Il SI Pt_2
è rimasto contumace in primo grado, e, sebbene costituitosi nel presente grado di giudizio, non ha provato
[...] l'inesistenza dell'eventus damni e quindi non ha provato la propria capacità di soddisfare comunque il credito prescindendo dall'atto dispositivo compiuto.;
-Inoltre, non può non valutarsi quale elemento forte di presunzione la circostanza che lo stesso era al contempo Pt_2 sia venditore, sia Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società acquirente (nominato in sede di atto costitutivo il 31 agosto 2015 e cessato dalla carica il 20 agosto 2019) ed inoltre, la compagine sociale era formata dalla madre e dalla sorella Appaiono evidenti i legami familiari con i soci, nonché la Parte_3 Persona_1 duplicità delle posizioni del SI (venditore e Amministratore Unico della società acquirente) tali da avvalorare Pt_2 ancor di più la presunzione di consapevolezza da parte della società acquirente. A ciò si aggiunge la mancata prova dell'avvenuto pagamento del prezzo di vendita dalla società al venditore. A tal proposito si rileva che la richiesta di interpello formulata e agli atti (ritenuta comunque inammissibile) avrebbe posto a fondamento del mancato pagamento del prezzo operazioni contabili interne alla società, indicando il trasferimento degli autobus come una sorta di datio in solutum per debiti contratti dal SI nei confronti della società acquirente. Le evidenze istruttorie si pongono Pt_2 a sostegno del convincimento che le parti contraenti hanno posto in essere il trasferimento in contrasto con la esposizione debitoria del venditore già preesistente e con piena consapevolezza del pregiudizio in danno del Pt_4
-Gli appellati correttamente pongono inoltre l'accento sulla circostanza che nelle more del giudizio di primo grado, il SI quale legale rappresentante della ha perseverato nella sua condotta tesa a sottrarre i beni Parte_2 Pt_1 vendendo due dei tre veicoli oggetto di azione revocatoria tanto è vero che in primo grado la parte attrice si è vista costretta a presentare ricorso per sequestro conservativo in corso di causa sull'unico veicolo rimasto, concesso con provvedimento inaudita altera parte e poi successivamente confermato;
Avvalora la presunzione di una consapevole sottrazione dei beni alla garanzia, anche la circostanza che la avrebbe sostenuto nella istanza di interpello la necessità di provare che Pt_1 la vendita dei mezzi a terzi, nel corso del giudizio di primo grado, era stata effettuata per ottenere denaro necessario a soddisfare un debito contratto dalla società nei confronti delle socie, a titolo di finanziamento. Quindi entrambi i due trasferimenti dei mezzi (dal alla società, e dalla società a terzi) sarebbero stati finalizzati a soddisfare obbligazioni Pt_2 relative a rapporti interni tra i soggetti coinvolti, tra loro legati da parentela, ivi compresa la società da loro partecipata ed amministrata. Alla luce di quanto sopra devono considerarsi legittimamente formate le presunzioni idonee e sufficienti a configurare il presupposto soggettivo della revocatoria deve pertanto respingersi anche il secondo motivo di appello;
- Con il terzo motivo di appello la parte appellante contesta l'omessa motivazione circa la mancata ammissione delle richieste istruttorie della aventi ad oggetto la prova per interpello e la prova per testi. Come correttamente Pt_1 evidenziato da parte appellata, ciò non corrisponde al vero in quanto il giudice di primo grado ha motivato la mancata ammissione con l'ordinanza emessa in data 28.11.2017, agli atti del processo, rispetto alla quale non è stata formulata alcuna istanza di revoca;
