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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/12/2025, n. 7053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7053 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.429 c.p.c. nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 215 EL ruolo generale degli affari contenziosi ELl'anno 2023, decisa mediante lettura EL dispositivo ELla sentenza all'udienza ex art.429 c.p.c. EL giorno
26/11/2025, vertente
TRA
(c.f. ), difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
BO EL (c.f. ), unitamente all'avv. C.F._2
VA NC ( ; C.F._3
APPELLANTE
E
(c.f. Controparte_1
), domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI 12 ROMA, presso P.IVA_1
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (c.f. , C.F._4 che lo rappresenta e difende per legge,
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 11736/2022 emessa dal
Tribunale di Roma in data 21/07/2022.
Conclusioni ELl'appellante: “- In via preliminare: sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva ELla sentenza, anche ex art. 283 e 431 c.p.c., e/o EL decreto sanzionatorio oggetto EL presente giudizio, per i motivi esposti in atto;
- In via principale: accogliere il presente appello e, in riforma ELla sentenza impugnata:
a) accertare e dichiarare la nullità, invalidità, inefficacia, o illegittimità EL decreto n. 402525/A (Pos. n. 402525/A) - 04/08/2020, EL Ministero
r.g. n. 1 ELl'Economia e ELle Finanze, Dipartimento EL Tesoro, Direzione V - Prevenzione ELl'Utilizzo EL Sistema Finanziario per Fini Illegali, Ufficio II e/o EL processo verbale di contestazione 12.11.2018 (Gdf – 2018 –
BS130 – 013 – 000) ELla Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia
Economico - Finanziaria Brescia, e in ogni caso annullare gli atti ora richiamati e le sanzioni comminate per i motivi sopra esposti;
b) accertare e dichiarare in ogni caso l'infondatezza ELle pretese sanzionatorie EL nei confronti ELl'appellante, scaturenti CP_1 dall'ispezione antiriciclaggio, avviata in data 10.10.2018, dalla Guardia di
Finanza, Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria Brescia nei confronti EL Notaio (Processo verbale di contestazione datato 12.11.2018, Gdf Pt_1
- 2018 - BS130 - 012 - 000 e Processo verbale di contestazione datato
12.11.2018, Gdf - 2018 - BS130 - 013 - 000) e annullare l'atto impugnato e/o comunque, qualsiasi atto presupposto e/o conseguente o comunque, connesso all'ispezione di cui sopra che possa produrre effetti giuridici nei confronti EL appellante.
- In via subordinata: accogliere il presente appello e, in riforma ELla sentenza impugnata: c) nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta ill.ma Corte d'Appello adita dovesse riconoscere la responsabilità ELl'appellante con riguardo alla violazione ELl'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, per tutte le argomentazioni esposte in ricorso, applicare all'appellante la sanzione amministrativa pecuniaria di euro
3.000, in base a quanto disposto dall'art. 58, comma 1, d.lgs. n. 231/2007.
- In via ulteriormente subordinata e gradata: accogliere il presente appello e, in riforma ELla sentenza impugnata:
d) in ogni caso in cui venga confermato, anche solo in minima parte, il decreto impugnato, con accertamento di responsabilità in capo all'appellante con riguardo alla violazione ELl'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, rideterminare e ridurre la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura ELl'1% EL valore ELl'operazione posta in essere (euro 1.355.275,42) pari ad euro 13.552,75 e/o in quell'altra misura ritenuta di giustizia, per tutte le motivazioni di cui al presente atto.
- In ogni caso e comunque: condannare il i) alla CP_1 restituzione di quanto (se EL caso) l'appellante è stato costretto a pagare (a titolo provvisorio) nelle more EL giudizio, oltre interessi come per legge,
ii) alla rifusione ELle spese e compensi di lite, oltre Iva, Cpa e successive occorrende.
