TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 01/10/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione Lavoro
Proc. N. 1385 /2025
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 01/10/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate
- per parte ricorrente dall'Avv. MESSINA LUIGI GIACOMO il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso,
- per parte resistente dal procuratore costituito Avv. RIZZO ANTONINO il quale ha insistito nella memoria di costituzione evidenziando l'esistenza in atti di idonei atti interruttivi,
Visti gli atti del fascicolo,
Preso atto dell'acquisizione della documentazione richiesta all'udienza del 16.7.2025 decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE Parte_1
nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1385 /2025 R.G.L. oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria vertente tra
, nata a [...] il [...] CF Parte_2 C.F._1
, in giudizio con l'avv. MESSINA LUIGI GIACOMO giusta procura in atti, ricorrente
[...]
nei confronti di
CF rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO , giusta procura in CP_1 P.IVA_1
atti, resistente
E di
- ( P.IVA: ) , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
rappresentate legale pro tempore, resistente contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale “1) accertare e dichiarare che gli atti prodromici al preavviso di fermo amministrativo nr.29980202500001859000, per cui è competente il Giudice del Lavoro ossia che l'Avviso di addebito
n.59920160002196338000 e l'Avviso di addebito n.59920170001229626000, non sono mai stati notificati alla sig.ra 2) conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità dell'Avviso di Parte_2
addebito n.59920160002196338000 e dell'Avviso di addebito n.59920170001229626000, per mancanza del requisito necessario ai fini della validità e dell'efficacia del provvedimento nei confronti del destinatario essendo tutti atti recettizi;
3) Per l'effetto, accertare e dichiarare, data la mancata notifica degli atti ad esso prodromici, la nullità del preavviso di fermo amministrativo nr.29980202500001859000; 4) In via subordinata, ove nelle more del presente procedimento dovesse essere dimostrato che l' Avviso di addebito
n.59920160002196338000 è stato correttamente notificato, accertare e dichiarare che la pretesa creditoria delle odierne resistenti è illegittima, in quanto i contributi I.V.S relativi all'anno 2015 risultano prescritti a far data dal 31/12/2020 ovvero, in estremo subordine, dal 31/05/2023; 5) In via subordinata, ove nelle more del presente procedimento dovesse essere dimostrato che l'Avviso di addebito n.59920170001229626000 è stato correttamente notificato, accertare e dichiarare che la pretesa creditoria delle odierne resistenti è illegittima, in quanto i contributi I.V.S relativi all'anno 2016 risultano prescritti a far data dal 31/12/2021 ovvero in estremo subordine dal 31/05/2023; 6) Conseguentemente, accertare e dichiarare, che nulla è dovuto dalla sig.ra alle odierni ricorrenti a titolo di contributi I.V.S. relati agli anni 2015 – Parte_2
2016 e che pertanto la predetta ha diritto ad ottenere la sospensione di qualsivoglia procedura esecutiva inizianda o iniziata nei suoi confronti;
7) Condannare quindi le parti resistenti, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, al pagamento di spese e competenze della presente procedura, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario;
8) In via subordinata, dichiarare compensate le spese del presente procedimento.”.
Premetteva a dette domande “Che in data 17/03/2025, (le) è stato notificato il preavviso di fermo amministrativo nr.29980202500001859000 (All.1) è che solo in tale data la predetta è venuta a conoscenza della propria posizione debitoria dei debiti maturati con Controparte_2 CP_1
Camera di Commercio di NI e Regione Siciliana- Assessorato Economia Dipartimento delle finanze e del credito (Servizio tasse auto)” e che a detto atto erano tra gli altri presupposti “a) Avviso di addebito
n.59920160002196338000 asseritamente notificato il 16/12/2016 dal sede di NI e riferito al CP_1
mancato pagamento dei contributi I.V.S. (fissi/percentuale sul minimale) dell'anno 2015, per l'importo complessivo, compresi interessi e sanzioni aggiuntive, di euro 2.766,45; b) Avviso di addebito
n.59920170001229626000 asseritamente notificato il 29/12/2017 dall sede di NI e riferito al CP_1
mancato pagamento dei contributi I.V.S. (fissi/percentuale sul minimale) dell'anno 2016, per l'importo complessivo, compresi interessi e sanzioni aggiuntive, di euro 2.739,71”.