- Con il quarto motivo di appello l'appellante deduce l'impignorabilità dei beni mobili oggetto di revocatoria in quanto beni strumentali alla attività di impresa, posto che l'azione revocatoria viene esperita dal creditore con lo scopo ultimo di assoggettare il terzo acquirente ad azione esecutiva sul bene oggetto dell'atto di disposizione impugnato. L'appellante ritiene che i beni in questione siano beni strumentali indispensabili all'attività di impresa della società , in Pt_1 considerazione dell'attività sociale. Sul punto occorre rilevare che in primo luogo che l'eventuale pignorabilità non è oggetto di esame nel presente giudizio, ed anzi non si può invertire l'ordine logico e cronologico delle azioni sostenendo che l'impignorabilità futura possa compromettere la necessaria e preordinata azione revocatoria attualmente intrapresa. Ma poi vi sono ulteriori considerazioni: intanto, in una eventuale azione esecutiva futura, occorrerebbe dimostrare l'effettiva indispensabilità dei beni strumentali e non la loro semplice utilità; poi, occorrerebbe valutare il caso di specie alla luce della disposizione di cui all'art. 515 cpc;
ed infine risulta agli atti l'avvenuta vendita già di due mezzi sui tre complessivi, quindi nel caso in esame potrebbero sin d'ora sorgere dubbi in merito alla tesi della impignorabilità dei suddetti beni per la loro effettiva indispensabile strumentalità; L'appellante, infine, chiede la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, ma la richiesta non viene in alcun modo motivata né vengono indicate le gravi ed eccezionali ragioni che consentirebbero la deroga al principio di soccombenza. Va pertanto respinta anche questa ulteriore richiesta. Al rigetto dell'appello segue la condanna degli appellanti alle spese, come liquidate in dispositivo;
sussistono, altresì, i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater D.p.r. 115/2002;
P.Q.M
Rigetta l'appello e condanna gli appellanti alle spese, che liquida, in favore della parte appellata, in euro 12.000,00 oltre competenze di legge;
sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater D.p.r. 115/2002. Roma, data del deposito Il presidente est. (dr. G. Casaburi
Dott. G. CASABURI Presidente rel.
Dott. A.M. STERLICCHIO Consigliere,
Dott. B.R. CIMINI Consigliere. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al N. 7345/2019 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 26.3.2025 avente ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Roma n. 1178/2019 e vertente tra
Parte_1
, Parte_2 Rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Forgione
- appellantI – E EREDI del sig, , sig.ri , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Romano. Controparte_4
- appellati –
IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che:
-il Tribunale di Cassino, con la sentenza di cui in epigrafe, ha accolto la domanda di revocazione proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c. da , e per l'effetto ha dichiarato l'inefficacia, in suo pregiudizio, degli atti di vendita del Controparte_1 21.9.2015 conclusi tra e la aventi ad oggetto Autobus Evobus GMBH Mercedesbenz targato Parte_2 Parte_1 ET096YM, Autobus Iveco Bus 380 E targato EZ785LN, e Autobus Evobus Setra S 415 HDH targato DR644FL; ha ordinato al Conservatore del Pubblico Registro Automobilistico territorialmente competente la trascrizione della sentenza;
ha condannato i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite del giudizio in favore dell'attore che ha liquidato in euro 518,00 per spese e in euro 3.628,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a., da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice avv. Pasquale Romano, dichiaratosi antistatario;
ha condannato i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite del procedimento cautelare in favore dell'attore che ha liquidato in euro 118,50 per spese e in euro 1.823,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a., da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice avv. Pasquale Romano, dichiaratosi antistatario. Le vicende di causa possono così riassumersi:con atto di citazione ritualmente notificato, agiva in Controparte_1 giudizio nei confronti della società e di , deducendo che lo stesso svolgeva dal 24.07.2007 Parte_1 Parte_2 al 30.12.2013 le mansioni di autista di pulman lavorando alle dipendenze del convenuto , titolare di Parte_2 omonima ditta individuale operante nell'ambito del noleggio di autobus con conducente e del trasporto nazionale ed internazionale di passeggeri;
