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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 15/11/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 324/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIENA
Il Tribunale, nella persona del Giudice o.p. dott. Alessandro Feliziani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 324/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORLANDI GIOVANNI (C.F. Parte_1 P.IVA_1
– PARTE ATTRICE OPPONENTE C.F._1 contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. FORZONI MAURIZIO (C.F. ) – PARTE CONVENUTA OPPOSTA C.F._2 avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice opponente, con memoria depositata in data 24/09/2025:
“In via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Siena a favore del Tribunale di Reggio Emilia in forza di clausola di foro esclusivo contrattualmente pattuita e, comunque, per effetto della continenza/connessione tra la presente causa e il procedimento n. 4107/2024 pendente tra le stesse parti avanti al Tribunale di Reggio Emilia, con declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto e rimessione della causa avanti al giudice preventivamente adito, ai sensi degli artt. 38, 40 e 39 c.p.c.;
In subordine, revocare il decreto ingiuntivo opposto per difetto dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato, con rigetto della domanda monitoria per assenza di prova in ordine alla sussistenza, ammontare e imputabilità dei danni richiesti.
In ulteriore subordine, rigettare le domande di per carenza di prova del nesso Parte_2 causale, dell'esistenza e dell'entità del danno, ponendo le spese di lite a carico di controparte.
Con vittoria di spese, compensi e oneri giudiziali di ogni altra natura”.
Per parte opposta, con memoria depositata in data 22/05/2025:
pagina 1 di 8 “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Siena, per le causali di cui in premessa, contrariis rejectis, in via preliminare rigettare le eccezioni di incompetenza e di connessione continenza ex parte adversa formulate;
sempre in via preliminare dichiarare l'esecutorietà del DI opposto, essendo l'opposizione non fondata su prova scritta, il credito certo liquido ed esigibile e comunque la causa non di pronta soluzione;
nel merito rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto e confermare il DI n.
3/2025 (R.G. n 2466/2024) emesso dal Tribunale di Siena in data 31/12/2024 - 02.01.25; in ipotesi dichiarare ed accertare la violazione dell'obbligo di buona fede sancito dagli artt.
1337, 1366 e 1375 cc per entrambi i contratti sottoscritti nonché l'inefficacia dell'art 10 delle condizioni generali di contratto, in quanto non esplicitamente approvata ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cc;
dichiarare ed accertare l'inadempimento della opposta, stante il mancato intervento Parte_1 in assistenza;
conseguentemente condannare al pagamento dell'importo di € Parte_1
25.841,70 di cui alle fatture azionate con il DI opposto o del minor importo di € 20.370,00 di cui alle fatture emesse nei confronti della comparente da per le lavorazioni Controparte_2 eseguite nn.ri 140-142-145-146-147-150-153-155-158-161-165-167-173-182-184-19 e
194/2024) - per il periodo dal 28/10/2024 al 18/12/2024 oltre ai costi di mano d'opera sostenuti e, in via riconvenzionale dell'ulteriore importo di € 37.027,00 per le successive lavorazioni eseguite fino al 4/04/2025 di cui alle fatture emesse da nn.ri - 1-9-13-17-27- Controparte_2
30-31-32-37-39-40-42-43-44-45-46 e 47/2025 sempre oltre ai costi di mano d'opera sostenuti.
Con vittoria di spese e competenze di causa e con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" (e non più anche "la concisa esposizione dello svolgimento del processo");
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. att., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
"motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi." pagina 2 di 8 Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Su ricorso depositato dalla società (C.F. e P.I. in persona del Parte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, il Tribunale di Siena, con decreto n. 3/2025 del 2/01/2025, ingiungeva alla società (C.F. ) di pagare alla ricorrente la somma di euro Parte_1 P.IVA_3
25.841,70, oltre interessi come da domanda, ed oltre alle spese della procedura monitoria e successive occorrende. Il credito si fondava su n. 13 fatture emesse dalla ricorrente nei confronti della società
, tutte allegate, la cui causale non veniva descritta nel ricorso. Parte_1
1.3. Con atto di citazione datato 20/01/2025 ritualmente notificato, la società conveniva Parte_1 in giudizio la ricorrente, proponendo opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe, in particolare eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Siena a favore del Tribunale di Reggio Emilia in forza di clausola di foro esclusivo contrattualmente pattuita e, comunque, per effetto della continenza/connessione tra la presente causa e il procedimento n. 4107/2024 pendente tra le stesse parti avanti al Tribunale di Reggio Emilia, con declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto e rimessione della causa avanti al giudice preventivamente adito, ai sensi degli artt. 38, 40 e 39 c.p.c.