Spese e compensi di lite rifusi per entrambi i gradi di giudizio.”
r.g. n. 2 Conclusioni ELl'appellato: “previo rigetto ELl'istanza ex artt. 283 e 351
c.p.c., respingere il gravame perché inammissibile, improponibile, infondato”.
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “il Notaio Enrico dr. propone Pt_1 opposizione chiedendo l'annullamento e/o declaratoria di nullità e/o di illegittimità EL decreto n. 402525/A - 04/08/2020, EL CP_1
Controparte_2
[...] CP_3
[..
, notificato a mezzo di posta elettronica certificata in data 05.08.2020.
Con il decreto sanzionatorio elevato per omessa segnalazione di operazioni sospette è stato ingiunto al Notaio dott. di pagare Parte_1 la somma di € 135.528,00 per violazione ELl'articolo 41 comma 1 EL
D.lgs. 231/2007, (ora articolo 35 dopo la riforma EL D.lgs. 25.05.2017 n.
90). Va precisato che la contestazione trae origine da un'ispezione antiriciclaggio avviata in data 10.10.2018 nei confronti EL professionista, in relazione ad una serie di operazioni poste in esser da società di diritto estero, che avevano proceduto all'acquisto di unità immobiliari in Italia. All'esito dei controlli i militari ritenevano aver individuato gli estremi di violazione degli obblighi di adeguata verifica ELl'identità EL titolare effettivo di cui al d.lgs. 231/2007 e di omessa segnalazione con riferimento
a due pratiche in particolar modo. Erano state sottoposte ad esame ed analisi due operazioni – ed in particolare la compravendita CP_4 relativa all'acquisto di una unità immobiliare in San
[...]
EL EL BE (BS) conclusa in data 11.09.2015 tra la società
[...]
e la società ed il fascicolo ON SCI CP_4 Controparte_5
avente ad oggetto la compravendita di una unità immobiliare in San CP_6
VA ON (VR) conclusa in data 16.07.2014 tra tale
[...]
e la società TR RP RP. Parte_2
La premessa da cui procedevano gli operanti era la medesima: la mancata acquisizione di documentazione utile all'identificazione dei titolari effettivi ELle società , ed TR RP RP e di non aver Controparte_4 preso informazioni circa lo scopo ELle due operazioni in questione.
Quanto all'operazione immobiliare EL 2015 i verbalizzanti rilevavano il carattere anomalo ELla compravendita e la difficoltà di comprenderne lo scopo sul piano economico, considerandosi l'evidenza che la venditrice –
r.g. n. 3 la – era venuta in possesso ELl'immobile pochi mesi Controparte_4 prima per poi rivenderlo allo stesso prezzo. Anche nell'acquisizione di informazioni da parte EL la giustificazione appariva tautologica Per_1
(vendita di villetta in Comune di San EL EL BE).
Quanto al fascicolo ON SCI EKIN, non era dato desumere lo scopo ELla transazione, considerandosi che si era proceduto con un compromesso nel 2009, con una società di diritto monegasco, e che la vendita si era poi conclusa con una società di diritto panamense.
Gli operanti evidenziavano l'impossibilità di identificare il titolare effettivo ELle società coinvolte, la mancata indicazione da parte dei clienti ELlo scopo economico ELle operazioni, la nazionalità ELle società coinvolte, provenienti da Paesi a “fiscalità privilegiata”. Queste erano le ragioni per le quali gli operanti avevano ritenuto che il professionista, anche ai sensi ELl'articolo 23, avrebbe dovuto segnalare senza indugio le suddette operazioni, in forza di quanto disposto dall'articolo 41.