Eccepiva a sostegno della proposta opposizione “I. Nullità dell' atto impugnato per giuridica inesistenza della notificazione degli atti ad esso prodromici” nonché la “II. Avvenuta prescrizione contributi I.V.S. fissi/percentuale minima anni 2015 e 2016”.
Costituitosi in giudizio l'ente impositore contestava quanto dedotto da parte ricorrente, CP_1
rilevava la inammissibilità della opposizione per esser stata proposta oltre i quaranta giorni dalla notifica del preavviso opposto pur essendo finalizzata a far valere l'estinzione del debito verificatasi prima della notifica dell'avviso di addebito nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Ha chiesto quindi “Disporre esibizione da parte di degli atti in narrativa indicati CP_3
(preavviso di fermo amministrativo/cartella esattoriale o estratto della medesima e relativa notifica;
atti interruttivi successivi) - All'esito, se necessario previo accertamento dell'obbligo del contribuente, rigettare il ricorso con vittoria di spese di lite - In subordine compensare le spese di lite nei confronti dell' ove la CP_1
prescrizione sia maturata per responsabilità di (Cass. Lav. 7716/2022)”. CP_3
Nella contumacia dell'agente della riscossione, il giudizio è stato istruito mediante acquisizione dei documenti depositati dalle parti e di quelli esibiti da detto agente in seguito all'ordinanza resa ai sensi degli artt 421 e 210 cpc nell'udienza del 16.7.2025 con la quale è stato ordinato ad di esibire mediante deposito nella competente Cancelleria che ne curerà CP_3
l'inserimento nel fascicolo telematico di copie complete di attestazione di conformità agli originali degli eventuali atti interruttivi della prescrizione e della relativa documentazione attestante la ricezione degli stessi da parte del destinatario, relativi all'avviso di addebito n.59920160002196338000 e all'avviso di addebito n.59920170001229626000 posti in essere nei confronti di (C.F.: ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
17/06/1976”
All'udienza odierna la causa è stata posta in decisione
In materia di entrate previdenziali, il contribuente può avvalersi di molteplici strumenti di tutela.
È prevista l'opposizione al ruolo per motivi attinenti esclusivamente il merito della pretesa contributiva davanti al Giudice del lavoro ex art. 24, comma 5 del D.Lgs. 46/99, da proporsi entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notificazione delle cartelle di pagamento
(successivamente avvisi di addebito).
È possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni afferenti la pignorabilità dei beni o fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, da proporsi davanti al Giudice del lavoro se l'esecuzione non è iniziata ovvero davanti al Giudice dell'esecuzione se la stessa è iniziata.
È infine ammessa l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. per vizi formali del titolo esecutivo ovvero della procedura di riscossione esattoriale.
Nello specifico la suprema Corte di Cassazione ha evidenziato che (Cass. 18256/2020) il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24,
25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del
1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente invero al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma).
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento e/o comunque degli atti presupposti, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
La Corte di Cassazione ha statuito che “nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una ”relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016).
Quel Giudice ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass.
n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
Premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 cpc sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del
2019). Sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili.
E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito)”.
A fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza).
Ancora il Giudice della legittimità con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui…il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n.46 del 1999, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n.
7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata“.
Dette pronunce hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
Quanto agli oneri di allegazione poi, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “in materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione” (cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019);
Deve quindi ritenersi che ove il ricorrente in opposizione a intimazione di pagamento eccepisca fatti estintivi del credito contributivo allegando i dati relativi al decorso del termine prescrizionale dalla data di maturazione del credito e fino alla notifica dell'atto di intimazione nonché quelli relativi al decorso del termine prescrizionale in epoca successiva alla, sia pure contestata, notifica della cartella di pagamento, debbano ritenersi proposte due distinte domande ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la prima in funzione recuperatoria della opposizione ex art. 24, d.lgs. n.
46 del 1999 e la seconda come volta, in via subordinata, a far valere fatti estintivi del credito successivi alla notifica (ove accertata) della cartella, con conseguente obbligo di pronuncia su ciascuna di esse.