1.4. Si costituiva la parte convenuta opposta, società depositando e comparsa di Parte_2 costituzione e risposta, chiedendo in via preliminare il rigetto delle eccezioni di incompetenza e di connessione continenza ex parte adversa formulate.
1.5. Il Giudice, ai sensi dell'art. 171 bis, co. 1 e 3 c.p.c., differiva l'udienza di comparizione delle parti e di trattazione al 1° luglio 2025, data rispetto alla quale sarebbero stati computati i termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.
1.6. All'udienza di prima comparizione:
- la parte attrice opponente, si riportava integralmente ai propri scritti e, in particolare, insisteva sull'eccezione preliminare di incompetenza territoriale, ovvero in quella di connessione e continenza, opponendosi alla concessione della provvisoria esecuzione;
- la parte convenuta opposta, si riportata integralmente ai propri atti, evidenziando che il contratto era risolto e che la causa aveva ad oggetto le spese sostenute dalla società opposta in occasione della mancata messa in funzione della macchina;
si ripostava all'eccezione di inefficacia delle clausole generali del contratto e, nello specifico, della clausola relativa al foro esclusivo;
insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione, ritenendo l'opposizione generica e non fondata su prova scritta.
pagina 3 di 8 1.7. Con ordinanza del 6/08/2025, il Giudice istruttore, ritenuto opportuno provvedere sull'eccezione preliminare di connessione/continenza tra la presente causa e quella iscritta al n. 4107/2024 pendente dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia, rinviava per la precisazione delle conclusioni, la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc all'udienza del 14 ottobre 2025 con termine fino al 24 settembre 2025 per l'eventuale deposito di note conclusive.
1.8. All'udienza del 14/10/2025 tenuta dinanzi al nuovo Giudice istruttore, le parti concludevano come da atti introduttivi;
tuttavia, la causa veniva differita per lo stesso incombente all'udienza del
21/10/2025 affinché la parti valutassero reciprocamente la possibilità di una soluzione conciliativa.
1.9. Fallito il tentativo di conciliazione, all'udienza del 21/10/2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione sulle eccezioni preliminari svolte dalla società opponente . Pt_1
2. Sull'eccezione di incompetenza per territorio, nonché di continenza e connessione proposta dalla parte attrice opponente.
2.1. Come si è detto, la parte attrice opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Siena a favore del Tribunale di Reggio Emilia in forza di clausola di foro esclusivo contrattualmente pattuita e, comunque, per effetto della continenza/connessione tra la presente causa e il procedimento n.
4107/2024 pendente tra le stesse parti avanti al Tribunale di Reggio Emilia, con declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto e rimessione della causa avanti al giudice preventivamente adito, ai sensi degli artt. 38, 40 e 39 c.p.c.
L'eccezione e la domanda predette risultano fondate e meritevoli di accoglimento.
2.2. Invero, il ricorso per decreto ingiuntivo di cui è causa è stato richiesto ed ottenuto dall'attuale parte convenuta opposta, , in forza di alcune fatture da questa ultima emesse quale preteso Parte_2 controcredito rispetto alle somme asseritamente dovute dalla opposta alla opponente , Parte_1 per il cui asserito mancato pagamento è pendente, tra le stesse parti, dinanzi al Tribunale di Reggio
Emilia, il giudizio avente RG n. 4107/2024.
2.3. Dagli atti di causa si evince che il rapporto intercorrente tra e si Parte_1 Parte_2 perfezionò in forza di due proposte di ordine per l'acquisto di attrezzature da parte di , Parte_1 sottoscritte da nel corso del 2024. Parte_2
2.3. Relativamente a tale rapporto, , stante il mancato pagamento di più rate, si è avvalsa Parte_1 della clausola risolutiva espressa contenuta nelle condizioni di contratto sottoscritte dalle parti e, stante la natura di vendita con riserva di proprietà dei macchinari consegnati alla in forza Parte_2 dell'avvenuta risoluzione di diritto, ha agito in sede monitoria presso il Tribunale di Reggio Emilia per P ottenere la riconsegna del beni. La causa per opposizione a decreto ingiuntivo incardinata dalla pagina 4 di 8 rappresenta il giudizio pendente tra le stesse parti avente RG n. 4107/2024 presso il Parte_2
Tribunale di Reggio Emilia.