Da considerarsi che il notaio veniva sentito, e dichiarava di non aver segnalato le operazioni in quanto “pur essendo operazioni riferite a società con fiscalità diversa rispetto a quella comunitaria ho riscontrato il titolare effettivo nella persona di , mio cliente consolidato, Controparte_7 operante nel settore immobiliare”. Nell'atto di opposizione al decreto l'opponente mette in evidenza lo scarso valore dei beni compravenduti, la tracciabilità ELla provvista, mediante bonifico ed assegni circolari. Non v'era stato passaggio di contanti;
il valore di mercato dei beni era poi documentato attraverso i listini OMI;
neanche il prezzo poteva costituire indice. Evidenziava in sede di opposizione che il era stato collaborativo, tanto che il Notaio Per_1 aveva nel fascicolo una visura camerale antecedente, che poi era stata ulteriormente verificata il 16.7. Che la postilla che aveva attratto
l'attenzione dei verbalizzanti era solo uno scrupolo. Quanto alla prima criticità faceva richiamo all'esonero di cui alla regola n. 4 EL Consiglio EL Notariato: il fatto che una ELle parti fosse società non era Parte_3 in sé indice di rischio dal 2010; che peraltro l'utilizzo ELla figura EL contratto per persona da nominare era espediente ampiamente praticato nella pratica commerciale e riconducibile ad una figura codicistica nota e legittima. Si danno per richiamate le contestazioni all'opposizione svolte Contro dal nel proprio atto di costituzione”
******
Con la sentenza n. 11736/22, il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso r.g. n. 4 iscritto al R.G.n. 43880/2020, confermando il decreto n. 402525/A emesso nei confronti ELl'odierno appellante, e condannandolo al pagamento ELle spese di lite.
In particolare, con la decisione in esame, il Tribunale ha accolto le argomentazioni offerte dalla difesa erariale in relazione alla fondatezza e legittimità EL decreto sanzionatorio, affermando che “…..ha pienamente ragione la difesa ELl'amministrazione ad osservare come -- con riferimento all'eccezione di parte opponente relativa all'impossibilità di configurare un sospetto ELl'operatività in esame, in quanto “non vi erano motivi ragionevoli per coltivare sospetti sulla loro liceità e/o elementi di anomalia”, la fattispecie appaia invero paradigmatica sotto lo spettro degli indicatori di anomalia di cui al D.M. Giustizia 16/4/2010 e di cui alla
Comunicazione UIF EL 23/4/2012, recante “Schemi rappresentativi dei comportamenti anomali relativi all'operatività connessa con le frodi fiscali internazionali e con le frodi nelle fatturazioni” già individuati nel decreto sanzionatorio. La pregressa conoscenza EL cliente, in sé e per sé considerata, non costituisce una scriminante, soprattutto con riferimento all'acquisto e rivendita in pochi mesi al medesimo prezzo;
circostanza che per ciò solo, avrebbe dovuto dar luogo alla attivazione dei propri doveri previsti dalla normativa di riferimento, e ciò in accordo con le massime, in coerente avviso, ELla giurisprudenza ELla Suprema Corte di Cassazione segnalate dalla difesa EL;
e ciò pure quanto all'operazione di CP_1 compravendita immobiliare coinvolgente società di diritto monegasco e panamense.
Con riferimento allo scopo, all'ambito oggettivo e ELle finalità ELl'obbligo di segnalazione, non sarebbe neanche il caso di rammentare come, se è vero che la segnalazione di operazioni sospette è il risultato di un processo cognitivo complesso che si basa sulla valutazione congiunta dei connotati oggettivi ELl'operazione (caratteristiche, entità, natura), dei profili soggettivi EL cliente e/o persone che hanno posto in essere tali operazioni (tipologia di rapporti tra gli stessi, capacità economica ed attività svolta) e di ogni altra circostanza conosciuta, è anche vero che - nell'effettuare questa operazione il responsabile – è agevolato dal sussidio degli indicatori di anomalia emanati e periodicamente aggiornati la cui funzione è quella di “agevolare l'individuazione ELle operazioni sospette”
. Peraltro, la prescrizione non impone peculiari indagini, ma addebita all'omittente la mancanza ELla semplice attività di segnalazione, che in presenza ELle citate caratteristiche, legittima altri organismi giudiziari ed
r.g. n. 5 amministrativi a più specifiche valutazioni. (…) Peraltro, va necessariamente notato che, ad onta ELle contestazioni sollevate, la difesa EL professionista non è riuscita a spiegare per quale motivo il Notaio non abbia ritenuto dover segnalare nelle due pratiche le operazioni sottese, che appaiono –sinceramente – paradigmatiche ai fini ELla normativa di riferimento.
