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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 16153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16153 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15310/2025
REPUBBLICA TANA
IN NOME DEL POPOLO TANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Antonella Di Tullio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15310/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MOCCIA Parte_1 C.F._1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA I TRAVERSA FOSSO DEL LUPO 1A 80020
RI TA
ATTORE contro
Controparte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO , P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI 12 00100 ROMA
CONVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Deve essere dichiara cessata la materia del contendere, come richiesto da entrambe le parti.
Possono essere compensate le spese di causa, dal momento che notoriamente il Pakistan è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da una enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri , ha dato atto che in generale il Pakistan è un Paese caratterizzato da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge. pagina 1 di 2 “ La compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito ( S.U 2572/12 ) .
Nel caso di specie va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione ( Cass 21400/21), che si è subito adoprata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara cessata la materia del contendere;
spese di lite compensate.
Roma, 18 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Di Tullio
pagina 2 di 2
REPUBBLICA TANA
IN NOME DEL POPOLO TANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Antonella Di Tullio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15310/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MOCCIA Parte_1 C.F._1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA I TRAVERSA FOSSO DEL LUPO 1A 80020
RI TA
ATTORE contro
Controparte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO , P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI 12 00100 ROMA
CONVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Deve essere dichiara cessata la materia del contendere, come richiesto da entrambe le parti.
Possono essere compensate le spese di causa, dal momento che notoriamente il Pakistan è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da una enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri , ha dato atto che in generale il Pakistan è un Paese caratterizzato da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge. pagina 1 di 2 “ La compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito ( S.U 2572/12 ) .
Nel caso di specie va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione ( Cass 21400/21), che si è subito adoprata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara cessata la materia del contendere;
spese di lite compensate.
Roma, 18 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Di Tullio
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