2.4. Come si rileva dagli scritti difensivi depositati nel presente giudizio, i fatti come sopra descritti sono pacifici tra le parti, mentre le reciproche – ed opposte - contestazioni riguardano i profili attinenti alla fase di esecuzione del contratto: in sintesi, la venditrice lamenta il grave Parte_1 inadempimento della acquirente rispetto al pagamento del piano di rateizzazione concordato nel contratto, mentre la società acquirente lamenta il malfunzionamento dei Parte_2 macchinari e l'inadempimento della venditrice sotto il profilo dell'assistenza richiesta a causa dal contestato malfunzionamento.
2.5. L'emissione delle fatture in forza delle quali ha ottenuto il decreto ingiuntivo Parte_2 opposto dinanzi al Tribunale di Siena, trae titolo dall'asserito inadempimento di rispetto Parte_1 alla non fornita assistenza sui macchinari venduti: tale circostanza, rilevabile dalle stesse conclusioni spiegate in questo giudizio dalla (“dichiarare ed accertare l'inadempimento della Parte_2
opposta, stante il mancato intervento in assistenza”) appare evidente anche dalla lettura Parte_1 della documentazione allegata al ricorso monitorio (si vedano le fatture, che recano la seguente causale:
“Cod. Fattura per rimborso, assetto che abbiamo dovuto far fare ad un altro negozio …” e “Cod. mano d'opera, tempo extra impiegato da un nostro operario per portare l'auto da un altro gommista, attesa dell'auto ed assetto”; si veda, inoltre il doc. 13 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo (“pec
Corghi 16-12-24”), con cui sollecitava “il saldo delle fatture 563 del 28/10/2024, Parte_2
568 del 29/10/2024, 595 del 13/11/2024, 596 del 13/11/2024, 600 del 14/11/2024, 612 del 18/11/2024,
619 del 20/11/2024, 623 del 21/11/2024, 631 del 27/11/2024, 656 del 2/12/2024, 679 del 9/12/2024, e
694 del 14/12/2024 relative ai costi sostenuti da questa azienda per il vs mancato intervento in assistenza sul macchinario 3D ALIGNER II - FP - NEX2 SMALL TARGETS - NO CLAMPS - NO
TURNTABLES, ad oggi ancora inutilizzabile”.
2.6. La sussistenza di un rapporto di continenza ai sensi dell'art. 39, comma 2, c.p.c., tra il presente giudizio e il procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia appare evidente, in quanto la società chiede alla la ripetizione dei “costi sostenuti da questa Parte_2 Parte_1 azienda per il vs mancato intervento in assistenza sul macchinario 3D ALIGNER II - FP - NEX2
SMALL TARGETS - NO CLAMPS - NO TURNTABLES, ad oggi ancora inutilizzabile”.
Si noti che il macchinario sopra descritto (3D ALIGNER II - FP - NEX2 SMALL TARGETS - NO
CLAMPS - NO TURNTABLES) risulta essere esattamente l'oggetto di uno dei contratti stipulati tra le parti, risolto da , per il quale questa ultima ha ottenuto dal Tribunale di Reggio Emilia un Parte_1 decreto ingiuntivo per la relativa restituzione: in altri termini, precisamente con riferimento ai reciproci pagina 5 di 8 inadempimenti nella esecuzione dei contratti stipulati inter partes è pendente dinanzi al Tribunale di
Reggio Emilia il giudizio avente RG n. 4107/2024.
2.7. E' pertanto evidente che il credito azionato da dinanzi al Tribunale di Siena è Parte_2 legato da un rapporto di interdipendenza con l'unico rapporto negoziale intercorrente tra le parti, tanto che le questioni dedotte con la domanda anteriormente proposta dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia costituiscono il necessario presupposto per la definizione del giudizio successivo.
2.8. Secondo l'ormai consolidato orientamento della Corte di cassazione, suggellato dalle Sezioni
Unite, “la relazione di continenza ex art. 39 cod. proc. civ. sussiste non solo quando due cause, pendenti contemporaneamente davanti a giudici diversi, abbiano identità di personae e di causae petendi e differenza quantitativa di petitum (c.d. continenza in senso stretto), ma anche quando vi sia una coincidenza parziale di causae petendi, ovvero qualora le questioni dedotte in una causa costituiscano il presupposto logico-giuridico necessario per la definizione dell'altra, o siano in tutto o in parte comuni alla decisione di entrambe, avendo le rispettive domande origine dal medesimo rapporto negoziale e risultando tra loro interdipendenti o contrapposte, cosicché la soluzione dell'una interferisce su quella dell'altra (cd. continenza per specularità)” (Cassazione civile sez. III - 14/11/2024, n. 29441,
Cass., Sez. Un., 01/10/2007, n. 20596, Rv. 599252-01; in precedenza, v. Cass. 21/02/2007, n. 4089; successivamente, v. Cass. 14/07/2011, n. 15532; Cass. 03/08/2017, n.19460; Cass. 05/05/2023, n.