Né appare possibile accogliere l'opposizione sotto il profilo EL carattere sproporzionato ELla sanzione. La violazione si ritiene qualificata ai sensi EL capoverso ELl'articolo 58 comma II D.lgs. 231/2002 per il suo carattere grave, plurimo, per l'intensità ELla colpa - sub specie negligenza
- dimostrata dal professionista nel concreto.”.
A detta EL Giudice di prime cure, invero, non poteva negarsi la responsabilità in capo al Notaio che avrebbe dovuto segnalare le operazioni sospette, per un ammontare complessivo di € 1.355.275,42. Corretta e proporzionata era pure, pertanto, apparsa al giudicante la sanzione di € 135.528,00 irrogata, corrispondente al 10% ELl'importo ELla violazione, non applicabile la forma lieve di cui al cm.1 ELla norma applicata, né più favorevole in concreto la nuova formulazione ELla norma sanzionatoria.
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dr.ENRICO ha proposto appello. Pt_1
Il ha resistito al Controparte_1 gravame.
L'appello è stato deciso all'udienza EL 26/11/2025, a seguito di discussione dei procuratori ELle parti, mediante lettura in udienza ELle motivazioni ELla sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato quanto al primo motivo. I) lo stesso è rubricato: “error in iudicando' per falsa e/o erronea applicazione di legge (art. 41, comma 1, d.lgs. n.231/2007)”. A detta ELl'appellante, “come diffusamente dedotto nel primo grado di giudizio, va innanzitutto rimarcato che relativamente ad entrambe le operazioni immobiliari oggetto di contestazione, non solo non vi erano elementi di anomalia afferenti i profili soggettivi e oggettivi dei clienti e ELle operazioni e, men che meno, motivi ragionevoli, anche solo in forma embrionale, per coltivare sospetti sulla loro illiceità (…)”.
Trattavasi, in fatto, quanto al rogito EL 16.07.2014, di una r.g. n. 6 compravendita in ordine alla quale, dall'atto e dalla documentazione contenuta nel fascicolo non era dato desumere lo scopo ELla compravendita stessa, cui si era peraltro proceduto dapprima con un preliminare datato 2009, con una società promissaria acquirente di diritto monegasco, per poi concludersi nel 2014 con una diversa società anonima di diritto panamense. Entrambe le società erano riconducibili al medesimo
Sia quest'ultimo, sia il venditore Controparte_7 [...]
, nel “Modulo per l'acquisizione dei dati e ELle Parte_2 informazioni ai fini ELl'adeguata verifica ELla clientela”, con riferimento allo scopo ELl'operazione enunciavano esclusivamente e genericamente la natura giuridica ELl'atto (“acquisto immobili”). Seguiva dopo pochi mesi altra compravendita, al medesimo prezzo, in favore di altra società di diritto panamense, la citata TR corp., sempre riconducibile alla amministrazione EL citato Per_1
Quanto al rogito ELl'11 settembre 2015 lo stesso aveva ad oggetto la medesima unità immobiliare in San EL EL BE (BS) già pochi mesi prima alienata ad altra società, sempre di diritto monegasco, al medesimo prezzo di vendita, società entrambe amministrate dallo stesso CP_7
.
[...]
Tutto ciò premesso, in ragione ELl'impossibilità di identificare il titolare effettivo ELle società coinvolte, ELla mancata indicazione da parte dei clienti ELlo scopo ELle operazioni immobiliari in esame, ed attesa la nazionalità ELle società coinvolte, Principato di Monaco e Panama, la
Guardia di di Brescia – Controparte_9 Controparte_10
, col processo verbale di contestazione, riteneva integrata la
[...] violazione ELl'obbligo di segnalare tempestivamente le operazioni sospette, ai sensi ELl'art. 41 EL decreto legislativo n. 231/2007 vigente al momento ELla commissione ELla violazione, anche in considerazione ELla sussistenza di plurimi indicatori di anomalia.