Nel caso di specie tuttavia nessuna contestazione è stata sollevata da parte ricorrente con riferimento al merito del presupposto impositivo con la conseguenza che le ragioni creditorie ove rigettate le eccezioni sollevate dal ricorrente con riferimento alla fase di riscossione, vanno ritenute pacificamente sussistenti.
L'opposizione in esame va qualificata come opposizione all'esecuzione in quanto volta ad evidenziare la sopravvenuta inesistenza del diritto del creditore al recupero dei crediti de quibus per intervenuta prescrizione degli stessi.
Essa integra invece una opposizione agli atti esecutivi ove finalizzata ad eccepire un vizio del procedimento di riscossione (mancata notifica degli atti presupposti alla “comunicazione di preavviso di fermo amministrativo” opposta) che in quanto proposta successivamente ai termini di cui all'art 617 cpc è inammissibile
Ciò evidenziato in punto di qualificazione ed ammissibilità della domanda e rilevato che i due motivi a sostegno della opposizione in quanto strettamente connessi possono essere esaminati unitamente, si osserva quanto segue.
Il ricorso va rigettato
L'atto opposto è la “COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI FERMO
AMMINISTRATIVO” n. 29980202500001859000 notificata alla ricorrente mediante consegna a mani della stessa in data 18.3.2025.
Per quel che in questa sede rileva a detta comunicazione risultano presupposti i seguenti avvisi di addebito:
1) avviso di addebito n. 59920160002196338000 (relativo ad omissioni e relative sanzioni dei contributi entro il minimale per la terza e la quarta rata dell'emissione
2015.01) notificato con raccomandata a/r n. 65038282550-7
2) avviso di addebito n. 59920170001229626000 (relativo alle omissioni e relative sanzioni dei contributi entro il minimale per la prima e la seconda rata dell'emissione
2016.01) notificato con raccomandata a/r n. 63029142347-8 consegnata in data 29/12/2017.
Sul punto appare opportuno evidenziare che acquisita la documentazione comprovante la notifica dei suddetti avvisi parte ricorrente nell'udienza del 16.7.2025 immediatamente successiva alla costituzione dell' il ricorrente non ha eccepito CP_1
alcunchè in ordine alla regolarità della stessa.
Ad entrambi i suddetti avvisi ha fatto seguito la notifica dei seguenti atti interruttivi:
a) INTIMAZIONE DI PAGAMENTO 299 2022 90051257 31/000 notificata a seguito di accessi negativi del 18.5.2023, mediante deposito presso la casa comunale il 23.5.2023 (n. 9
DASS 167) con avviso di deposito inoltrato alla destinataria in pari data (n. 102 “distinta di Postalizzazione”) e plico restituito al mittente per compiuta giacenza il 14.6.2023 previo avviso alla destinataria del dì 8.6.2023.
Al solo avviso di cui al numero 2) che precede, ha fatto seguito anche il seguente ulteriore atto interruttivo b) INTIMAZIONE DI PAGAMENTO 299 2023 90034785 03/000 notificata mediante consegna il 30.8.2023 al marito convivente ed invio di plico informativo alla destinataria in data 1.9.2023 (n. 6 “Distinta di Postalizzazione).
Ebbene ai fini dell'esame della eccezione di prescrizione appare opportuno richiamare le disposizioni adottate in forza della decretazione di urgenza in materia di emergenza pandemica da covid 19
Prima del decorso del quinquennio dalla data di notifica dei suddetti avvisi è intervenuta la normativa emergenziale, la quale, per far fronte alla diffusione del Covid
19, ha introdotto una specifica disciplina all'art. 68 del D.L. 18/2020.
In particolare, l'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 prevede che “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
L'art. 68 dispone quindi la sospensione per ben 542 giorni dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle e avvisi di addebito con scadenza nel periodo 8 marzo 2020 - 31 agosto 2021 prevedendo, tramite il rinvio all'art. 12 d.lgs. 159/2015, una completa inibizione dell'attività di riscossione.
Tale ultima disposizione, infatti, stabilisce che “
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei
Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L' non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il Controparte_4
periodo di sospensione di cui al comma 1.”