a fronte della mancata corresponsione di retribuzioni e relative indennità ed emolumenti ulteriori (retribuzioni mensili, trasferte, 13 e 14 mensilità, ferie e permessi non goduti, TFR) per periodo il 01.10.2009/30.12.2013, richiedeva l'intervento della Direzione Territoriale del Lavoro di Frosinone ai sensi del d.lgs. 23 aprile 2004 n. 124; all'esito degli accertamenti svolti, in data 14.10.2015, la di Controparte_5 Frosinone, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs 23 aprile 2004 n. 124, emetteva ed impartiva a carico di diffida Parte_2 accertativa per crediti patrimoniali n. FR00000/2016-184 del 08.02.2016 notificata in data 12.02.2016, con la quale diffidava il medesimo datore di lavoro a corrispondere al lavoratore, entro trenta giorni dalla notifica Parte_2 dell'atto, gli emolumenti e spettanze economiche lorde indicate nel prospetto allegato relative all'intercorso rapporto di lavoro dal 25.04.2007 al 30.12.2013, per la somma complessiva di euro 39.971,47; con provvedimento n. FIDPL/2016-1 del 22.03.2016 notificato il 01.04.2016 la medesima , constatato che non era stato Controparte_5 richiesto entro trenta giorni il tentativo di conciliazione e considerato che non era stata data prova dell'avvenuto pagamento delle spettanze economiche dovute al lavoratore, ai sensi dell' art 12 comma 3 del d.lgs 23/04/2004 n. 124, veniva conferita alla diffida accertativa sopra indicata il valore di accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo, nei limiti degli importi riconosciuti al lavoratore;
tale provvedimento non veniva opposto nei termini di legge, per cui la diffida accertativa conservava valore di accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell' art 12 comma 3 del d.lgs 23/04/2004 n. 124, come da attestazione datata 20.05.2016 Prot. AA001; sulla CodiceFiscale_1 scorta di tale titolo esecutivo, notificava al convenuto in data 27.05.2016 atto di precetto per il Controparte_1 pagamento delle somme dovute oltre interessi e spese per l'importo complessivo di € 40.442,48, all'esito del quale non faceva seguito il relativo adempimento di pagamento di quanto dovuto, per la qual cosa, in funzione della successiva e consequenziale azione esecutiva, espletava accertamenti sulla situazione patrimoniale del debitore , con Parte_2 specifico riferimento ai veicoli per trasporto passeggeri (autobus) di cui lo stesso era intestatario, non avendo il medesimo altre evidenze patrimoniali ( beni immobili); a seguito di visure al PRA nominative e per targhe emergeva che il convenuto aveva ceduto in data 21.09.2015 la proprietà di beni mobili registrati (autobus), unici beni di effettiva rilevanza economica potenzialmente escutibili nell'ambito del patrimonio personale, ad una società denominata con sede in Parte_1 Cassino (FR) al Viale Dante n. 68, costituita in data 31.08.2015, di cui lo stesso era amministratore Parte_2 unico a fronte di una compagine sociale che vedeva la partecipazione al capitale sociale per il 95 % di Persona_1 (sorella del debitore) e per il restante 5% di (madre del debitore); che i beni mobili registrati oggetto Parte_3 di apparente alienazione erano Autobus Evobus GMBH Mercedesbenz targato ET096YM, Autobus Iveco Bus 380 E targato EZ785LN, Autobus Evobus Setra S 415 HDH targato DR644FL; l'attore in promo grado Controparte_1 sosteneva che il convenuto aveva posto in essere, successivamente al sorgere del debito nei suoi Parte_2 confronti, atti pregiudizievoli in quanto volti fraudolentemente a sottrarre gli unici beni da lui posseduti alla garanzia del credito, e a depauperare quantitativamente e qualitativamente il patrimonio del debitore mediante la fittizia e fraudolenta cessione degli stessi al fine di sottrarsi alle pretese creditorie e di fatto elidendo alla radice la fruttuosità della futura procedura esecutiva. Sulla base di tali deduzioni, l'attore ha agito in giudizio al fine di far dichiarare l'inefficacia nei suoi confronti delle cessioni dei beni mobili registrati sopra indicati. Si è costituita nel giudizio di primo grado solo la – rimanendo Parte_1 contumace , deducendo che la stessa, al momento della cessione di cui si discute, non conosceva Parte_2 l'esistenza di debiti in capo al venditore , avendo acquistato in buona fede i beni in contestazione. La Parte_2 società convenuta ha, quindi, chiesto, il rigetto della domanda;