11888).
2.9. Accertata la sussistenza del rapporto di continenza tra le domande proposte, rispettivamente, presso il Tribunale di Reggio Emilia e presso il Tribunale di Siena, occorre rilevare che la Suprema
Corte precisa che la traslazione della causa per continenza avviene, in base al criterio della prevenzione, sempre che il giudice preventivamente adito sia competente tanto per la causa pendente presso di lui quanto per la causa successivamente proposta (art. 38, secondo comma, cod. civ.).
Si deve in proposito rilevare che nel caso che ci occupa le due proposte di ordine sottoscritte dalla
[...] con timbri e firme in data 18/03/2024 e in data 11/07/2024 (doc.1 e 2 allegati alla Parte_2 citazione in opposizione ), individuano come Foro competente quello di Reggio Emilia: Parte_1
“per qualsiasi controversia, comunque insorta, relativa alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto unico ed esclusivo Foro sarà quello di Reggio Emilia, fatta salva per Pt_1 la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'ACQUIRENTE”.
[...]
Deve ritenersi che l'eccezione, formulata in questa sede dalla di presunta assenza Parte_2 della sottoscrizione per approvazione specifica delle clausole ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., appare priva di fondamento, dal momento che a fronte di due spazi per la firma, ha Parte_2
pagina 6 di 8 apposto esattamente due timbri con firma, anche se non esattamente in corrispondenza degli spazi, peraltro molto stretti, recati dal modulo per l'apposizione delle firme.
2.10. Si ritiene, altresì, come affermato dalla Suprema Corte, che non osti alla traslazione della causa proposta successivamente verso il giudice preventivamente adito, il disposto dell'art. 645 cpc, in quanto la continenza di cause non è idonea a spostare la competenza funzionale e inderogabile a decidere sull'opposizione a decreto ingiuntivo, spettante all'ufficio di appartenenza del giudice che ha emesso il decreto, ma è rilevante per la determinazione della competenza di quest'ultimo giudice, nel senso che, qualora la causa per la quale sia stata emessa ingiunzione sia in rapporto di continenza con altra pendente davanti a diverso giudice, preventivamente adito e competente per entrambi i giudizi, il giudice dell'opposizione deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha pronunciato il decreto e disporre la caducazione dello stesso;
conseguentemente, deve dichiarare la competenza del giudice preventivamente adito e fissare il termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti ad esso (Cassazione civile sez. III - 14/11/2024, n. 29441; Cass., Sez. Un., 23/07/2001, n.
10011; Cass.21/01/2003, n. 854; Cass.14/07/2011, n.15532).
2.11. Per quanto concerne la forma del provvedimento, deve condividersi l'orientamento della giurisprudenza prevalente, secondo cui il giudice del procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, debba pronunciarsi con sentenza, con la quale dichiara l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo stesso e, infine, revoca quest'ultimo (Cass. civile, sez. VI, 10 giugno
2019, n. 15579; Cass. civile sez. I, 05 maggio 2016, n. 9022; Cass. civile sez. I, 26 gennaio 2016, n.
1372; Cass. civile, sez. VI, 21 agosto 2012, n. 14594).
Come affermato dalla Suprema Corte, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto (Cass. civile, sez. VI, 10 giugno 2019, n. 15579; Cass. civile, sez. VI, 21 agosto 2012, n.
14594)
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 324/2025 RG promossa dalla società (parte attrice opponente) contro la società Parte_1 [...] (parte convenuta opposta), nel contraddittorio delle parti: Parte_2
ACCERTATO che la causa per la quale è stata emessa ingiunzione dinanzi al Tribunale di Siena è in rapporto di continenza con la causa avente RG n. 4107/2024 pendente davanti al Tribunale di Reggio Emilia, preventivamente adito e competente per entrambi i giudizi;
pagina 7 di 8 DICHIARA l'incompetenza del Tribunale di Siena ad emettere il Decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Reggio Emilia e, per l'effetto:
DICHIARA la nullità del Decreto ingiuntivo del Tribunale di Siena n. 3/2025 del 2/01/2025, che revoca.
FISSA termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente Sentenza entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di Reggio Emilia.