In altri termini, l'art. 12, al comma 1, del D.lgs. n. 159/2015, prevede, per lo stesso periodo individuato dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di riscossione a favore degli agenti della riscossione e, al comma 2, stabilisce che i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Con riferimento al caso di specie dai documenti acquisiti in atti risulta: -con riferimento all'Avviso di addebito sub 1) che manca in atti la prova della Cont notificazione dello stesso (pur indicata dall' in data 16.12.2016 ma non documentata).
Tuttavia tenuto conto del periodo di sospensione della decorrenza del termine e del disposto di cui al citato art 12 D.LGS 195 (id est differimento ex lege al 31.12.2023 del termine di prescrizione) al momento della notifica della intimazione di pagamento n. 299
2022 90051257 31/000 mediante deposito presso la casa comunale il 23.5.2023 ed invio in pari data dell'avviso di deposito, il termine di prescrizione non era decorso;
-con riferimento all'avviso di addebito sub 2) che il primo idoneo atto interruttivo costituito dalla intimazione di pagamento n. 299 2022 90051257 31/000 mediante deposito presso la casa comunale il 23.5.2023 ed invio in pari data dell'avviso di deposito, applicato il su indicato art 12 DLGS 195 (id est differimento ex lege al 31.12.2023 del termine di prescrizione) risulta tempestivamente adottato.
Le spese di lite seguono la soccombenza ed applicato il DM 55/14, come integrato dal
DM 147/2022- tenuto conto del valore della controversia come risultante dal ricorso introduttivo (€ 11.096,33) si liquidano in favore di ciascuno dei resistenti costituiti in considerazione dell'attività effettivamente posta in essere, della natura non complessa delle questioni giuridiche affrontate, della natura solo documentale della espletata istruttoria, in Euro 2.695,50 oltre rimborso spese generali, cassa ed Iva se dovute.
PQM
Il Tribunale di Marsala definitivamente pronunciando nella controversia indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e difesa rigettata
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in favore Parte_3
dell' in persona dei legali rappresentanti pro tempore e di in persona dei legali CP_1 CP_3
rappresentanti pro tempore, in € 2.695,50 oltre rimborso spese generali, cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti da corrispondere a ciascuno dei suddetti resistenti.
Così deciso in Marsala, nell'udienza del dì 1 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo
Sezione Lavoro
Proc. N. 1385 /2025
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 01/10/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate
- per parte ricorrente dall'Avv. MESSINA LUIGI GIACOMO il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso,
- per parte resistente dal procuratore costituito Avv. RIZZO ANTONINO il quale ha insistito nella memoria di costituzione evidenziando l'esistenza in atti di idonei atti interruttivi,
Visti gli atti del fascicolo,
Preso atto dell'acquisizione della documentazione richiesta all'udienza del 16.7.2025 decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE Parte_1
nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1385 /2025 R.G.L. oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria vertente tra
, nata a [...] il [...] CF Parte_2 C.F._1
, in giudizio con l'avv. MESSINA LUIGI GIACOMO giusta procura in atti, ricorrente
[...]
nei confronti di
CF rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO , giusta procura in CP_1 P.IVA_1
atti, resistente
E di
- ( P.IVA: ) , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
rappresentate legale pro tempore, resistente contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale “1) accertare e dichiarare che gli atti prodromici al preavviso di fermo amministrativo nr.29980202500001859000, per cui è competente il Giudice del Lavoro ossia che l'Avviso di addebito
n.59920160002196338000 e l'Avviso di addebito n.59920170001229626000, non sono mai stati notificati alla sig.ra 2) conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità dell'Avviso di Parte_2
addebito n.59920160002196338000 e dell'Avviso di addebito n.59920170001229626000, per mancanza del requisito necessario ai fini della validità e dell'efficacia del provvedimento nei confronti del destinatario essendo tutti atti recettizi;
3) Per l'effetto, accertare e dichiarare, data la mancata notifica degli atti ad esso prodromici, la nullità del preavviso di fermo amministrativo nr.29980202500001859000; 4) In via subordinata, ove nelle more del presente procedimento dovesse essere dimostrato che l' Avviso di addebito
n.59920160002196338000 è stato correttamente notificato, accertare e dichiarare che la pretesa creditoria delle odierne resistenti è illegittima, in quanto i contributi I.V.S relativi all'anno 2015 risultano prescritti a far data dal 31/12/2020 ovvero, in estremo subordine, dal 31/05/2023; 5) In via subordinata, ove nelle more del presente procedimento dovesse essere dimostrato che l'Avviso di addebito n.59920170001229626000 è stato correttamente notificato, accertare e dichiarare che la pretesa creditoria delle odierne resistenti è illegittima, in quanto i contributi I.V.S relativi all'anno 2016 risultano prescritti a far data dal 31/12/2021 ovvero in estremo subordine dal 31/05/2023; 6) Conseguentemente, accertare e dichiarare, che nulla è dovuto dalla sig.ra alle odierni ricorrenti a titolo di contributi I.V.S. relati agli anni 2015 – Parte_2
2016 e che pertanto la predetta ha diritto ad ottenere la sospensione di qualsivoglia procedura esecutiva inizianda o iniziata nei suoi confronti;
7) Condannare quindi le parti resistenti, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, al pagamento di spese e competenze della presente procedura, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario;
8) In via subordinata, dichiarare compensate le spese del presente procedimento.”.