Nel corso del giudizio, con decreto emesso inaudita altera parte il 28.2.2017 su istanza dell'attore, è stato disposto il sequestro, ai sensi dell'art. 671 c.p.c., dell'autobus Evobus Setra 415 HDH tg. DR644FL, fino alla concorrenza della somma di euro 55.000,00, a garanzia dei crediti vantati da . Tale provvedimento è stato confermato Controparte_1 con ordinanza del 21.12.2017;Inoltre, nel corso del giudizio di primo grado, in data 21.7.2017 è deceduto CP
, senza veder soddisfatto il proprio credito maturato con il proprio lavoro, lasciando a succedergli per legge gli
[...] attuali appellati suoi eredi;
La causa, istruita con prova documentale, è stata posta in deliberazione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 8.10.2019, e- come accennato- il giudice di prime cure ha accolto la domanda di revocazione ai sensi dell'articolo 2901 c.c. e per l'effetto ha dichiarato l'inefficacia degli atti di vendita degli autobus nei confronti di;
Controparte_1 Ancora rilevato che: e hanno proposto appello, preliminarmente chiedendo di sospendere l'efficacia della Parte_1 Parte_2 sentenza n. 1178/2019 per i capi relativi alla condanna alle spese processuali, per i seguenti motivi:
1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2901 COMMA I° C.C.. INESISTENZA E/O MANCATA PROVA DEL CREDITO VANTATO DAL SIG. NEI CONFRONTI DI Controparte_1 Pt_2
[...]
2. ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER VIZIO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE SULL'ELEMENTO SOGGETTIVO
3. SULL'OMESSA MOTIVAZIONE CIRCA LA MANCATA AMMISSIONE DELLE RICHIESTE ISTRUTTORIE DI PARTE CONVENUTA ODIERNA APPELLANTE4. IMPIGNORABILITA' DEI BENI MOBILI OGGETTO DI REVOCATORIA IN QUANTO BENI STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' DI IMPRESA;
-gli eredi del SI si sono costituiti e hanno chiesto preliminarmente di rigettare la richiesta di Controparte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, e nel merito di rigettare l'appello;
-la Corte, con ordinanza del 3.4.2020, ha rigettato l'istanza di sospensione;
quindi con ordinanza resa all'esito della udienza del 26.3.2025 ex art. 127 ter c.p.c., ha assegnato la causa in decisione con termini ex art. 190 c.p.c.;
- la redazione della presente motivazione, per carichi di ruolo, è assegnata al Presidente Casaburi;
Ritenuto che
l'appello è infondato e va rigettato e infatti:
- con il primo motivo gli appellanti deducono l'inesistenza e/o la mancata prova del credito vantato dal SI CP per l'inesistenza/nullità della diffida accertativa per crediti patrimoniali ex art. 12 del D. Lgs. N. 124/2004 emessa dalla di Frosinone. Deducono in particolare che detta diffida non è mai stata notificata e Controparte_5 quindi non può essere considerata fonte di prova;
-in primo luogo il motivo è inammissibile perché integra una difesa nuova, in violazione dell'art. 45 c.p.c. ; e infatti nel primo grado di giudizio non vi è stata alcuna contestazione in merito all'accertamento del credito. La società ha Pt_1 formulato, con istanza di sospensione ex art 295 cpc in data 7.10.2019, la richiesta di sospendere il giudizio in quanto pendeva innanzi alla Sezione Lavoro del medesimo Tribunale di Cassino, separata controversia iscritta con rg 569/2017 in cui era eccepita la nullità del titolo esecutivo portato dalla diffida accertativa ex art.12 del D. Lgs 124/2004 per difetto di notifica nei confronti del debitore principale. L'accertamento di nullità riguardava quindi un separato giudizio pendente innanzi alla Sezione Lavoro e non era stato oggetto di domande o eccezioni formulate nel giudizio di primo grado conclusosi con la sentenza oggetto della odierna impugnazione;
inoltre, l'istanza di sospensione ex art. 295 cpc veniva formulata in data 7.10.2019 e la sentenza veniva depositata il giorno successivo 8.10.2019 sul PCT: -per completezza si rimarca che il motivo è anche infondato nel merito: è infatti documentato il l buon esito della notifica della diffida accertativa effettuata a mezzo posta in data 12.2.2016, ai sensi della legge n. 890/1982 e risulta accertata la validità del titolo esecutivo come affermata anche dalla sentenza 932/2019 emessa dal Tribunale di Cassino Sez. lavoro all'esito del giudizio Rg. 569/2017;