CONDANNA la parte convenuta opposta società in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare alla parte attrice opponente le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi euro 3.397,00 (di cui euro 919,00 studio, euro 777,00 fase introduttiva, euro 1701,00 fase decisionale – scaglione da 5.201 a 26.000 DM 55/2014) oltre euro 118,50 per contributo unificato, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Siena, 15 novembre 2025
Il Giudice o.p.
dott. Alessandro Feliziani
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIENA
Il Tribunale, nella persona del Giudice o.p. dott. Alessandro Feliziani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 324/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORLANDI GIOVANNI (C.F. Parte_1 P.IVA_1
– PARTE ATTRICE OPPONENTE C.F._1 contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. FORZONI MAURIZIO (C.F. ) – PARTE CONVENUTA OPPOSTA C.F._2 avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice opponente, con memoria depositata in data 24/09/2025:
“In via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Siena a favore del Tribunale di Reggio Emilia in forza di clausola di foro esclusivo contrattualmente pattuita e, comunque, per effetto della continenza/connessione tra la presente causa e il procedimento n. 4107/2024 pendente tra le stesse parti avanti al Tribunale di Reggio Emilia, con declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto e rimessione della causa avanti al giudice preventivamente adito, ai sensi degli artt. 38, 40 e 39 c.p.c.;
In subordine, revocare il decreto ingiuntivo opposto per difetto dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato, con rigetto della domanda monitoria per assenza di prova in ordine alla sussistenza, ammontare e imputabilità dei danni richiesti.
In ulteriore subordine, rigettare le domande di per carenza di prova del nesso Parte_2 causale, dell'esistenza e dell'entità del danno, ponendo le spese di lite a carico di controparte.
Con vittoria di spese, compensi e oneri giudiziali di ogni altra natura”.
Per parte opposta, con memoria depositata in data 22/05/2025:
pagina 1 di 8 “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Siena, per le causali di cui in premessa, contrariis rejectis, in via preliminare rigettare le eccezioni di incompetenza e di connessione continenza ex parte adversa formulate;
sempre in via preliminare dichiarare l'esecutorietà del DI opposto, essendo l'opposizione non fondata su prova scritta, il credito certo liquido ed esigibile e comunque la causa non di pronta soluzione;
nel merito rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto e confermare il DI n.
3/2025 (R.G. n 2466/2024) emesso dal Tribunale di Siena in data 31/12/2024 - 02.01.25; in ipotesi dichiarare ed accertare la violazione dell'obbligo di buona fede sancito dagli artt.
1337, 1366 e 1375 cc per entrambi i contratti sottoscritti nonché l'inefficacia dell'art 10 delle condizioni generali di contratto, in quanto non esplicitamente approvata ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cc;
dichiarare ed accertare l'inadempimento della opposta, stante il mancato intervento Parte_1 in assistenza;
conseguentemente condannare al pagamento dell'importo di € Parte_1
25.841,70 di cui alle fatture azionate con il DI opposto o del minor importo di € 20.370,00 di cui alle fatture emesse nei confronti della comparente da per le lavorazioni Controparte_2 eseguite nn.ri 140-142-145-146-147-150-153-155-158-161-165-167-173-182-184-19 e
194/2024) - per il periodo dal 28/10/2024 al 18/12/2024 oltre ai costi di mano d'opera sostenuti e, in via riconvenzionale dell'ulteriore importo di € 37.027,00 per le successive lavorazioni eseguite fino al 4/04/2025 di cui alle fatture emesse da nn.ri - 1-9-13-17-27- Controparte_2
30-31-32-37-39-40-42-43-44-45-46 e 47/2025 sempre oltre ai costi di mano d'opera sostenuti.
Con vittoria di spese e competenze di causa e con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" (e non più anche "la concisa esposizione dello svolgimento del processo");
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. att., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
"motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi." pagina 2 di 8 Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Su ricorso depositato dalla società (C.F. e P.I. in persona del Parte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, il Tribunale di Siena, con decreto n. 3/2025 del 2/01/2025, ingiungeva alla società (C.F. ) di pagare alla ricorrente la somma di euro Parte_1 P.IVA_3
25.841,70, oltre interessi come da domanda, ed oltre alle spese della procedura monitoria e successive occorrende. Il credito si fondava su n. 13 fatture emesse dalla ricorrente nei confronti della società
, tutte allegate, la cui causale non veniva descritta nel ricorso. Parte_1
1.3. Con atto di citazione datato 20/01/2025 ritualmente notificato, la società conveniva Parte_1 in giudizio la ricorrente, proponendo opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe, in particolare eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Siena a favore del Tribunale di Reggio Emilia in forza di clausola di foro esclusivo contrattualmente pattuita e, comunque, per effetto della continenza/connessione tra la presente causa e il procedimento n. 4107/2024 pendente tra le stesse parti avanti al Tribunale di Reggio Emilia, con declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto e rimessione della causa avanti al giudice preventivamente adito, ai sensi degli artt. 38, 40 e 39 c.p.c.
1.4. Si costituiva la parte convenuta opposta, società depositando e comparsa di Parte_2 costituzione e risposta, chiedendo in via preliminare il rigetto delle eccezioni di incompetenza e di connessione continenza ex parte adversa formulate.
1.5. Il Giudice, ai sensi dell'art. 171 bis, co. 1 e 3 c.p.c., differiva l'udienza di comparizione delle parti e di trattazione al 1° luglio 2025, data rispetto alla quale sarebbero stati computati i termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.
1.6. All'udienza di prima comparizione:
- la parte attrice opponente, si riportava integralmente ai propri scritti e, in particolare, insisteva sull'eccezione preliminare di incompetenza territoriale, ovvero in quella di connessione e continenza, opponendosi alla concessione della provvisoria esecuzione;
- la parte convenuta opposta, si riportata integralmente ai propri atti, evidenziando che il contratto era risolto e che la causa aveva ad oggetto le spese sostenute dalla società opposta in occasione della mancata messa in funzione della macchina;
si ripostava all'eccezione di inefficacia delle clausole generali del contratto e, nello specifico, della clausola relativa al foro esclusivo;
insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione, ritenendo l'opposizione generica e non fondata su prova scritta.
pagina 3 di 8 1.7. Con ordinanza del 6/08/2025, il Giudice istruttore, ritenuto opportuno provvedere sull'eccezione preliminare di connessione/continenza tra la presente causa e quella iscritta al n. 4107/2024 pendente dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia, rinviava per la precisazione delle conclusioni, la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc all'udienza del 14 ottobre 2025 con termine fino al 24 settembre 2025 per l'eventuale deposito di note conclusive.
1.8. All'udienza del 14/10/2025 tenuta dinanzi al nuovo Giudice istruttore, le parti concludevano come da atti introduttivi;
tuttavia, la causa veniva differita per lo stesso incombente all'udienza del
21/10/2025 affinché la parti valutassero reciprocamente la possibilità di una soluzione conciliativa.
1.9. Fallito il tentativo di conciliazione, all'udienza del 21/10/2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione sulle eccezioni preliminari svolte dalla società opponente . Pt_1
2. Sull'eccezione di incompetenza per territorio, nonché di continenza e connessione proposta dalla parte attrice opponente.
2.1. Come si è detto, la parte attrice opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Siena a favore del Tribunale di Reggio Emilia in forza di clausola di foro esclusivo contrattualmente pattuita e, comunque, per effetto della continenza/connessione tra la presente causa e il procedimento n.
4107/2024 pendente tra le stesse parti avanti al Tribunale di Reggio Emilia, con declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto e rimessione della causa avanti al giudice preventivamente adito, ai sensi degli artt. 38, 40 e 39 c.p.c.
L'eccezione e la domanda predette risultano fondate e meritevoli di accoglimento.
2.2. Invero, il ricorso per decreto ingiuntivo di cui è causa è stato richiesto ed ottenuto dall'attuale parte convenuta opposta, , in forza di alcune fatture da questa ultima emesse quale preteso Parte_2 controcredito rispetto alle somme asseritamente dovute dalla opposta alla opponente , Parte_1 per il cui asserito mancato pagamento è pendente, tra le stesse parti, dinanzi al Tribunale di Reggio
Emilia, il giudizio avente RG n. 4107/2024.
2.3. Dagli atti di causa si evince che il rapporto intercorrente tra e si Parte_1 Parte_2 perfezionò in forza di due proposte di ordine per l'acquisto di attrezzature da parte di , Parte_1 sottoscritte da nel corso del 2024. Parte_2
2.3. Relativamente a tale rapporto, , stante il mancato pagamento di più rate, si è avvalsa Parte_1 della clausola risolutiva espressa contenuta nelle condizioni di contratto sottoscritte dalle parti e, stante la natura di vendita con riserva di proprietà dei macchinari consegnati alla in forza Parte_2 dell'avvenuta risoluzione di diritto, ha agito in sede monitoria presso il Tribunale di Reggio Emilia per P ottenere la riconsegna del beni. La causa per opposizione a decreto ingiuntivo incardinata dalla pagina 4 di 8 rappresenta il giudizio pendente tra le stesse parti avente RG n. 4107/2024 presso il Parte_2
Tribunale di Reggio Emilia.
2.4. Come si rileva dagli scritti difensivi depositati nel presente giudizio, i fatti come sopra descritti sono pacifici tra le parti, mentre le reciproche – ed opposte - contestazioni riguardano i profili attinenti alla fase di esecuzione del contratto: in sintesi, la venditrice lamenta il grave Parte_1 inadempimento della acquirente rispetto al pagamento del piano di rateizzazione concordato nel contratto, mentre la società acquirente lamenta il malfunzionamento dei Parte_2 macchinari e l'inadempimento della venditrice sotto il profilo dell'assistenza richiesta a causa dal contestato malfunzionamento.