Premetteva a dette domande “Che in data 17/03/2025, (le) è stato notificato il preavviso di fermo amministrativo nr.29980202500001859000 (All.1) è che solo in tale data la predetta è venuta a conoscenza della propria posizione debitoria dei debiti maturati con Controparte_2 CP_1
Camera di Commercio di NI e Regione Siciliana- Assessorato Economia Dipartimento delle finanze e del credito (Servizio tasse auto)” e che a detto atto erano tra gli altri presupposti “a) Avviso di addebito
n.59920160002196338000 asseritamente notificato il 16/12/2016 dal sede di NI e riferito al CP_1
mancato pagamento dei contributi I.V.S. (fissi/percentuale sul minimale) dell'anno 2015, per l'importo complessivo, compresi interessi e sanzioni aggiuntive, di euro 2.766,45; b) Avviso di addebito
n.59920170001229626000 asseritamente notificato il 29/12/2017 dall sede di NI e riferito al CP_1
mancato pagamento dei contributi I.V.S. (fissi/percentuale sul minimale) dell'anno 2016, per l'importo complessivo, compresi interessi e sanzioni aggiuntive, di euro 2.739,71”.
Eccepiva a sostegno della proposta opposizione “I. Nullità dell' atto impugnato per giuridica inesistenza della notificazione degli atti ad esso prodromici” nonché la “II. Avvenuta prescrizione contributi I.V.S. fissi/percentuale minima anni 2015 e 2016”.
Costituitosi in giudizio l'ente impositore contestava quanto dedotto da parte ricorrente, CP_1
rilevava la inammissibilità della opposizione per esser stata proposta oltre i quaranta giorni dalla notifica del preavviso opposto pur essendo finalizzata a far valere l'estinzione del debito verificatasi prima della notifica dell'avviso di addebito nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Ha chiesto quindi “Disporre esibizione da parte di degli atti in narrativa indicati CP_3
(preavviso di fermo amministrativo/cartella esattoriale o estratto della medesima e relativa notifica;
atti interruttivi successivi) - All'esito, se necessario previo accertamento dell'obbligo del contribuente, rigettare il ricorso con vittoria di spese di lite - In subordine compensare le spese di lite nei confronti dell' ove la CP_1
prescrizione sia maturata per responsabilità di (Cass. Lav. 7716/2022)”. CP_3
Nella contumacia dell'agente della riscossione, il giudizio è stato istruito mediante acquisizione dei documenti depositati dalle parti e di quelli esibiti da detto agente in seguito all'ordinanza resa ai sensi degli artt 421 e 210 cpc nell'udienza del 16.7.2025 con la quale è stato ordinato ad di esibire mediante deposito nella competente Cancelleria che ne curerà CP_3
l'inserimento nel fascicolo telematico di copie complete di attestazione di conformità agli originali degli eventuali atti interruttivi della prescrizione e della relativa documentazione attestante la ricezione degli stessi da parte del destinatario, relativi all'avviso di addebito n.59920160002196338000 e all'avviso di addebito n.59920170001229626000 posti in essere nei confronti di (C.F.: ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
17/06/1976”
All'udienza odierna la causa è stata posta in decisione
In materia di entrate previdenziali, il contribuente può avvalersi di molteplici strumenti di tutela.