-Con il secondo motivo l'appellante contesta la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui ha ritenuto sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo dell'azione revocatoria, la generica consapevolezza in capo al debitore e al terzo contraente di arrecare un pregiudizio alle ragioni creditorie;
in particolare afferma l'appellante che l'atto impugnato (la vendita degli autobus) è stato stipulato in data 21.9.2015 mentre la diffida accertativa risulta essere stata emessa dalla di Frosinone in data 8.2.2016; da questo deriverebbe che la società acquirente Controparte_5 Pt_1 non poteva essere a conoscenza dell'esistenza del debito a carico del venditore e conseguentemente del pregiudizio che poteva derivarne al SI . Controparte_1 Ritiene non provata non solo la dolosa preordinazione, ma anche la consapevolezza del pregiudizio;
-va ricordato, in diritto, In tema di azione revocatoria ordinaria, infatti, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. Ord. n. 16221/2019);
-nella specie il giudice di prime cure ha ampiamente ed approfonditamente motivato sulla sussistenza dell'elemento soggettivo rispetto al carattere di anteriorità del credito, richiamando anche ampia e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte;
Non è rilevante l'affermazione dell'appellante che l'accertamento del credito sarebbe intervenuto successivamente all'atto di vendita, in quanto l'anteriorità del credito deve essere riscontrata in base al momento in cui il credito è sorto e non eventualmente a quello successivo in cui esso venga accertato;
il credito vantato dal CP era infatti maturato antecedentemente (nel periodo dal 1.10.2009 al 30.12.2013) alla stipula della compravendita oggetto di azione revocatoria (21.9.2015) quindi nel caso di specie è sufficiente provare, anche tramite presunzioni, la consapevolezza in capo alle parti contraenti del carattere pregiudizievole dell'atto, intesa come consapevolezza che l'atto di disposizione del debitore renda impossibile o anche solamente più difficoltoso il soddisfacimento coattivo del credito in considerazione della incapienza patrimoniale del debitore stesso;
Si può allora certamente affermare che il venditore era perfettamente consapevole del pregiudizio in Parte_2 ragione della consistenza dei beni venduti rispetto alla consistenza complessiva del proprio patrimonio. Il SI Pt_2
è rimasto contumace in primo grado, e, sebbene costituitosi nel presente grado di giudizio, non ha provato
[...] l'inesistenza dell'eventus damni e quindi non ha provato la propria capacità di soddisfare comunque il credito prescindendo dall'atto dispositivo compiuto.;
-Inoltre, non può non valutarsi quale elemento forte di presunzione la circostanza che lo stesso era al contempo Pt_2 sia venditore, sia Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società acquirente (nominato in sede di atto costitutivo il 31 agosto 2015 e cessato dalla carica il 20 agosto 2019) ed inoltre, la compagine sociale era formata dalla madre e dalla sorella Appaiono evidenti i legami familiari con i soci, nonché la Parte_3 Persona_1 duplicità delle posizioni del SI (venditore e Amministratore Unico della società acquirente) tali da avvalorare Pt_2 ancor di più la presunzione di consapevolezza da parte della società acquirente. A ciò si aggiunge la mancata prova dell'avvenuto pagamento del prezzo di vendita dalla società al venditore. A tal proposito si rileva che la richiesta di interpello formulata e agli atti (ritenuta comunque inammissibile) avrebbe posto a fondamento del mancato pagamento del prezzo operazioni contabili interne alla società, indicando il trasferimento degli autobus come una sorta di datio in solutum per debiti contratti dal SI nei confronti della società acquirente. Le evidenze istruttorie si pongono Pt_2 a sostegno del convincimento che le parti contraenti hanno posto in essere il trasferimento in contrasto con la esposizione debitoria del venditore già preesistente e con piena consapevolezza del pregiudizio in danno del Pt_4