Elementi di anomalia erano ritenuti:
-l'ammontare EL prezzo di acquisto degli immobili alienati, di entità elevata
(complessivamente i due rogiti per un valore di € 1.355.275,42);
-mancata individuazione ed identificazione EL titolare effettivo ELle società coinvolte ( e RE OR Controparte_4
CORP.), di cui si accertava solo che (vedi scheda cliente): - CP_7
è Presidente EL Consiglio di amministrazione ELla “RE
[...]
OR CORP.” (promissario acquirente nell'atto EL 16/7/2014) e
r.g. n. 7 amministratore de ” (promissario venditore Controparte_4 nell'atto ELl'11/9/2015), nonché legale rappresentante ELle due società, tra cui è suddiviso il relativo capitale sociale, la “ CP_11
”, con sede legale in Lussemburgo, e la “ ”,
[...] CP_12 con sede legale nel Principato di Monaco”;
-perplessità rispetto allo scopo ELle operazioni rogitate, in quanto:
--con riguardo alla società venditrice ELl'atto rogato l'11/9/2015,
[...]
, perché aveva a sua volta acquistato l'immobile Controparte_4 sito in San EL EL BE (BS) soltanto pochi mesi prima, rivendendolo allo stesso prezzo di acquisto, con sproporzione EL prezzo pari ad €
1.355.275,42, rispetto al capitale sociale di soli € 2.000,00 ELla citata società.
L'amministrazione finanziaria riteneva quindi configurabile l'indice di anomalia n. 17: “acquisto di beni a un prezzo molto elevato rispetto al profilo economico-patrimoniale EL cliente o EL gruppo di appartenenza in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze;
---con riguardo, poi, alla compravendita EL 16 luglio 2014 relativa al fascicolo , era stata rilevata l'esistenza di un Parte_4 contratto preliminare datato 2009 con una società promissaria acquirente di diritto monegasco, anch'essa riconducibile a CP_7
, così come l'altra società anonima di diritto panamense, con cui
[...] la compravendita si era poi conclusa nel 2014.
Riteneva l'amministrazione ricorrere nella specie anche gli indici di cui al nn. 8 EL citato D.M.Giustizia 16/4/2010: 8.3 “richiesta di prestazioni professionali o EL compimento di operazioni aventi oggetto ovvero scopo non compatibile con il profilo economico-patrimoniale o con
l'attività EL cliente ovvero con il profilo economico patrimoniale, o con l'attività ELl'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene, 8.4.
Acquisto di disponibilità a diverso titolo di beni, anche di lusso, di elevato valore, a fronte di un patrimonio, anche di gruppo, di importo ridotto”.
Inoltre, veniva evidenziato che le società coinvolte nelle operazioni di compravendita operavano in Paesi con regimi antiriciclaggio non equivalenti ai Paesi ELla Comunità Europea e/o a fiscalità privilegiata.
Veniva dall'amministrazione ravvisato anche l'indice di anomalia di cui al n. 7 cit.decr.: “il cliente opera in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi ELla Comunità Europea e richiede ovvero pone in essere le seguenti operazioni, senza fornire ragionevoli motivi legati alla attività esercitata, al gruppo di appartenenza o a
r.g. n. 8 particolari condizioni adeguatamente documentate:
• costituzione o trasferimento, nei predetti paesi, di diritti reali su beni immobili;
[…] • ricezione e/o trasferimento di fondi”.
Con riferimento alla RE OR CORP si faceva presente dal
Ministero che la Società aveva sede a Panama, paese che, alla data EL rogito ELl'atto di compravendita succitato, era ricompreso nella c.d. black list contenuta nel D.M. 4 maggio 1999 (come modificato con il D.M. 12 febbraio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 45 EL 24 febbraio 2014) relativa agli Stati a fiscalità privilegiata.