È prevista l'opposizione al ruolo per motivi attinenti esclusivamente il merito della pretesa contributiva davanti al Giudice del lavoro ex art. 24, comma 5 del D.Lgs. 46/99, da proporsi entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notificazione delle cartelle di pagamento
(successivamente avvisi di addebito).
È possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni afferenti la pignorabilità dei beni o fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, da proporsi davanti al Giudice del lavoro se l'esecuzione non è iniziata ovvero davanti al Giudice dell'esecuzione se la stessa è iniziata.
È infine ammessa l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. per vizi formali del titolo esecutivo ovvero della procedura di riscossione esattoriale.
Nello specifico la suprema Corte di Cassazione ha evidenziato che (Cass. 18256/2020) il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24,
25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del
1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente invero al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma).
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento e/o comunque degli atti presupposti, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
La Corte di Cassazione ha statuito che “nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una ”relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016).
Quel Giudice ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass.
n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
Premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 cpc sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del
2019). Sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili.
E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito)”.
A fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza).
Ancora il Giudice della legittimità con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui…il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n.46 del 1999, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n.
7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata“.
Dette pronunce hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
Quanto agli oneri di allegazione poi, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “in materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione” (cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019);
Deve quindi ritenersi che ove il ricorrente in opposizione a intimazione di pagamento eccepisca fatti estintivi del credito contributivo allegando i dati relativi al decorso del termine prescrizionale dalla data di maturazione del credito e fino alla notifica dell'atto di intimazione nonché quelli relativi al decorso del termine prescrizionale in epoca successiva alla, sia pure contestata, notifica della cartella di pagamento, debbano ritenersi proposte due distinte domande ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la prima in funzione recuperatoria della opposizione ex art. 24, d.lgs. n.
46 del 1999 e la seconda come volta, in via subordinata, a far valere fatti estintivi del credito successivi alla notifica (ove accertata) della cartella, con conseguente obbligo di pronuncia su ciascuna di esse.
Nel caso di specie tuttavia nessuna contestazione è stata sollevata da parte ricorrente con riferimento al merito del presupposto impositivo con la conseguenza che le ragioni creditorie ove rigettate le eccezioni sollevate dal ricorrente con riferimento alla fase di riscossione, vanno ritenute pacificamente sussistenti.
L'opposizione in esame va qualificata come opposizione all'esecuzione in quanto volta ad evidenziare la sopravvenuta inesistenza del diritto del creditore al recupero dei crediti de quibus per intervenuta prescrizione degli stessi.
Essa integra invece una opposizione agli atti esecutivi ove finalizzata ad eccepire un vizio del procedimento di riscossione (mancata notifica degli atti presupposti alla “comunicazione di preavviso di fermo amministrativo” opposta) che in quanto proposta successivamente ai termini di cui all'art 617 cpc è inammissibile
Ciò evidenziato in punto di qualificazione ed ammissibilità della domanda e rilevato che i due motivi a sostegno della opposizione in quanto strettamente connessi possono essere esaminati unitamente, si osserva quanto segue.
Il ricorso va rigettato
L'atto opposto è la “COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI FERMO
AMMINISTRATIVO” n. 29980202500001859000 notificata alla ricorrente mediante consegna a mani della stessa in data 18.3.2025.
Per quel che in questa sede rileva a detta comunicazione risultano presupposti i seguenti avvisi di addebito:
1) avviso di addebito n. 59920160002196338000 (relativo ad omissioni e relative sanzioni dei contributi entro il minimale per la terza e la quarta rata dell'emissione
2015.01) notificato con raccomandata a/r n. 65038282550-7
2) avviso di addebito n. 59920170001229626000 (relativo alle omissioni e relative sanzioni dei contributi entro il minimale per la prima e la seconda rata dell'emissione
2016.01) notificato con raccomandata a/r n. 63029142347-8 consegnata in data 29/12/2017.
Sul punto appare opportuno evidenziare che acquisita la documentazione comprovante la notifica dei suddetti avvisi parte ricorrente nell'udienza del 16.7.2025 immediatamente successiva alla costituzione dell' il ricorrente non ha eccepito CP_1
alcunchè in ordine alla regolarità della stessa.