-Gli appellati correttamente pongono inoltre l'accento sulla circostanza che nelle more del giudizio di primo grado, il SI quale legale rappresentante della ha perseverato nella sua condotta tesa a sottrarre i beni Parte_2 Pt_1 vendendo due dei tre veicoli oggetto di azione revocatoria tanto è vero che in primo grado la parte attrice si è vista costretta a presentare ricorso per sequestro conservativo in corso di causa sull'unico veicolo rimasto, concesso con provvedimento inaudita altera parte e poi successivamente confermato;
Avvalora la presunzione di una consapevole sottrazione dei beni alla garanzia, anche la circostanza che la avrebbe sostenuto nella istanza di interpello la necessità di provare che Pt_1 la vendita dei mezzi a terzi, nel corso del giudizio di primo grado, era stata effettuata per ottenere denaro necessario a soddisfare un debito contratto dalla società nei confronti delle socie, a titolo di finanziamento. Quindi entrambi i due trasferimenti dei mezzi (dal alla società, e dalla società a terzi) sarebbero stati finalizzati a soddisfare obbligazioni Pt_2 relative a rapporti interni tra i soggetti coinvolti, tra loro legati da parentela, ivi compresa la società da loro partecipata ed amministrata. Alla luce di quanto sopra devono considerarsi legittimamente formate le presunzioni idonee e sufficienti a configurare il presupposto soggettivo della revocatoria deve pertanto respingersi anche il secondo motivo di appello;
- Con il terzo motivo di appello la parte appellante contesta l'omessa motivazione circa la mancata ammissione delle richieste istruttorie della aventi ad oggetto la prova per interpello e la prova per testi. Come correttamente Pt_1 evidenziato da parte appellata, ciò non corrisponde al vero in quanto il giudice di primo grado ha motivato la mancata ammissione con l'ordinanza emessa in data 28.11.2017, agli atti del processo, rispetto alla quale non è stata formulata alcuna istanza di revoca;
- Con il quarto motivo di appello l'appellante deduce l'impignorabilità dei beni mobili oggetto di revocatoria in quanto beni strumentali alla attività di impresa, posto che l'azione revocatoria viene esperita dal creditore con lo scopo ultimo di assoggettare il terzo acquirente ad azione esecutiva sul bene oggetto dell'atto di disposizione impugnato. L'appellante ritiene che i beni in questione siano beni strumentali indispensabili all'attività di impresa della società , in Pt_1 considerazione dell'attività sociale. Sul punto occorre rilevare che in primo luogo che l'eventuale pignorabilità non è oggetto di esame nel presente giudizio, ed anzi non si può invertire l'ordine logico e cronologico delle azioni sostenendo che l'impignorabilità futura possa compromettere la necessaria e preordinata azione revocatoria attualmente intrapresa. Ma poi vi sono ulteriori considerazioni: intanto, in una eventuale azione esecutiva futura, occorrerebbe dimostrare l'effettiva indispensabilità dei beni strumentali e non la loro semplice utilità; poi, occorrerebbe valutare il caso di specie alla luce della disposizione di cui all'art. 515 cpc;
ed infine risulta agli atti l'avvenuta vendita già di due mezzi sui tre complessivi, quindi nel caso in esame potrebbero sin d'ora sorgere dubbi in merito alla tesi della impignorabilità dei suddetti beni per la loro effettiva indispensabile strumentalità; L'appellante, infine, chiede la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, ma la richiesta non viene in alcun modo motivata né vengono indicate le gravi ed eccezionali ragioni che consentirebbero la deroga al principio di soccombenza. Va pertanto respinta anche questa ulteriore richiesta. Al rigetto dell'appello segue la condanna degli appellanti alle spese, come liquidate in dispositivo;
sussistono, altresì, i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater D.p.r. 115/2002;
P.Q.M
Rigetta l'appello e condanna gli appellanti alle spese, che liquida, in favore della parte appellata, in euro 12.000,00 oltre competenze di legge;
sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater D.p.r. 115/2002. Roma, data del deposito Il presidente est. (dr. G. Casaburi