Il collegamento EL cliente con un Paese a fiscalità privilegiata imponeva infatti ai professionisti di effettuare controlli rafforzati sulle operazioni, in quanto connotate da un più alto rischio di riciclaggio (senza che abbiano rilevanza a tal fine le invocate indicazioni EL Consiglio Notarile, quanto alla tipologia o provenienza di alcune di tali società nell'ambito di rogiti redatti da notaio, con riferimento però al solo Principato di Monaco, che è comunque paese extra U.E. e con fiscalità privilegiata e controlli in materia di anti-riciclaggio non assimilabili a quelli comunitari).
In tale contesto, che indubbiamente era da considerarsi caratterizzato da un livello di rischio elevato, non risultava che il professionista avesse proceduto ad un adeguato approfondimento o riscontro, quale la richiesta ai clienti di fornire elementi informativi circa l'effettiva riferibilità soggettiva ELle quote societarie, ed a riguardo ELle evidenti anomalie riscontrate, non rappresentando un'esimente la circostanza, sottolineata dalla difesa EL notaio, secondo cui il avrebbe riposto affidamento sulla sua pregressa Pt_1 conoscenza EL dott. , nella vicenda soltanto l.r. ELle citate Controparte_7 entità societarie, definito dal professionista quale “suo cliente consolidato, operante nel settore immobiliare”.
Condivisibilmente già il Tribunale evidenziava sul punto che: “la pregressa conoscenza EL cliente, in sé e per sé considerata, non costituisce una scriminante, soprattutto con riferimento all'acquisto e rivendita in pochi mesi al medesimo prezzo;
circostanza che per ciò solo, avrebbe dovuto dar luogo alla attivazione dei propri doveri previsti dalla normativa di riferimento, e ciò in accordo con le massime, in coerente avviso, ELla giurisprudenza ELla Suprema Corte di Cassazione segnalate dalla difesa EL;
e ciò pure quanto all'operazione di compravendita CP_1 immobiliare coinvolgente società di diritto monegasco e panamense”. Non costituisce poi esimente, rispetto all'obbligo gravante sul notaio, la circostanza che i due immobili in oggetto fossero stati trasferiti a prezzo EL
r.g. n. 9 tutto corrispondente ai valori OMI dei due cespiti, perché sul punto si osservava condivisibilmente dalla difesa erariale che “l'obbligo di segnalazione è richiesto in presenza di un sospetto semplice, anche non qualificato da ulteriori indizi, senza che si rendano a tal fine necessari ulteriori riscontri che esulano dalle competenze dei professionisti, ai quali viene richiesta una analisi critica ordinariamente diligente, nello spirito ELla collaborazione attiva mirata a prevenire il fenomeno EL riciclaggio e EL finanziamento EL terrorismo.
L'obbligo di segnalazione, infatti, non è subordinato alla certezza o alla diretta conoscenza ELla circostanza che il cliente abbia posto in essere operazioni finalizzate al riciclaggio di denaro di provenienza illecita, o che il denaro costituisca frutto di un ben determinato ELitto, essendo sufficiente l'esistenza EL suddetto sospetto”. Ed ancora si deve osservare dal Collegio che: “…. la segnalazione di operazioni sospette non costituisce una denuncia o una “asseverazione” di fatti penalmente rilevanti, dei quali il soggetto obbligato debba essere in grado di rappresentarsi compiutamente la sussistenza, la natura e la qualificazione giuridica, bensì una comunicazione (non indirizzata all'Autorità Giudiziaria) atta a innescare eventuali verifiche ed approfondimenti, in prima battuta da parte ELle autorità di vigilanza, ai fini ELl'attivazione – sussistendone i presupposti – dei meccanismi di prevenzione EL riciclaggio previsti dalla normativa vigente, non occorrendo che il soggetto obbligato acquisisca la prova ELl'esistenza di sottostanti reati tentati o consumati” (vedi, in tal senso Corte di Appello di Roma, sentenza n. 1097/2022, e sentenza n. 398/2023 ELla medesima
Corte).
La doglianza, dunque, è priva di fondamento.
II) con il secondo motivo di appello si censura la sentenza in ragione ELla presunta “omessa ed insufficiente motivazione in punto di graduazione ELla sanzione. Eccessiva sproporzione ELla sanzione irrogata: violazione ELl'art. 11 ELla legge n. 689/1981 e ELl'art. 67 EL d.lgs. n. 231/2007”. Già nell'atto di opposizione al decreto, anche al fine di commisurare la gravità EL suo inadempimento, l'opponente metteva a tal riguardo in evidenza:
-lo scarso valore dei beni compravenduti, la tracciabilità ELla provvista, mediante bonifico ed assegni circolari, mentre non v'era stato passaggio di contanti;
r.g. n. 10 -il valore di mercato dei beni documentato attraverso i listini OMI, per cui neanche il prezzo poteva costituire indice;
-che il cliente, il citato era stato collaborativo, tanto che il Per_1
Notaio aveva inserito nel fascicolo una visura camerale antecedente, che poi era stata ulteriormente verificata il 16.7.14, e che la postilla che aveva attratto l'attenzione dei verbalizzanti era solo uno scrupolo;
-che quanto alla prima criticità faceva richiamo all'esonero di cui alla regola n. 4 EL Consiglio EL Notariato;
-il fatto che una ELle parti fosse società panamense non era in sé indice di rischio nel 2010;
-che peraltro l'utilizzo ELla figura EL contratto per persona da nominare era espediente ampiamente praticato nella pratica commerciale e riconducibile ad una figura codicistica nota e legittima.
Anche tale motivo appare infondato.
Ed invero, il Giudice di prime cure correttamente ha ritenuto di una certa gravità la violazione sanzionata a carico EL Notaio per tutte le ragioni emergenti dal PVC, di cui il giudice dà ampiamente atto nel ritenere infondate le doglianze ELl'opponente, oggi riproposte con lo specifico motivo in oggetto, in quanto non sarebbe stato preso in esame dalla amministrazione il disposto ELl'art.11 ELla L. n. 689/1981 e, più specificamente, i seguenti criteri di qualificazione ELla sanzione: “la personalità ELl'agente” e “le condizioni economiche ELlo stesso”. Al riguardo, oltre a richiamare dal Collegio, quanto alla condotta violativa, le considerazioni già sopra esposte in ordine al precedente motivo, relativamente alla sussistenza di numerosi indici di anomalia presenti nelle operazioni contestate, si osserva anche che “lo standard di diligenza esigibile da un notaio è certamente correlato al ruolo e alla funzione che egli ricopre e che gli viene riconosciuta dal legislatore”.
È chiaro, infatti, che, omettendo una segnalazione di operazioni connotate da evidenti indici di anomalia, il Notaio commette quantomeno un errore determinato da colpa nell'espletamento EL proprio incarico: egli, infatti, è certamente tenuto a conoscere ed applicare la normativa antiriciclaggio.
Si rammenti, inoltre, anche la reiterazione EL medesimo comportamento operata a distanza di un anno, il tempo intercorso fra le due compravendite, di cui si è fatto cenno in premessa, ELle due ville in
S.EL BE (BS) e di S.VA ON (VR), e la inopportunità EL richiamo alla figura EL contratto per persona da nominare svolto dall'opponente, in quanto entrambe le compravendita vedevano precedenti r.g. n. 11 acquisti ovvero preliminari di vendita a nome di altro soggetto diverso dall'acquirente finale nell'ambito ELl'operazione, senza che venisse riservata od effettuata la formale nomina di altro soggetto.
Il Tribunale di Roma ha correttamente affermato che “La violazione si ritiene qualificata ai sensi EL capoverso ELl'articolo 58 comma II D.lgs. 231/2002 per il suo carattere grave, plurimo, e per l'intensità ELla colpa - sub specie negligenza - dimostrata dal professionista nel concreto”. III)-IV) con il terzo ed il quarto motivo di appello, l'odierno appellante lamenta poi, rispettivamente, un presunto “error in iudicando' per falsa e/o erronea applicazione di legge (ossia ELl'art. 58, comma 2, d.lgs. n.
231/2007)” e un difetto di motivazione ELla decisione nella parte in cui conferma la correttezza ed adeguatezza ELla quantificazione materiale ELla sanzione irrogata.
A detta ELl'appellante, anzitutto, il Giudice di primo grado avrebbe errato nel riconoscere alla violazione contestata la natura qualificata, ai sensi ELl'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 231/2007, e comunque nel ragguagliare la sanzione nell'ambito di quella irrogata, pari al 10% EL valore ELla operazione, unica, seppure di elevato importo.
Le sopraesposte considerazioni hanno valore in merito alla eccepita illegittimità EL provvedimento impugnato, ma non anche in ordine alla dedotta violazione EL principio EL favor rei che, nel caso de quo, può invece dirsi sussistente, in quanto da considerarsi in concreto più favorevole al trasgressore l'applicazione ELla nuova disciplina sanzionatoria, sebbene non con riferimento alla fattispecie di lieve entità.
Ed invero si rileva la fondatezza di tale ultimo motivo, in quanto, ai fini ELla quantificazione ELla sanzione più congrua rispetto alla fattispecie, ad avviso ELla Corte, non può non tenersi conto anche ELla complessiva valutazione ELla specifica condotta ELl'incolpato e EL suo contesto, ex art.58 cit. lett.a)-d) (nella specie con riferimento al ridotto numero di operazioni evidenziate dagli operanti nell'ambito ELla complessiva attività ELlo studio notarile, e la assenza di recidiva a carico EL notaio).
L'Amministrazione procedente, comminando originariamente una sanzione di € 135.528,00, ha sostanzialmente collocato tali fatti in una fascia media ELlo spettro sanzionatorio previsto dalla precedente disciplina, fissato tra l'1% ed il 40% EL valore ELle operazioni non segnalate (v. art. 58 d.lgs. n. 231/2007 'ratione temporis' applicabile - nel caso di specie tra € 120.576,00 e 4.823.040).
r.g. n. 12 Applicando tale criterio di quantificazione allo spettro sanzionatorio previsto per i casi gravi dalla disciplina successivamente intervenuta rispetto ai fatti di causa (art. 58 come modificato dal d.lgs. n. 90/2017- sanzione tra € 30.000 e € 300.000) e, come detto sopra, applicabile al caso in esame in virtù EL principio EL 'favor rei', si ritiene che una sanzione collocabile nella fascia medio-bassa, pari ad € 60.00000, possa ritenersi coerente con le valutazioni EL caso svolte dall'Amministrazione procedente, e congrua rispetto al fatto presupposto.
Ne consegue che la sentenza gravata va riformata, sotto il profilo sanzionatorio, come sopra indicato.
Quanto alle spese di lite, si ritiene che il parziale accoglimento ELl'appello possa giustificarne la compensazione in misura EL 50% con rifusione EL residuo a carico di parte appellante, nonché la compensazione ELla identica quota ELle spese di lite liquidate nella sentenza di primo grado;
spese che vengono liquidate, per il grado di appello, come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando,
- in parziale riforma ELla sentenza impugnata, riduce la sanzione ad €
60.000,00;
- compensa in misura EL 50% le spese di lite EL grado di appello, liquidate per l'intero in € 9.000,00, oltre alle spese generali e rimborsi di legge, ove dovuti.
Così deciso in Roma, il giorno 26/11/2025. il Consigliere Estensore il Presidente dott. Enrico Colognesi Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
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