2.5. L'emissione delle fatture in forza delle quali ha ottenuto il decreto ingiuntivo Parte_2 opposto dinanzi al Tribunale di Siena, trae titolo dall'asserito inadempimento di rispetto Parte_1 alla non fornita assistenza sui macchinari venduti: tale circostanza, rilevabile dalle stesse conclusioni spiegate in questo giudizio dalla (“dichiarare ed accertare l'inadempimento della Parte_2
opposta, stante il mancato intervento in assistenza”) appare evidente anche dalla lettura Parte_1 della documentazione allegata al ricorso monitorio (si vedano le fatture, che recano la seguente causale:
“Cod. Fattura per rimborso, assetto che abbiamo dovuto far fare ad un altro negozio …” e “Cod. mano d'opera, tempo extra impiegato da un nostro operario per portare l'auto da un altro gommista, attesa dell'auto ed assetto”; si veda, inoltre il doc. 13 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo (“pec
Corghi 16-12-24”), con cui sollecitava “il saldo delle fatture 563 del 28/10/2024, Parte_2
568 del 29/10/2024, 595 del 13/11/2024, 596 del 13/11/2024, 600 del 14/11/2024, 612 del 18/11/2024,
619 del 20/11/2024, 623 del 21/11/2024, 631 del 27/11/2024, 656 del 2/12/2024, 679 del 9/12/2024, e
694 del 14/12/2024 relative ai costi sostenuti da questa azienda per il vs mancato intervento in assistenza sul macchinario 3D ALIGNER II - FP - NEX2 SMALL TARGETS - NO CLAMPS - NO
TURNTABLES, ad oggi ancora inutilizzabile”.
2.6. La sussistenza di un rapporto di continenza ai sensi dell'art. 39, comma 2, c.p.c., tra il presente giudizio e il procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia appare evidente, in quanto la società chiede alla la ripetizione dei “costi sostenuti da questa Parte_2 Parte_1 azienda per il vs mancato intervento in assistenza sul macchinario 3D ALIGNER II - FP - NEX2
SMALL TARGETS - NO CLAMPS - NO TURNTABLES, ad oggi ancora inutilizzabile”.
Si noti che il macchinario sopra descritto (3D ALIGNER II - FP - NEX2 SMALL TARGETS - NO
CLAMPS - NO TURNTABLES) risulta essere esattamente l'oggetto di uno dei contratti stipulati tra le parti, risolto da , per il quale questa ultima ha ottenuto dal Tribunale di Reggio Emilia un Parte_1 decreto ingiuntivo per la relativa restituzione: in altri termini, precisamente con riferimento ai reciproci pagina 5 di 8 inadempimenti nella esecuzione dei contratti stipulati inter partes è pendente dinanzi al Tribunale di
Reggio Emilia il giudizio avente RG n. 4107/2024.
2.7. E' pertanto evidente che il credito azionato da dinanzi al Tribunale di Siena è Parte_2 legato da un rapporto di interdipendenza con l'unico rapporto negoziale intercorrente tra le parti, tanto che le questioni dedotte con la domanda anteriormente proposta dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia costituiscono il necessario presupposto per la definizione del giudizio successivo.
2.8. Secondo l'ormai consolidato orientamento della Corte di cassazione, suggellato dalle Sezioni
Unite, “la relazione di continenza ex art. 39 cod. proc. civ. sussiste non solo quando due cause, pendenti contemporaneamente davanti a giudici diversi, abbiano identità di personae e di causae petendi e differenza quantitativa di petitum (c.d. continenza in senso stretto), ma anche quando vi sia una coincidenza parziale di causae petendi, ovvero qualora le questioni dedotte in una causa costituiscano il presupposto logico-giuridico necessario per la definizione dell'altra, o siano in tutto o in parte comuni alla decisione di entrambe, avendo le rispettive domande origine dal medesimo rapporto negoziale e risultando tra loro interdipendenti o contrapposte, cosicché la soluzione dell'una interferisce su quella dell'altra (cd. continenza per specularità)” (Cassazione civile sez. III - 14/11/2024, n. 29441,
Cass., Sez. Un., 01/10/2007, n. 20596, Rv. 599252-01; in precedenza, v. Cass. 21/02/2007, n. 4089; successivamente, v. Cass. 14/07/2011, n. 15532; Cass. 03/08/2017, n.19460; Cass. 05/05/2023, n.
11888).
2.9. Accertata la sussistenza del rapporto di continenza tra le domande proposte, rispettivamente, presso il Tribunale di Reggio Emilia e presso il Tribunale di Siena, occorre rilevare che la Suprema
Corte precisa che la traslazione della causa per continenza avviene, in base al criterio della prevenzione, sempre che il giudice preventivamente adito sia competente tanto per la causa pendente presso di lui quanto per la causa successivamente proposta (art. 38, secondo comma, cod. civ.).
Si deve in proposito rilevare che nel caso che ci occupa le due proposte di ordine sottoscritte dalla
[...] con timbri e firme in data 18/03/2024 e in data 11/07/2024 (doc.1 e 2 allegati alla Parte_2 citazione in opposizione ), individuano come Foro competente quello di Reggio Emilia: Parte_1
“per qualsiasi controversia, comunque insorta, relativa alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto unico ed esclusivo Foro sarà quello di Reggio Emilia, fatta salva per Pt_1 la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'ACQUIRENTE”.
[...]
Deve ritenersi che l'eccezione, formulata in questa sede dalla di presunta assenza Parte_2 della sottoscrizione per approvazione specifica delle clausole ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., appare priva di fondamento, dal momento che a fronte di due spazi per la firma, ha Parte_2
pagina 6 di 8 apposto esattamente due timbri con firma, anche se non esattamente in corrispondenza degli spazi, peraltro molto stretti, recati dal modulo per l'apposizione delle firme.
2.10. Si ritiene, altresì, come affermato dalla Suprema Corte, che non osti alla traslazione della causa proposta successivamente verso il giudice preventivamente adito, il disposto dell'art. 645 cpc, in quanto la continenza di cause non è idonea a spostare la competenza funzionale e inderogabile a decidere sull'opposizione a decreto ingiuntivo, spettante all'ufficio di appartenenza del giudice che ha emesso il decreto, ma è rilevante per la determinazione della competenza di quest'ultimo giudice, nel senso che, qualora la causa per la quale sia stata emessa ingiunzione sia in rapporto di continenza con altra pendente davanti a diverso giudice, preventivamente adito e competente per entrambi i giudizi, il giudice dell'opposizione deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha pronunciato il decreto e disporre la caducazione dello stesso;
conseguentemente, deve dichiarare la competenza del giudice preventivamente adito e fissare il termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti ad esso (Cassazione civile sez. III - 14/11/2024, n. 29441; Cass., Sez. Un., 23/07/2001, n.
10011; Cass.21/01/2003, n. 854; Cass.14/07/2011, n.15532).
2.11. Per quanto concerne la forma del provvedimento, deve condividersi l'orientamento della giurisprudenza prevalente, secondo cui il giudice del procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, debba pronunciarsi con sentenza, con la quale dichiara l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo stesso e, infine, revoca quest'ultimo (Cass. civile, sez. VI, 10 giugno
2019, n. 15579; Cass. civile sez. I, 05 maggio 2016, n. 9022; Cass. civile sez. I, 26 gennaio 2016, n.
1372; Cass. civile, sez. VI, 21 agosto 2012, n. 14594).
Come affermato dalla Suprema Corte, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto (Cass. civile, sez. VI, 10 giugno 2019, n. 15579; Cass. civile, sez. VI, 21 agosto 2012, n.
14594)
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 324/2025 RG promossa dalla società (parte attrice opponente) contro la società Parte_1 [...] (parte convenuta opposta), nel contraddittorio delle parti: Parte_2
ACCERTATO che la causa per la quale è stata emessa ingiunzione dinanzi al Tribunale di Siena è in rapporto di continenza con la causa avente RG n. 4107/2024 pendente davanti al Tribunale di Reggio Emilia, preventivamente adito e competente per entrambi i giudizi;
pagina 7 di 8 DICHIARA l'incompetenza del Tribunale di Siena ad emettere il Decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Reggio Emilia e, per l'effetto:
DICHIARA la nullità del Decreto ingiuntivo del Tribunale di Siena n. 3/2025 del 2/01/2025, che revoca.
FISSA termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente Sentenza entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di Reggio Emilia.
CONDANNA la parte convenuta opposta società in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare alla parte attrice opponente le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi euro 3.397,00 (di cui euro 919,00 studio, euro 777,00 fase introduttiva, euro 1701,00 fase decisionale – scaglione da 5.201 a 26.000 DM 55/2014) oltre euro 118,50 per contributo unificato, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Siena, 15 novembre 2025
Il Giudice o.p.
dott. Alessandro Feliziani
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