Ad entrambi i suddetti avvisi ha fatto seguito la notifica dei seguenti atti interruttivi:
a) INTIMAZIONE DI PAGAMENTO 299 2022 90051257 31/000 notificata a seguito di accessi negativi del 18.5.2023, mediante deposito presso la casa comunale il 23.5.2023 (n. 9
DASS 167) con avviso di deposito inoltrato alla destinataria in pari data (n. 102 “distinta di Postalizzazione”) e plico restituito al mittente per compiuta giacenza il 14.6.2023 previo avviso alla destinataria del dì 8.6.2023.
Al solo avviso di cui al numero 2) che precede, ha fatto seguito anche il seguente ulteriore atto interruttivo b) INTIMAZIONE DI PAGAMENTO 299 2023 90034785 03/000 notificata mediante consegna il 30.8.2023 al marito convivente ed invio di plico informativo alla destinataria in data 1.9.2023 (n. 6 “Distinta di Postalizzazione).
Ebbene ai fini dell'esame della eccezione di prescrizione appare opportuno richiamare le disposizioni adottate in forza della decretazione di urgenza in materia di emergenza pandemica da covid 19
Prima del decorso del quinquennio dalla data di notifica dei suddetti avvisi è intervenuta la normativa emergenziale, la quale, per far fronte alla diffusione del Covid
19, ha introdotto una specifica disciplina all'art. 68 del D.L. 18/2020.
In particolare, l'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 prevede che “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
L'art. 68 dispone quindi la sospensione per ben 542 giorni dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle e avvisi di addebito con scadenza nel periodo 8 marzo 2020 - 31 agosto 2021 prevedendo, tramite il rinvio all'art. 12 d.lgs. 159/2015, una completa inibizione dell'attività di riscossione.
Tale ultima disposizione, infatti, stabilisce che “
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei
Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L' non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il Controparte_4
periodo di sospensione di cui al comma 1.”
In altri termini, l'art. 12, al comma 1, del D.lgs. n. 159/2015, prevede, per lo stesso periodo individuato dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di riscossione a favore degli agenti della riscossione e, al comma 2, stabilisce che i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Con riferimento al caso di specie dai documenti acquisiti in atti risulta: -con riferimento all'Avviso di addebito sub 1) che manca in atti la prova della Cont notificazione dello stesso (pur indicata dall' in data 16.12.2016 ma non documentata).
Tuttavia tenuto conto del periodo di sospensione della decorrenza del termine e del disposto di cui al citato art 12 D.LGS 195 (id est differimento ex lege al 31.12.2023 del termine di prescrizione) al momento della notifica della intimazione di pagamento n. 299
2022 90051257 31/000 mediante deposito presso la casa comunale il 23.5.2023 ed invio in pari data dell'avviso di deposito, il termine di prescrizione non era decorso;
-con riferimento all'avviso di addebito sub 2) che il primo idoneo atto interruttivo costituito dalla intimazione di pagamento n. 299 2022 90051257 31/000 mediante deposito presso la casa comunale il 23.5.2023 ed invio in pari data dell'avviso di deposito, applicato il su indicato art 12 DLGS 195 (id est differimento ex lege al 31.12.2023 del termine di prescrizione) risulta tempestivamente adottato.
Le spese di lite seguono la soccombenza ed applicato il DM 55/14, come integrato dal
DM 147/2022- tenuto conto del valore della controversia come risultante dal ricorso introduttivo (€ 11.096,33) si liquidano in favore di ciascuno dei resistenti costituiti in considerazione dell'attività effettivamente posta in essere, della natura non complessa delle questioni giuridiche affrontate, della natura solo documentale della espletata istruttoria, in Euro 2.695,50 oltre rimborso spese generali, cassa ed Iva se dovute.
PQM
Il Tribunale di Marsala definitivamente pronunciando nella controversia indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e difesa rigettata
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in favore Parte_3
dell' in persona dei legali rappresentanti pro tempore e di in persona dei legali CP_1 CP_3
rappresentanti pro tempore, in € 2.695,50 oltre rimborso spese generali, cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti da corrispondere a ciascuno dei suddetti resistenti.
Così deciso in Marsala, nell'udienza del dì 1 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo